Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in composizione collegiale, composto da: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22028 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza tenutasi, in modalità di trattazione scritta, il
26/09/2024, previa assegnazione alle parti, di termine fino al 16/12/2024 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, vertente
TRA
nato a Ottaviano (Na) il 15/02/1948 ( , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Proia
( , con indirizzo pec: C.F._2 Email_1
- ATTORE -
E
Controparte_1
con sede in , via Aldo Moro n. 11/13
[...] CP_1
( ), in persona del procuratore speciale Dott. in forza di P.IVA_1 Controparte_2
procura dell'08/05/2019 a rogito del Notaio Dott. Rep. 37684, Racc. Persona_1
18962, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giordano Balossi
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
Vocca ( ) in Sant'Anastasia (Na), via Corelli n. A/3 C.F._4
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/09/2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta, parte attrice ha così concluso: “parte opponente nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, da intendersi qui reiterati e trascritti, contesta ed impugna tutto quanto ex adverso domandato, dedotto, eccepito e richiesto, anche in via istruttoria, poiché infondato sia fatto che in diritto, con contestuale accoglimento delle domande, eccezioni, deduzioni, richieste, anche di carattere istruttorio della presente difesa.
Parte opponente, altresì, insiste per l'accoglimento della richiesta istruttoria dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., già formulata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. Al contempo, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
"In via pregiudiziale, in rito, dichiarare il presente procedimento improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- In via principale, nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, la nullità del contratto di fideiussione del 5 giugno 2017, accessorio al contratto di locazione finanziaria n.
1462269, stipulato dall'odierna opposta con la società - Parimenti Controparte_3
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, la nullità del contratto di fideiussione del 29 agosto 2017, accessorio al contratto di locazione finanziaria n. 1463938, stipulato dall'odierna opposta con la società CP_3
" Si chiede, altresì, all'Ill.mo Giudice adito, Dr. Andrea Paolo Vassallo, di voler -
[...]
nell'eventuale rigetto della richiesta di esibizione nuovamente formulata con il presente scritto-, trattenere la causa in decisione e, al contempo, concedere i termini di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge.”.
Parte convenuta ha così concluso: “la scrivente difesa, richiamati integralmente i propri scritti difensivi e contestando tutto quanto ex adverso richiesto, eccepito e formulato, insiste nell'accoglimento delle seguenti conclusioni. Nel merito - rigettare
l'eccezione avanzata da parte attrice in riassunzione ex art. 2 della Legge n.
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209). 287/1990 in relazione alle fideiussioni sottoscritte liberamente e volontariamente dal Sig. ex art. 1322, 1341 e 1342 c.c. in quanto infondata sia in Parte_1
fatto che in diritto per tutti i motivi analiticamente indicati in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente pronuncia in ordine alla piena e concreta validità delle fideiussioni sottoscritte liberamente e volontariamente dal Sig. ex art. 1322, 1341 e 1342 Parte_1
c.c.. Si chiede, infine, che l'Ecc.mo Giudice Voglia trattenere la causa in decisione con concessione dei termini ex lege previsti per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Su istanza di il Tribunale di Nola emetteva il Controparte_4
decreto ingiuntivo n. 587/2021, in data 21/03/2021, con il quale veniva ingiunto a
Duexpress S.r.l. in liquidazione ed a , in solido tra loro, il Parte_1
pagamento della somma di € 19.737,95, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in complessivi € 540,00 per compenso ed € 145,50 per spese, oltre oneri, in forza delle fideiussioni stipulate in data 05/06/2017 (rectius: 22/05/2017) e
29/08/2017 in favore della predetta BA,.
2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato via pec in data 04/05/2021, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1
Nola, chiedendo: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_4
contrariis reiectis,- In via principale, nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, la nullità del contratto di fideiussione del 05 giugno 2017, accessorio al contratto di locazione finanziaria n. 1462269, stipulato dall'odierna opposta con la società - Parimenti in via principale, nel merito, accertare e Controparte_3
dichiarare, per le ragioni esposte, la nullità del contratto di fideiussione del 29 agosto 2017, accessorio al contratto di locazione finanziaria n. 1463938, stipulato dall'odierna opposta con la società - Per l'effetto, revocare, Controparte_3
annullare, dichiarare illegittimo o, comunque, porre nel nulla, il decreto ingiuntivo n. n. 587/2021 emesso in data 22 marzo 2021, su ricorso n. 739/2021 R.G. Con vittoria di spese, competenze, e onorari di giudizio».
3. Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo: «accertare e dichiarare improcedibile l'azione giudiziaria promossa da parte opponente per la tardiva iscrizione a ruolo avvenuta oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 165 c.p.c., come meglio indicato in narrativa e come risulta per tabulas, con tutte le conseguenze di legge ivi compresa la conseguente declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo de quo;
accertare e dichiarare improcedibile
l'azione giudiziaria promossa da parte opponente per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e ss rientrando la controversia de qua nella categoria “contratti bancari, assicurativi e finanziari”, con tutte le conseguenze di legge;
rigettare l'eccezione avanzata da parte opponente ex art. 2 della Legge n. 287/1990 in relazione alle fideiussioni sottoscritte liberamente e volontariamente dal Sig. ex art. 1322, 1341 e 1342 c.c. in quanto Parte_1
infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi analiticamente indicati in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
concedere, ex art. 648 c.p.c.,
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 587/2021, Rg. 739/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 21 marzo 2021, depositato in cancelleria in data 22 marzo 2021, intimante di pagare a Duexpress S.r.l. in liquidazione ed al garante autonomo Sig. , in solido tra loro, la somma di Euro 19.737,95, Parte_1
oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in complessivi Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese, oltre oneri, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, essendo le doglianze avversarie già superate per tabulas e visto il cristallino tenore letterale dell'atto di garanzia autonoma sottoscritto;
rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 587/2021, Rg. 739/2021 emesso dall'intestato Tribunale in data 21 marzo 2021, depositato in cancelleria in data 22 marzo 2021, intimante di pagare a Duexpress S.r.l. in liquidazione ed al garante autonomo Sig. Pt_1
, in solido tra loro, la somma di Euro 19.737,95, oltre interessi come da
[...] domanda e spese legali liquidate in complessivi Euro 540,00 per compenso ed Euro
145,50 per spese, oltre oneri, munendolo di formula esecutiva;
in subordine, condannare il garante autonomo Sig. al pagamento dell'importo Parte_1
di Euro 19.737,95, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in complessivi Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50 per spese, oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
rigettare integralmente le avversarie eccezioni e domande svolte da parte opponente, sia in via preliminare, che in via riconvenzionale, che nel merito, nei confronti di o comunque spieganti effetti nei Controparte_4
confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa».
4. All'udienza del 02/11/2021, il Giudice del Tribunale di Nola assegnava termine di giorni 40 per il deposito di memorie difensive in ordine alla questione di competenza funzionale e fissava per discussione l'udienza del 21 aprile 2022.
5. Con ordinanza emessa in data 26/05/2022 ove il Tribunale di Nola così statuiva: «Dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Nola a decidere sulle domande di accertamento della nullità delle fideiussioni sottoscritte da Parte_1
, proposta da parte opponente, per essere competente il Tribunale di Napoli-
[...]
Sezione specializzata delle imprese. Letto l'art. 103, 2° co., c.p.c., dispone la separazione della domanda proposta da parte opponente di accertamento della nullità delle fideiussioni sottoscritte il 05.6.2017 ed il 29.8.2017 e dispone la costituzione di autonomo fascicolo;
Assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente;
Letto l'art. 295 c.p.c., dispone la sospensione del presente procedimento fino alla definizione con passaggio in giudicato del giudizio che verrà (eventualmente) instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli-Sezione specializzata delle imprese».
6. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 26/09/2022, Imputato
riproponeva le domande di nullità delle fideiussioni già formulate dinanzi al Pt_1
Tribunale di Nola nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 587/2021 del 22/03/2021.
Le fideiussioni in contestazione, secondo la prospettazione attorea, erano state costituite mediante l'utilizzo di un modello corrispondente allo schema negoziale predisposto dall' contenente la clausola cd. di reviviscenza (clausola n. 2), la CP_5
clausola cd. di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6) e la clausola cd. di sopravvivenza (clausola n. 8) e le predette clausole, così come recate nel modello A.B.I., erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del
02/05/2005 della BA di AL (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nel settore bancario ex art. 20 L. 287/90), che ne ebbe a proibire l'utilizzo per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a) della L. 287/90, con conseguente nullità dei contratti o delle clausole.
7. Si costituiva in giudizio in data 25/01/2023 la
[...]
la quale eccepiva: - la Controparte_1
qualificazione delle fideiussioni contestate come specifiche e quindi la non applicabilità alle stesse del provvedimento sanzionatorio n. 55/2005; - l'assenza di prova dell'intesa anticoncorrenziale e la non corrispondenza delle clausole contestate con quelle censurate dalla BA d'AL nel predetto provvedimento sanzionatorio;
- l'approvazione e la sottoscrizione da parte dell'attore delle clausole contestate.
8. All'esito della prima udienza, fallito il tentativo di conciliazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e, successivamente al deposito delle relative memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
9. All'udienza del 26/09/2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti di termine fino al
16/12/2024 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
10. Preliminarmente va osservato che questo Tribunale non può scrutinare l'eccezione di improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, posto che il Tribunale di Nola ha rimesso a questa sezione specializzata unicamente la cognizione della domanda riconvenzionale di nullità delle fideiussioni trattenendo, previa separazione dei giudizi, il giudizio sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 587/2021 nel quale è stata posta la questione relativa alla improcedibilità.
11. Passando all'esame del merito, le domande sono infondate. In primo luogo, occorre sottolineare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n. 41994) hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art.
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Pertanto, l'accertamento cui è chiamato il Tribunale consiste nella verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti
“a valle”. Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697
c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità delle fideiussioni prestate il 05/06/2017 (rectius: 22/05/2017) e 29/08/2017, intendendo valersi del provvedimento n. 55 del 02/05/2005 della BA d'AL quale prova privilegiata dell'esistenza di una intesa illecita anticoncorrenziale alla quale avrebbe partecipato anche la BA convenuta sin dall'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni di cui
è causa e ciò sul presupposto che dette fideiussioni recano quelle clausole sub artt.
2, 6 e 8 di cui al modello negoziale diffuso dall'ABI dal 2003.
Ebbene, con il provvedimento amministrativo n. 55/2005 l'Autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, co. 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle «operazioni bancarie» affermando che «gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.
287/1990».
Tuttavia, ad avviso di questo Tribunale, non è possibile sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL.
Parte attrice, nel caso di specie, non può giovarsi in alcun modo del predetto provvedimento, che ha riguardato esclusivamente lo schema elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare i punti 2 e 9 del provvedimento n.55/2005).
Invero, come risulta dalla lettera del dictum della BA d'AL, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione cd. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della cd. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c..
In particolare, il provvedimento della BA d'AL evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione dei finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici.
E' con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la BA d'AL ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela. Ciò significa che solo chi si sia obbligato rispetto ad una fideiussione avente i caratteri su esposti e così qualificata, potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della BA d'AL del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme (cfr. Cass. n. 657/2025;
Cass. n. 21841/2024; Cass. Civ., Sez. Un., n. 41994/2021; Cass. n. 11904/2014 e cfr.
Cass. n. 1170/2025 in motivazione per cui « il provvedimento della BA d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce»).
Parte attrice ha dunque dedotto dei rapporti giuridici che vanno inquadrati nel tipo legale della fideiussione specifica, come dalla stessa prospettato e come emerge dalla documentazione in atti. In particolare, la fideiussione del 22/05/2017
è una garanzia dipendente da un'operazione specifica, ossia dal contratto di locazione finanziaria n. 1462269, sino alla concorrenza di euro 55.000,00, oltre IVA;
analogamente, la fideiussione del 29/08/2017 è una garanzia dipendente dal contratto di locazione finanziaria n. 1463938, sino alla concorrenza di euro
16.000,00, oltre IVA.
Ebbene, le fideiussioni specifiche sottoscritte da parte attrice non rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL, poiché non sono sussumibili nella cornice astratta delle fideiussioni omnibus, in relazione alle quali tale provvedimento è stato emesso.
Conseguentemente, per i fatti di causa, l'attore non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL.
Invero, in assenza di provvedimenti di natura sanzionatoria, emessi dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co.2 lett. a della L. n. 287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione all'art. 2 L. n. 287/1990 nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione secondo le regole proprie del giudizio civile. Tale onere non risulta assolto da parte attrice.
12. Ciò chiarisce anche l'irrilevanza dell' istanza ex art. 210 c.p.c., formulata reiteratamente dall'attore fino alla memoria di replica, volta ad ordinare a “istituti bancari rappresentativi dell'intero territorio nazionale, con caratteristiche e in numero tali da rappresentare un campione significativo bastevole a fornire idonei elementi di valutazione, l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni utilizzato in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa”, dai quali non potrebbe, comunque, ipso facto ritenersi provato l'indefettibile presupposto del carattere illecito della standardizzazione contrattuale “a valle”, costituito dall'esistenza nell'anno 2017 dell'intesa anticoncorrenziale “a monte” e con riguardo alle fideiussioni specifiche, per le quali, peraltro, non è applicabile il suddetto provvedimento sanzionatorio della BA d'AL.
Va, infatti, considerato che a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.c. l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa in questione e se necessario l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede. Com'è palese,
l'oggetto della richiesta attorea è assolutamente generico sia in ordine al destinatario dell'ordine di esibizione sia con riferimento alla documentazione da esibire.
A tale esigenza che i documenti di cui si chiede l'esibizione siano specificamente indicati ai fini della prova dei fatti controversi (su cui, cfr. sentt. Cass. nn.
10043/2004 e 12023/2022) si ricollega il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. non può comunque supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte attrice in senso sostanziale
(cfr. sentt. Cass. nn. 20104/2009; 17149/2008; 17948/2006).
Del resto, in ogni caso, l'ordine di esibizione - la cui opportunità è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito - presuppone intrinsecamente quale requisito di ammissibilità la certezza dell'esistenza dei documenti da esibire (cfr. sentt. Cass. nn. 2772/2003 e 11709/2002).
Ne discende che, in mancanza di prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, le domande attoree dirette ad accertare e far dichiarare la nullità delle garanzie specifiche in discussione, per violazione della normativa antitrust, vanno rigettate.
13. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in GU n. 77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di bassa complessità con fase istruttoria e decisionale al minimo tabellare).
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) Condanna Imputato alla refusione delle spese di lite in favore della Pt_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
7 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
8 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
9 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
10 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
11 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).