TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 415
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241 e dell’art. 5, comma 4 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 per difetto di istruttoria, per errore sui presupposti di fatto e di diritto e per difetto ed erroneità della motivazione, nonché del suo art. 10-bis, per omesso invio della comunicazione di avvio procedimento di diniego

    Il Tribunale ritiene che le doglianze del ricorrente siano chiaramente evincibili e che l'eccezione di inammissibilità per genericità sollevata dall'Avvocatura non sia fondata. Il Tribunale reputa il ricorso fondato nel merito.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost. nonché dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione e dell’art. 41 della Carta di Nizza

    Le ulteriori ragioni di doglianza restano assorbite poiché, anche se fondate, darebbero luogo ad un meno penetrante effetto conformativo rispetto alla censura principale accolta.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 14, comma 1 del D.P.R. n. 461/2001

    Il Tribunale ritiene che le doglianze del ricorrente siano chiaramente evincibili e che l'eccezione di inammissibilità per genericità sollevata dall'Avvocatura non sia fondata. Il Tribunale reputa il ricorso fondato nel merito.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38, rubricato “Infortunio in itinere”

    Il Tribunale ritiene che le doglianze del ricorrente siano chiaramente evincibili e che l'eccezione di inammissibilità per genericità sollevata dall'Avvocatura non sia fondata. Il Tribunale reputa il ricorso fondato nel merito.

  • Accolto
    Eccesso di potere per contraddittorietà con il contenuto di precedenti note ed atti dell’Arma dei Carabinieri

    Il Tribunale ritiene che le doglianze del ricorrente siano chiaramente evincibili e che l'eccezione di inammissibilità per genericità sollevata dall'Avvocatura non sia fondata. Il Tribunale reputa il ricorso fondato nel merito.

  • Accolto
    Eccesso di potere per motivazione illogica, incongrua e irragionevole nonché per difetto di istruttoria e/o travisamento

    Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non possa configurarsi una 'sosta' non necessitata, poiché il ricorrente si stava dirigendo verso la propria autovettura posteggiata e l'evento lesivo si è verificato nel medesimo luogo, senza alcuna effettiva deviazione dal tragitto. La 'sosta' non era in ogni caso 'non necessitata', giacché la scelta di fermarsi è stata motivata dalla volontà di prestare soccorso a un terzo.

  • Accolto
    Violazione e mancata considerazione dell’art. 732, comma 3, lett. b) del D.P.R. 15.3.2010 n. 90

    Il Tribunale ritiene che nel caso di specie non possa configurarsi una 'sosta' non necessitata, poiché il ricorrente si stava dirigendo verso la propria autovettura posteggiata e l'evento lesivo si è verificato nel medesimo luogo, senza alcuna effettiva deviazione dal tragitto. La 'sosta' non era in ogni caso 'non necessitata', giacché la scelta di fermarsi è stata motivata dalla volontà di prestare soccorso a un terzo.

  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità

    Le ulteriori ragioni di doglianza restano assorbite poiché, anche ove fossero ritenute fondate, darebbero luogo ad un meno penetrante effetto conformativo.

  • Accolto
    Sussistenza del nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento lesivo

    Il Tribunale ritiene che il nesso di causalità non debba reputarsi interrotto, contrariamente a quanto ritenuto dal CVCS, configurandosi una manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti da parte del Comitato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 415
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 415
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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