Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00739/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2015, proposto da
MY SA GE D. NI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio eletto presso lo studio Toni Avv. De Simone in Latina, via L. Farini n.4;
contro
Comune di Prossedi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Orsini, con domicilio eletto presso lo studio Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, via A. Doria, 4;
per l'annullamento
- dell'ordinanza 5 settembre 2015 n.27, di demolizione di opere edilizie realizzate in carenza del titolo abilitativo;
- dell’ordinanza n. 22 del 24 agosto 2015, mai notificata;
- dell’ordinanza di sospensione dei lavori 21 novembre 2012 n. 49.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Prossedi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa AR NA AU ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente impugna l’ordinanza n. 27 del 5 settembre 2015, con la quale il Comune di Prossedi ha ingiunto la demolizione di una "struttura in legno e tessuto di copertura dello spazio esterno presso l'esercizio commerciale "Osteria Persei" di cui è titolare la ricorrente.
2. La ricorrente argomenta in ricorso di esercitare l'attività di ristorazione nel Comune di Prossedi. In funzione ditale attività, nell'anno 2012 al fine di consentire il necessario riparo dal sole nel periodo estivo avrebbe istallato nel giardino esterno destinato all’attività, una modesta opera costituita da pali in legno, completamente aperta su tutti i lati e priva di copertura sulla quale occasionalmente e per brevi periodi dell'anno verrebbe collocato un tessuto di copertura.
In relazione alle opere superiormente descritte, in seguito a sopralluogo congiunto eseguito dall’Ufficio tecnico comunale e dalla stazione dei Carabinieri di Prossedi, è stata emessa ordinanza n. 49 del 21 novembre 2012, di sospensione dei lavori, da valere anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10 bis l. 1990 n. 241, per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori di cui agli artt. n. 15 e seguenti della L.R. n. 15/2008, cui hanno fatto seguito osservazioni della ricorrente;
Con l’ordinanza dirigenziale n. 27 del 5 settembre 2015 il Comune di Prossedi, pur affermando che “ l'opera predetta risulta classificabile quale costruzione accessoria pertinenza del fabbricato principale, non integrante la fattispecie di "nuova costruzione" ex art. n. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001” , ha ingiunto alla ricorrente di provvedere in un termine non superiore a centoventi giorni, alla demolizione dell'opera sopraindicata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. n. 16, comma 1, della L.R. n. 15/2008, con l’avvertimento che decorso tale termine l'ingiunzione sarebbe stata eseguita d'ufficio da parte del Comune, a spese del destinatario.
3. Nel ricorso la ricorrente lamenta: I Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 10 e 31 del D.P.R. 380 del 2001. Illegittimità dell'ordine di demolizione per inesistenza di una nuova costruzione. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà. Secondo la ricorrente l’opera oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata non costituirebbe un intervento di nuova costruzione assoggettato a permesso di costruire, con la conseguenza che l’Amministrazione non avrebbe potuto emettere l'ordine demolitorio impugnato.
II. Violazione dell'art. 31 comma 2 e 3 del D.P.R. 380 del 2001 . A dire della ricorrente l’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe altresì illegittima poiché non sarebbero indicate nel corpo del provvedimento né l’area che verrebbe acquisita di diritto in caso di omessa demolizione né le conseguenze dell'omessa demolizione.
4. Il Comune di Prossedi si è costituito in resistenza al ricorso, chiedendone il rigetto. Nella memoria di costituzione il Comune ha poi evidenziato un asserito profilo di irregolarità dell’intervento edilizio realizzato dalla ricorrente non riportato nel provvedimento impugnato e consistente nella ritenuta assenza di autorizzazione paesaggistica della Regione Lazio.
5. In vista dell’udienza fissata per la discussione del merito della causa, la ricorrente ha depositato memoria difensiva, nella quale ha eccepito l’inammissibilità della superiore deduzione, costituente una integrazione postuma del provvedimento impugnato, che nulla aveva rilevato in proposito
6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso, per carenza d’interesse, in relazione all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 22 del 24 agosto 2015, che è stata sostituita dall’ordinanza 5 settembre 2015 n.27, nonché in relazione all’ordinanza di sospensione dei lavori n. 49 del 21 novembre 2012, che ha cessato di avere efficacia dopo 45 giorni e, dunque, prima dell’impugnazione della predetta ordinanza 5 settembre 2015 n.27.
Dall’ordinanza di demolizione n.27 del 2015 risulta che il manufatto in questione consiste in una “struttura in legno e tessuto di copertura dello spazio esterno c/o l'esercizio commerciale "Osteria Persei" . La ricorrente in ricorso ha evidenziato che trattasi della sola collocazione di piccoli paletti di legno non stabilmente infissi al suolo, di dimensioni pari a soli 5,50 cm di larghezza e di altezza appena sufficiente a consentire l’ingresso e la permanenza dei clienti, priva di qualsivoglia copertura, aperta su tutti i lati, in relazione alla quale, in brevi periodi dell’anno e precisamente nel periodo estivo, viene montato un telo per l’ombra in modo analogo e speculare rispetto a quanto avviene con degli ombrelloni” .
Nella memoria ex art. 73 c.p.a., poi, la ricorrente ha precisato che la struttura viene smontata e rimontata in estate, argomentando che anche nell’ipotesi non ammessa dalla ricorrente in cui rimanessero collocati solo i paletti nel periodo invernale, in ogni caso detta opera, per le sue caratteristiche costruttive e per la sua natura precaria non potrebbe essere definita nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 DPR 380/2001, assoggettata a permesso di costruire. Da ciò discenderebbe, secondo la ricorrente, l’illegittimità della sanzione della demolizione irrogata dall’amministrazione, che è prevista per le sole opere soggette a permesso di costruire.
Secondo la ricorrente, l’opera in questione sarebbe riconducibile al concetto di “pergolato”, rientrante nella attività edilizia libera.
Le argomentazioni della ricorrente sono condivisibili. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “perché possa parlarsi di pergotenda, anche cd. bioclimatica [diversamente dalla tettoia, rientrante nell’attività edilizia libera ndr], è necessario che l’opera in contestazione, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili. Deve, quindi, trattasi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare “tenda”, anche in materiale plastico (c.d. “pergotenda”), a condizione che: - l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici , finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; - la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa - gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale” (così Consiglio di Stato sez. IV, 01/07/2019, n. 4472; VI, 03/04/2019, n. 2206; in termini, Consiglio di Stato sez. VI, 09/07/2018, n.4177; Cons. Stato, Sez. VI, 25 dicembre 2017 n. 306, Id., Sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619)” (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 1117/2023); in altri termini, per aversi una “pergotenda” e non già una “tettoia”, è necessario che l’eventuale copertura in materiale plastico o tessuto sia completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”, così da escludere la realizzazione di nuovo volume (cfr. sul punto ex multis, Cons. St., VI, n. 3393/2021; id., II, n. 840/2021; T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 3332/2022).
Facendo applicazione delle coordinate ricostruttive testé compendiate, il Collegio osserva che l’opera in questione, come argomentato dalla ricorrente e non contestato dall’amministrazione resistente, consiste in una struttura in legno “costituita da piccoli paletti di legno non stabilmente infissi al suolo, di dimensioni pari di circa a soli 5,50 cm di larghezza …… priva di qualsivoglia copertura, aperta su tutti i lati, in relazione alla quale, in brevi periodi dell’anno e precisamente nel periodo estivo, viene montato un telo per l’ombra”. Detta opera, per le sue caratteristiche costruttive, consistenti in una struttura priva di copertura, atta a sorreggere una copertura in tessuto che, peraltro, viene apposta solo nel periodo estivo, rappresenta addirittura un “minus” rispetto alla “pergotenda” che la Giurisprudenza considera un’opera rientrante nell’edilizia libera.
La stessa amministrazione nell’ordinanza impugnata ha affermato testualmente che “ visto l'art. n. 8 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del vigente PRG, approvato con DGR n. 150/2007, …. l'opera predetta risulta classificabile quale costruzione accessoria pertinenza del fabbricato principale, non integrante la fattispecie di "nuova costruzione" ex art. n. 3, comma 1, lett. e), del DPR n. 380/2001;
E pacifico che:
- ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 380 del 2001 sono soggette al rilascio del permesso di costruire solo a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
-ai sensi dell’art. 31, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, è possibile emettere l’ordinanza di demolizione solo nei casi di accertata esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali.
Da ciò deriva che, avendo l’amministrazione escluso il carattere di nuova costruzione del manufatto in questione e non essendo esso di certo una ristrutturazione, non poteva essere emessa l’ordinanza di demolizione.
L’ulteriore contestazione compiuta dalla difesa comunale nella memoria di costituzione, secondo cui l’intervento non sarebbe assistito da autorizzazione paesaggistica non trova alcun riscontro nella motivazione dello stesso provvedimento impugnato, costituendo un’inammissibile integrazione postuma di quest’ultimo (cfr. Tar Lazio Sez. IV quater n. 15263/2025) .
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento dei profili di censura non espressamente esaminati.
8. Sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile quanto all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 22 del 24 agosto 2015 e dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. 49 del 21 novembre 2012; accoglie nel resto e, per l’effetto, annulla l'ordinanza di demolizione 5 settembre 2015 n.27.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
AR NA AU ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NA AU ES | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO