Articolo 43 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 42Articolo 44
Versione
14 maggio 1982
Art. 43. (Criteri di inquadramento dei dirigenti)

Il personale che abbia conseguito la nomina a dirigente presso una amministrazione dello Stato, compresa quella di segretario comunale generale di prima o di seconda classe, e' inquadrato nel ruolo del personale dirigente, di cui alla tabella B allegata alla presente legge.
Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui all' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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