Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00415/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RE, domiciliataria ope legis in RE, via S. Caterina n. 6;
per l'annullamento
- del Decreto 15.6.2022 n. -OMISSIS- della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emesso sulla posizione n. -OMISSIS- nonché dell'allegato Parere 7.6.2022 n. -OMISSIS- del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesso nell'adunanza n. -OMISSIS- sulla posizione n. -OMISSIS-, notificati al Ricorrente in data 19.7.2022, con cui, conformemente al parere emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, è stata respinta l'istanza del Sig. -OMISSIS- di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate nell'incidente 20.7.2019 e negato contestualmente il richiesto beneficio dell'equo indennizzo, indicando i principi di diritto e il quadro cui attenersi in sede di riesame e/o di riedizione del potere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. IN SS;
Udito, tramite collegamento da remoto, per parte ricorrente, l’Avv. Tommaso Mariuzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il sig. -OMISSIS-, carabiniere attualmente in congedo, riferisce che in data 20 luglio 2019, al termine del suo turno presso il Comando Provinciale di -OMISSIS- (ove all’epoca prestava servizio), mentre si recava verso la propria autovettura (posteggiata in luogo pubblico nei dintorni della sede) per fare rientro nella propria abitazione, si accorse della presenza di un diverso veicolo con il cofano aperto, apparentemente in panne, vi si avvicinò per prestare l’eventuale aiuto di cui il proprietario di tale veicolo avesse avuto bisogno e, in tale frangente, sopraggiunse un’ulteriore auto che lo investì, causandogli significativi traumi fisici.
In data 16 dicembre 2019 ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la contestuale concessione dell’equo indennizzo per tali traumi (così descritti nell’istanza: « 1. POLITRAUMA DA INCIDDENTE STRADALE; 2. DISTACCO OSSEO TESTA PERONEALE GINOCCHIO DESTRO ASSOCIATO A LESIONE LCA E LESIONE DEL LCM TRATTATO CON SUTURA; 3. FLC MENTONIERA, EMATOMA SUBGALEALE FRONTALE A DESTRA + FLC FRONTOPARIETOTEMPORALE CON AMPIA ESPOSIZIONE (SUTURATA); 4. FRATTURA COMPOSTA DEL PROCESSO ARTICOLARE SINISTRO C6; 5. FRATTURA COSTALI A SINISTRA; 6. TVP DESTRA »).
A seguito dell’integrale espletamento dell’istruttoria medico-legale, il procedimento si è concluso con il decreto n. -OMISSIS- del 15 giugno 2022 (notificato al sig. -OMISSIS- il 19 luglio 2022) che ha ritenuto l’infermità non dipendente da causa di servizio: ciò in recepimento del parere n. 763652021 formulato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) nella seduta del 7 giugno 2022, secondo il quale doveva escludersi la dipendenza da causa di servizio « in quanto il fatto traumatico de quo si è verificato alle ore 19.20, al termine del turno di servizio (13/19) ma in concomitanza di una sosta non necessitata interruttiva del nesso causale ».
I.1.1. Con ricorso notificato (al Ministero della Difesa e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, quali Amministrazioni intimate) il 18 ottobre 2022 e depositato il 15 novembre 2022, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di contestare – tramite un articolato motivo di gravame così rubricato: « - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241 e dell’art. 5, comma 4 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 per difetto di istruttoria, per errore sui presupposti di fatto e di diritto e per difetto ed erroneità della motivazione, nonché del suo art. 10-bis, per omesso invio della comunicazione di avvio procedimento di diniego o, comunque, di una comunicazione equipollente, diretta ad approfondire l’istruttoria sul punto ritenuto esiziale per la reiezione dell’istanza del Ricorrente e, in ogni caso, per violazione delle garanzie procedimentali e difensive che avrebbero permesso al Ricorrente di dimostrare l’assoluta linearità del suo percorso verso casa, una volta uscito dalla Caserma in cui aveva terminato il servizio giornaliero. - Violazione degli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost. nonché dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione e dell’art. 41 della Carta di Nizza, che riconosce il diritto fondamentale ad una buona amministrazione - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, che stabilisce il dovere del Comitato di accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione e 14, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001, che prevede la facoltà di approfondimento dell’istruttoria con richiesta di un nuovo parere al Comitato, per non incorrere in eccesso di potere per contraddittorietà. - Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38, rubricato “Infortunio in itinere”, che ha aggiunto all’art. 2 e all’art. 210 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124. - Eccesso di potere per contraddittorietà con il contenuto di precedenti note ed atti dell’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui avevano riconosciuto che il Sig. -OMISSIS- era stato investito nei pressi della Caserma presso cui prestava servizio e subito dopo la sua uscita dal luogo di lavoro al termine del servizio giornaliero. - Eccesso di potere per motivazione illogica, incongrua e irragionevole nonché per difetto di istruttoria e/o travisamento nonché per errore e/o falsità dei presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali è stato ritenuto che il fatto traumatico subito dal Ricorrente sia avvenuto “in concomitanza di una sosta non necessitata interruttiva del nesso causale” quando invece il Ricorrente stava recandosi verso la sua auto posteggiata una ventina di metri più avanti del luogo di investimento e, dunque, per erronea valutazione della situazione di fatto e per ingiustizia manifesta e per sviamento. - Violazione e mancata considerazione dell’art. 732, comma 3, lett. b) del D.P.R. 15.3.2010 n. 90 che sancisce il dovere di prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto, senza che l’adempimento di tale dovere possa essere sviatamente considerato invece un fatto interruttivo del nesso di causalità, quale sosta non necessitata. - Violazione del principio di proporzionalità e violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e del principio del più probabile che non » – l’illegittimità dell’operato del CVCS, per ragioni sia formal-procedimentali (in particolare per omessa formulazione del preavviso di provvedimento negativo) sia sostanziali (non essendo condivisibile, secondo la sua prospettazione, negare la sussistenza del nesso di causalità fra il servizio e l’evento).
I.2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. La Difesa erariale ha depositato in atti la documentazione del procedimento e una relazione difensiva del compente ufficiale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che ha evidenziato la completezza dell’istruttoria condotta e la natura vincolante del parere reso dal CVCS, dal quale non sarebbe stato possibile discostarsi.
I.3. Fissata l’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha ribadito e sviluppato le proprie argomentazioni difensive, insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione.
I.3.1. L’Avvocatura dello Stato ha depositato una replica con cui ha eccepito l’inammissibilità del gravame per genericità delle censure proposte, nonché argomentato in ordine alla sua infondatezza, invocandone perciò il rigetto.
I.4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di rito formulata dall’Avvocatura dello Stato, potendosi prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto soltanto in sede di replica (anche perché, in ogni caso, il profilo dedotto sarebbe suscettibile di essere vagliato d’ufficio).
Detta eccezione non è fondata.
È vero che l’art. 40, comma 2, cod. proc. amm. ha lo scopo, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, « di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei ricorsi non strutturati secondo una esatta suddivisione tra “fatto” e “motivi”, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. “motivi intrusi”, ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al “fatto”, che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio (Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2022, n. 2262; Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2343; 31 ottobre 2016, n. 4561; 31 marzo 2016, n. 1268; VI, 4 gennaio 2016, n. 8; V, 5 ottobre 2017, n. 4643; 15 luglio 2016, n. 3166; VI, 25 ottobre 2012, n. 5469) » (così, fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 10 settembre 2024, n. 7509) e trova, altresì, fondamento « nell’art. 24 Cost., atteso che soltanto un’esposizione chiara dei motivi di ricorso o, comunque delle ragioni che sorreggono la domanda consente l’esplicazione del diritto di difesa delle altre parti evocate in giudizio » (T.R.G.A., Bolzano, 17 marzo 2025, n. 84), ma è altrettanto vero che esso non impone l’utilizzo di particolari tecniche redazionali o formule sacramentali: le doglianze formulate dal ricorrente sono chiaramente evincibili, tant’è vero che la stessa Avvocatura prende posizione su di esse (il che induce ad escludere la sussistenza di lesioni del diritto di difesa delle Amministrazioni resistenti).
II.2. Nel merito, il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere sotto i dirimenti profilo appresso illustrati.
II.3. Va evidenziato che lo svolgimento dei fatti è sostanzialmente pacifico fra le parti: ciò che invece è effettivamente controverso (e che si rivela perciò risolutivo del presente giudizio) è la configurabilità dell’infortunio “in itinere”.
II.3.1. Al riguardo, va rammentato che « i presupposti che la giurisprudenza ha delineato per il riconoscimento della causa di servizio in caso di infortunio in itinere nel tragitto tra casa e lavoro consistono: a) nella sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) nella sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) nella necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole; d) nell'assenza in capo al dipendente di un comportamento di guida in violazione di norme fondamentali del codice della strada, diversamente potendosi integrare un aggravamento del rischio tutelato, talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice.
[…] Costituisce altresì orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui in caso di infortunio in itinere, ai fini di una valutazione della sussistenza della relazione di strumentalità tra l'attività nella quale è occorso l'infortunio ed il servizio, deve accedersi a criteri valutativi estremamente rigorosi nel considerare l'evento dannoso come verificatosi nel tragitto di provenienza o in direzione del luogo di lavoro.
In particolare, va verificata l'ipotesi dell'infortunio in itinere allorché il fatto invalidante sia avvenuto fuori dai locali di ufficio, durante un percorso esterno imposto da ragioni di servizio e purché al verificarsi dell'incidente non abbia concorso il dipendente con iniziative colpose o ingiustificate o con imprudenza grave, in quanto la responsabilità (seppur concorrente) del dipendente, acclarata nel determinismo causale dell'infortunio, pone l'evento al di fuori della tutela pubblicistica di cui si tratta (Cons. Stato Sez. IV, 4 settembre 2019, n. 6091; nello stesso senso cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 13 luglio 2020, n. 729; TAR Liguria Sez I, 20 giugno 2022 n. 507) » (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 5 febbraio 2025, n. 62).
II.3.2. In applicazione di tali (pienamente condivisi) princìpi, va dato atto che non è in discussione che il ricorrente necessitasse la propria autovettura per recarsi presso la sede di servizio e che non è mai stata prospettato alcun suo profilo di colpa (e neppure di concorso di colpa) nell’occorso.
L’Amministrazione, per contro, tanto in sede procedimentale (il parere del CVCS è univoco in tal senso) quanto in questa sede processuale (cfr. pagg. 6-7 della replica dell’Avvocatura), sostiene che si sia interrotto il nesso causale, giacché l’evento si sarebbe verificato in un momento in cui il ricorrente avrebbe deviato, per ragioni non riconducibili al servizio, dal percorso seguito per tornare alla propria abitazione.
II.3.2.1. Detto assunto non può trovare condivisione.
Ad avviso del Collegio, nel caso di specie non può configurarsi una « sosta » (come se l’interessato, a titolo esemplificativo, dopo aver preso l’automobile, si fosse fermato ad un bar o ad un supermercato), in quanto l’odierno ricorrente si stava dirigendo verso il luogo ove la sua autovettura era posteggiata e l’evento lesivo si è verificato nel medesimo luogo, sicché non vi è stata alcuna effettiva deviazione dal tragitto normalmente seguito.
Per altro verso, la « sosta » (fermo quanto poc’anzi osservato) non era in ogni caso neppure « non necessitata », giacché il non aver preso immediatamente l’autovettura è stato frutto di una scelta del ricorrente non arbitraria né motivata da ragioni personali ma ragionevolmente giustificata dall’appurare se un terzo soggetto avesse bisogno di un aiuto.
A quest’ultimo riguardo non assume alcuna rilevanza né il fatto che il ricorrente conosceva detto terzo soggetto, essendo invece dirimente che lo stesso ricorrente avesse inteso prestargli aiuto, né che egli si trovasse in abiti civili anziché in divisa, essendo ciò assolutamente normale in caso di infortunio “in itinere” nel percorso di ritorno all’abitazione (d’altra parte, siccome il servizio giornaliero era terminato, non vi era alcuna ragione per continuare ad indossare la divisa).
II.3.2.2. Il nesso di causalità, contrariamente a quanto ritenuto dal CVCS, deve reputarsi non interrotto.
In proposito, « deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6898; ex multis, id., sez. IV, n. 6169 del 2018; n. 5110 del 2018; n. 2460 del 2018)" (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631) » (in termini T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, 29 gennaio 2026, n. 1761): ebbene, alla luce di quanto in precedenza esposto, è configurabile una « manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti », che ne legittima pienamente (e ne impone) la censura da parte di questo Giudice Amministrativo.
II.4. Le ulteriori ragioni di doglianza restano assorbite poiché darebbero luogo (anche ove fossero ritenute fondate) ad un meno penetrante effetto conformativo.
II.5. Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento sotto i dirimenti profili supra illustrati, sicché i provvedimenti impugnati vanno annullati e l’Amministrazione dovrà riesercitare il potere, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla presente decisione consistente, in particolare, nel considerare sussistente il nesso eziologico fra il percorso seguito e l’evento lesivo.
Resta salva ( ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm.) ogni ulteriore valutazione consequenziale, che l’Amministrazione non ha compiuto per aver (illegittimamente, secondo quanto accertato in questa sede giurisdizionale) arrestato il procedimento a fronte della ritenuta interruzione del predetto nesso eziologico.
II.6. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato (decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Direzione di Amministrazione n. -OMISSIS- del 15 giugno 2022) e l’atto ad esso presupposto (parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 763652021 reso nella seduta del 7 giugno 2022), con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative.
Condanna i Ministeri resistenti, in solido fra loro, alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO SA IM, Presidente FF
IN SS, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SS | TO SA IM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.