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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona DE giudice dott. Rocco Sciarrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5294 DE ruolo generale degli affari contenziosi civili DEl'anno 2024 vertente:
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
Stato DE RI RA do UL (Brasile) e residente a [...], Stato DE RA (Brasile) in Rua Primeiro de Maio, numero 757, rappresentato e difeso, unitamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Barbara
RE C.F. e dall'Avv. Barbara Vivanti, C.F. , C.F._2 C.F._3 entrambe DE Foro di Roma - elettivamente domiciliato per il presente procedimento in e presso il loro studio in Roma Piazza Sallustio 3.
- RICORRENTE -
E
(c.f. ) in persona DE legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale DElo Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario DE Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_1 suo status di cittadino italiano in quanto discendente in linea retta dal cittadino italiano Per_1
1 , nato a [...] il [...], figlio di e (doc. Persona_2 Persona_3 Persona_4
1), si è sposato con il 29/10/1887 in Italia, Comune di Malito (CS) (doc. 2), è poi Controparte_2 emigrato in Brasile ove non ha mai richiesto o gli è stata concessa la cittadinanza brasiliana (docc. 3
e 4), e dove è successivamente morto l'11/04/1916 (doc. 5).
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che: dalla loro unione è nato il [...] Persona_5
a RI RA do UL, (Brasile) (doc. 6), che non risulta naturalizzato e che ha quindi trasmesso la cittadinanza ai discendenti, come risulta dalla produzione documentale agli atti, il quale, vedovo, ha convissuto con (come risulta dal certificato di morte), ed è morto, sempre, in Brasile il Persona_6
30/08/1962 (doc. 7); dalla unione di fatto tra e è nato il [...] a Persona_5 Persona_6 Persona_7
RI do UL, (Brasile) (doc. 9), il quale si è sposato il 19/12/1981 con (doc. Controparte_3
10) – da cui ha poi divorziato nel 1984 con sentenza DE Tribunale di Porto Alegre, annotata sul certificato di matrimonio;
successivamente dalla relazione tra e è nato il Persona_7 Persona_8 ricorrente in data 02.08.1985 a Porto Alegre, Stato RI RA do UL (Brasile) Parte_1
(doc. 11), il quale a sua volta si è sposato in Brasile il 18/10/2016 con (doc. Persona_9
12).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione DEle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento DEla domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza DE 4 dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento DEla domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione DE procedimento ai sensi DEl'art. 295 c.p.c. in virtù DEla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta DEl'Avvocatura DElo Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria DE processo, in attesa DEla decisione DEla Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Giudicante ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza DE requisito DEla pregiudizialità
2 DEla controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo DEle parti, ai sensi DEl'art. 296 c.p.c. (Cass. Civ., ordinanza n. 1139 DE 16 gennaio 2025).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza DEl'intestato Tribunale, atteso che, a mente DEl'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento DElo stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita DE padre, DEla madre o DEl'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo DEl'odierno ricorrente era originario di AR (CS) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero DE ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento DElo status di cittadino italiano in virtù DEla comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrenti, che ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana DE sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino all' odierno Persona_10 ricorrente. dalla produzione documentale agli atti, è possibile argomentare anche l'interesse ad agire DE ricorrente in via giudiziale, stante la dimostrata difficoltà di ottenere la pronuncia richiesta in via amministrativa a causa dei lunghi tempi a ciò necessari;
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte DEl'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento DEla cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico DEla controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame DEla documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione DEla cittadinanza per via materna prima DEl'entrata in vigore DEla Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione DEla cittadinanza italiana sulla base DEla legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti DEla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione DEla cittadinanza per linea femminile, e
3 ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima DEl'entrata in vigore DEla Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento DEla cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila DE . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 DE D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_3 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione DEla domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione DEla domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento DE diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto DEla giurisdizione DE giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 DE 2008).
D'altronde, parte ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento DEla cittadinanza italiana presso il sito online DE Consolato Generale d'Italia di San Paolo DE Brasile
- territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento DEla stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte DE e la complessità DEle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione DEle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadino italiano DE ricorrente;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri DElo stato civile, DEle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Catanzaro, 17 dicembre 2025
Il Giudice
4 dott. Rocco Sciarrone
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