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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 26/03/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. STABILE GASPARE nell'interesse di e dall'avv. ANTONINO RIZZO Parte_1 nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la CP_1 seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1562/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. STABILE GASPARE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Marsala nella Piazza Piemonte e Lombardo 36/c
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/07/2024, il sig. , contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui cha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Ebbene, il CT nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che: “il Ricorrente è in atto soggetto che presenta i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento.”.
Dal punto di vista sanitario la dott.ssa ha specificato che: “Nel caso di cui Per_2 discutiamo, in associazione al diabete mellito con nefropatia e neuropatia il Ricorrente presenta una demenza da encefalopatia vascolare cronica con deterioramento psichico e turbe comportamentali responsabile di un decadimento delle funzioni mentali quali la memoria, il giudizio, la critica che lo rendono non consapevole del suo stato patologico e della necessità di sottoporsi a cure e che, anche a fronte di residui cascami di validità certamente non idonei a garantirgli una sopravvivenza dignitosa, non affidata alla carità altrui, né a garantirgli un minimo di vita di relazione (come la cura dell'igiene personale), si ritiene essere condizione che, contrariamente a quanto affermato dal Ricorrente, sicuramente non gli consente il soddisfacente mantenimento autonomo di idonea igiene personale, non consente di vestirsi autonomamente a secondo del clima e delle circostanze, o di alimentarsi senza assistenza (fa uso di addensanti per disfagia) o di, come affermato dallo stresso Ricorrente e dalla nuora di fare uso del telefono, o anche di gestire razionalmente il denaro o di assumere le terapie che gli sono state prescritte.”.
Per quanto attiene alla decorrenza la dott.ssa dopo attenta analisi Persona_3 ha specificato che: “Tale condizione non si è certamente instaurata ex abrupto e, sulla scorta della naturale ingravescente evoluzione della patologia ed anche in accordo con quanto riferito dalla nuora (da due- tre mesi si è aggravato) si è del parere che con elevata probabilità la totale dipendenza da terzi si sia instaurata da almeno due mesi ossia dall'ottobre del 2024 e che pertanto già da tale data il Ricorrente presentava le condizioni sanitarie per essere giudicato invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare in maniera finalizzata ai sensi della legge 18/80-508/88.”.
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a partire da ottobre 2024.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e alla visita da parte della competente
Commissione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale; v. anche Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016; Cassazione civile sez. VI, n.
5722/2021).
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il sig. in possesso del requisito sanitario per beneficiare Parte_1 dell'indennità di accompagnamento ex. L n. 18/1980 dal mese di ottobre 2024;
- compensa integralmente le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separato provvedimento. Così deciso in Marsala, il 26/03/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.