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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7758 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. EL AS, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 23.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3839/2023 R.G.L.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso da sé Parte_1 medesimo, con studio in San Giorgio a Cremano (NA), via Roma n. 96.
OPPONENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore avv. rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
IG RA, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, Corso Sirena 115 NONCHE'
, in persona del procuratore pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Marinelli, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, via Porzio, 4, Centro Direzionale Is. E/7. RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.2.23 e ritualmente notificato all' Controparte_3
e alla il ricorrente indicato in
[...] Controparte_1 epigrafe evidenziava di avere ricevuto in data 18.1.23 la cartella di pagamento n. 07120220172283551000, contenente una richiesta di pagamento di euro 36.791,44, per contributi previdenziali non versati alla per gli Controparte_1 anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, oltre a sanzioni e oneri accessori;
di non avere ricevuto nulla da parte della a titolo di accertamento delle somme CP_1 eventualmente dovute e a titolo di contestazione delle eventuali violazioni commesse. Nel merito eccepiva la prescrizione quinquennale della cartella esattoriale, in particolare, in relazione ai contributi delle annualità 2015, 2016 e 2017; eccepiva l'omessa contestazione dell'addebito, la non validità della cartella e la carenza di motivazione della stessa;
eccepiva la decadenza per gli importi relativi alle annualità del 2015, 2016, 2017 e 2018; asseriva, in particolare, di avere pagato per l'anno 2015 l'importo complessivo di euro 3.734,50 e che, pertanto, non risultavano detratti dalla somma richiesta in cartella i relativi contributi soggettivi, integrativi e di maternità); eccepiva la carenza di motivazione per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori ed erroneo calcolo degli interessi;
eccepiva, infine, la nullità della notifica a mezzo pec.
Concludeva chiedendo di “In via principale accertare l'illegittimità della cartella esattoriale opposta e conseguentemente pronunziare l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120220172283551000. Indi dichiarare estinto il credito portato dalla cartella esattoriale opposta per l'anno 2015 poiché interamente pagato e comunque prescritto;
Dichiarare, altresì, prescritti i richiesti contributi richiesti per gli anni 2015, 2016 e 2017 per decorso del quinquennio. Dichiarare illegittima e nulla e pertanto annullare la menzionata cartella esattoriale per omessa contestazione dell'addebito e dichiarare non valida la cartella opposta. Dichiarare illegittima e nulla e pertanto annullare la menzionata cartella esattoriale per decadenza dal diritto a riscuotere. Dichiarare illegittima e nulla e pertanto annullare la menzionata cartella esattoriale per carenza di motivazione della cartella esattoriale. Dichiarare illegittima e nulla e pertanto annullare la menzionata cartella esattoriale per carenza di motivazione per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori e erroneo calcolo degli stessi. Dichiarare illegittima e nulla e pertanto annullare la menzionata cartella esattoriale per nullità della notifica a mezzo pec. Subordinatamente sottrarre le somme pagate alla richiesta della per l'annualità 2015 e ricalcolare gli interessi e le CP_1 more”.
Si costituiva , che eccepiva la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva in relazione al merito delle somme iscritte a ruolo, potendo le doglianze essere rivolte esclusivamente nei confronti dell'ente impositore, essendo essa
2 convenuta estranea al rapporto tra contribuente e ente impositore;
rimarcava tra l'altro la tardività della opposizione, asserendo che l'opponente aveva depositato il ricorso (27.2.2023) oltre i 20 giorni dalla notifica della cartella opposta (18.1.2023); concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso proposto dal ricorrente”.
Si costituiva altresì, tempestivamente in giudizio, la Controparte_5
, la quale spiegava domanda riconvenzionale. Preliminarmente
[...] eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto, ai sensi dell'art. 18/VI L. 576/80, la procedura esattiva è di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione, mentre la si limita a compilare i ruoli;
deduceva che per l'anno di imposta 2015 CP_1 gli importi richiesti erano dovuti a titolo di eccedenze del contributo soggettivo (euro 10.816,00), contributo integrativo (euro 5.707,00) calcolati sulla base dei redditi indicati nella dichiarazione annuale c.d. mod. 5/2016 oltre somme aggiuntive per sanzioni e interessi per omesso versamento;
che per l'anno di imposta 2016 gli importi richiesti erano dovuti a titolo di contributo soggettivo minimo (euro 2.332,00), contributo integrativo minimo (euro 710,00) e di maternità (euro 43,00) oltre somme aggiuntive per sanzioni e interessi per omesso versamento;
che per l'anno di imposta 2017 gli importi erano dovuti a titolo di contributo soggettivo minimo (euro 2.815,00), contributo integrativo minimo (euro 710,00) e di maternità (euro 84,00) oltre somme aggiuntive per sanzioni e interessi per omesso versamento;
che per l'anno di imposta 2018 gli importi erano dovuti a titolo di contributo soggettivo minimo (euro 2.815,00) e di maternità (euro 117,00) oltre somme aggiuntive per sanzioni e interessi per omesso versamento. Deduceva, inoltre, che con il regolamento delle sanzioni del 2015, le stesse erano state fissate nella misura del 24% dei contributi dovuti e non versati (cfr. art.
6 - omesso versamento di contributi in autoliquidazione) e con un minimo di € 30,00; asseriva pertanto che gli importi a titolo di sanzioni e interessi richiesti nella cartella di pagamento erano corretti, precisando che la sanzione dichiarativa per l'omessa trasmissione del modello 5-2020 in relazione all'anno di imposta 2019 era stata irrogata ex art. 9 legge 141/92. Riguardo, invece, al pagamento degli importi dell'anno 2015, precisava che l'importo di € 3.651,00 versato il 30.9.2015, atteneva alla contribuzione minima dovuta per l'anno 2015 mentre gli importi iscritti nel ruolo relativi allo stesso anno riguardavano invece i contributi dovuti in autoliquidazione (c.d. eccedenze) calcolati sulla base dei dati reddituali dichiarati con il mod. 5/2016 che non risultavano versati. Nel merito deduceva che con nota pec del 1.2.2022, ricevuta il 9.2.2022, aveva comunicato l'irregolarità dei versamenti contributivi dovuti in autoliquidazione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché dei versamenti connessi al pagamento dei contributi minimi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018; che pertanto, in mancanza di eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla nota, l'accertamento era definitivo. Infine, per i contributi minimi del 2016, 2017 e 2018, oltre sanzioni e interessi, deduceva applicarsi la prescrizione decennale ex art. 66 della l. 31.12.2012 n. 247, decorrente, non
3 dalla data della notifica del provvedimento impugnato (18.1.2023), bensì dai rispettivi anni citati;
che con la nota di contestazione a mezzo pec del 1.2.2022, ricevuta 9.2.2022, aveva interrotto il termine prescrizionale per le somme dovute;
che per l'anno 2015, oltre sanzioni e interessi, la prescrizione decennale decorreva dalla data di invio della dichiarazione reddituale mod. 5/2016 (26.7.2016) e non dalla notifica del provvedimento impugnato (18.1.2023); precisava che, anche in questo caso, aveva interrotto il termine prescrizionale per le dette somme, con la sopracitata nota di contestazione;
che per la sanzione dichiarativa per l'omesso invio del mod. 5/2020 la prescrizione quinquennale decorreva dal termine previsto per l'invio della dichiarazione reddituale (30.9.2020) e non dalla data della notifica del provvedimento impugnato (18.1.2023); che aveva interrotto il termine della prescrizione con nota del 3.6.2021 ricevuta con pec il 9.6.2021.
Concludeva chiedendo di “nel merito rigettarsi le domande ed eccezioni del ricorrente poiché improponibili, improcedibili, inammissibili, nulle e, comunque, destituite d'ogni fondamento in fatto e in diritto. Nella denegata ipotesi che sia accertata e dichiarata la nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi e/o difetti procedurali e/o l'effetto inesistenza, nullità e illegittimità della cartella di pagamento e della relativa notificazione, la comparente , per i Controparte_1 motivi sopra esposti, spiega domanda riconvenzionale nei confronti dell'Avv. Parte_1 al fine di sentirlo condannare al pagamento diretto in suo favore delle somme
[...] iscritte nel ruolo contestato ed azionate nella cartella esattoriale impugnata, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo”.
In esito alla udienza cartolare sopra indicata, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione
Preliminarmente deve rilevarsi la legittimità del mandato conferito da
[...]
al legale del libero foro che risulta nella specie officiato del relativo Controparte_3 mandato.
Va sul punto osservato che la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 30008 depositata il 19 novembre 2019 ha stabilito che :
“In sede di giudizio innanzi ai giudici di merito, di ogni ordine e grado, e a quelli di legittimità, l' potrà avvalersi della rappresentanza dei CP_3 Parte_2 propri dipendenti e ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura di Stato nei casi previsti e riservati dalla convenzione con questa stipulata o in via residuale nei casi maggiormente rilevanti. In tutte le rimanenti ipotesi, compresi i casi in cui l'Avvocatura
4 erariale non sia disponibile ad assumere l'incarico, potrà incaricare gli Avvocati del libero Foro, senza l'onere di allegazione e di prova della sussistenza dei presupposti di legge”. Sussiste la legittimazione passiva di , stante la Controparte_3 proposizione di censure di tipo formale che involgono anche il ruolo del concessionario per la riscossione.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta, trattandosi dell'ente impositore e CP_1 titolare dei crediti, così come dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ad , posto che nel ricorso vengono svolte anche censure Controparte_3 di tipo formale.
Va premesso che nel corso del giudizio il ricorrente ha rappresentato e documentato di avere avanzato, in data 25.10.24, istanza di rateizzazione del pagamento della cartella esattoriale n. 07120220172283551000 per cui è causa e che in esito alla detta istanza avrebbe disposto la rateizzazione dell'importo. Controparte_3
Tuttavia, con le note di t.s. da ultimo prodotte, ha Controparte_3 precisato che il ricorrente non ha fornito prova di aver pagato le rate del rateizzo richiesto per la cartella 07120220172283551000 in questione, accolta da essa in CP_6 data 25/10/2024, la cui prima rata è scaduta il 7/11/2024 e non risulta pagata, per quanto emerge dall'estratto ruolo aggiornato al 4/12/2024.
Analogamente ha specificato nelle proprie note il procuratore della il quale ha CP_1 precisato: “ s'evidenzia che parte ricorrente pur avendo presentato nel corso del giudizio istanza di rateizzo della cartella esattoriale n. 07120220172283551000 in questione, accolta dall in data 25/10/2024, non ha depositato la prova del CP_6 pagamento della prima rata con scadenza 7/11/2024 così come delle successive rate, maturate con scadenza mensile”. Parte ricorrente, a sua volta, non ha depositato note di trattazione scritta per l'udienza di cui in epigrafe.
Quanto al merito, l'opposizione è infondata e in tali limiti deve essere accolta.
Ed invero, va premesso che parte ricorrente non contesta di avere avuto notifica, in data 18.1.23, della cartella sopra indicata ed eccepisce comunque il decorso del termine di prescrizione quinquennale dalla formazione dei crediti, quanto a quelli che risalgono agli anni dal 2015 al 2017.
Va premesso che il deposito del ricorso è tempestivo, in quanto effettuato entro il quarantesimo giorno dalla notifica della cartella.
5 Esaminando nell'ordine l'eccezione di prescrizione, va rammentato che l'art. 19 L. 576/80 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo CP_1 accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23” . Nel surriferito quadro normativo, è intervenuto il Legislatore del 1995, con la L. n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, prevedendo, ai commi 9 e 10 dell'art. 3, che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono più essere versati con il decorso di 5 anni. Si è posta la questione dell'applicabilità delle norme di cui alla L. n. 335/95 in tema di prescrizione agli enti previdenziali privatizzati. La Suprema Corte, con la sentenza 20343/2006, ponendosi nel solco di una consolidata giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'applicabilità delle disposizioni in tema di prescrizione di cui alla L. n. 335/95 agli enti previdenziali privatizzati. In tal senso ha richiamato le precedenti decisioni nn. 5522/2003 e 6340/2005 ponendo però in rilievo un'importante distinzione, precisando che sia le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 che quelle di cui alle norme speciali dei singoli ordinamenti previdenziali degli enti privatizzati concernenti la prescrizione non riguardano le sanzioni per il tardivo o per l'omesso invio delle comunicazioni reddituali. In tema di decorrenza del termine prescrizionale, si è pronunciata la Cassazione con ordinanza n. 6259 del 16.3.2011, secondo cui: “ L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Controparte_1
, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la
[...] comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ.)” . E' poi intervenuta sul punto la Legge n. 247 del 2012, articolo 66, (entrata in vigore il 2 febbraio 2013) secondo cui: "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, non si applica alle contribuzioni dovute alla " Controparte_1
Con la sentenza n. 6729 del 18 marzo 2013, la Corte di Cassazione, a fronte della deduzione formulata da secondo la quale l'art. 66 della legge 247/2012 CP_1 opererebbe l'interpretazione autentica della norma richiamata, con efficacia pertanto anche in ordine alle situazioni precedenti e non ancora consolidate, ha rigettato l'eccezione, rilevando che nell'art. 66 della legge 247/2012 non è reperibile alcun indice
6 rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizione non ancora maturate secondo il regime precedente. In buon sostanza, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa. In senso conforme si è pronunciata, successivamente, sempre la Suprema Corte, nella sentenza n. 18953/2014. In effetti, il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla
[...]
è divenuto decennale in forza dell'art. 66 sopra citato e si applica soltanto a CP_1 partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla l.n. 335/1995. Giova rilevare che, per come ritenuto dalla C.A di Roma con sentenza 3.2.2020 n. 313 l'art. 66 predetto non è incostituzionale, rientrando nei poteri del legislatore disciplinare diversamente la prescrizione per determinate Casse previdenziali, tenuto conto delle particolarità delle medesime purchè non vengano previste discipline differenti per gli iscritti alla medesima . CP_1
Più specificatamente, quanto alla decorrenza, in tema di previdenza forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Tanto premesso, venendo al caso che occupa, il termine di prescrizione è decennale, trattandosi di crediti formatisi tutti successivamente al 2013, con la conseguenza che la notifica della stessa cartella impugnata, risalente al gennaio 2023, ha validamente interrotto il termine in tutti i casi, anche laddove non si voglia considerare le notifiche, che pure risultano pervenute al destinatario, delle note della convenuta in data CP_1
9.6.21 e 1.2.22. A tanto deve aggiungersi che è certa l'avvenuta presentazione da parte del ricorrente in relazione alla cartella di cui si tratta della istanza di rateizzazione sopra menzionata. Soccorre quanto ritenuto da ultimo dalla Cassazione, con ordinanza n. 19401 depositata il 16.6.22; la vicenda esaminata dalla Corte traeva origine dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria da parte dell' , a seguito della Controparte_7 mancata impugnazione di alcune cartelle di pagamento;
il contribuente impugnava tale avviso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che tuttavia rigettava il ricorso. Seguiva la presentazione di un ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, ma il gravame veniva rigettato. In particolare, la CTR
7 della Toscana rilevava che l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente rispetto agli importi indicati nelle cartelle di pagamento sottese al preavviso impugnato, pur non implicando acquiescenza rispetto alle relative riprese, si configurava quale «atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche». Tale orientamento è stato confermato, ritenendo la Cassazione che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr., Cass. n. 18904/2007). Pertanto, se è vero che l'istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. (cfr. Cass. n. 5160/2022). Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione con riguardo a tutti i debiti di cui alla cartella, con la conseguenza che i relativi crediti risultano cristallizzati. Non vi è spazio per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, espressamente subordinata all'accoglimento delle eccezioni avanzate dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'opponente come da dispositivo, anche se il quadro normativo complesso in relazione alla durata del termine di prescrizione l'avvenuta presentazione della istanza di rateizzazione ne rende corretta la compensazione in misura pari alla metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara dovute le poste creditorie di cui alla cartella esattoriale n. 07120220172283551000 ; condanna il ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite in favore della Cassa opposta e di , metà che liquida in complessivi euro Controparte_3
1.860,00, oltre iva e cpa come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metà.
Si comunichi.
Napoli, 29.10.25
Il Giudice del lavoro dr. EL AS
8
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. EL AS, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 23.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3839/2023 R.G.L.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso da sé Parte_1 medesimo, con studio in San Giorgio a Cremano (NA), via Roma n. 96.
OPPONENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore avv. rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
IG RA, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, Corso Sirena 115 NONCHE'
, in persona del procuratore pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Marinelli, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, via Porzio, 4, Centro Direzionale Is. E/7. RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.2.23 e ritualmente notificato all' Controparte_3
e alla il ricorrente indicato in
[...] Controparte_1 epigrafe evidenziava di avere ricevuto in data 18.1.23 la cartella di pagamento n. 07120220172283551000, contenente una richiesta di pagamento di euro 36.791,44, per contributi previdenziali non versati alla per gli Controparte_1 anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, oltre a sanzioni e oneri accessori;
di non avere ricevuto nulla da parte della a titolo di accertamento delle somme CP_1 eventualmente dovute e a titolo di contestazione delle eventuali violazioni commesse. Nel merito eccepiva la prescrizione quinquennale della cartella esattoriale, in particolare, in relazione ai contributi delle annualità 2015, 2016 e 2017; eccepiva l'omessa contestazione dell'addebito, la non validità della cartella e la carenza di motivazione della stessa;
eccepiva la decadenza per gli importi relativi alle annualità del 2015, 2016, 2017 e 2018; asseriva, in particolare, di avere pagato per l'anno 2015 l'importo complessivo di euro 3.734,50 e che, pertanto, non risultavano detratti dalla somma richiesta in cartella i relativi contributi soggettivi, integrativi e di maternità); eccepiva la carenza di motivazione per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori ed erroneo calcolo degli interessi;
eccepiva, infine, la nullità della notifica a mezzo pec.
Concludeva chiedendo di “In via principale accertare l'illegittimità della cartella esattoriale opposta e conseguentemente pronunziare l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120220172283551000. Indi dichiarare estinto il credito portato dalla cartella esattoriale opposta per l'anno 2015 poiché interamente pagato e comunque prescritto;
Dichiarare, altresì, prescritti i richiesti contributi richiesti per gli anni 2015, 2016 e 2017 per decorso del quinquennio. Dichiarare illegittima e nulla e pertanto annullare la menzionata cartella esattoriale per omessa contestazione dell'addebito e dichiarare non valida la cartella opposta. Dichiarare illegittima e nulla e pertanto annullare la menzionata cartella esattoriale per decadenza dal diritto a riscuotere. Dichiarare illegittima e nulla e pertanto annullare la menzionata cartella esattoriale per carenza di motivazione della cartella esattoriale. Dichiarare illegittima e nulla e pertanto annullare la menzionata cartella esattoriale per carenza di motivazione per omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori e erroneo calcolo degli stessi. Dichiarare illegittima e nulla e pertanto annullare la menzionata cartella esattoriale per nullità della notifica a mezzo pec. Subordinatamente sottrarre le somme pagate alla richiesta della per l'annualità 2015 e ricalcolare gli interessi e le CP_1 more”.
Si costituiva , che eccepiva la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva in relazione al merito delle somme iscritte a ruolo, potendo le doglianze essere rivolte esclusivamente nei confronti dell'ente impositore, essendo essa
2 convenuta estranea al rapporto tra contribuente e ente impositore;
rimarcava tra l'altro la tardività della opposizione, asserendo che l'opponente aveva depositato il ricorso (27.2.2023) oltre i 20 giorni dalla notifica della cartella opposta (18.1.2023); concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso proposto dal ricorrente”.
Si costituiva altresì, tempestivamente in giudizio, la Controparte_5
, la quale spiegava domanda riconvenzionale. Preliminarmente
[...] eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto, ai sensi dell'art. 18/VI L. 576/80, la procedura esattiva è di esclusiva competenza del Concessionario della Riscossione, mentre la si limita a compilare i ruoli;
deduceva che per l'anno di imposta 2015 CP_1 gli importi richiesti erano dovuti a titolo di eccedenze del contributo soggettivo (euro 10.816,00), contributo integrativo (euro 5.707,00) calcolati sulla base dei redditi indicati nella dichiarazione annuale c.d. mod. 5/2016 oltre somme aggiuntive per sanzioni e interessi per omesso versamento;
che per l'anno di imposta 2016 gli importi richiesti erano dovuti a titolo di contributo soggettivo minimo (euro 2.332,00), contributo integrativo minimo (euro 710,00) e di maternità (euro 43,00) oltre somme aggiuntive per sanzioni e interessi per omesso versamento;
che per l'anno di imposta 2017 gli importi erano dovuti a titolo di contributo soggettivo minimo (euro 2.815,00), contributo integrativo minimo (euro 710,00) e di maternità (euro 84,00) oltre somme aggiuntive per sanzioni e interessi per omesso versamento;
che per l'anno di imposta 2018 gli importi erano dovuti a titolo di contributo soggettivo minimo (euro 2.815,00) e di maternità (euro 117,00) oltre somme aggiuntive per sanzioni e interessi per omesso versamento. Deduceva, inoltre, che con il regolamento delle sanzioni del 2015, le stesse erano state fissate nella misura del 24% dei contributi dovuti e non versati (cfr. art.
6 - omesso versamento di contributi in autoliquidazione) e con un minimo di € 30,00; asseriva pertanto che gli importi a titolo di sanzioni e interessi richiesti nella cartella di pagamento erano corretti, precisando che la sanzione dichiarativa per l'omessa trasmissione del modello 5-2020 in relazione all'anno di imposta 2019 era stata irrogata ex art. 9 legge 141/92. Riguardo, invece, al pagamento degli importi dell'anno 2015, precisava che l'importo di € 3.651,00 versato il 30.9.2015, atteneva alla contribuzione minima dovuta per l'anno 2015 mentre gli importi iscritti nel ruolo relativi allo stesso anno riguardavano invece i contributi dovuti in autoliquidazione (c.d. eccedenze) calcolati sulla base dei dati reddituali dichiarati con il mod. 5/2016 che non risultavano versati. Nel merito deduceva che con nota pec del 1.2.2022, ricevuta il 9.2.2022, aveva comunicato l'irregolarità dei versamenti contributivi dovuti in autoliquidazione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché dei versamenti connessi al pagamento dei contributi minimi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018; che pertanto, in mancanza di eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla nota, l'accertamento era definitivo. Infine, per i contributi minimi del 2016, 2017 e 2018, oltre sanzioni e interessi, deduceva applicarsi la prescrizione decennale ex art. 66 della l. 31.12.2012 n. 247, decorrente, non
3 dalla data della notifica del provvedimento impugnato (18.1.2023), bensì dai rispettivi anni citati;
che con la nota di contestazione a mezzo pec del 1.2.2022, ricevuta 9.2.2022, aveva interrotto il termine prescrizionale per le somme dovute;
che per l'anno 2015, oltre sanzioni e interessi, la prescrizione decennale decorreva dalla data di invio della dichiarazione reddituale mod. 5/2016 (26.7.2016) e non dalla notifica del provvedimento impugnato (18.1.2023); precisava che, anche in questo caso, aveva interrotto il termine prescrizionale per le dette somme, con la sopracitata nota di contestazione;
che per la sanzione dichiarativa per l'omesso invio del mod. 5/2020 la prescrizione quinquennale decorreva dal termine previsto per l'invio della dichiarazione reddituale (30.9.2020) e non dalla data della notifica del provvedimento impugnato (18.1.2023); che aveva interrotto il termine della prescrizione con nota del 3.6.2021 ricevuta con pec il 9.6.2021.
Concludeva chiedendo di “nel merito rigettarsi le domande ed eccezioni del ricorrente poiché improponibili, improcedibili, inammissibili, nulle e, comunque, destituite d'ogni fondamento in fatto e in diritto. Nella denegata ipotesi che sia accertata e dichiarata la nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi e/o difetti procedurali e/o l'effetto inesistenza, nullità e illegittimità della cartella di pagamento e della relativa notificazione, la comparente , per i Controparte_1 motivi sopra esposti, spiega domanda riconvenzionale nei confronti dell'Avv. Parte_1 al fine di sentirlo condannare al pagamento diretto in suo favore delle somme
[...] iscritte nel ruolo contestato ed azionate nella cartella esattoriale impugnata, oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, dalla data del dovuto al saldo”.
In esito alla udienza cartolare sopra indicata, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione
Preliminarmente deve rilevarsi la legittimità del mandato conferito da
[...]
al legale del libero foro che risulta nella specie officiato del relativo Controparte_3 mandato.
Va sul punto osservato che la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 30008 depositata il 19 novembre 2019 ha stabilito che :
“In sede di giudizio innanzi ai giudici di merito, di ogni ordine e grado, e a quelli di legittimità, l' potrà avvalersi della rappresentanza dei CP_3 Parte_2 propri dipendenti e ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura di Stato nei casi previsti e riservati dalla convenzione con questa stipulata o in via residuale nei casi maggiormente rilevanti. In tutte le rimanenti ipotesi, compresi i casi in cui l'Avvocatura
4 erariale non sia disponibile ad assumere l'incarico, potrà incaricare gli Avvocati del libero Foro, senza l'onere di allegazione e di prova della sussistenza dei presupposti di legge”. Sussiste la legittimazione passiva di , stante la Controparte_3 proposizione di censure di tipo formale che involgono anche il ruolo del concessionario per la riscossione.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta, trattandosi dell'ente impositore e CP_1 titolare dei crediti, così come dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ad , posto che nel ricorso vengono svolte anche censure Controparte_3 di tipo formale.
Va premesso che nel corso del giudizio il ricorrente ha rappresentato e documentato di avere avanzato, in data 25.10.24, istanza di rateizzazione del pagamento della cartella esattoriale n. 07120220172283551000 per cui è causa e che in esito alla detta istanza avrebbe disposto la rateizzazione dell'importo. Controparte_3
Tuttavia, con le note di t.s. da ultimo prodotte, ha Controparte_3 precisato che il ricorrente non ha fornito prova di aver pagato le rate del rateizzo richiesto per la cartella 07120220172283551000 in questione, accolta da essa in CP_6 data 25/10/2024, la cui prima rata è scaduta il 7/11/2024 e non risulta pagata, per quanto emerge dall'estratto ruolo aggiornato al 4/12/2024.
Analogamente ha specificato nelle proprie note il procuratore della il quale ha CP_1 precisato: “ s'evidenzia che parte ricorrente pur avendo presentato nel corso del giudizio istanza di rateizzo della cartella esattoriale n. 07120220172283551000 in questione, accolta dall in data 25/10/2024, non ha depositato la prova del CP_6 pagamento della prima rata con scadenza 7/11/2024 così come delle successive rate, maturate con scadenza mensile”. Parte ricorrente, a sua volta, non ha depositato note di trattazione scritta per l'udienza di cui in epigrafe.
Quanto al merito, l'opposizione è infondata e in tali limiti deve essere accolta.
Ed invero, va premesso che parte ricorrente non contesta di avere avuto notifica, in data 18.1.23, della cartella sopra indicata ed eccepisce comunque il decorso del termine di prescrizione quinquennale dalla formazione dei crediti, quanto a quelli che risalgono agli anni dal 2015 al 2017.
Va premesso che il deposito del ricorso è tempestivo, in quanto effettuato entro il quarantesimo giorno dalla notifica della cartella.
5 Esaminando nell'ordine l'eccezione di prescrizione, va rammentato che l'art. 19 L. 576/80 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo CP_1 accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte CP_1 dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23” . Nel surriferito quadro normativo, è intervenuto il Legislatore del 1995, con la L. n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, prevedendo, ai commi 9 e 10 dell'art. 3, che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono più essere versati con il decorso di 5 anni. Si è posta la questione dell'applicabilità delle norme di cui alla L. n. 335/95 in tema di prescrizione agli enti previdenziali privatizzati. La Suprema Corte, con la sentenza 20343/2006, ponendosi nel solco di una consolidata giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'applicabilità delle disposizioni in tema di prescrizione di cui alla L. n. 335/95 agli enti previdenziali privatizzati. In tal senso ha richiamato le precedenti decisioni nn. 5522/2003 e 6340/2005 ponendo però in rilievo un'importante distinzione, precisando che sia le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della L. n. 335/95 che quelle di cui alle norme speciali dei singoli ordinamenti previdenziali degli enti privatizzati concernenti la prescrizione non riguardano le sanzioni per il tardivo o per l'omesso invio delle comunicazioni reddituali. In tema di decorrenza del termine prescrizionale, si è pronunciata la Cassazione con ordinanza n. 6259 del 16.3.2011, secondo cui: “ L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Controparte_1
, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la
[...] comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ.)” . E' poi intervenuta sul punto la Legge n. 247 del 2012, articolo 66, (entrata in vigore il 2 febbraio 2013) secondo cui: "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, non si applica alle contribuzioni dovute alla " Controparte_1
Con la sentenza n. 6729 del 18 marzo 2013, la Corte di Cassazione, a fronte della deduzione formulata da secondo la quale l'art. 66 della legge 247/2012 CP_1 opererebbe l'interpretazione autentica della norma richiamata, con efficacia pertanto anche in ordine alle situazioni precedenti e non ancora consolidate, ha rigettato l'eccezione, rilevando che nell'art. 66 della legge 247/2012 non è reperibile alcun indice
6 rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizione non ancora maturate secondo il regime precedente. In buon sostanza, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa. In senso conforme si è pronunciata, successivamente, sempre la Suprema Corte, nella sentenza n. 18953/2014. In effetti, il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla
[...]
è divenuto decennale in forza dell'art. 66 sopra citato e si applica soltanto a CP_1 partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla l.n. 335/1995. Giova rilevare che, per come ritenuto dalla C.A di Roma con sentenza 3.2.2020 n. 313 l'art. 66 predetto non è incostituzionale, rientrando nei poteri del legislatore disciplinare diversamente la prescrizione per determinate Casse previdenziali, tenuto conto delle particolarità delle medesime purchè non vengano previste discipline differenti per gli iscritti alla medesima . CP_1
Più specificatamente, quanto alla decorrenza, in tema di previdenza forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Tanto premesso, venendo al caso che occupa, il termine di prescrizione è decennale, trattandosi di crediti formatisi tutti successivamente al 2013, con la conseguenza che la notifica della stessa cartella impugnata, risalente al gennaio 2023, ha validamente interrotto il termine in tutti i casi, anche laddove non si voglia considerare le notifiche, che pure risultano pervenute al destinatario, delle note della convenuta in data CP_1
9.6.21 e 1.2.22. A tanto deve aggiungersi che è certa l'avvenuta presentazione da parte del ricorrente in relazione alla cartella di cui si tratta della istanza di rateizzazione sopra menzionata. Soccorre quanto ritenuto da ultimo dalla Cassazione, con ordinanza n. 19401 depositata il 16.6.22; la vicenda esaminata dalla Corte traeva origine dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria da parte dell' , a seguito della Controparte_7 mancata impugnazione di alcune cartelle di pagamento;
il contribuente impugnava tale avviso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che tuttavia rigettava il ricorso. Seguiva la presentazione di un ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, ma il gravame veniva rigettato. In particolare, la CTR
7 della Toscana rilevava che l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente rispetto agli importi indicati nelle cartelle di pagamento sottese al preavviso impugnato, pur non implicando acquiescenza rispetto alle relative riprese, si configurava quale «atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche». Tale orientamento è stato confermato, ritenendo la Cassazione che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr., Cass. n. 18904/2007). Pertanto, se è vero che l'istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. (cfr. Cass. n. 5160/2022). Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione con riguardo a tutti i debiti di cui alla cartella, con la conseguenza che i relativi crediti risultano cristallizzati. Non vi è spazio per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, espressamente subordinata all'accoglimento delle eccezioni avanzate dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'opponente come da dispositivo, anche se il quadro normativo complesso in relazione alla durata del termine di prescrizione l'avvenuta presentazione della istanza di rateizzazione ne rende corretta la compensazione in misura pari alla metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara dovute le poste creditorie di cui alla cartella esattoriale n. 07120220172283551000 ; condanna il ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite in favore della Cassa opposta e di , metà che liquida in complessivi euro Controparte_3
1.860,00, oltre iva e cpa come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metà.
Si comunichi.
Napoli, 29.10.25
Il Giudice del lavoro dr. EL AS
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