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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
SE ES, all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2458/2019 R.G. e vertente
fra
Dott.ssa Luana (c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in (85100) Potenza (Pz) alla Discesa San Gerardo n. 33 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Domenico di Giura n.54 Centro Direzionale presso lo studio dell'Avv.Michele DE BONIS;
RICORRENTE
e
(c.f. ) - in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t.rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Giordano;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26.08.2019 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che con contratto del 23 maggio 2013 rep. 14729 la
Regione Basilicata, all'esito dell'espletamento di una gara mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (indetta con D.G.R. n. 812 del 7.6.2011) affidava alla il “Servizio di Supporto tecnico – organizzativo alle parti Controparte_1
1 economiche e sociali chiamate a partecipare alla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del PO FSE Basilicata 2007-2013, CIG 29138286ED” ; che detto contratto / rapporto veniva più volte prorogato, finanche con aumento della quantità delle prestazioni oggetto del contratto, sino al gennaio 2019; che la ricorrente, in ragione di quanto sopra, ha espletato attività lavorativa presso la n forza di svariati contratti di Controparte_1 collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) a far data dal 4.7.2013 al 31.01.2019
(data di cessazione del rapporto) e, precisamente, senza soluzione di continuità nei seguenti periodi: (1) dal 04.07.2013 al 31.12.2013, (2) dal 01.01.2014 al 31.12.2014, (3) dal
02.01.2015 al 31.05.2015, (4) dall'01.06.2015 al 31.07.2015, (5) dal 26.01.2016 al
31.12.2016, (6) dal 01.01.2017 al 31.12.2017, (7) dall'01.01.2018 al 31.01.2018, (8) dall'01.02.2018 al 31.07.2018, (9) dall'01.08.2018 al 31.01.2019 .
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento della parte convenuta e sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, la ricorrente adiva il
Tribunale e domandava di: 1) accertare e dichiarare che la ricorrente Dott. Parte_2
a far data dal 4.7.2013 e sino al 31.01.2019 ha svolto attività lavorativa subordinata in
[...] favore della società resistente ed, in particolare, con mansioni che rientrano tra quelle del lavoratore “comparabile” di livello 3° (istruttore direttivo) CCNL Servizi ed a far data dal
26.01.2016 in quelle (superiori) di lavoratore “comparabile” di livello 2° (istruttore direttivo)
CCNL Servizi;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità dei termini apposti ai diversi contratti di collaborazione (co.co.pro e co.co.co.) intercorsi con la
Società resistente (sostanzialmente senza soluzione di continuità) nei seguenti periodi: (1) dal
04.07.2013 al 31.12.2013, (2) dal 01.01.2014 al 31.12.2014, (3) dal 02.01.2015 al 31.05.2015,
(4) dall'01.06.2015 al 31.07.2015, (5) dal 26.01.2016 al 31.12.2016, (6) dal 01.01.2017 al
31.12.2017, (7) dall'01.01.2018 10 31.01.2018, (8) dall'01.02.2018 al 31.07.2018, (9) dall'01.08.2018 al 31.01.2019, nonché l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità delle successive proroghe via via succedutesi nei predetti periodi (sopra specificamente indicati), oltre all'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità dell'utilizzo di rapporti /contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co. pro e co.co.co.) nonostante l'abrogazione di cui al D.Lgs n. 81/2015; e, per l'effetto, 3) accertare e dichiarare la sussistenza sin dall'origine di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato in capo alla Società resistente ( , a far data da 04.07.2013 e tutt'ora in corso, Controparte_1 con ogni conseguenza di legge e di contratto;
4) condannare, pertanto, la società resistente
, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere in Controparte_2 favore della ricorrente, ex art. 2099 c.c. e 36 Cost. per l'intero rapporto di lavoro considerato,
2 ed in base alla corretta applicazione di quanto previsto dal CCNL di settore (Servizi) la somma come sopra determinata di € 55.603,32 a titolo di differenze retributive (ovvero quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa), con prosecuzione del rapporto di lavoro nonché pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
5) in ogni caso condannare la parte resistente al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per dichiarato anticipo
Si costituiva la società resistente che , nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato, avendo parte ricorrente prestato lavoro occasionale, e la infondatezza delle argomentazioni avversarie, con contestazione dei conteggi.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, subentrato nella trattazione ad istruttoria già esaurita, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la società espletato nel periodo compreso Controparte_1 tra il 4.7.2013 e il 31.01.2019, con mansioni superiori rispetto a quelle previste e conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive.
In particolare, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la stessa, nello svolgimento delle mansioni senza alcuna autonomia, avrebbe dovuto rispettare un rigido orario di lavoro, senza, tuttavia, ricevere il corrispondente trattamento retributivo. Da tale assunto ne discenderebbe l'illegittimità dell'operato della parte resistente con conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, nonché alla corresponsione delle differenze retributive medio tempore maturate. Costituendosi la parte resistente ha, nel merito, contestato lo svolgimento dei fatti così come rappresentati dalla ricorrente. In particolare, ha negato la sussistenza di un rapporto
3 di lavoro subordinato a tempo pieno con la ricorrente, avendo la stessa espletato solo prestazioni occasionali, tempestivamente retribuite.
Giova ricordare, nel caso di specie, l'indirizzo ermeneutico secondo cui il prestatore che intenda contestare la natura del rapporto di lavoro effettivamente prestato deve dedurre in ricorso in cosa si sia concretizzato il proprio assoggettamento al potere direttivo di controparte, specificando quale fosse il tipo di ordini ricevuti, quali le modalità del loro adempimento, quale il controllo della loro esecuzione, quale, infine, l'eventuale sanzione in caso di inadempimento (cfr., Trib. Roma sentenza n. 19349 del 28/11/2011).
A questo scopo non è sufficiente l'allegazione in ricorso di un generico assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare, che non sia in alcun modo circostanziato, bensì rimesso a formule vaghe e generalizzanti, prive di contenuto concreto.
Tale genericità rende inammissibile la prova per testi che su quelle circostanze sia stata richiesta e determina il rigetto della domanda (Cfr. Cass. n. 23032/2010: «la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso che, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato ovvero autonomo, non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo, l'obbligo di attenersi a programmi stabiliti dall'organizzazione che conferisce l'incarico, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lavoro.
Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale delle modalità della prestazione, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del lavoratore in un quadro organizzativo complessivo, sotto il profilo degli obblighi che proprio il quadro organizzativo di volta in volta rende concreti ed ai quali il lavoratore deve ottemperare. Quest'ultimo ordine di precisazioni è stato reso necessario proprio dalla considerazione che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile nel caso di mansioni peculiari, con riferimento, in particolare, a quelle di natura intellettuale, cosicché si rende necessaria la valutazione di criteri complementari e sussidiari, idonei a dimostrare il completo inserimento del lavoratore nell'organizzazione, con la conseguente obbligatoria disponibilità a tenere i comportamenti di volta in volta richiesti dalle esigenze funzionali di essa»; ancora, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009: «Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto
4 che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato»).
Siffatta opzione si fonda, come anticipato, sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella qualificazione del rapporto lavorativo (se autonomo o subordinato) non può prescindersi: dalla volontà delle parti, da accertare anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto medesimo, per come esse abbiano inteso qualificarlo, salvo che si alleghi e si dimostri che, in concreto, lo svolgimento della relazione contrattuale si sia realizzato in termini diversi e contrari a quelli pattuiti (cfr., Cass. n. 4500/2007: «[…] il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione") […], pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo»); dal fatto che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione sub specie di vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), bensì in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del lavoro
(Cfr. Cass. n. 26986/2009: «In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere
5 generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività»), identificandosi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza.
La rivendicazione, in ricorso, della natura subordinata dell'attività concretamente svolta in relazione al periodo 4.7.2013 e sino al 31.01.2019, secondo la tesi della ricorrente, si desumerebbe dal fatto che la stessa era tenuta ad osservare gli orari di lavoro, riceveva una retribuzione parametrata alla quantità di lavoro svolto, nessuna allegazione e prova viene offerta in relazione alle istruzioni ricevute.
E, a tale ultimo riguardo, si osserva come le circostanze articolate in ricorso siano carenti di allegazioni, in quanto i capitoli si presentano generici, in quanto non è specificato quali fossero gli ordini o le indicazioni tecniche e disciplinari che la ricorrente avrebbe ricevuto;
né chi e come le avesse imposto di rispettare gli orari di lavoro.
Da ciò discende il convincimento che il ricorso sia carente di allegazioni circostanziate in merito alle direttive impartite alla ricorrente e al proprio reale grado di assoggettamento alla parte convenuta. Ossia in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre il rapporto con controparte (già a livello di prospettazione) nell'alveo della subordinazione.
Se è vero, in altre parole, che si chiede di provare per testi la circostanza che la ricorrente fosse tenuta a rispettare orari prestabiliti e ricevesse un dato importo, è altrettanto vero che in ricorso non è specificato in che modo si esplicasse il potere di direzione, né è chiarito come alla ricorrente venisse imposto il vincolo di orario e come se ne controllasse l'osservanza. In altre parole, non risultano esplicitati il tipo di ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, il loro controllo e l'eventuale sanzione per il caso di inadempimento.
Manca, dunque, l'allegazione di accadimenti concreti ed individuabili dai quali sia possibile desumere che la direzione dell'attività lavorativa della ricorrente, da parte della CP_3 resistente, si sia estrinsecata con modalità tali da permettere di qualificare quella stessa attività come subordinata.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione degli elementi che nella specie varrebbero a dimostrare la subordinazione assume efficacia preclusiva nel rigido sistema del processo del lavoro, che impone al ricorrente di individuare il thema disputandum in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo del giudizio.
In una tale situazione, l'espletamento della prova per testi richiesta, senza alcuna ulteriore specificazione non consente di ottenere l'accertamento domandato, ciò in quanto il testimone o si limiterebbe a confermare il capitolo di prova nella sua genericità, oppure potrebbe tentare
6 di fornirgli contenuti specifici, riferendo sulle concrete modalità di esercizio di tale potere direttivo e disciplinare. È però evidente che nel primo caso la conferma del teste sarebbe inservibile per la sua genericità, mentre nel secondo caso sarebbe inutilizzabile perché finirebbe per introdurre nel processo fatti nuovi, non allegati dalla ricorrente, in violazione delle preclusioni anzidette. Né si potrebbe ritenere che tali fatti nuovi possano qualificarsi come chiarimenti, ai sensi dell'art. 253, c. 1, c.p.c., poiché la norma consente al giudice di rivolgere ai testi domande utili a chiarire i «fatti già introdotti», ma non lo autorizza ad introdurre, mediante le sue domande, fatti nuovi ed estranei a quelli sui quali il convenuto ha potuto prendere posizione nella memoria di costituzione.
Né potrebbe sostenersi che tanto il giudice è abilitato a fare dall'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
Per le ragioni esposte, l'attività istruttoria, comunque ammessa ed espletata, non ha consentito di ritenere provata la subordinazione ai sensi dell'art. 2094 e ss. del codice civile e dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità.
E' emersa, viceversa, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la società resistente, con caratteristiche ontologicamente differenti da quelle dedotte in ricorso ed avvalorate dalla documentazione in atti prodotta dalla parte resistente.
In conclusione, le pretese azionate in ricorso e fondate sulla natura subordinata della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente a favore della parte convenuta, vanno rigettate.
Il rigetto della qualificazione in termini di lavoro subordinato per quanto concerne il rapporto tra le parti, conduce al rigetto anche delle ulteriori e conseguenziali domande proposte.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive del contezioso, nonché del risalente anno di iscrizione
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 26.08.2019, ogni altra Parte_2 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
7 3) Potenza, 29 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
SE ES
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
SE ES, all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2458/2019 R.G. e vertente
fra
Dott.ssa Luana (c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in (85100) Potenza (Pz) alla Discesa San Gerardo n. 33 ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Domenico di Giura n.54 Centro Direzionale presso lo studio dell'Avv.Michele DE BONIS;
RICORRENTE
e
(c.f. ) - in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t.rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Giordano;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26.08.2019 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che con contratto del 23 maggio 2013 rep. 14729 la
Regione Basilicata, all'esito dell'espletamento di una gara mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (indetta con D.G.R. n. 812 del 7.6.2011) affidava alla il “Servizio di Supporto tecnico – organizzativo alle parti Controparte_1
1 economiche e sociali chiamate a partecipare alla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del PO FSE Basilicata 2007-2013, CIG 29138286ED” ; che detto contratto / rapporto veniva più volte prorogato, finanche con aumento della quantità delle prestazioni oggetto del contratto, sino al gennaio 2019; che la ricorrente, in ragione di quanto sopra, ha espletato attività lavorativa presso la n forza di svariati contratti di Controparte_1 collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) a far data dal 4.7.2013 al 31.01.2019
(data di cessazione del rapporto) e, precisamente, senza soluzione di continuità nei seguenti periodi: (1) dal 04.07.2013 al 31.12.2013, (2) dal 01.01.2014 al 31.12.2014, (3) dal
02.01.2015 al 31.05.2015, (4) dall'01.06.2015 al 31.07.2015, (5) dal 26.01.2016 al
31.12.2016, (6) dal 01.01.2017 al 31.12.2017, (7) dall'01.01.2018 al 31.01.2018, (8) dall'01.02.2018 al 31.07.2018, (9) dall'01.08.2018 al 31.01.2019 .
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento della parte convenuta e sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, la ricorrente adiva il
Tribunale e domandava di: 1) accertare e dichiarare che la ricorrente Dott. Parte_2
a far data dal 4.7.2013 e sino al 31.01.2019 ha svolto attività lavorativa subordinata in
[...] favore della società resistente ed, in particolare, con mansioni che rientrano tra quelle del lavoratore “comparabile” di livello 3° (istruttore direttivo) CCNL Servizi ed a far data dal
26.01.2016 in quelle (superiori) di lavoratore “comparabile” di livello 2° (istruttore direttivo)
CCNL Servizi;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità dei termini apposti ai diversi contratti di collaborazione (co.co.pro e co.co.co.) intercorsi con la
Società resistente (sostanzialmente senza soluzione di continuità) nei seguenti periodi: (1) dal
04.07.2013 al 31.12.2013, (2) dal 01.01.2014 al 31.12.2014, (3) dal 02.01.2015 al 31.05.2015,
(4) dall'01.06.2015 al 31.07.2015, (5) dal 26.01.2016 al 31.12.2016, (6) dal 01.01.2017 al
31.12.2017, (7) dall'01.01.2018 10 31.01.2018, (8) dall'01.02.2018 al 31.07.2018, (9) dall'01.08.2018 al 31.01.2019, nonché l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità delle successive proroghe via via succedutesi nei predetti periodi (sopra specificamente indicati), oltre all'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità dell'utilizzo di rapporti /contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co. pro e co.co.co.) nonostante l'abrogazione di cui al D.Lgs n. 81/2015; e, per l'effetto, 3) accertare e dichiarare la sussistenza sin dall'origine di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato in capo alla Società resistente ( , a far data da 04.07.2013 e tutt'ora in corso, Controparte_1 con ogni conseguenza di legge e di contratto;
4) condannare, pertanto, la società resistente
, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere in Controparte_2 favore della ricorrente, ex art. 2099 c.c. e 36 Cost. per l'intero rapporto di lavoro considerato,
2 ed in base alla corretta applicazione di quanto previsto dal CCNL di settore (Servizi) la somma come sopra determinata di € 55.603,32 a titolo di differenze retributive (ovvero quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa), con prosecuzione del rapporto di lavoro nonché pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
5) in ogni caso condannare la parte resistente al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per dichiarato anticipo
Si costituiva la società resistente che , nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato, avendo parte ricorrente prestato lavoro occasionale, e la infondatezza delle argomentazioni avversarie, con contestazione dei conteggi.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, subentrato nella trattazione ad istruttoria già esaurita, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la società espletato nel periodo compreso Controparte_1 tra il 4.7.2013 e il 31.01.2019, con mansioni superiori rispetto a quelle previste e conseguente condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive.
In particolare, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la stessa, nello svolgimento delle mansioni senza alcuna autonomia, avrebbe dovuto rispettare un rigido orario di lavoro, senza, tuttavia, ricevere il corrispondente trattamento retributivo. Da tale assunto ne discenderebbe l'illegittimità dell'operato della parte resistente con conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, nonché alla corresponsione delle differenze retributive medio tempore maturate. Costituendosi la parte resistente ha, nel merito, contestato lo svolgimento dei fatti così come rappresentati dalla ricorrente. In particolare, ha negato la sussistenza di un rapporto
3 di lavoro subordinato a tempo pieno con la ricorrente, avendo la stessa espletato solo prestazioni occasionali, tempestivamente retribuite.
Giova ricordare, nel caso di specie, l'indirizzo ermeneutico secondo cui il prestatore che intenda contestare la natura del rapporto di lavoro effettivamente prestato deve dedurre in ricorso in cosa si sia concretizzato il proprio assoggettamento al potere direttivo di controparte, specificando quale fosse il tipo di ordini ricevuti, quali le modalità del loro adempimento, quale il controllo della loro esecuzione, quale, infine, l'eventuale sanzione in caso di inadempimento (cfr., Trib. Roma sentenza n. 19349 del 28/11/2011).
A questo scopo non è sufficiente l'allegazione in ricorso di un generico assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare, che non sia in alcun modo circostanziato, bensì rimesso a formule vaghe e generalizzanti, prive di contenuto concreto.
Tale genericità rende inammissibile la prova per testi che su quelle circostanze sia stata richiesta e determina il rigetto della domanda (Cfr. Cass. n. 23032/2010: «la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso che, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato ovvero autonomo, non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo, l'obbligo di attenersi a programmi stabiliti dall'organizzazione che conferisce l'incarico, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lavoro.
Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale delle modalità della prestazione, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del lavoratore in un quadro organizzativo complessivo, sotto il profilo degli obblighi che proprio il quadro organizzativo di volta in volta rende concreti ed ai quali il lavoratore deve ottemperare. Quest'ultimo ordine di precisazioni è stato reso necessario proprio dalla considerazione che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile nel caso di mansioni peculiari, con riferimento, in particolare, a quelle di natura intellettuale, cosicché si rende necessaria la valutazione di criteri complementari e sussidiari, idonei a dimostrare il completo inserimento del lavoratore nell'organizzazione, con la conseguente obbligatoria disponibilità a tenere i comportamenti di volta in volta richiesti dalle esigenze funzionali di essa»; ancora, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009: «Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto
4 che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato»).
Siffatta opzione si fonda, come anticipato, sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella qualificazione del rapporto lavorativo (se autonomo o subordinato) non può prescindersi: dalla volontà delle parti, da accertare anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto medesimo, per come esse abbiano inteso qualificarlo, salvo che si alleghi e si dimostri che, in concreto, lo svolgimento della relazione contrattuale si sia realizzato in termini diversi e contrari a quelli pattuiti (cfr., Cass. n. 4500/2007: «[…] il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione") […], pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo»); dal fatto che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione sub specie di vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), bensì in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del lavoro
(Cfr. Cass. n. 26986/2009: «In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere
5 generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività»), identificandosi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza.
La rivendicazione, in ricorso, della natura subordinata dell'attività concretamente svolta in relazione al periodo 4.7.2013 e sino al 31.01.2019, secondo la tesi della ricorrente, si desumerebbe dal fatto che la stessa era tenuta ad osservare gli orari di lavoro, riceveva una retribuzione parametrata alla quantità di lavoro svolto, nessuna allegazione e prova viene offerta in relazione alle istruzioni ricevute.
E, a tale ultimo riguardo, si osserva come le circostanze articolate in ricorso siano carenti di allegazioni, in quanto i capitoli si presentano generici, in quanto non è specificato quali fossero gli ordini o le indicazioni tecniche e disciplinari che la ricorrente avrebbe ricevuto;
né chi e come le avesse imposto di rispettare gli orari di lavoro.
Da ciò discende il convincimento che il ricorso sia carente di allegazioni circostanziate in merito alle direttive impartite alla ricorrente e al proprio reale grado di assoggettamento alla parte convenuta. Ossia in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre il rapporto con controparte (già a livello di prospettazione) nell'alveo della subordinazione.
Se è vero, in altre parole, che si chiede di provare per testi la circostanza che la ricorrente fosse tenuta a rispettare orari prestabiliti e ricevesse un dato importo, è altrettanto vero che in ricorso non è specificato in che modo si esplicasse il potere di direzione, né è chiarito come alla ricorrente venisse imposto il vincolo di orario e come se ne controllasse l'osservanza. In altre parole, non risultano esplicitati il tipo di ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, il loro controllo e l'eventuale sanzione per il caso di inadempimento.
Manca, dunque, l'allegazione di accadimenti concreti ed individuabili dai quali sia possibile desumere che la direzione dell'attività lavorativa della ricorrente, da parte della CP_3 resistente, si sia estrinsecata con modalità tali da permettere di qualificare quella stessa attività come subordinata.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione degli elementi che nella specie varrebbero a dimostrare la subordinazione assume efficacia preclusiva nel rigido sistema del processo del lavoro, che impone al ricorrente di individuare il thema disputandum in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo del giudizio.
In una tale situazione, l'espletamento della prova per testi richiesta, senza alcuna ulteriore specificazione non consente di ottenere l'accertamento domandato, ciò in quanto il testimone o si limiterebbe a confermare il capitolo di prova nella sua genericità, oppure potrebbe tentare
6 di fornirgli contenuti specifici, riferendo sulle concrete modalità di esercizio di tale potere direttivo e disciplinare. È però evidente che nel primo caso la conferma del teste sarebbe inservibile per la sua genericità, mentre nel secondo caso sarebbe inutilizzabile perché finirebbe per introdurre nel processo fatti nuovi, non allegati dalla ricorrente, in violazione delle preclusioni anzidette. Né si potrebbe ritenere che tali fatti nuovi possano qualificarsi come chiarimenti, ai sensi dell'art. 253, c. 1, c.p.c., poiché la norma consente al giudice di rivolgere ai testi domande utili a chiarire i «fatti già introdotti», ma non lo autorizza ad introdurre, mediante le sue domande, fatti nuovi ed estranei a quelli sui quali il convenuto ha potuto prendere posizione nella memoria di costituzione.
Né potrebbe sostenersi che tanto il giudice è abilitato a fare dall'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
Per le ragioni esposte, l'attività istruttoria, comunque ammessa ed espletata, non ha consentito di ritenere provata la subordinazione ai sensi dell'art. 2094 e ss. del codice civile e dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità.
E' emersa, viceversa, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la società resistente, con caratteristiche ontologicamente differenti da quelle dedotte in ricorso ed avvalorate dalla documentazione in atti prodotta dalla parte resistente.
In conclusione, le pretese azionate in ricorso e fondate sulla natura subordinata della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente a favore della parte convenuta, vanno rigettate.
Il rigetto della qualificazione in termini di lavoro subordinato per quanto concerne il rapporto tra le parti, conduce al rigetto anche delle ulteriori e conseguenziali domande proposte.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive del contezioso, nonché del risalente anno di iscrizione
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 26.08.2019, ogni altra Parte_2 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
7 3) Potenza, 29 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
SE ES
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