CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 922 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro-tempore con sede in Via Parte_2
Curtolo n. I - 88040 MO S. CI (CZ) e corrente CP_1
(CS), elettivamente domiciliata in Cosenza Piazza Loreto -
[...]
Via W. Tobagi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Francesco Migaldi (C.F.:
) del Foro di Cosenza, che la rappresenta e C.F._1
difende, giusta procura in calce all'atto di appello.
- appellante
e
Controparte_2
(codice fiscale e partita iva ), con sede legale in P.IVA_2
Bergamo, P.zza Vittorio Veneto n. 8., subentrata, a far data dal 20 febbraio 2017, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad facenti capo a in virtù di atto di fusione per Controparte_3
incorporazione di in Controparte_3 [...]
formalizzato con Atto per Controparte_2
Notaio del 2 febbraio 2017 REP 103243 e Persona_1
RACC 35834 in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carmelo Bozzo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio legale in Cosenza, Via Benito Falvo 51 (già Via Montevideo
51)
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'On. Le Corte di Appello di Catanzaro, Parte_1
disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa:
-nel merito accogliere il proposto appello e per l'effetto, riformare ed annullare la sentenza n. 291/2019 del Tribunale di Cosenza nei capi impugnati con il presente atto, per tutte le motivazioni su epigrafate;
- condannare la al ristoro dei danni e Controparte_4
quindi al relativo risarcimento pari all'importo del residuo finanziamento non erogato pari ad euro 100.000,00 così come su esposto in favore della società oltre interessi legali Parte_1
maturati fino al soddisfo.
pag. 2/10 Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello adita, Controparte_2
dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 291/2019 Parte_3
emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge”.
pag. 3/10
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
La società a seguito di un bando per la Parte_1
concessione di aiuti in favore delle piccole e medie imprese, avanzava richiesta di finanziamento al soggetto gestore delle agevolazioni regionali Unicredit Medicredito Centrale s.p.a. (Legge 598/94, articolo 11 Pacchetto Integrato di Agevolazioni PIA) mediante l'intermediaria Controparte_3
La richiesta di finanziamento veniva dichiarata improcedibile, a causa delle errate modalità di pagamento dei titoli di spesa, effettuate con assegni anziché bonifici bancari.
allora, citava in giudizio l'intermediaria Parte_1 [...]
per non averle indicato le giuste modalità di pagamento, CP_3
per non aver correttamente indirizzato l'operato del soggetto beneficiario e per aver comunicato con un ritardo di 11 mesi l'improcedibilità della richiesta di agevolazione, lamentando il mancato conseguimento del finanziamento richiesto, per un di 100.000 euro.
Il tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite, per le seguenti ragioni:
- ai sensi dell'articolo 7 del bando, il compito della Banca intermediaria era solo quello di inviare telematicamente la richiesta di finanziamento, senza ulteriori obblighi;
pag. 4/10 - la documentazione in atti (allegati 3, 4 e 5) provava la sottoscrizione da parte di di più manleve della banca da Parte_1
ogni responsabilità in merito alla mancata concessione del finanziamento;
- la comunicazione di improcedibilità della domanda di finanziamento, effettuata dalla banca alla 11 mesi dopo, Parte_1
pur censurabile sotto il profilo generale della correttezza e buona fede, non rientrava tra gli obblighi contrattuali;
inoltre, parte attrice non specificava – né provava – il danno direttamente conseguito alla società a seguito della comunicazione tardiva.
2.
Avverso tale decisione, ha proposto appello, Parte_1
riassumibile in tre motivi.
Con un primo motivo, l'appellante contesta l'operato del primo giudice richiamando la prova testimoniale espletata, secondo cui avrebbe ricevuto comunicazione della mancata Parte_1
erogazione del finanziamento con un ritardo di 11 mesi, e che la società che ha fornito i beni oggetto del finanziamento, dopo aver ricevuto gli assegni, rilasciava regolare quietanza. Le testimonianze rese in giudizio confermerebbero la condotta omissiva di
[...]
, in violazione degli obblighi stabiliti all' art.
7.15 del CP_3
bando; tra l'altro, le indicazioni sulle modalità di pagamento erano contenute in una circolare della Regione Calabria n. 555 del
13.7.2009, successiva alla pubblicazione del bando. Di tanto la banca intermediaria non notiziava la società beneficiaria.
pag. 5/10 Con un secondo motivo, la società deduce la nullità della dichiarazione di manleva della per difetto di Parte_1
determinazione dell'importo massimo garantito.
Il terzo motivo investe la responsabilità di per CP_3
inadempimento, perché avrebbe dovuto informare prontamente la società del rigetto della richiesta di finanziamento, ai sensi dell'art. 1176 c.c.
3.
Si è costituita Controparte_2
subentrata dal 20 febbraio 2017 e in virtù di atto di fusione per
[...]
incorporazione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a contestando l'impugnazione, destituita di Controparte_3
fondamento giuridico;
ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.5.2025; a tale udienza, rilevato che le parti nel termine stabilito hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
pag. 6/10 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non supera la motivazione del primo giudice che, invece, ha correttamente valutato la documentazione allegata.
L'art.
7.15 del bando riguarda l'obbligo della Banca intermediaria di inoltrare la richiesta di erogazione al Gestore e di confermare la veridicità dei dati, delle informazioni e dei documenti forniti dalla società beneficiaria;
non prevede alcun altro obbligo, né tanto meno quello di informare il richiedente o di curarne gli interessi.
Con due distinte dichiarazioni, peraltro, l'amministratore della società ha affermato di conoscere e accettare tutta la normativa e le limitazioni, esonerando la banca intermediaria da ogni responsabilità.
Nella dichiarazione sottoscritta il 21.9.2010 la società sollevava espressamente da ogni responsabilità inerente eventuali CP_3
difformità che dovessero essere rilevate dalla regione o dal
Mediocredito centrale.
In quella sottoscritta il precedente 31.7.2009 la società dichiarava di conoscere e accettare l'intera normativa che regola la concessione e la gestione dell'intervento agevolativo sull'investimento richiesto per e di rispettare disposizioni e limitazioni>.
Le suddette dichiarazioni e manleve venivano sottoscritte dalla società sia al momento della presentazione della domanda che successivamente, nella fase di richiesta dell'erogazione del contributo.
Era onere del soggetto richiedente, pertanto, quello di informarsi circa eventuali integrazioni o modifiche al bando da parte pag. 7/10 degli organi regionali, non risultando a carico dell'intermediario specifici obblighi informativi in tal senso.
E i pagamenti effettuati dalla società con assegno ad aprile, maggio e luglio 2010 sono tutti successivi all'emanazione della circolare 555 del 2009, con la conseguenza che l'appellante aveva tutto il tempo di verificare le corrette modalità di pagamento per accedere al credito.
Del resto, le modalità di pagamento erano chiare, la società ne era a conoscenza, ed erano già perfettamente esplicitate nel bando al punto 6.4 (“Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma solo tramite bonifici bancari, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni”).
La dichiarazione di manleva contenuta nella lettera sottoscritta dalla parte in data 21.9.2010 specifica l'esatto ammontare del credito garantito (“Finanziamento ammesso al contributo: 350.000 euro”).
Vi è infine da ritenere del tutto priva di fondamento la richiesta risarcitoria, per non aver specificato il danno asseritamente provocato dalla banca nel comunicare in ritardo l'avvenuto respingimento della richiesta di erogazione del contributo.
Per tali complessive considerazioni, non resta, pertanto, che confermare il giudizio di esclusione di responsabilità della CP_3
convenuta.
pag. 8/10 6.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di e in favore di Parte_1 CP_2
in euro 7.160,00 per compensi, oltre accessori di legge (tabelle
[...]
vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione da euro 52.000 a
260.000 per il valore della causa pari ad euro 100.000, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass.
13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 291/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 14.2.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
sostenute da nel presente grado di giudizio, liquidate Controparte_2
pag. 9/10 in complessivi euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1- quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 922 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro-tempore con sede in Via Parte_2
Curtolo n. I - 88040 MO S. CI (CZ) e corrente CP_1
(CS), elettivamente domiciliata in Cosenza Piazza Loreto -
[...]
Via W. Tobagi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Francesco Migaldi (C.F.:
) del Foro di Cosenza, che la rappresenta e C.F._1
difende, giusta procura in calce all'atto di appello.
- appellante
e
Controparte_2
(codice fiscale e partita iva ), con sede legale in P.IVA_2
Bergamo, P.zza Vittorio Veneto n. 8., subentrata, a far data dal 20 febbraio 2017, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad facenti capo a in virtù di atto di fusione per Controparte_3
incorporazione di in Controparte_3 [...]
formalizzato con Atto per Controparte_2
Notaio del 2 febbraio 2017 REP 103243 e Persona_1
RACC 35834 in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carmelo Bozzo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio legale in Cosenza, Via Benito Falvo 51 (già Via Montevideo
51)
- appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'On. Le Corte di Appello di Catanzaro, Parte_1
disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa:
-nel merito accogliere il proposto appello e per l'effetto, riformare ed annullare la sentenza n. 291/2019 del Tribunale di Cosenza nei capi impugnati con il presente atto, per tutte le motivazioni su epigrafate;
- condannare la al ristoro dei danni e Controparte_4
quindi al relativo risarcimento pari all'importo del residuo finanziamento non erogato pari ad euro 100.000,00 così come su esposto in favore della società oltre interessi legali Parte_1
maturati fino al soddisfo.
pag. 2/10 Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'appello adita, Controparte_2
dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 291/2019 Parte_3
emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge”.
pag. 3/10
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
La società a seguito di un bando per la Parte_1
concessione di aiuti in favore delle piccole e medie imprese, avanzava richiesta di finanziamento al soggetto gestore delle agevolazioni regionali Unicredit Medicredito Centrale s.p.a. (Legge 598/94, articolo 11 Pacchetto Integrato di Agevolazioni PIA) mediante l'intermediaria Controparte_3
La richiesta di finanziamento veniva dichiarata improcedibile, a causa delle errate modalità di pagamento dei titoli di spesa, effettuate con assegni anziché bonifici bancari.
allora, citava in giudizio l'intermediaria Parte_1 [...]
per non averle indicato le giuste modalità di pagamento, CP_3
per non aver correttamente indirizzato l'operato del soggetto beneficiario e per aver comunicato con un ritardo di 11 mesi l'improcedibilità della richiesta di agevolazione, lamentando il mancato conseguimento del finanziamento richiesto, per un di 100.000 euro.
Il tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite, per le seguenti ragioni:
- ai sensi dell'articolo 7 del bando, il compito della Banca intermediaria era solo quello di inviare telematicamente la richiesta di finanziamento, senza ulteriori obblighi;
pag. 4/10 - la documentazione in atti (allegati 3, 4 e 5) provava la sottoscrizione da parte di di più manleve della banca da Parte_1
ogni responsabilità in merito alla mancata concessione del finanziamento;
- la comunicazione di improcedibilità della domanda di finanziamento, effettuata dalla banca alla 11 mesi dopo, Parte_1
pur censurabile sotto il profilo generale della correttezza e buona fede, non rientrava tra gli obblighi contrattuali;
inoltre, parte attrice non specificava – né provava – il danno direttamente conseguito alla società a seguito della comunicazione tardiva.
2.
Avverso tale decisione, ha proposto appello, Parte_1
riassumibile in tre motivi.
Con un primo motivo, l'appellante contesta l'operato del primo giudice richiamando la prova testimoniale espletata, secondo cui avrebbe ricevuto comunicazione della mancata Parte_1
erogazione del finanziamento con un ritardo di 11 mesi, e che la società che ha fornito i beni oggetto del finanziamento, dopo aver ricevuto gli assegni, rilasciava regolare quietanza. Le testimonianze rese in giudizio confermerebbero la condotta omissiva di
[...]
, in violazione degli obblighi stabiliti all' art.
7.15 del CP_3
bando; tra l'altro, le indicazioni sulle modalità di pagamento erano contenute in una circolare della Regione Calabria n. 555 del
13.7.2009, successiva alla pubblicazione del bando. Di tanto la banca intermediaria non notiziava la società beneficiaria.
pag. 5/10 Con un secondo motivo, la società deduce la nullità della dichiarazione di manleva della per difetto di Parte_1
determinazione dell'importo massimo garantito.
Il terzo motivo investe la responsabilità di per CP_3
inadempimento, perché avrebbe dovuto informare prontamente la società del rigetto della richiesta di finanziamento, ai sensi dell'art. 1176 c.c.
3.
Si è costituita Controparte_2
subentrata dal 20 febbraio 2017 e in virtù di atto di fusione per
[...]
incorporazione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a contestando l'impugnazione, destituita di Controparte_3
fondamento giuridico;
ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.5.2025; a tale udienza, rilevato che le parti nel termine stabilito hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
pag. 6/10 RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non supera la motivazione del primo giudice che, invece, ha correttamente valutato la documentazione allegata.
L'art.
7.15 del bando riguarda l'obbligo della Banca intermediaria di inoltrare la richiesta di erogazione al Gestore e di confermare la veridicità dei dati, delle informazioni e dei documenti forniti dalla società beneficiaria;
non prevede alcun altro obbligo, né tanto meno quello di informare il richiedente o di curarne gli interessi.
Con due distinte dichiarazioni, peraltro, l'amministratore della società ha affermato di conoscere e accettare tutta la normativa e le limitazioni, esonerando la banca intermediaria da ogni responsabilità.
Nella dichiarazione sottoscritta il 21.9.2010 la società sollevava espressamente da ogni responsabilità inerente eventuali CP_3
difformità che dovessero essere rilevate dalla regione o dal
Mediocredito centrale.
In quella sottoscritta il precedente 31.7.2009 la società dichiarava di conoscere e accettare l'intera normativa che regola la concessione e la gestione dell'intervento agevolativo sull'investimento richiesto per e di rispettare disposizioni e limitazioni>.
Le suddette dichiarazioni e manleve venivano sottoscritte dalla società sia al momento della presentazione della domanda che successivamente, nella fase di richiesta dell'erogazione del contributo.
Era onere del soggetto richiedente, pertanto, quello di informarsi circa eventuali integrazioni o modifiche al bando da parte pag. 7/10 degli organi regionali, non risultando a carico dell'intermediario specifici obblighi informativi in tal senso.
E i pagamenti effettuati dalla società con assegno ad aprile, maggio e luglio 2010 sono tutti successivi all'emanazione della circolare 555 del 2009, con la conseguenza che l'appellante aveva tutto il tempo di verificare le corrette modalità di pagamento per accedere al credito.
Del resto, le modalità di pagamento erano chiare, la società ne era a conoscenza, ed erano già perfettamente esplicitate nel bando al punto 6.4 (“Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma solo tramite bonifici bancari, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni”).
La dichiarazione di manleva contenuta nella lettera sottoscritta dalla parte in data 21.9.2010 specifica l'esatto ammontare del credito garantito (“Finanziamento ammesso al contributo: 350.000 euro”).
Vi è infine da ritenere del tutto priva di fondamento la richiesta risarcitoria, per non aver specificato il danno asseritamente provocato dalla banca nel comunicare in ritardo l'avvenuto respingimento della richiesta di erogazione del contributo.
Per tali complessive considerazioni, non resta, pertanto, che confermare il giudizio di esclusione di responsabilità della CP_3
convenuta.
pag. 8/10 6.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico di e in favore di Parte_1 CP_2
in euro 7.160,00 per compensi, oltre accessori di legge (tabelle
[...]
vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione da euro 52.000 a
260.000 per il valore della causa pari ad euro 100.000, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass.
13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 291/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 14.2.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
sostenute da nel presente grado di giudizio, liquidate Controparte_2
pag. 9/10 in complessivi euro 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1- quater D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 10/10