TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10920 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 17523/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 17523/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Amodio, pec: Controparte_2
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Di Controparte_3 C.F._1
Monda, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22; pec:
Email_2
-Appellato–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4310/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
10.02.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Controparte_3
Giudice di Pace di Napoli l' e la proponendo Controparte_4 Controparte_5 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120120067139048
000, limitatamente al ruolo n. 3680. L'attore, lamentando l'omessa notifica della cartella e la conseguente prescrizione del credito, chiedeva di dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata, ordinandone la cancellazione dal ruolo esattoriale, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Controparte_1 eccepiva la carenza del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Controparte_6
l'inammissibilità e l'improponibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, l'infondatezza, l'inammissibilità e l'improponibilità dei vizi di notifica delle cartelle esattoriali, in quanto da far valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., con conseguente incompetenza funzionale del Giudice adito, e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione.
Dunque, preliminarmente, domandava, previa integrazione del contradittorio, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione o, in subordine, il difetto di competenza del giudice adito. Inoltre, chiedeva in via gradata la dichiarazione di inammissibilità delle domande proposte e, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione. Il tutto veniva richiesto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 4310/2022 depositata in data 10.02.2022, accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata, e condannava l' Controparte_7
al pagamento delle spese di giudizio, compensando le spese fra le altre parti.
[...]
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_1 della decisione. In particolare, eccepiva l'erronea valutazione del Giudice di primo grado in merito alla doglianza riguardante il difetto di competenza funzionale e per materia dell'opposizione, stante la natura della stessa quale opposizione ex art. 617 c.p.c., l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, la ritualità della notifica e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado, dichiarando l'incompetenza del Giudice adito o, in via gradata, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, o comunque la sua infondatezza nel merito, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. pagina 2 di 5 Si costituiva che deduceva l'irritualità della notifica della cartella oggetto Controparte_3 dell'iscrizione a ruolo, disconoscendo la documentazione prodotta da controparte, ed eccepiva la prescrizione del credito.
Dunque, chiedeva il rigetto del proposto appello e la vittoria di spese del presente grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
All'udienza del 23.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Preliminarmente va osservato che la domanda presentata da va qualificata in Controparte_3 termini di mera opposizione all'iscrizione a ruolo, stante la mancanza di qualsivoglia specifico atto impositivo pregiudizievole, dedotto dall'opponente.
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_3
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine, come chiarito, dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi pagina 3 di 5 d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non Controparte_3 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Per mera completezza espositiva è da rilevare che l'atto di appello non risulta notificato alla pagina 4 di 5 soggetto che era invece parte del giudizio di primo grado, ciò che comporterebbe, Controparte_5 in astratto, la necessità di integrare il contradittorio.
Senonchè, tale integrazione, così come l'esame delle ulteriori eccezioni e deduzione di parte, devono ritenersi in questa sede superflui, in quanto assorbiti dalla questione dell'inammissibilità dell'azione appena esaminata. Infatti, ciò si impone in coerenza con il noto principio della ragione più liquida,
“desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. II, 9 gennaio 2024, n. 693; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458;
Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936)” (Cass. Civ. sez.5, sentenza n. 27425/2025).
4. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_1
4310/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 10.02.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 19634/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n. Controparte_3
07120120067139048 000;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 24.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 17523/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Amodio, pec: Controparte_2
Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Di Controparte_3 C.F._1
Monda, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22; pec:
Email_2
-Appellato–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4310/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data
10.02.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Controparte_3
Giudice di Pace di Napoli l' e la proponendo Controparte_4 Controparte_5 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120120067139048
000, limitatamente al ruolo n. 3680. L'attore, lamentando l'omessa notifica della cartella e la conseguente prescrizione del credito, chiedeva di dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata, ordinandone la cancellazione dal ruolo esattoriale, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Controparte_1 eccepiva la carenza del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Controparte_6
l'inammissibilità e l'improponibilità della opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, l'infondatezza, l'inammissibilità e l'improponibilità dei vizi di notifica delle cartelle esattoriali, in quanto da far valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., con conseguente incompetenza funzionale del Giudice adito, e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e prescrizione.
Dunque, preliminarmente, domandava, previa integrazione del contradittorio, di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione o, in subordine, il difetto di competenza del giudice adito. Inoltre, chiedeva in via gradata la dichiarazione di inammissibilità delle domande proposte e, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione. Il tutto veniva richiesto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 4310/2022 depositata in data 10.02.2022, accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata, e condannava l' Controparte_7
al pagamento delle spese di giudizio, compensando le spese fra le altre parti.
[...]
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_1 della decisione. In particolare, eccepiva l'erronea valutazione del Giudice di primo grado in merito alla doglianza riguardante il difetto di competenza funzionale e per materia dell'opposizione, stante la natura della stessa quale opposizione ex art. 617 c.p.c., l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, la ritualità della notifica e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e riformare la sentenza di primo grado, dichiarando l'incompetenza del Giudice adito o, in via gradata, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, o comunque la sua infondatezza nel merito, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. pagina 2 di 5 Si costituiva che deduceva l'irritualità della notifica della cartella oggetto Controparte_3 dell'iscrizione a ruolo, disconoscendo la documentazione prodotta da controparte, ed eccepiva la prescrizione del credito.
Dunque, chiedeva il rigetto del proposto appello e la vittoria di spese del presente grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
All'udienza del 23.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. Preliminarmente va osservato che la domanda presentata da va qualificata in Controparte_3 termini di mera opposizione all'iscrizione a ruolo, stante la mancanza di qualsivoglia specifico atto impositivo pregiudizievole, dedotto dall'opponente.
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_3
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine, come chiarito, dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi pagina 3 di 5 d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non Controparte_3 rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Per mera completezza espositiva è da rilevare che l'atto di appello non risulta notificato alla pagina 4 di 5 soggetto che era invece parte del giudizio di primo grado, ciò che comporterebbe, Controparte_5 in astratto, la necessità di integrare il contradittorio.
Senonchè, tale integrazione, così come l'esame delle ulteriori eccezioni e deduzione di parte, devono ritenersi in questa sede superflui, in quanto assorbiti dalla questione dell'inammissibilità dell'azione appena esaminata. Infatti, ciò si impone in coerenza con il noto principio della ragione più liquida,
“desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. II, 9 gennaio 2024, n. 693; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458;
Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936)” (Cass. Civ. sez.5, sentenza n. 27425/2025).
4. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_1
4310/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 10.02.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 19634/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n. Controparte_3
07120120067139048 000;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 24.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria pagina 5 di 5