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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/09/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 aprile 2025, iscritta al n. 1065 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, al Viale Trento n. C.F._1
18/E, presso lo studio dell'Avv. Stefania Buco che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), alla C.F._2
Via Rio Fratta n. 48W, presso lo studio dell'Avv. Maria Vittoria Racioppa che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 8 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I SI.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale nei confronti della loro GL, nata a [...] Persona_1
il 2 ottobre 2020 fuori dal matrimonio.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“Art. 1. – Affidamento della GL minore: a) Le parti concordano che a GL mi- nore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori (affido Persona_1
condiviso) che eserciteranno pariteticamente la potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la GL minore, in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni della GL. Le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con cui la GL si troverà nell'occasione; b) le parti si impegnano a non ostacolare le visite e il pe- riodo di permanenza della GL minore presso ciascun genitore;
c) i genitori con- cordano che il padre, oltre alle visite concordate, potrà avere rapporti con la GL tramite il telefono, anche in videochiamata, per almeno tre volte alla settimana, preferibilmente nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle ore 20,00 tenendo conto delle eSIenze della GL.
Per ragioni sopravvenute ed impreviste i genitori potranno di volta in volta con- cordare la telefonata o la videochiamata in orario diverso. Il padre, quando la GL
è con la madre, potrà informarsi sulle sue condizioni di salute o per qualsivoglia altra urgenza. Altrettanto potrà fare la madre quando la GL si trova con il padre.
Art. 2. - Permanenza della bambin presso ciascun genitore: Le parti con- Per_1
cordano che la GL minore continuerà ad avere la residenza presso l'abitazione della madre. Il padre potrà tenere la GL con sé per un pomeriggio a settimana, di norma il venerdì. In caso di imprevisti sopravvenuti i genitori potranno concor- dare un'altra giornata, preferibilmente con tre giorni di anticipo. Il padre terrà con sé la GL dalle ore 17,30 e fino alle ore 21,00 quando riaccompagnerà la GL a pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
casa dalla madre. Inoltre il padre potrà tenere la GL con sé per un fine settimana, ogni 15 giorni, alternato con la madre, dalla giornata del sabato mattina prima di pranzo, salvo impegni di lavoro del paggi e fino alla domenica sera alle ore 21,00
(nell'orario non scolastico ed estivo fino alle ore 22,00), quando la riaccompagnerà
a casa dalla madre. Qualora durante la settimana il padre per qualsiasi motivo non dovesse lavorare, previo preavviso e consenso della SI.ra potrà pren- Parte_1
dere la bambina all'uscita dall'asilo e riaccompagnarla presso l'abitazione materna entro le ore 21:00.
Art. 3. - Periodi estivi e festività: le parti concordano che per le festività natalizie e per quelle pasquali verrà applicato il principio dell'alternanza. La GL minore trascorrerà con un genitore il giorno della Vigilia di Natale, pernottando presso lo stesso genitore, che poi la riaccompagnerà dall'altro genitore il giorno successivo
(il Natale) entro le ore 11.00, con il quale poi trascorrerà il giorno di Natale e
Santo Stefano. Così via via gli anni successivi. Altrettanto verranno alternate le festività di Capodanno e dell'Epifania, Pasqua e Pasquetta, la festività del 1° no- vembre e quella del 1° maggio, e via via tutte le altre festività riconosciute, sempre alternativamente con il padre e la madre. La GL dovrà essere presa la mattina del giorno festivo entro le ore 11:00 per poi essere riaccompagnata dall'altro geni- tore entro la mattina del giorno successivo alla festività. direttamente all'asilo ov- vero, qualora tale soluzione non fosse praticabile per impegni lavorativi entro le ore 22 del giorno festivo. La bambina trascorrerà il giorno del suo compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore, alternando l'anno successivo.
Così la bambina potrà trascorrere con il genitore il giorno del compleanno di que- sti, sospendendo per quel giorno il diritto di visita dell'altro genitore, che potrà essere recuperato, previo accordo tra le parti. La minore durante le vacanze estive potrà trascorrere un periodo di vacanza con il padre di 15 giorni, suddivisi in due periodi di giorni 7/8 giorni consecutivi, da distribuirsi tra i mesi di giugno, luglio ed agosto di ogni anno, da concordarsi preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno. Inoltre ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo dove trascorrerà
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
la vacanza con la GL, comunicando allo stesso sia l'indirizzo che il recapito tele- fonico dell'albergo dove soggiorna.
Art. 4. – Mantenimento della GL minore: Il SI corrisponderà alla Parte_2
SI.r , mediante bonifico bancario o ricarica postepay intestata Parte_1
alla stessa, una somma quale contributo per il mantenimento della GL minore
, pari a complessivi € 200,00 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Per_1
L'assegno dovrà essere rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT.
Art. 5 – Contributo per le Spese Straordinarie della GL minore: Le spese straor- dinarie relative alla GL minor saranno divise al 50% tra i genitori (per Per_1
spese straordinarie, a titolo semplificativo e non esaustivo, dovranno intendersi: spese mediche anche specialistiche : esami vari, cure dentali, visite oculistiche ecc;
spese scolastiche: libri scolastici, cancelleria varia per la scuola, mensa, gite scola- stiche, scuolabus, ecc.; spese sportive e ludiche: corsi in palestra, danza o altra attività sportiva, gite non scolastiche preventivamente concordate tra i genitori ecc.
Per tutte le altre spese di diverso genere, aventi carattere non straordinario (quali ad esempio capi di vestiario di vario genere), se ne dovrà prendere carico il geni- tore con il quale soggiorna la GL minore. (si fa, comunque, riferimento al proto- collo del tribunale di Viterbo sulle spese).
Art.
6. Assegno Unico L'assegno unico per la GL minor sarà riscosso Per_1
interamente al 100% dalla SI.r . In tal senso il SI Parte_1 Parte_2
dichiara da parte sua di rinunciare in futuro, come di fatto ha già rinunciato sino ad oggi, a riscuotere la sua quota del 50% dell'assegno unico della GL minore in favore della SI.r Per_1 Parte_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti fami pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
liari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motiva- zione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conSIlio del 9 settembre 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 aprile 2025, iscritta al n. 1065 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, al Viale Trento n. C.F._1
18/E, presso lo studio dell'Avv. Stefania Buco che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), alla C.F._2
Via Rio Fratta n. 48W, presso lo studio dell'Avv. Maria Vittoria Racioppa che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 8 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I SI.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale nei confronti della loro GL, nata a [...] Persona_1
il 2 ottobre 2020 fuori dal matrimonio.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“Art. 1. – Affidamento della GL minore: a) Le parti concordano che a GL mi- nore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori (affido Persona_1
condiviso) che eserciteranno pariteticamente la potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la GL minore, in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni della GL. Le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con cui la GL si troverà nell'occasione; b) le parti si impegnano a non ostacolare le visite e il pe- riodo di permanenza della GL minore presso ciascun genitore;
c) i genitori con- cordano che il padre, oltre alle visite concordate, potrà avere rapporti con la GL tramite il telefono, anche in videochiamata, per almeno tre volte alla settimana, preferibilmente nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle ore 20,00 tenendo conto delle eSIenze della GL.
Per ragioni sopravvenute ed impreviste i genitori potranno di volta in volta con- cordare la telefonata o la videochiamata in orario diverso. Il padre, quando la GL
è con la madre, potrà informarsi sulle sue condizioni di salute o per qualsivoglia altra urgenza. Altrettanto potrà fare la madre quando la GL si trova con il padre.
Art. 2. - Permanenza della bambin presso ciascun genitore: Le parti con- Per_1
cordano che la GL minore continuerà ad avere la residenza presso l'abitazione della madre. Il padre potrà tenere la GL con sé per un pomeriggio a settimana, di norma il venerdì. In caso di imprevisti sopravvenuti i genitori potranno concor- dare un'altra giornata, preferibilmente con tre giorni di anticipo. Il padre terrà con sé la GL dalle ore 17,30 e fino alle ore 21,00 quando riaccompagnerà la GL a pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
casa dalla madre. Inoltre il padre potrà tenere la GL con sé per un fine settimana, ogni 15 giorni, alternato con la madre, dalla giornata del sabato mattina prima di pranzo, salvo impegni di lavoro del paggi e fino alla domenica sera alle ore 21,00
(nell'orario non scolastico ed estivo fino alle ore 22,00), quando la riaccompagnerà
a casa dalla madre. Qualora durante la settimana il padre per qualsiasi motivo non dovesse lavorare, previo preavviso e consenso della SI.ra potrà pren- Parte_1
dere la bambina all'uscita dall'asilo e riaccompagnarla presso l'abitazione materna entro le ore 21:00.
Art. 3. - Periodi estivi e festività: le parti concordano che per le festività natalizie e per quelle pasquali verrà applicato il principio dell'alternanza. La GL minore trascorrerà con un genitore il giorno della Vigilia di Natale, pernottando presso lo stesso genitore, che poi la riaccompagnerà dall'altro genitore il giorno successivo
(il Natale) entro le ore 11.00, con il quale poi trascorrerà il giorno di Natale e
Santo Stefano. Così via via gli anni successivi. Altrettanto verranno alternate le festività di Capodanno e dell'Epifania, Pasqua e Pasquetta, la festività del 1° no- vembre e quella del 1° maggio, e via via tutte le altre festività riconosciute, sempre alternativamente con il padre e la madre. La GL dovrà essere presa la mattina del giorno festivo entro le ore 11:00 per poi essere riaccompagnata dall'altro geni- tore entro la mattina del giorno successivo alla festività. direttamente all'asilo ov- vero, qualora tale soluzione non fosse praticabile per impegni lavorativi entro le ore 22 del giorno festivo. La bambina trascorrerà il giorno del suo compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore, alternando l'anno successivo.
Così la bambina potrà trascorrere con il genitore il giorno del compleanno di que- sti, sospendendo per quel giorno il diritto di visita dell'altro genitore, che potrà essere recuperato, previo accordo tra le parti. La minore durante le vacanze estive potrà trascorrere un periodo di vacanza con il padre di 15 giorni, suddivisi in due periodi di giorni 7/8 giorni consecutivi, da distribuirsi tra i mesi di giugno, luglio ed agosto di ogni anno, da concordarsi preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno. Inoltre ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo dove trascorrerà
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
la vacanza con la GL, comunicando allo stesso sia l'indirizzo che il recapito tele- fonico dell'albergo dove soggiorna.
Art. 4. – Mantenimento della GL minore: Il SI corrisponderà alla Parte_2
SI.r , mediante bonifico bancario o ricarica postepay intestata Parte_1
alla stessa, una somma quale contributo per il mantenimento della GL minore
, pari a complessivi € 200,00 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Per_1
L'assegno dovrà essere rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT.
Art. 5 – Contributo per le Spese Straordinarie della GL minore: Le spese straor- dinarie relative alla GL minor saranno divise al 50% tra i genitori (per Per_1
spese straordinarie, a titolo semplificativo e non esaustivo, dovranno intendersi: spese mediche anche specialistiche : esami vari, cure dentali, visite oculistiche ecc;
spese scolastiche: libri scolastici, cancelleria varia per la scuola, mensa, gite scola- stiche, scuolabus, ecc.; spese sportive e ludiche: corsi in palestra, danza o altra attività sportiva, gite non scolastiche preventivamente concordate tra i genitori ecc.
Per tutte le altre spese di diverso genere, aventi carattere non straordinario (quali ad esempio capi di vestiario di vario genere), se ne dovrà prendere carico il geni- tore con il quale soggiorna la GL minore. (si fa, comunque, riferimento al proto- collo del tribunale di Viterbo sulle spese).
Art.
6. Assegno Unico L'assegno unico per la GL minor sarà riscosso Per_1
interamente al 100% dalla SI.r . In tal senso il SI Parte_1 Parte_2
dichiara da parte sua di rinunciare in futuro, come di fatto ha già rinunciato sino ad oggi, a riscuotere la sua quota del 50% dell'assegno unico della GL minore in favore della SI.r Per_1 Parte_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti fami pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
liari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motiva- zione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conSIlio del 9 settembre 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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