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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Emanuela Folino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2524 del RGAC dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F.: ), residente a [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), residente a [...] C.F._2
Campanelle n. 148, entrambe in qualità di figlie e legittime eredi di , nato a Persona_1
Fiume Veneto l'8.4.1920 e deceduto a Trieste il 26.7.2008, rappresentate e difese, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Matteo Miatto del Foro di Treviso e dall'avv.
RC PI del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliate presso i lori indirizzi telematici;
ATTRICI
E
ER , rappresentata e domiciliata in Italia CP_1 CP_2 presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
NONCHE'
, in persona del Ministro, NTroparte_3 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato di Trieste e domiciliato ex lege presso gli Uffici di questa;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Parte attrice ed il rassegnavano le conclusioni NTroparte_4 riportate, rispettivamente, nelle note di trattazione scritta depositate in data 21.11.2025 e nell'atto di citazione, nonché nella comparsa costitutiva.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.6.2023, le attrici e Parte_1 Pt_2
in qualità di figlie ed eredi legittime di chiedevano il
[...] Persona_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal proprio dante causa a causa dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati nei confronti di quest'ultimo dalle forze armate tedesche all'indomani dell'armistizio di Cassibile e consistiti nella sua cattura, deportazione in Polonia e ed internamento con sottoposizione ai lavori forzati CP_2 dapprima presso lo Stammlager II-B di Hammerstein, quindi presso lo Stammlager VI-C di Bathorn-Osnabrück. Le attrici, in particolare, deducevano: di essere figlie di nato a [...] l'[...] e deceduto a Trieste il Persona_1
26.7.2008; che il proprio genitore, trattenuto alle armi il 12.9.1941, veniva arruolato nel 74°
Reggimento Fanteria di stanza a Palmanova, come risultava dal foglio matricolare allegato;
che il 9.9.1943 le truppe tedesche – nel corso di uno dei rastrellamenti volti a neutralizzare il
Regio Esercito ormai allo sbaraglio (c.d. operazione – catturavano , Per_2 Persona_1 rendendolo prigioniero ed al termine di un viaggio durato cinque giorni, egli veniva deportato ed internato – con matricola n. 41152 – dapprima presso lo Stammlager II-B di Hammerstein
e quindi presso lo Stammlager VI-C di Bathorn-Osnabrück; che ivi era reclutato in un comando di lavoro (Arbeitskommando) ed inviato Persona_1 ai lavori forzati presso l'impresa di costruzioni HU & E. UW di SA (come risultava dalla dichiarazione Stalag VI-C e dalla tessera di lavoro); che i turni di lavoro erano massacranti, dal momento che alle dodici ore di lavoro giornaliere dovevano aggiungersi le marce di decine di chilometri per raggiungere all'alba il luogo di intervento e per rientrare al campo a sera inoltrata, sempre sotto la sorveglianza Part armata dei soldati tedeschi ed inoltre a – così come del resto a tutti gli Persona_1
– non veniva riconosciuto alcuno dei diritti contemplati dal diritto internazionale umanitario allora vigente e, in particolare, il diritto a percepire il salario per il lavoro forzatamente estorto e la possibilità di avvalersi del sostegno della Croce Rossa Internazionale o di altre istituzioni benefiche;
che per quanto concerne la vita negli Stammlager, era relegato in una Persona_1 baracca priva di riscaldamento, ove convivevano dalle sessanta alle ottanta persone stipate in 2 giacigli di paglia infestati da pidocchi ed inoltre per tutto il periodo dell'internamento,
aveva a disposizione la sola divisa estiva che indossava al momento Persona_1 della cattura, con la quale ha dovuto fronteggiare ben due inverni con temperature rigidissime;
che il vitto giornaliero era notoriamente insufficiente, ben al di sotto dei limiti dell'umana sopravvivenza: si trattava, per lo più, di un pezzo di pane da dividere con altri cinque prigionieri
(per circa 50 gr. a testa) e da una brodaglia di rape e patate;
che soggiaceva alle predette disumane condizioni fino al 6.4.1945, Persona_1 allorquando lo Stammlager in cui da ultimo era rinchiuso veniva liberato per mano degli
Alleati, ma il suo livello di denutrizione era tale da renderne pressoché impossibile l'immediato rimpatrio: egli, dunque, veniva sottoposto alle cure ed alla riabilitazione dell'esercito alleato sino al 27.8.1945 allorquando, raggiunta una accettabile condizione fisica, veniva rimpatriato in Italia, come risultava dalla documentazione allegata;
che la prigionia lasciava un segno indelebile sul loro genitore, condizionandone l'intera vita, dal moment che egli, al ritorno a casa, iniziava a soffrire di quello che – con il progresso della scienza psichiatrica – era oggi conosciuto come disturbo da stress post traumatico (PTSD); che moriva ab intestato il 26.7.2008 ed a lui succedevano ex art. 566 Persona_1
c.c. – essendo premorta la moglie – esse figlie e , CP_5 Pt_1 Parte_2 odierne attrici, la cui legittimazione attiva risultava dal certificato di morte e relativo allo stato di famiglia del dante causa, oltre che dalla denuncia di successione;
che esse attrici accettavano l'eredità del padre ex art. 485, co. 2, c.c., continuando Per_1 ad abitare la casa paterna ed a possedere tutti i beni del de cuius senza redigere l'inventario ed accettavano altresì l'eredità del padre ex art. 476 c.c., giusta compravendita del 19.11.2008,
a rogito del notaio di Pordenone, per mezzo del quale alienavano le quote di Per_3 proprietà sugli immobili ad esse pervenuti «per successione legittima in morte del signor
nato a [...] il giorno 8 aprile 1920 […] e deceduto il 26 Persona_1 luglio 2008», come emergeva dal rogito prodotto;
che esse attrici, dunque, agivano al fine di ottenere la condanna della Repubblica Federale di
Germania, in solido con il (quale titolare del Fondo NTroparte_4 istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche in L. 29.6.2022 n. 79), al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal dante causa in conseguenza della sua cattura, deportazione, internamento e sottoposizione ai lavori forzati da parte dell'esercito tedesco, senza riconoscimento di alcuno dei diritti in allora previsti dal diritto internazionale umanitario;
3 che il proprio dante causa, in particolare, veniva fatto prigioniero il 9.9.1943 e liberato il
6.4.1945 ma, a causa del suo livello di denutrizione, veniva rimpatriato solo il 27.8.1945, subendo complessivamente 718 giorni di prigionia;
che per il lavoro svolto di “schiavo di , risultava dovuta a la Per_4 Persona_1 somma pari al salario medio giornaliero di un lavoratore tedesco, che si aggirava attorno ai
10,20 Reichsmark corrispondenti a lire 102 circa, per tutto il periodo di prestazione dei lavori forzati e dunque, complessivamente, ad euro 19.952,50 (euro 34,70 x 575 giorni); quanto ai danni non patrimoniali, le attrici chiedevano che il risarcimento fosse determinato, in via equitativa, applicando i parametri previsti dalla legge per la riparazione del danno da ingiusta detenzione, deducendo che il periodo di prigionia dal proprio padre sofferto ammontava a 718 giorni i quali, moltiplicati per euro 235,82 – parametro previsto dalla legge per l'ingiusta detenzione – generavano un importo risarcibile di euro 169.318,76, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appariva equo fissare al 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno;
le attrici, dunque, chiedevano che il Tribunale condannasse la Repubblica Federale di
Germania, in solido con il (quale titolare del Fondo NTroparte_4 istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche in L. 29.6.2022 n. 79), al pagamento in loro favore dell'importo di euro 19.952,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dal dante causa, maggiorato del danno da ritardo, oltre al pagamento dell'importo di euro 169.318,76 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua, da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia che appariva equo fissare al 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
Parte attrice, a sostegno della richiesta, deduceva che: il trattamento disumano, le condizioni di sfruttamento, i soprusi e le angherie subite, il dolore provato dai deportati nei campi di prigionia e lavoro, le orribili condizioni fisiche e psichiche di deportazione e riduzione in schiavitù, l'assoluto annientamento della dignità umana ed i patimenti a cui venivano sottoposti costituivano ormai fatto notorio;
con l'Accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale Tedesca, concluso a Bonn il 2 giugno
1961 e reso esecutivo con d.P.R. il 14 aprile 1962, n. 1263, la aveva versato alla CP_2
Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti la somma di 40 milioni di marchi tedeschi e a seguito di tale versamento “il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di o nei confronti CP_2
4 di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”; il legislatore aveva dato continuità all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
Federale tedesca, reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/1962 citato, costituente il titolo giuridico in base al quale l'Erario si era assunto l'onere di ristorare le vittime dei crimini nazisti per i danni subiti, con l'istituzione presso il MEF del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich ex art. 43, comma
1, del D.L. 36/2022;
i crimini di guerra e contro l'umanità erano imprescrittibili ai sensi degli artt. 10 Cost. e 11 disp. prel. c.c., come chiarito dalla giurisprudenza con espresso riferimento anche ai processi civili che traevano origine da tali crimini contro l'umanità e contro i valori di dignità e
“sacralità” della persona umana, e dei diritti originari e inviolabili che ad essa si ricollegavano, disconosciuti e calpestati dalle forze di occupazione naziste.
Si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il
, deducendo, in primo luogo, che le disposizioni NTroparte_4 contenute nell'art. 43 del DL 36/2022, dovevano essere interpretate nel senso di individuare NTr il quale unico titolare passivo dell'azione svolta.
In particolare, il indicava: CP_4
NTr che il comma 1 della disposizione, che prevede l'istituzione del presso il CP_7 appariva agevolmente comprensibile soltanto nell'ottica di un accollo ex lege, che trovava il suo fondamento già nell'Accordo di Bonn, in continuità con il quale era stato emanato il
D.L. 36/2022; che il comma 6, del citato art. 43, che prevede che “Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile” era compatibile soltanto con la funzione istituzionale dell'Avvocatura dello Stato di assicurare la rappresentanza e difesa in giudizio delle NTr Amministrazioni dello Stato italiano (RD 1611/33) e pertanto unicamente il doveva essere considerato parte del giudizio in quanto obbligato in luogo dello Stato straniero;
NTr che pertanto il era legittimato a proporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, in primo luogo l'eccezione di prescrizione;
che infatti il comma 6 della norma, nel prevedere “… salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione…” risulterebbe privo di alcuna ragionevole spiegazione, ove si NT trattasse di mero riconoscimento alla di un ovvio diritto di eccezione ed apparirebbe logicamente spiegabile soltanto ove si trattasse di attribuire tale diritto a soggetto diverso dallo Stato straniero in questione;
5 che ancora, il comma 3, nel prevedere che “le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma”, apparirebbe privo di alcuna logica se applicato nei confronti di NTr soggetto diverso dal
Inoltre, il indicava come il ex art. 43 fosse stato costituito espressamente CP_4 CP_7 per dare continuità all'Accordo di Bonn e in particolare alla disposizione dell'art. 2 dell'Accordo che prevedeva che “il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Il Governo italiano terrà indenne la
Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette.”
Deduceva pertanto il l'esistenza in capo allo Stato italiano di una fattispecie CP_4
NTr qualificabile come accollo ex lege, in considerazione della quale il – e solo esso, con conseguente difetto di legittimazione passiva della – NTroparte_9 doveva ritenersi legittimato a proporre anche tutte le eccezioni processuali e di merito relative al rapporto dedotto in giudizio.
Ciò posto, il eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio CP_4 indicando: che il testo dell'art. 43, comma 6, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevedeva espressamente la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione;
che le allegazioni e le deduzioni svolte nell'atto introduttivo apparivano volte a dedurre una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato, disciplinato, per quanto attiene alla disciplina della prescrizione, dall'art. 2947, comma 3, secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”; che in concreto, il reato ipotizzato appare quello di “riduzione in schiavitù” punito dall'art. 600 cod. pen., nel testo vigente ratione temporis; ne consegue, a giudizio del , CP_4 che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. – nel testo all'epoca vigente – esso si
6 è estinto per prescrizione con il decorso di quindici anni, decorrenti – nella specie – dalla data della liberazione del de cuius, avvenuta nel 1945; che dunque, alla data di proposizione della odierna domanda giudiziale, tali termini – anche ai fini della responsabilità civile – erano già ampiamente (dal 1960) decorsi;
che in ogni caso, doveva applicarsi l'art. 2947, comma 3, cc, per il quale nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo “il termine di prescrizione […] ai sensi dell'art. 2947 cod. civ. […] decorre dalla data in cui il reato si è estinto (nella specie, dalla data della morte del reo) e non già da quella in cui l'estinzione è stata dichiarata o, a maggior ragione, da quella in cui il danneggiato ha avuto notizia della causa di estinzione” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 25126 del 13/12/2010).
Infine, il intervenuto deduceva l'infondatezza nel merito della domanda, CP_4 soprattutto per difetto di prova ed eccepiva altresì che dovessero essere poste in compensazione le somme comunque percepite dallo Stato Italiano da parte del danneggiato o dagli eredi in ragione della prigionia dedotta e così concludeva: “Voglia codesto Ecc.mo Part Tribunale: a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , risultando NTr passivamente legittimato il solo Fondo vittime III Reich;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co.,
DL 36/22 conv. in L.79/22;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che
7 esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte”.
Veniva fissata l'udienza per la rimessione in decisione, sostituita da note scritte. Con decreto presidenziale la causa veniva assegnata a questo giudice, applicata ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, conv. in L. n. 148/2025, che assegnava nuovo termine per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni che la sola parte attrice depositava in data
21.11.2025, confermando quelle già precisate.
All'esito del deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda del ricorrente va accolta, come di seguito indicato.
Circa le questioni processuali dedotte nel presente giudizio le stesse, in primo luogo, attengono alla posizione dello Stato italiano e, quindi, del NTroparte_4
.
[...]
Appare dirimente, rispetto alle contestazioni dell'intervenuto , evidenziare come CP_4 la Corte di Cassazione, con ordinanza in data 21 agosto 2025 n. 23669, abbia indicato, con motivazione corretta e condivisa da questo giudice, che il disposto dell'art. 43 del D.L. 30 aprile 2022, convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79, nell'istituire presso il MEF un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich tra l'1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945, non sostituisce l'azione risarcitoria nei confronti della Germania, ma disciplina esclusivamente la fase esecutiva, tale che siano precluse le azioni esecutive ordinarie contro lo Stato tedesco.
Ciò appare conforme alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 159 del 2023, per cui nei giudizi di accertamento per crimini internazionali gravi, non opera l'immunità degli Stati;
nei giudizi esecutivi, invece, si applica la regola dell'immunità ristretta e sulla base di ciò NTr l'art. 43 del D.L. citato permette il ristoro del danno a carico del presso il CP_7
Da ciò deriva che lo Stato tedesco è l'unico legittimato passivo dell'azione di accertamento del danno ma che, essendo preclusa l'azione esecutiva contro lo Stato estero, questa può avvenire esclusivamente nei confronti del Fondo.
Ciò posto, rispetto alla natura della partecipazione al giudizio di cognizione del , CP_4 la Cassazione ha ritenuto che la notifica ai sensi dell'art. 144 D.L. citato, sia meramente strumentale a permette allo Stato italiano di intervenite in giudizio ma solo ad adiuvamdum ai sensi dell'art. 105 c.p.c., per sostenere le ragioni dello Stato estero, avendo un proprio interesse diretto all'esito del giudizio, in quanto chiamato a rispondere nella fase esecutiva in caso di condanna.
8 Ciò importa che il non possa proporre domande autonome o eccezioni in senso CP_4 stretto e, quindi, non possono essere esaminate nel presente giudizio perché inammissibili, sia l'eccezione di prescrizione, che quella di compensazione proposta dall'intervenuto (cfr. tra tante, Cass. SS.UU., n. 23299 del 2011). Peraltro, non può non incidentalmente osservarsi che l'art. 43 comma 6 D.L. 36/22, nella parte in cui fa “salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione” vada necessariamente letta ed interpretata in conformità alla ratio complessiva dell'intervento legislativo che ha istituito il Fondo ed in senso costituzionalmente orientato, dovendosi ritenere che con l'inciso in questione il legislatore abbia inteso richiamare l'intera disciplina regolatrice della prescrizione, ivi incluso il principio – ormai riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
n. 20442/2020; Cass. n. 3642/2024) – relativo all'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità.
La domanda, poi, deve ritenersi tempestiva in quanto l'atto di citazione è stato notificato entro il termine decadenziale previsto dal comma 6 dell'art. 43 D.L. 36/22.
Nel merito, va ritenuta provata, in primo luogo, la qualità di eredi e dunque la legittimazione attiva delle attrici, che hanno prodotto lo stato di famiglia ed il certificato di morte del proprio padre, oltre alla denuncia di successione ed all'atto notarile di compravendita delle quote di proprietà degli immobili ad esse pervenute in eredità dal padre, così potendosi ritenere l'accettazione tacita dell'eredità da parte loro, per effetto del compimento di un atto che dimostra, ai sensi dell'art. 476 c.c., in modo inequivocabile la volontà di accettare.
In tema di an debeatur, parte attrice ha fornito, poi, la prova della deportazione e dell'internamento, con matricola n. 41152, di dapprima presso lo Persona_1
Stammlager II-B di Hammerstein e quindi presso lo Stammlager VI-C di Bathorn-Osnabrück, nonché l'assegnazione del dante causa ad un comando di lavoro (Arbeitskommando) con sottoposizione ai lavori forzati presso l'impresa di costruzioni HU & E. UW di
SA (come risulta dalla dichiarazione Stalag VI-C e dalla tessera di lavoro).
Con riguardo alla durata dell'internamento, i documenti forniti consentono di ritenere provata la sottoposizione a internamento dal 9.9.1943 al 6.4.1945, data in cui Per_1 veniva liberato.
[...]
I provati elementi fattuali consentono di ritenere integrati i presupposti per la spettanza della richiesta risarcitoria avanzata, limitatamente al periodo suindicato, sotto il profilo dell'an debeatur.
9 Nel caso di specie, il fatto lesivo è integrato dalla cattura, con conseguente deportazione e internamento presso il campo di lavoro, condotta dolosa posta in essere da funzionari del
Terzo Reich.
Tale condotta ha cagionato il danno evento, consistente nella lesione ingiusta, costituzionalmente e internazionalmente qualificata, dei beni della libertà personale e dignità (artt. 13 e 2 Cost.), a causa della sottoposizione al disumano regime di internamento sofferto dalle vittime del campo di lavoro che si assume quale fatto notorio ex art. 115, secondo comma, c.p.c..
Occorre, infatti, ritenere gli atroci avvenimenti che hanno contraddistinto il regime di detenzione in essere nei più noti campi di lavoro, concentramento e sterminio tedeschi durante la seconda guerra mondiale, tra i quali certamente quello in cui il danneggiato è stato recluso, parte del patrimonio dell'uomo di media cultura (cfr. sulla definizione di fatto notorio e sulla discrezionalità del giudice di merito nella loro individuazione Cass., sez. III,
15/2/2024, n. 4182).
Pertanto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti richiesti ai fini della spettanza del diritto al risarcimento sotto il profilo dell'an debeatur.
Non può riconoscersi, invece, il diritto al risarcimento del danno subito in relazione all'ulteriore periodo in cui dopo essere stato liberato, si trovava ancora, Persona_1 per il dedotto stato di denutrizione, in territorio tedesco prima di fare rientro in Italia in data
27.8.1945, dal momento che la pretesa azionata trova il suo dichiarato fondamento nella disposizione normativa di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022, conv. con mod. in l. n. 79/2022, che ha disciplinato la fattispecie in continuità con l'Accordo di Bonn del 1961, il cui art. 2 faceva espressamente riferimento alle rivendicazioni sorte, nei confronti della Repubblica
Federale di Germania, “nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, restando così escluso il risarcimento per l'ulteriore danno subito relativo ad ogni periodo successivo, sia pure astrattamente ricollegabile al trattamento subito nel periodo di internamento. Tanto
è stato stabilito, infatti, anche in un'ottica di mediazione tra Stati esteri e risoluzione pattizia delle possibili pendenze e rivendicazioni tra gli stessi e dei singoli nei loro confronti, all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale. In ogni caso, anche a voler superare l'argomento appena illustrato, da ritenersi assorbente, in relazione al periodo successivo al 6.4.1945, non è stato provato da parte attrice che la necessità del trattenimento in territorio tedesco, nella sua concreta concatenazione causale, sia diretta conseguenza dall'internamento.
10 Con riferimento al quantum debeatur, il Tribunale ritiene provate e, quindi, risarcibili le conseguenze pregiudizievoli ordinariamente correlate al regime di privazione della libertà personale sotto il profilo delle conseguenze non patrimoniali, ossia dinamico-relazionali, mentre considera come non adeguatamente allegati, né provati, elementi sufficienti per provvedere a una puntuale personalizzazione dei pregiudizi in questione, nonché al risarcimento delle conseguenze patrimoniali astrattamente correlate alla sottoposizione al regime schiavistico. Più nel dettaglio, si ritiene di negare anche nell'ipotesi di danni da crimini da crimini di guerra l'operatività dei c.d. danni in re ipsa, ossia pregiudizi che si ritengano risarcibili in forza della sola prova della lesione di un bene giuridico meritevole di tutela alla stregua del diritto vivente.
Al contempo, secondo l'id quod plerumque accidit è conseguenza necessariamente correlata alla privazione della libertà, in regime di restrizione illecita connotato da notori aspetti di violazione della dignità umana, la determinazione di gravi alterazioni sul piano dinamico-relazione e morale. Pertanto, è necessario ricostruire i pregiudizi correlati alla lesione prospettata con ricorso a un meccanismo presuntivo in forza del quale dal fatto provato della privazione della libertà personale in condizioni di particolare vessazione, è possibile trarre con rigore logico il fatto ignoto rappresentato dall'alterazione dinamico relazionale e dalla sofferenza soggettiva che è conseguenza normale e valevole per ciascuna persona umana che si trovi sottoposta al medesimo trattamento.
Tale impostazione si distingue dall'affermazione di un danno in re ipsa, poiché, essendo basata su un ragionamento presuntivo, consente la prova contraria di controparte, che, tuttavia, è mancata nel caso di specie (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 22/7/2024, n. 20269, in tema di danni da diffamazione).
Con ciò si ritengono provate, ancorché per presunzioni, le conseguenze ordinariamente correlate alla privazione della libertà personale in regime di detenzione non dignitoso.
Non appaiono invece provate le conseguenze pregiudiziali sotto il profilo patrimoniale, che astrattamente avrebbero potuto trovare fondamento nella mancata retribuzione per l'attività prestata a vantaggio dello Stato tedesco per il periodo di internamento nel campo di lavoro.
Per quanto attiene alla liquidazione del pregiudizio risarcibile, trattandosi di danno non patrimoniale conseguente alla lesione grave di beni giuridici costituzionalmente rilevanti, quali libertà e dignità, occorre procedere alla liquidazione su base equitativa di cui agli artt.
2056 e 1226 c.c..
Il parametro al quale si ritiene di dover ancorare tale operazione, anche al fine di evitare quantificazioni del tutto arbitrarie, consiste nell'applicazione dei valori previsti dalle tabelle
11 di Milano per la liquidazione dell'inabilità temporanea totale, normalmente correlata alle lesioni dell'integrità psico-fisica.
Sebbene i beni giuridici presi in considerazione nel presente giudizio siano differenti da quelli valutati dalle predette tabelle, la tipologia e l'entità delle conseguenze normalmente ad essi correlate possono essere astrattamente accostate. Più specificamente, la privazione della libertà personale in condizioni disumane e degradanti, nonché la sottoposizione a lavoro forzato, si ritiene ingenerare un peggioramento complessivo del versante dinamico- relazionale e una sofferenza soggettiva paragonabili, ancorché non sovrapponibili, a quanto normalmente provato da chi, vittima di un sinistro, si ritrovi per un certo periodo di tempo nell'impossibilità totale di attendere alle normali attività della propria vita.
Conseguentemente, appare congrua la quantificazione del danno che tenga conto dell'ammontare giornaliero per inabilità temporanea assoluta, pari a € 115,00 (di cui 84,00 per componente o dinamico-relazionale e 31,00 per sofferenza soggettiva) per ciascun giorno di detenzione, cosicché la liquidazione giudiziale del danno si attesta al valore di €
66.125,00 (115,00 x 575).
In conclusione, considerando quanto affermato in tema di poteri di condanna nei confronti NT della e dei limiti coessenziali al presente giudizio alla luce dell'art. 43 d.l. n. 36/2022, conv. con mod. in l. n. 79/2022, il Tribunale accerta e dichiara la responsabilità del Terzo NT Reich, oggi , per la lesione dei diritti fondamentali del genitore dell'istante conseguente alla cattura, deportazione e internamento come dedotti dalla parte attrice.
Pertanto, il Tribunale liquida i danni conseguenti alla predetta lesione nell'ammontare di €
66.125,00.
Sugli importi così liquidati vanno calcolati gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno). Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della Cass. S.U. n. 1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno), essi concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito, e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (cfr. Cass. n.
12228/2016 e n. 2037/2019).
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma rivalutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (Cass., Sez. Un.,
12 17.02.1995. n. 1712; Cass. 08.05.1998, n. 4677): nella specie, l'importo sopra liquidato va
"devalutato" alla data del fatto, 13 aprile 1945, e poi su detto importo - rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FOI relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino al 2 giugno 1961, data degli accordi di Bonn. Da tale momento, infatti, NT il mancato godimento della somma oggi liquidata non è imputabile a , in quanto quest'ultima ha legittimamente riposto affidamento sulle clausole di garanzia contenute negli accordi di Bonn del 1961.
Non vi è dubbio infine, perché, come sopra detto, risulta provato documentalmente, che le istanti siano eredi del danneggiato e quindi abbiano diritto in solido alla liquidazione del danno iure successionis.
Le spese di lite vengono compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c. in ragione della complessità della materia, che ha imposto la soluzione di molte questioni interpretative oggetto di differenti orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale negli anni precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, in composizione monocratica, pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, così provvede: accerta la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, in continuità con il
[...]
, nei confronti di per i fatti illeciti dedotti in ricorso, con CP_11 Persona_1
riferimento al periodo di deportazione e internamento dal 9.9.1943 al 6.4.1945; liquida in favore delle attrici e in solido, quali eredi, il Parte_2 Parte_1
danno subito in ragione della già menzionata lesione in complessivi € 66.125,00 con interessi computati dal 6.4.1945 sino al 2 luglio 1961, come in motivazione. rigetta nel resto la domanda;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Trieste (applicazione a distanza ex art 3 D.L. 117/25 conv. in L. 148/25), 29.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Folino
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