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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 8119/2017
Il Tribunale di Bari, in persona del GOP Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. COSTANTINO LIVIO
Attore
e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. MAGNONI FABIO P.IVA_2
Convenuto
assistita e difesa dall'avv. Ferdinando Controparte_2
Vista
Altro convenuto
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza da intendersi riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Premettendo che in data 10.07.2014 la Mercedes-Benz Financial Services Italia
S.p.a. concedeva in locazione finanziaria ad essa attrice Parte_1
l'autovettura “Mercedes S 350 Bluetec 4 Matic Maximum” tg. EW232JJ
[...]
giusta contratto n. 2269214 sottoscritto in Modugno per un ammontare complessivo di €. 85.103,04 da corrispondere mediante il versamento anticipato della somma di € 9.316,40 e n. 47 rate mensili dell'importo di € 1.315,10, che in ossequio all'art. 13 del predetto contratto veniva sottoscritta polizza assicurativa con la (ora HDI Assicurazioni) a copertura (tra Parte_2
l'altro) del furto con vincolo di destinazione in favore della concedente, che in data 30.08.2016 il veicolo veniva sottratto da malviventi come da denuncia sporta innanzi ai C.C. di Palo del Colle, che aveva corrisposto sino a tale data la somma di € 32.877,50 tra anticipo e canoni, che era stata destinataria di richiesta di indennizzo da parte del concedente dapprima nella CP_1
misura di € 48.140,63 e successivamente di € 46.531,94 senza alcuna specificazione di dettaglio dei conteggi estintivi e che la Compagnia
d'Assicurazioni suddetta era stata inadempiente ai sui obblighi di indennizzo, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e la al fine di sentir Controparte_3 Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni (così come precisate in sede di note conclusive):
“1) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte e per ogni altro profilo, rilevabile anche di ufficio, la nullità, ai sensi dell'art. 1418 e segg. Cod civ. (in particolare art. 1418 comma 2) o, in subordine, l'annullamento, della clausola contrattuale di cui all'art. 18 delle condizioni generali del contratto di leasing n.
pag. 2/9 2269214, sottoscritto dall'attrice con la Mercedes–Benz Financial Service Italia
S.p.a. in data 10.7.2014, che, come visto, prevede, a carico dell'Utilizzatore, in caso di furto del veicolo, la penale così come quantificata;
2) in subordine, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, non dovute le somme pretese dalla Mercedes–Benz Financial Service Italia S.p.a. per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede contrattuali in cui questa è incorsa;
3) in estremo subordine, disporre, per le ragioni esposte, e anche in considerazione della sua manifesta eccessività e del comportamento contrario agli obblighi di cooperazione e correttezza della convenuta
[...]
, la riduzione della penale prevista dall'art. 18 delle Controparte_4
condizioni generali del contratto di leasing n. 2269214, sottoscritto in data
10.7.2014 dall'attrice con la ridetta Mercedes–Benz Financial Service Italia S.p.a.
e comunque disporre la riduzione dell'importo da quest'ultima richiesto nella misura di €. 46.531,94, per tutte le ragioni ed i motivi esposti in narrativa;
4) rigettare in ogni caso, alla stregua dei motivi dedotti in atti, la domanda riconvenzionale da essa Mercedes–Benz Financial Service Italia S.p.a. spiegata con comparsa di risposta del 19.7.2017, al pari di ogni altra conclusione dalla stessa rassegnata;
5) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'inadempimento contrattuale della società rispetto agli obblighi assicurativi di cui alla Parte_2
polizza n. 025418255 e, per l'effetto, dichiararla tenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo nella misura contrattualmente prevista di €.
73.100,00 e cioè pari all'importo di € 86.000,00 al netto dello scoperto pag. 3/9 contrattuale, oltre interessi ex art. 1284, IV comma c.c. dal 2.5.2017 e rivaluta- zione monetaria come per legge;
6) per l'effetto, condannare la a corrispondere, alla Controparte_2
, in ossequio alla clausola di vin-colo Controparte_4
in favore di questa dell'indennizzo assicurativo, le somme ritenute spettanti a detta in dipendenza del furto del Controparte_4
veicolo e fino a concorrenza del corrispondente suo credito verso l'attrice come determinato all'esito del giudizio e condannare altresì la convenuta
[...]
o, in subordine, la , a Controparte_2 Controparte_4
corrispondere in favore dell'attrice quanto, Parte_1
dell'indennizzo assicurativo da essa dovuto, risulti eccedere le somme eventualmente spettanti in favore alla Controparte_4
in ossequio alla clausola di vincolo del detto indennizzo e come
[...]
determinate all'esito del giudizio;
7) sempre per l'effetto del suo inadempimento nei riguardi dell'attrice, condannare la , per le ragioni esposte, al Controparte_2
pagamento, in favore dell'attrice, del risarcimento del danno corrispondente ai canoni mensili di noleggio dell'altra autovettura sostenuti dall'attrice stessa successiva-mente alla consegna del provvedimento di chiusa istruttoria avvenuta in data 22.11.2016, e quindi pari ai 33 canoni mensili scaduti e a scadere dal mese di dicembre 2016 sino alla scadenza del contratto di noleggio, per complessivi € 65.669,67 oltre IVA, ovvero pari al diverso importo maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche per effetto della sua liquidazione in via equitativa ex art. 1226 Cod. civ., oltre interessi ex art. 1284, IV comma c.c. dal 2.5.2017 e rivalutazione monetaria;
pag. 4/9 8) ai sensi dell'art. 8 numero 4 bis del D. Lgs. 28/2010, in ragione della mancata partecipazione della senza giustificato motivo al Controparte_2
procedimento di mediazione obbligatorio promosso dall'attrice, condannare la stessa , se costituita, al versamento al-le entrate Controparte_2
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
9) rigettare in ogni caso, alla stregua dei motivi dedotti in atti, ogni conclusione formulata da essa , con comparsa di risposta.” Controparte_2
Si costituiva in giudizio la che in primis Controparte_4
eccepiva il difetto di competenza per territorio in favore del foro di Roma e, nel merito, come detto sub 4 delle avverse conclusioni, spiegava riconvenzionale per il pagamento dell'indennizzo suddetto di € 46.531,94 in forza di un decreto ingiuntivo, mai notificato, emesso dal Tribunale di Roma sulla base di fatture ed estratti autentici di scritture contabili riferibili all'indennizzo contrattualmente dovuto in caso di furto.
Si costituiva altresì la che in primis eccepiva il difetto Controparte_5
di legittimazioni passiva associandosi alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'altra convenuta e, nel merito ed in subordine, contestava l'entità dell'indennizzo sulla base delle condizioni di polizza chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento proposta in suo danno ai sensi dl punto sub. 7 delle predette conclusioni in quanto il ritardo nella liquidazione dell'indennizzo (per la verità mai avvenuto) sarebbe stato addebitabile al comportamento dell'attore.
La causa, in assenza di istruttoria orale e dopo l'infruttuoso tentativo di conciliazione disposto con ordinanza del 15/06/2022, si è avviata alla fase pag. 5/9 decisionale con la discussione orale svolta all'udienza del 04/09/2024 (con termine per note conclusive) allorquando veniva riservata a sentenza senza termini.
Preliminarmente vanno affrontate le questioni preliminari.
Va rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta alla quale si è associata la Controparte_3 [...]
atteso che essa si appalesa incompleta. Come noto in tema Controparte_2
di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. Civ. Sez. II, Sent. 24-10-2018, n. 26985).
L'eccezione si ha quindi come non proposta in quando manca la contestazione rispetto ai fori alternativi.
Quanto al difetto di legittimazione attiva sollevata dalla Compagnia
d'Assicurazioni va detto che esse involgono le conclusioni subb. 4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione. Si ritiene che difetti la legittimazione da parte dell'attore. È noto che in merito all'azione giudiziale promossa nei riguardi della compagnia assicurativa al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo dovuto a seguito del furto dell'autovettura, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta sul presupposto che legittimata è la società di leasing pag. 6/9 a favore della quale risulti stipulata la polizza assicurativa azionata. È stato infatti affermato (Cass. Civ. 18551/2019) il principio di diritto secondo cui la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo), crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto;
ne consegue che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtu' dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento (Cass. n. 11706/2009, Cass. n.
25610/2015).
L'eccezione è fondata ma necessitano alcune considerazioni.
L'art. 13 del contratto di finanziamento riconosceva alla concedente
(finanziatore) la facoltà di trattare con la Compagnia d'Assicurazioni l'indennizzo in caso di furto nonché la facoltà di sottoscrivere transazioni, il cui contenuto l'utilizzatore dichiarava di accettare e ratificare. Attraverso la lettura degli atti, tuttavia, non risulta in alcun modo documentata la sussistenza di trattative tra finanziatore e assicurazione al fine di determinare l'entità dell'indennizzo assicurativo, dapprima, e la ripartizione dello stesso tra utilizzatore e finanziatore poi per il soddisfacimento di quest'ultimo rispetto alle condizioni contrattuali come sopra specificato (cfr. Cass. Civ. 25610/2015). A tal proposito l'art. 18 del contratto non è invocabile nè dall'attrice né dal convenuto concedente in quanto la norma, in un senso o nell'altro, presuppone la colpa pag. 7/9 dell'utilizzatore rispetto alla risoluzione del contratto che, in caso di furto come nella fattispecie (mai contestato specificamente), non appare configurabile benché costituisca causa di risoluzione del contratto.
Se ne deduce il difetto di interesse, rispetto al tema della controversia, della richieste sub 1, 2 e 3 dell'atto di citazione in quanto la circostanza dell'entità della penale contrattuale non appare incidere sulla reale materia del contendere (indennizzo per furto). Conseguentemente, appare infondata la riconvenzionale circa l'indennizzabilità del furto proposta dalla
[...]
sulla base di un decreto ingiuntivo mai notificato e privo di Controparte_6
criteri di determinazione in quanto fondato su mere scritture contabili.
Quel che è vero è che non risulta essere stata introdotta una causa sulla determinazione del reale valore di indennizzabilità del furto né dall'attore ai fini del soddisfacimento sull'esubero (come da conclusioni sub. 5 dell'atto di citazione) né da parte del convenuto concendente per l'indennità contrattuale né del convenuto assicuratore per limitare l'indennizzo complessivo.
Le domande vanno pertanto tutte rigettate con compensazione delle spese di lite ivi comprese quelle della Compagnia d'Assicurazioni in ragione della soccombenza reciproca in ordine alle eccezione di incompetenza e delle motivazioni che precedono.
P.Q.M.
pag. 8/9 il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta tutte le domande e compensa integralmente le spese di lite.
Così è deciso in Bari, lì 07/05/2025
Il GOP - Cosmo Mezzina
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 8119/2017
Il Tribunale di Bari, in persona del GOP Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. COSTANTINO LIVIO
Attore
e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. MAGNONI FABIO P.IVA_2
Convenuto
assistita e difesa dall'avv. Ferdinando Controparte_2
Vista
Altro convenuto
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza da intendersi riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta con concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto così come previsto dall'art. 132 cpc.
Premettendo che in data 10.07.2014 la Mercedes-Benz Financial Services Italia
S.p.a. concedeva in locazione finanziaria ad essa attrice Parte_1
l'autovettura “Mercedes S 350 Bluetec 4 Matic Maximum” tg. EW232JJ
[...]
giusta contratto n. 2269214 sottoscritto in Modugno per un ammontare complessivo di €. 85.103,04 da corrispondere mediante il versamento anticipato della somma di € 9.316,40 e n. 47 rate mensili dell'importo di € 1.315,10, che in ossequio all'art. 13 del predetto contratto veniva sottoscritta polizza assicurativa con la (ora HDI Assicurazioni) a copertura (tra Parte_2
l'altro) del furto con vincolo di destinazione in favore della concedente, che in data 30.08.2016 il veicolo veniva sottratto da malviventi come da denuncia sporta innanzi ai C.C. di Palo del Colle, che aveva corrisposto sino a tale data la somma di € 32.877,50 tra anticipo e canoni, che era stata destinataria di richiesta di indennizzo da parte del concedente dapprima nella CP_1
misura di € 48.140,63 e successivamente di € 46.531,94 senza alcuna specificazione di dettaglio dei conteggi estintivi e che la Compagnia
d'Assicurazioni suddetta era stata inadempiente ai sui obblighi di indennizzo, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e la al fine di sentir Controparte_3 Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni (così come precisate in sede di note conclusive):
“1) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte e per ogni altro profilo, rilevabile anche di ufficio, la nullità, ai sensi dell'art. 1418 e segg. Cod civ. (in particolare art. 1418 comma 2) o, in subordine, l'annullamento, della clausola contrattuale di cui all'art. 18 delle condizioni generali del contratto di leasing n.
pag. 2/9 2269214, sottoscritto dall'attrice con la Mercedes–Benz Financial Service Italia
S.p.a. in data 10.7.2014, che, come visto, prevede, a carico dell'Utilizzatore, in caso di furto del veicolo, la penale così come quantificata;
2) in subordine, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, non dovute le somme pretese dalla Mercedes–Benz Financial Service Italia S.p.a. per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede contrattuali in cui questa è incorsa;
3) in estremo subordine, disporre, per le ragioni esposte, e anche in considerazione della sua manifesta eccessività e del comportamento contrario agli obblighi di cooperazione e correttezza della convenuta
[...]
, la riduzione della penale prevista dall'art. 18 delle Controparte_4
condizioni generali del contratto di leasing n. 2269214, sottoscritto in data
10.7.2014 dall'attrice con la ridetta Mercedes–Benz Financial Service Italia S.p.a.
e comunque disporre la riduzione dell'importo da quest'ultima richiesto nella misura di €. 46.531,94, per tutte le ragioni ed i motivi esposti in narrativa;
4) rigettare in ogni caso, alla stregua dei motivi dedotti in atti, la domanda riconvenzionale da essa Mercedes–Benz Financial Service Italia S.p.a. spiegata con comparsa di risposta del 19.7.2017, al pari di ogni altra conclusione dalla stessa rassegnata;
5) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'inadempimento contrattuale della società rispetto agli obblighi assicurativi di cui alla Parte_2
polizza n. 025418255 e, per l'effetto, dichiararla tenuta al pagamento dell'indennizzo assicurativo nella misura contrattualmente prevista di €.
73.100,00 e cioè pari all'importo di € 86.000,00 al netto dello scoperto pag. 3/9 contrattuale, oltre interessi ex art. 1284, IV comma c.c. dal 2.5.2017 e rivaluta- zione monetaria come per legge;
6) per l'effetto, condannare la a corrispondere, alla Controparte_2
, in ossequio alla clausola di vin-colo Controparte_4
in favore di questa dell'indennizzo assicurativo, le somme ritenute spettanti a detta in dipendenza del furto del Controparte_4
veicolo e fino a concorrenza del corrispondente suo credito verso l'attrice come determinato all'esito del giudizio e condannare altresì la convenuta
[...]
o, in subordine, la , a Controparte_2 Controparte_4
corrispondere in favore dell'attrice quanto, Parte_1
dell'indennizzo assicurativo da essa dovuto, risulti eccedere le somme eventualmente spettanti in favore alla Controparte_4
in ossequio alla clausola di vincolo del detto indennizzo e come
[...]
determinate all'esito del giudizio;
7) sempre per l'effetto del suo inadempimento nei riguardi dell'attrice, condannare la , per le ragioni esposte, al Controparte_2
pagamento, in favore dell'attrice, del risarcimento del danno corrispondente ai canoni mensili di noleggio dell'altra autovettura sostenuti dall'attrice stessa successiva-mente alla consegna del provvedimento di chiusa istruttoria avvenuta in data 22.11.2016, e quindi pari ai 33 canoni mensili scaduti e a scadere dal mese di dicembre 2016 sino alla scadenza del contratto di noleggio, per complessivi € 65.669,67 oltre IVA, ovvero pari al diverso importo maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche per effetto della sua liquidazione in via equitativa ex art. 1226 Cod. civ., oltre interessi ex art. 1284, IV comma c.c. dal 2.5.2017 e rivalutazione monetaria;
pag. 4/9 8) ai sensi dell'art. 8 numero 4 bis del D. Lgs. 28/2010, in ragione della mancata partecipazione della senza giustificato motivo al Controparte_2
procedimento di mediazione obbligatorio promosso dall'attrice, condannare la stessa , se costituita, al versamento al-le entrate Controparte_2
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
9) rigettare in ogni caso, alla stregua dei motivi dedotti in atti, ogni conclusione formulata da essa , con comparsa di risposta.” Controparte_2
Si costituiva in giudizio la che in primis Controparte_4
eccepiva il difetto di competenza per territorio in favore del foro di Roma e, nel merito, come detto sub 4 delle avverse conclusioni, spiegava riconvenzionale per il pagamento dell'indennizzo suddetto di € 46.531,94 in forza di un decreto ingiuntivo, mai notificato, emesso dal Tribunale di Roma sulla base di fatture ed estratti autentici di scritture contabili riferibili all'indennizzo contrattualmente dovuto in caso di furto.
Si costituiva altresì la che in primis eccepiva il difetto Controparte_5
di legittimazioni passiva associandosi alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'altra convenuta e, nel merito ed in subordine, contestava l'entità dell'indennizzo sulla base delle condizioni di polizza chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento proposta in suo danno ai sensi dl punto sub. 7 delle predette conclusioni in quanto il ritardo nella liquidazione dell'indennizzo (per la verità mai avvenuto) sarebbe stato addebitabile al comportamento dell'attore.
La causa, in assenza di istruttoria orale e dopo l'infruttuoso tentativo di conciliazione disposto con ordinanza del 15/06/2022, si è avviata alla fase pag. 5/9 decisionale con la discussione orale svolta all'udienza del 04/09/2024 (con termine per note conclusive) allorquando veniva riservata a sentenza senza termini.
Preliminarmente vanno affrontate le questioni preliminari.
Va rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta alla quale si è associata la Controparte_3 [...]
atteso che essa si appalesa incompleta. Come noto in tema Controparte_2
di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. Civ. Sez. II, Sent. 24-10-2018, n. 26985).
L'eccezione si ha quindi come non proposta in quando manca la contestazione rispetto ai fori alternativi.
Quanto al difetto di legittimazione attiva sollevata dalla Compagnia
d'Assicurazioni va detto che esse involgono le conclusioni subb. 4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione. Si ritiene che difetti la legittimazione da parte dell'attore. È noto che in merito all'azione giudiziale promossa nei riguardi della compagnia assicurativa al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo dovuto a seguito del furto dell'autovettura, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta sul presupposto che legittimata è la società di leasing pag. 6/9 a favore della quale risulti stipulata la polizza assicurativa azionata. È stato infatti affermato (Cass. Civ. 18551/2019) il principio di diritto secondo cui la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo), crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto;
ne consegue che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtu' dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento (Cass. n. 11706/2009, Cass. n.
25610/2015).
L'eccezione è fondata ma necessitano alcune considerazioni.
L'art. 13 del contratto di finanziamento riconosceva alla concedente
(finanziatore) la facoltà di trattare con la Compagnia d'Assicurazioni l'indennizzo in caso di furto nonché la facoltà di sottoscrivere transazioni, il cui contenuto l'utilizzatore dichiarava di accettare e ratificare. Attraverso la lettura degli atti, tuttavia, non risulta in alcun modo documentata la sussistenza di trattative tra finanziatore e assicurazione al fine di determinare l'entità dell'indennizzo assicurativo, dapprima, e la ripartizione dello stesso tra utilizzatore e finanziatore poi per il soddisfacimento di quest'ultimo rispetto alle condizioni contrattuali come sopra specificato (cfr. Cass. Civ. 25610/2015). A tal proposito l'art. 18 del contratto non è invocabile nè dall'attrice né dal convenuto concedente in quanto la norma, in un senso o nell'altro, presuppone la colpa pag. 7/9 dell'utilizzatore rispetto alla risoluzione del contratto che, in caso di furto come nella fattispecie (mai contestato specificamente), non appare configurabile benché costituisca causa di risoluzione del contratto.
Se ne deduce il difetto di interesse, rispetto al tema della controversia, della richieste sub 1, 2 e 3 dell'atto di citazione in quanto la circostanza dell'entità della penale contrattuale non appare incidere sulla reale materia del contendere (indennizzo per furto). Conseguentemente, appare infondata la riconvenzionale circa l'indennizzabilità del furto proposta dalla
[...]
sulla base di un decreto ingiuntivo mai notificato e privo di Controparte_6
criteri di determinazione in quanto fondato su mere scritture contabili.
Quel che è vero è che non risulta essere stata introdotta una causa sulla determinazione del reale valore di indennizzabilità del furto né dall'attore ai fini del soddisfacimento sull'esubero (come da conclusioni sub. 5 dell'atto di citazione) né da parte del convenuto concendente per l'indennità contrattuale né del convenuto assicuratore per limitare l'indennizzo complessivo.
Le domande vanno pertanto tutte rigettate con compensazione delle spese di lite ivi comprese quelle della Compagnia d'Assicurazioni in ragione della soccombenza reciproca in ordine alle eccezione di incompetenza e delle motivazioni che precedono.
P.Q.M.
pag. 8/9 il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta tutte le domande e compensa integralmente le spese di lite.
Così è deciso in Bari, lì 07/05/2025
Il GOP - Cosmo Mezzina
pag. 9/9