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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8962/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Raffaele Di Monda
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: Revocazione ordinanza del 11.04.2024
Fatto e diritto
Con atto depositato l'11.07.2024 la ricorrente ha chiesto disporsi la revocazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del giudizio R.G. n. 6911/23 invocando l'errore di fatto previsto dall'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c..
Parte resistente si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza della domanda formulata.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La ricorrente ha lamentato che, nell'ambito del giudizio R.G. n.
6911/23, era stata erroneamente dichiarata l'estinzione del giudizio per nullità della rinotifica essendo stata quest'ultima effettuata presso un indirizzo pec non corretto. In particolare parte ricorrente ha dedotto che, nel giudizio sopra indicato, in primo luogo, erano state erroneamente ritenute non depositate le ricevute di accettazione e consegna, nel formato EML, delle pec di notifica del
01.09.2024, del ricorso introduttivo del giudizio di ATPO, nei confronti dell' ; in secondo luogo erano state erroneamente CP_1 ritenute non depositate le pec di ricevuta di accettazione e consegna della pec di notifica del ricorso introduttivo del giudizio di , CP_2 nel formato EML nei confronti di ogni destinatario anche dopo CP_1
l'ordinanza del 19.10.2024; infine era stata erroneamente ritenuta nulla la rinotifica effettuata in data 23.01.2024.
In punto di diritto occorre rilevare che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire uno dei tassativi motivi di revocazione della sentenza emessa, deve consistere nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti essere, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa.
Errore che deve essere non solo manifesto ed obiettivo, ma anche decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa, e non deve riguardare un punto controverso sul quale il giudicante si sia pronunciato.
L'errore, inoltre, deve essere di palmare evidenza e di immediata rilevabilità senza che sia necessaria una particolare indagine induttiva o ermeneutica (Corte di Cassazione 23 giugno 1999, n.
6388). Invero, non ogni aberrazione può dare luogo al rimedio in parola, bensì solo ed esclusivamente quella che deborda nell'erronea percezione degli atti di causa e che si sostanzi nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che, però, il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione si sia pronunciata.
Con la pronuncia n. 26890/19 la Corte di Cassazione ha chiarito che
“l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr, ex plurimis, Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent.
n. 9882 del 2001)”.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che “l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi” (cfr. ord. Cass. n. 2236/22).
Nel caso di specie, deve tuttavia rilevarsi che, nell'ambito del giudizio R.G. n. 6911/23, il ricorso, come risulta dagli atti e come riportato anche nel presente ricorso, era stato notificato ai seguenti indirizzi pec:
1. t;
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2. t;
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3. t;
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Em 4. , Email_4 laddove, all'epoca, l'indirizzo pec corretto riconducibile alla sede provinciale territorialmente competente era il seguente:
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Appare dunque evidente che la notifica, come rilevato nell'ordinanza impugnata, era stata eseguita ad un indirizzo pec non corretto, con conseguente nullità della notifica ed impossibilità di concedere un altro termine per il medesimo adempimento.
Ciò detto, deve concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo ravvisabile alcun errore di fatto nell'ordinanza in esame.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, 24.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua