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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/06/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5113/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Relatore ed Estensore Dott. CO Valecchi Giudice
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5113/2021 promossa da:
con l'Avv. RAPONI FRANCESCA (PEC: Parte_1
) Email_1
ATTORE contro con l'Avv. LAI MOLE' ALBERTO (PEC Controparte_1
) Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto per l'intervento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione ex art 50 c.p.c. – depositata in data 13.7.2021 in ragione della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Rieti precedentemente adito disposta con ordinanza n. cron. 2084/2021 depositata il 21.4.2021 – la Sig.ra ha avanzato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri, contrariis rejectis: - pronunciare la separazione giudiziale fra i coniugi. - confermare l'assegnazione alla moglie la casa familiare già disposta in via provvisoria. - pagina 1 di 9 confermare il collocamento del figlio minore CO presso la madre, con affidamento condiviso tra i genitori ed ampia facoltà di visita e frequentazione da parte del padre, che ne concorderà le modalità in accordo con la madre ed il figlio. - determinare a carico del marito, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno per il mantenimento della moglie e del figlio minore CO, da corrispondersi alla ricorrente nella misura mensile di euro milleduecento (euro seicento per la moglie ed euro seicento per il figlio), da adeguarsi annualmente secondo le variazioni Istat, oltre al rimborso della metà delle spese straordinarie riferite al figlio minore, ponendo ad esclusivo carico del padre le spese della retta scolastica della scuola militare frequentata dal minore. Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge. In ragione del deposito del ricorso ex art. 709 ter cpc contestuale alla memoria integrativa del 15 settembre 2020, si chiede al Giudice adito in occasione della fissanda udienza di pronunciarsi sulle richieste di modifica dei provvedimenti provvisori tutt'ora in vigore, concedendo eventuale termine alla difesa del resistente per controdedurre in merito”.
Si è costituito in giudizio il Sig. con comparsa depositata in data 15.10.2021 Controparte_1 avanzando le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi;
o confermare
l'affidamento condiviso del figlio confermando il provvedimento presidenziale quanto Persona_1 alle modalità di esercizio del diritto di visita del resistente;
o stabilire la misura dell'assegno di mantenimento per il tenendo conto della sua attuale frequentazione, durante Parte_2
l'anno scolastico, della Scuola Militare Teulié di Milano, che provvede al suo vitto e al suo alloggio;
o rigettare la domanda di mantenimento proposta dalla Signora per insussistenza dei Parte_1
presupposti di fatto e di diritto. o In via gradata: adottare ogni provvedimento di natura economica nell'esclusivo interesse del minore Con vittoria di spese e compensi professionali”. Persona_1
In sede presidenziale sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, sentite le parti, ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti: in via preliminare che l'impostazione difensiva processuale della difesa del resistente in forza della quale il giudizio dovrebbe proseguire nella fase di merito presso questo Tribunale non possa essere condivisa per l'assorbente considerazione che il giudice naturale precostituito ex lege non è il Tribunale di Rieti ma questo Tribunale e, conseguentemente, i provvedimenti provvisori ed urgenti non possono non essere assunti da questo Tribunale. Diversamente argomentando, si finirebbe per legittimare ex post la violazione del giudice naturale precostituito per legge. Tanto premesso in rito, ritiene questo giudice che non sussistano allo stato i presupposti per riconoscere a favore della moglie ricorrente un assegno di mantenimento stante l'autosufficienza economica della stessa e
l'ammontare dei redditi del resistente emersi nella presente sede. Quanto alle statuizioni in ordine al regime di affido del figlio, peraltro prossimo alla maggiore età, alla luce delle dichiarazioni rese dalle
pagina 2 di 9 parti dalle quali traspare l'assoluta impossibilità di condiviso esercizio della responsabilità genitoriale
(il padre in sede di udienza ha financo dichiarato di non voler assumere alcuna decisione unitamente alla moglie) con conseguente necessità di disporre un regime di affido esclusivo a favore della madre.
Quanto al mantenimento del figlio avuto riguardo ai tempi di permanenza dello stesso presso il liceo militare di Milano (cfr. dichiarazioni della madre “Nostro figlio farà 18 anni il 13 luglio e attualmente svolge il liceo militare a Milano è venuto la settimana scorsa per il carnevale ambrosiano e tornerà per Pasqua e poi durante le vacanze estive e di Natale”) e avuto riguardo all'incremento delle esigenze del ragazzo, nonché dei redditi dichiarati dalle parti, può essere posto a carico del padre
l'assegno mensile di euro 250,00 per i mesi in cui il ragazzo pernotterà (nell'arco del mese) presso la casa coniugale (ovvero aprile, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre). Ove il ragazzo si trasferirà presso la madre l'assegno dovrà intendersi automaticamente incrementato ad euro 350,00 mensili. Tali somme saranno annualmente rivalutate secondo gli indici Istat “costo della vita” FOI. Le spese straordinarie graveranno sul padre nella misura del 60% in ragione della maggiore capacità economica e degli oneri delle parti legati ad un mutuo in essere per ripianare i debiti contratti dal padre. I tempi di visita del figlio con ciascuna figura genitoriale devono essere rimessi al libero accordo tra le stesse e il figlio, prossimo alla maggiore età”.
La causa è stata istruita mediante aggiornamento della documentazione economico reddituale delle parti, ritenuti inammissibili in quanto superflui tutti i capitoli di prova articolati dalla difesa del resistente e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.9.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. all'esito della quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata riservata al collegio.
1. La domanda di separazione.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la contumacia del resistente, palesando il suo disinteresse all'esito del giudizio, porta ragionevolmente a ritenere acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, in contrasto con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
In ragione della sopravvenuta maggiore età del figlio CO (13.7.2004), la presente decisione concerne unicamente la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, con particolare riferimento alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie per sé stessa e per il figlio
CO che nelle more del presente giudizio si è definitivamente trasferito presso il domicilio materno iscrivendosi all'università di medicina.
pagina 3 di 9 In ragione del collocamento del ragazzo presso la madre può disporsi la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
2. Domanda di assegno di mantenimento.
Relativamente alla domanda di mantenimento a favore della ricorrente sono noti al Collegio i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (vedi al riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n.
14840 del 27/06/2006 secondo cui “Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006 nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021 “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.”.
Nel caso de quo la moglie ha un reddito netto mensile pari alla somma di euro 2.150 circa per dodici mensilità sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi in atti.
Il resistente ha documentato redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso il Policlinico Tor Vergata pari alla somma mensile di euro 3.075,00 per dodici mensilità. Il medesimo ha documentato la chiusura della partita iva (cfr. all. 14 memoria difensiva depositata nella fase presidenziale presso il Tribunale di Rieti); tuttavia in sede di audizione personale ha dichiarato di svolgere anche la libera professione presso una clinica romana (“Ho uno studio comune alla clinica
Quisisana dove mi appoggio ma dall'inizio dell'anno ho fatto una sola visita”) e, nonostante l'ordine giudiziale, ha omesso di fornire un'esaustiva rappresentazione della propria situazione reddituale, omettendo il deposito delle proprie dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto del conto corrente al medesimo intestato C/C N. 1000/19023 presso Intesa San Paolo, limitandosi a depositare una pagina 4 di 9 riproduzione fotografica del saldo del suddetto conto corrente (cfr. allegato 7 memoria del 20.9.2024) senza evidenza alcuna delle movimentazioni in entrata ed uscita.
Deve pertanto rilevarsi come il resistente si sia sottratto all'obbligo di rappresentazione chiara e completa della propria situazione economico reddituale e deve pertanto presumersi che il medesimo percepisca altri redditi derivanti dalla sua attività libero professionale che del resto il medesimo ha dichiarato di svolgere seppur in forma saltuaria e come del resto emerge dalla lettura degli estratti del conto corrente C/C N. 1000/19023 in essere presso Intesa San Paolo al medesimo intestato prodotti nella prima fase del giudizio ove emergono versamenti in contanti della somma di euro 500,00 in data 3 ottobre 2021, di euro 230,00 in data 7 ottobre 2021, di euro 500,00 in data 1 novembre 2021, di euro
250,00 in data 2 novembre 2021 di euro 500,00 in data 4 novembre 2021 , di euro 750,00 in data 2 e 3 dicembre 2021 di euro 200,00 in data 5 giugno 2021.
Deve pertanto ritenersi, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. che il resistente percepisca redditi ulteriori rispetto a quelli indicati nelle certificazioni uniche prodotte posto che nei procedimenti di separazione e divorzio, come di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (da ultimo tutti accomunati dal cd. rito unico che prevede specifici oneri di produzione documentale) il comportamento di lealtà processuale peculiare che li caratterizza giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e degli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato, ferma restando la valutazione del suddetto contegno anche in sede di regolamentazione delle spese di lite.
Entrambi i coniugi sono inoltre gravati dal pagamento delle rate di due mutui ipotecari per l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà della ricorrente e alla stessa assegnata, con scadenza maggio 2035 e novembre 2036 a tasso variabile con una rata complessiva pari da ultimo a circa 1.330,00 euro circa gravante su entrambi i coniugi.
Osserva tuttavia il Collegio come parte di tali somme mutuate siano state utilizzate per il ripianamento di debiti personali del resistente (circostanza confermata dal medesimo in sede di audizione personale in udienza presidenziale ove il medesimo ha dichiarato “I finanziamenti sono surroghe del precedente mutuo le mie entrate che avevano coperto il precedente mutuo a 1.700,00 euro al mese per gli ultimi 3 anni fu estinto e fatta la surroga. O meglio fu estinto un prestito mio non ricordo quando fosse stato acceso ma andava ad incidere sul mio stipendio in quanto nel 2008 sono diventato dipendente e avevo
1300 euro al mese di entrate. Non avevo più le entrate di 100.000,00 euro l'anno e mi sono trovato
pagina 5 di 9 costretto a chiedere un prestito per pagare le tasse relative agli anni in cui avevo un maggiore reddito”) imponga di non tenere conto di una quota parte dell'onere finanziario gravante sul resistente stante la destinazione del medesimo alla copertura di posizioni debitorie del medesimo (pari a circa
160.000,00 euro), come pure documentato dalla ricorrente.
Deve tuttavia tenersi conto del valore sotteso all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337-sexies c.c. e, come detto, di parte degli oneri finanziari legati al mutuo.
Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce della sperequazione reddituale sussistente tra le parti, del valore sotteso all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e dei connessi oneri finanziari gravanti sul resistente per il pagamento del mutuo nonché degli oneri di locazione sul medesimo gravante (pari alla somma mensile di euro 500,00 come emerge dal contratto di locazione prodotto con scadenza novembre 2025) debba essere riconosciuto alla ricorrente un assegno di mantenimento di importo mensile pari ad euro 250,00 a far data dal deposito del ricorso (cfr. Cass. 25618/2007 “In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; in termini Cass. n. 16575/2008 e, da ultimo, Cass.
975/2021).
Quanto all'assegno perequativo di mantenimento del figlio CO, attualmente studente universitario di medicina, ritiene il Collegio che in ragione dell'incremento delle esigenze legate alla crescita possa essere posto a carico del padre un contributo pari alla somma mensile di euro 500,00 a decorrere dalla data della presente sentenza (cfr. Cass. 8927/2012 “L'accrescimento delle esigenze della prole in funzione del progredire degli anni non abbisogna di specifica dimostrazione nel giudizio avente ad oggetto la domanda finalizzata ad ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in favore della stessa. Si rivela, pertanto, erronea la pronuncia giudiziale che, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, ometta di considerare le pur dedotte circostanze di cui innanzi” e da ultimo Cass.
13664/2022 “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.”). Ed infatti il medesimo, collocato presso la madre, è attualmente iscritto all'università di medicina presso l'Ateneo “La
pagina 6 di 9 Sapienza”, con conseguente incremento delle spese necessarie al suo sostentamento a carattere ordinario e straordinario.
Tale contributo dovrà essere versato direttamente nelle mani della madre, tenuto conto della legittimazione attiva della stessa e alle coordinate IBAN dalla medesima indicate. Sotto tale ultimo profilo è infatti inammissibile la pretesa del resistente di versamento diretto nelle mani del figlio posto che nonostante il legislatore (sin dalla novella introdotta con il d.lgs. 54 del 2006) abbia espressamente riconosciuto che l'assegno di mantenimento, salva diversa determinazione del giudice, debba essere versato direttamente all'avente diritto (cfr. abrogato art 155 - quinquies c.c. e art. 337 - septies c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154 del 28.12.2013) la giurisprudenza di legittimità ha confermato la sussistenza della legittimazione in capo al genitore convivente a richiedere la corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ove lo stesso si faccia direttamente carico delle relative voci di spesa (cfr. Cass. n. 25300 del 2013 secondo cui “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato” in termini da ultimo Cass.
34100/2021 secondo cui “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”).
Da ultimo deve essere dichiarata l'infondatezza della domanda di restituzione della somma di euro
1.000,00 che si fonda sul presupposto dell'errata retrodatazione degli effetti della domanda giudiziale dal deposito del ricorso da parte del Presidente del Tribunale di Rieti posto che, correttamente, è stato fissato il dies a quo nella data di deposito del ricorso posto che, secondo quanto dichiarato dal medesimo resistente in sede di audizione, il medesimo sarebbe stato costretto a lasciare la casa coniugale durante la pandemia (“Sono stato buttato fuori di casa a 65 anni con due traslochi sotto
pagina 7 di 9 pandemia”) così smentendo l'allegazione posta a fondamento della modifica da parte della difesa (cfr. comparsa di costituzione pag. 21 “Durante tutto il lock -down per l'emergenza sanitaria il Dott. ha continuato a convivere con la ricorrente e a concorrere a tutte le spese della Controparte_1
casa coniugale, ivi comprese quelle del mantenimento del figlio. Ciononostante, la ricorrente ha preteso e pretende la corresponsione di questo contributo a far data dal mese di febbraio. Il Dott.
pur ritenendo ingiusta la pretesa (avendo già provveduto a mantenere in quel Controparte_1
periodo, sia la ricorrente che il figlio) ha nondimeno versato questi contributi in data 1 ottobre 2020
(All. n. 10), ma fa espressa istanza di modifica del provvedimento presidenziale, nel senso della attribuzione dell'assegno per il mantenimento del figlio con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento presidenziale”).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione degli esiti della decisione e della reciproca parziale soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello stato civile di provvedere alle incombenze di legge.
dispone che il marito corrisponda alla moglie, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 250,00 oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI a partire dalla data di deposito del ricorso;
dispone che il marito corrisponda alla moglie, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 500,00 oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT FOI a partire dalla data di deposito del ricorso e oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 4/06/2025.
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
Il giudice relatore
Dott. CO Valecchi
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Relatore ed Estensore Dott. CO Valecchi Giudice
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5113/2021 promossa da:
con l'Avv. RAPONI FRANCESCA (PEC: Parte_1
) Email_1
ATTORE contro con l'Avv. LAI MOLE' ALBERTO (PEC Controparte_1
) Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta
Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Per il P.M.
Visto per l'intervento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa in riassunzione ex art 50 c.p.c. – depositata in data 13.7.2021 in ragione della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Rieti precedentemente adito disposta con ordinanza n. cron. 2084/2021 depositata il 21.4.2021 – la Sig.ra ha avanzato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri, contrariis rejectis: - pronunciare la separazione giudiziale fra i coniugi. - confermare l'assegnazione alla moglie la casa familiare già disposta in via provvisoria. - pagina 1 di 9 confermare il collocamento del figlio minore CO presso la madre, con affidamento condiviso tra i genitori ed ampia facoltà di visita e frequentazione da parte del padre, che ne concorderà le modalità in accordo con la madre ed il figlio. - determinare a carico del marito, con decorrenza dal deposito del ricorso, un assegno per il mantenimento della moglie e del figlio minore CO, da corrispondersi alla ricorrente nella misura mensile di euro milleduecento (euro seicento per la moglie ed euro seicento per il figlio), da adeguarsi annualmente secondo le variazioni Istat, oltre al rimborso della metà delle spese straordinarie riferite al figlio minore, ponendo ad esclusivo carico del padre le spese della retta scolastica della scuola militare frequentata dal minore. Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge. In ragione del deposito del ricorso ex art. 709 ter cpc contestuale alla memoria integrativa del 15 settembre 2020, si chiede al Giudice adito in occasione della fissanda udienza di pronunciarsi sulle richieste di modifica dei provvedimenti provvisori tutt'ora in vigore, concedendo eventuale termine alla difesa del resistente per controdedurre in merito”.
Si è costituito in giudizio il Sig. con comparsa depositata in data 15.10.2021 Controparte_1 avanzando le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi;
o confermare
l'affidamento condiviso del figlio confermando il provvedimento presidenziale quanto Persona_1 alle modalità di esercizio del diritto di visita del resistente;
o stabilire la misura dell'assegno di mantenimento per il tenendo conto della sua attuale frequentazione, durante Parte_2
l'anno scolastico, della Scuola Militare Teulié di Milano, che provvede al suo vitto e al suo alloggio;
o rigettare la domanda di mantenimento proposta dalla Signora per insussistenza dei Parte_1
presupposti di fatto e di diritto. o In via gradata: adottare ogni provvedimento di natura economica nell'esclusivo interesse del minore Con vittoria di spese e compensi professionali”. Persona_1
In sede presidenziale sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, sentite le parti, ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti: in via preliminare che l'impostazione difensiva processuale della difesa del resistente in forza della quale il giudizio dovrebbe proseguire nella fase di merito presso questo Tribunale non possa essere condivisa per l'assorbente considerazione che il giudice naturale precostituito ex lege non è il Tribunale di Rieti ma questo Tribunale e, conseguentemente, i provvedimenti provvisori ed urgenti non possono non essere assunti da questo Tribunale. Diversamente argomentando, si finirebbe per legittimare ex post la violazione del giudice naturale precostituito per legge. Tanto premesso in rito, ritiene questo giudice che non sussistano allo stato i presupposti per riconoscere a favore della moglie ricorrente un assegno di mantenimento stante l'autosufficienza economica della stessa e
l'ammontare dei redditi del resistente emersi nella presente sede. Quanto alle statuizioni in ordine al regime di affido del figlio, peraltro prossimo alla maggiore età, alla luce delle dichiarazioni rese dalle
pagina 2 di 9 parti dalle quali traspare l'assoluta impossibilità di condiviso esercizio della responsabilità genitoriale
(il padre in sede di udienza ha financo dichiarato di non voler assumere alcuna decisione unitamente alla moglie) con conseguente necessità di disporre un regime di affido esclusivo a favore della madre.
Quanto al mantenimento del figlio avuto riguardo ai tempi di permanenza dello stesso presso il liceo militare di Milano (cfr. dichiarazioni della madre “Nostro figlio farà 18 anni il 13 luglio e attualmente svolge il liceo militare a Milano è venuto la settimana scorsa per il carnevale ambrosiano e tornerà per Pasqua e poi durante le vacanze estive e di Natale”) e avuto riguardo all'incremento delle esigenze del ragazzo, nonché dei redditi dichiarati dalle parti, può essere posto a carico del padre
l'assegno mensile di euro 250,00 per i mesi in cui il ragazzo pernotterà (nell'arco del mese) presso la casa coniugale (ovvero aprile, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre). Ove il ragazzo si trasferirà presso la madre l'assegno dovrà intendersi automaticamente incrementato ad euro 350,00 mensili. Tali somme saranno annualmente rivalutate secondo gli indici Istat “costo della vita” FOI. Le spese straordinarie graveranno sul padre nella misura del 60% in ragione della maggiore capacità economica e degli oneri delle parti legati ad un mutuo in essere per ripianare i debiti contratti dal padre. I tempi di visita del figlio con ciascuna figura genitoriale devono essere rimessi al libero accordo tra le stesse e il figlio, prossimo alla maggiore età”.
La causa è stata istruita mediante aggiornamento della documentazione economico reddituale delle parti, ritenuti inammissibili in quanto superflui tutti i capitoli di prova articolati dalla difesa del resistente e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.9.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. all'esito della quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata riservata al collegio.
1. La domanda di separazione.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la contumacia del resistente, palesando il suo disinteresse all'esito del giudizio, porta ragionevolmente a ritenere acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, in contrasto con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
In ragione della sopravvenuta maggiore età del figlio CO (13.7.2004), la presente decisione concerne unicamente la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, con particolare riferimento alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie per sé stessa e per il figlio
CO che nelle more del presente giudizio si è definitivamente trasferito presso il domicilio materno iscrivendosi all'università di medicina.
pagina 3 di 9 In ragione del collocamento del ragazzo presso la madre può disporsi la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
2. Domanda di assegno di mantenimento.
Relativamente alla domanda di mantenimento a favore della ricorrente sono noti al Collegio i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte di Cassazione (vedi al riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n.
14840 del 27/06/2006 secondo cui “Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006 nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021 “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.”.
Nel caso de quo la moglie ha un reddito netto mensile pari alla somma di euro 2.150 circa per dodici mensilità sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi in atti.
Il resistente ha documentato redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso il Policlinico Tor Vergata pari alla somma mensile di euro 3.075,00 per dodici mensilità. Il medesimo ha documentato la chiusura della partita iva (cfr. all. 14 memoria difensiva depositata nella fase presidenziale presso il Tribunale di Rieti); tuttavia in sede di audizione personale ha dichiarato di svolgere anche la libera professione presso una clinica romana (“Ho uno studio comune alla clinica
Quisisana dove mi appoggio ma dall'inizio dell'anno ho fatto una sola visita”) e, nonostante l'ordine giudiziale, ha omesso di fornire un'esaustiva rappresentazione della propria situazione reddituale, omettendo il deposito delle proprie dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto del conto corrente al medesimo intestato C/C N. 1000/19023 presso Intesa San Paolo, limitandosi a depositare una pagina 4 di 9 riproduzione fotografica del saldo del suddetto conto corrente (cfr. allegato 7 memoria del 20.9.2024) senza evidenza alcuna delle movimentazioni in entrata ed uscita.
Deve pertanto rilevarsi come il resistente si sia sottratto all'obbligo di rappresentazione chiara e completa della propria situazione economico reddituale e deve pertanto presumersi che il medesimo percepisca altri redditi derivanti dalla sua attività libero professionale che del resto il medesimo ha dichiarato di svolgere seppur in forma saltuaria e come del resto emerge dalla lettura degli estratti del conto corrente C/C N. 1000/19023 in essere presso Intesa San Paolo al medesimo intestato prodotti nella prima fase del giudizio ove emergono versamenti in contanti della somma di euro 500,00 in data 3 ottobre 2021, di euro 230,00 in data 7 ottobre 2021, di euro 500,00 in data 1 novembre 2021, di euro
250,00 in data 2 novembre 2021 di euro 500,00 in data 4 novembre 2021 , di euro 750,00 in data 2 e 3 dicembre 2021 di euro 200,00 in data 5 giugno 2021.
Deve pertanto ritenersi, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. che il resistente percepisca redditi ulteriori rispetto a quelli indicati nelle certificazioni uniche prodotte posto che nei procedimenti di separazione e divorzio, come di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (da ultimo tutti accomunati dal cd. rito unico che prevede specifici oneri di produzione documentale) il comportamento di lealtà processuale peculiare che li caratterizza giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e degli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato, ferma restando la valutazione del suddetto contegno anche in sede di regolamentazione delle spese di lite.
Entrambi i coniugi sono inoltre gravati dal pagamento delle rate di due mutui ipotecari per l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà della ricorrente e alla stessa assegnata, con scadenza maggio 2035 e novembre 2036 a tasso variabile con una rata complessiva pari da ultimo a circa 1.330,00 euro circa gravante su entrambi i coniugi.
Osserva tuttavia il Collegio come parte di tali somme mutuate siano state utilizzate per il ripianamento di debiti personali del resistente (circostanza confermata dal medesimo in sede di audizione personale in udienza presidenziale ove il medesimo ha dichiarato “I finanziamenti sono surroghe del precedente mutuo le mie entrate che avevano coperto il precedente mutuo a 1.700,00 euro al mese per gli ultimi 3 anni fu estinto e fatta la surroga. O meglio fu estinto un prestito mio non ricordo quando fosse stato acceso ma andava ad incidere sul mio stipendio in quanto nel 2008 sono diventato dipendente e avevo
1300 euro al mese di entrate. Non avevo più le entrate di 100.000,00 euro l'anno e mi sono trovato
pagina 5 di 9 costretto a chiedere un prestito per pagare le tasse relative agli anni in cui avevo un maggiore reddito”) imponga di non tenere conto di una quota parte dell'onere finanziario gravante sul resistente stante la destinazione del medesimo alla copertura di posizioni debitorie del medesimo (pari a circa
160.000,00 euro), come pure documentato dalla ricorrente.
Deve tuttavia tenersi conto del valore sotteso all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337-sexies c.c. e, come detto, di parte degli oneri finanziari legati al mutuo.
Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce della sperequazione reddituale sussistente tra le parti, del valore sotteso all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e dei connessi oneri finanziari gravanti sul resistente per il pagamento del mutuo nonché degli oneri di locazione sul medesimo gravante (pari alla somma mensile di euro 500,00 come emerge dal contratto di locazione prodotto con scadenza novembre 2025) debba essere riconosciuto alla ricorrente un assegno di mantenimento di importo mensile pari ad euro 250,00 a far data dal deposito del ricorso (cfr. Cass. 25618/2007 “In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; in termini Cass. n. 16575/2008 e, da ultimo, Cass.
975/2021).
Quanto all'assegno perequativo di mantenimento del figlio CO, attualmente studente universitario di medicina, ritiene il Collegio che in ragione dell'incremento delle esigenze legate alla crescita possa essere posto a carico del padre un contributo pari alla somma mensile di euro 500,00 a decorrere dalla data della presente sentenza (cfr. Cass. 8927/2012 “L'accrescimento delle esigenze della prole in funzione del progredire degli anni non abbisogna di specifica dimostrazione nel giudizio avente ad oggetto la domanda finalizzata ad ottenere l'aumento del contributo di mantenimento in favore della stessa. Si rivela, pertanto, erronea la pronuncia giudiziale che, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, ometta di considerare le pur dedotte circostanze di cui innanzi” e da ultimo Cass.
13664/2022 “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.”). Ed infatti il medesimo, collocato presso la madre, è attualmente iscritto all'università di medicina presso l'Ateneo “La
pagina 6 di 9 Sapienza”, con conseguente incremento delle spese necessarie al suo sostentamento a carattere ordinario e straordinario.
Tale contributo dovrà essere versato direttamente nelle mani della madre, tenuto conto della legittimazione attiva della stessa e alle coordinate IBAN dalla medesima indicate. Sotto tale ultimo profilo è infatti inammissibile la pretesa del resistente di versamento diretto nelle mani del figlio posto che nonostante il legislatore (sin dalla novella introdotta con il d.lgs. 54 del 2006) abbia espressamente riconosciuto che l'assegno di mantenimento, salva diversa determinazione del giudice, debba essere versato direttamente all'avente diritto (cfr. abrogato art 155 - quinquies c.c. e art. 337 - septies c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154 del 28.12.2013) la giurisprudenza di legittimità ha confermato la sussistenza della legittimazione in capo al genitore convivente a richiedere la corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ove lo stesso si faccia direttamente carico delle relative voci di spesa (cfr. Cass. n. 25300 del 2013 secondo cui “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato” in termini da ultimo Cass.
34100/2021 secondo cui “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”).
Da ultimo deve essere dichiarata l'infondatezza della domanda di restituzione della somma di euro
1.000,00 che si fonda sul presupposto dell'errata retrodatazione degli effetti della domanda giudiziale dal deposito del ricorso da parte del Presidente del Tribunale di Rieti posto che, correttamente, è stato fissato il dies a quo nella data di deposito del ricorso posto che, secondo quanto dichiarato dal medesimo resistente in sede di audizione, il medesimo sarebbe stato costretto a lasciare la casa coniugale durante la pandemia (“Sono stato buttato fuori di casa a 65 anni con due traslochi sotto
pagina 7 di 9 pandemia”) così smentendo l'allegazione posta a fondamento della modifica da parte della difesa (cfr. comparsa di costituzione pag. 21 “Durante tutto il lock -down per l'emergenza sanitaria il Dott. ha continuato a convivere con la ricorrente e a concorrere a tutte le spese della Controparte_1
casa coniugale, ivi comprese quelle del mantenimento del figlio. Ciononostante, la ricorrente ha preteso e pretende la corresponsione di questo contributo a far data dal mese di febbraio. Il Dott.
pur ritenendo ingiusta la pretesa (avendo già provveduto a mantenere in quel Controparte_1
periodo, sia la ricorrente che il figlio) ha nondimeno versato questi contributi in data 1 ottobre 2020
(All. n. 10), ma fa espressa istanza di modifica del provvedimento presidenziale, nel senso della attribuzione dell'assegno per il mantenimento del figlio con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento presidenziale”).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione degli esiti della decisione e della reciproca parziale soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello stato civile di provvedere alle incombenze di legge.
dispone che il marito corrisponda alla moglie, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 250,00 oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI a partire dalla data di deposito del ricorso;
dispone che il marito corrisponda alla moglie, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 500,00 oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT FOI a partire dalla data di deposito del ricorso e oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 4/06/2025.
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
Il giudice relatore
Dott. CO Valecchi
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