Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 25-3-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r. g. 5454/2017
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Angela, e con la stessa Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bravaccio Aristide e dall'Avv. CP_1
Bravaccio Carmela, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25-7-2017 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, rappresentava di aver lavorato senza regolarizzazione Parte_1 alle dipendenze di fin dall'assunzione del 11-12-2000 con mansioni di CP_1
collaboratrice domestica;
che la prestazione veniva resa inizialmente presso l'abitazione del , ove viveva con la moglie e i figli, sita in Terzigno, alla Via CP_1 Persona_1
Leonardo Da Vinci e, poi, successivamente, presso altra abitazione sita in Terzigno, al
Corso Alessandro Volta, n. 275 di Terzigno, nonché presso il suo ufficio, sito sempre nella medesima strada;
che l'appartamento di via L. Da Vinci era composto da 5 stanze più accessori e quello al Corso A. Volta era composto da 5 stanze, 2 bagni, 1 cucina e una lavanderia, mentre l'ufficio era composto da 3 stanze con accessorio;
che il rapporto
che le mansioni svolte erano impartite da o da un suo delegato e consistevano nella pulizia e lavaggio CP_1
della pavimentazione, degli infissi, dei bagni, del bucato, delle stoviglie, della cucina, nonché del riassetto delle camere e nella preparazione dei pasti;
che lavorava dal lunedì al sabato, dalle ore 11 alle ore 16 (per un totale di 30 ore settimanali); che effettuava molte ore di straordinario, lavorando altresì nei giorni festivi;
che dall'assunzione al Dicembre
2002 aveva ricevuto una retribuzione di euro 400 (800 mila lire) per poi ricevere successivamente, dal 2007, euro 120 settimanali;
che in data 5-1-2015 veniva licenziata senza alcuna motivazione;
che durante il rapporto non aveva ricevuto alcunché a titolo di tredicesima mensilità e ferie/festività non godute e che al termine del rapporto non aveva ricevuto il pagamento del TFR;
che con più diffide aveva tentato di richiedere il pagamento delle differenze retributive lamentate, senza ottenere riscontro.
Ciò premesso, asserendo la natura subordinata della prestazione lavorativa resa e lamentando di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella spettante ai sensi dell'art. 36 Cost., 2099 c.c. e del CCNL Domestici, categoria C Super, nel quale asseriva essere inquadrata, previa impugnazione di qualsiasi atto di rinunzia e transazione ex art. 2113
c.c., concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi la natura subordinata e a tempo indeterminato del dedotto rapporto lavorativo con inquadramento nella categoria C Super del C.C.N.L. Domestici, e per effetto condannarsi al pagamento di euro CP_1
91.125,40 a titolo differenze retributive e TFR come dettagliate nei conteggi allegati al ricorso;
con vittoria di spese con attribuzione.
Con memoria difensiva del 26-10-2018 si costituiva tempestivamente CP_1
eccependo preliminarmente la prescrizione, ex art. 2948 c.c., dei crediti di lavoro azionati dalla ricorrente e la sua carenza di legittimazione passiva. A tal fine riferiva di non aver mai avuto contatti con la ricorrente in quanto per le attività di gestione e cura della casa vi provvedeva la moglie essendo lui molto impegnato nell'attività di Persona_1
amministratore della Controparte_2
Contestava integralmente gli assunti introduttivi e negava alcun vincolo di subordinazione intercorso con la ricorrente. Sul punto riferiva che la Parte_1
conosciuta dalla moglie per il tramite di una sua collega, si era limitata a svolgere la prestazione di domestica in modo saltuario, discontinuo e occasionale per circa 2/3 giorni al mese, nei soli periodi in cui se ne ravvisava la necessità e in base alle sue disponibilità, percependo un compenso che veniva pattuito di volta in volta. Contestava altresì l'applicabilità del livello C Super del CCNL invocato in ricorso e la formulazione dei conteggi ivi indicati.
Ulteriormente, formulava domanda riconvenzionale per la condanna del ricorrente al pagamento di euro 7.800,00 a titolo di restituzione del prestito di denaro da lui concessole e a lei versato inizialmente con rate mensili di euro 100 (dal 2009-2010 circa) e, successivamente, con rate mensili di euro 150 (per circa tre anni) direttamente al broker assicurativo Controparte_3
Ciò premesso, concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva e per intervenuta prescrizione, oltre che per infondatezza;
nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannarsi la ricorrente a pagare, in suo favore, la somma di euro 7.800,00 per le ragioni ed i titoli dedotti in premessa, oltre interessi;
con vittoria di spese.
Fissata nuova udienza a modifica del decreto ex art. 415, co. 2, con successiva memoria difensiva del 13-5-2019 a seguito della domanda riconvenzionale, la ricorrente concludeva per il rigetto della domanda proposta da e per l'accoglimento CP_1
delle conclusioni di cui al ricorso. In particolare, contestava l'erogazione del prestito ed affermava di aver provveduto a pagare personalmente tutti i bollettini della polizza assicurativa fino all'estinzione anticipata della stessa, come da ricevute allegate.
Disposto il libero interrogatorio delle parti e fallito il tentativo di bonario componimento della lite, in corso di causa veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale mediante l'escussione della teste , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 2-12-21 il Giudice condannava il teste al Testimone_2
pagamento della pena pecuniaria di euro 200,00.
Con istanza del 12-5-2022 il teste formulava istanza di revoca Testimone_2
della suindicata ammenda.
A seguito di vari rinvii, in data 23-1-2024, con decreto del Presidente di Sezione, la causa veniva scardinata, assegnata alla scrivente, e successivamente rinviata al 29-10-2024 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 3 dicembre 2024 per l'escussione dei testi e . Testimone_3 Testimone_2
All'udienza del 3-12-24 veniva revocata la sanzione inflitta al teste Testimone_2
in data 2-12-2021.
[...]
La causa veniva successivamente rinviata e all'udienza del 25-3-25, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della stessa. MOTIVI DELLA DECISIONE
La prova testimoniale espletata non consente di ritenere provate le circostanze di fatto esposte in ricorso.
La prima teste escussa, ha dichiarato di essere a conoscenza del Testimone_1
rapporto di lavoro di cui al ricorso perché la ricorrente, per andare a lavorare dalle 11,00 alle 16,00, portava da lei i suoi figli piccoli. Appare dunque chiaro che la stessa non può avere conoscenza diretta né del luogo dove la prestata la sua attività lavorativa, né Pt_1
della persona datrice di lavoro della stessa. Le circostanze riferite, evidentemente, sono state riportate de relato. La teste ha anche riferito: “Alcune volte mi sono recata in questa casa per aiutarla a fare le pulizie della scala del palazzo”. Questa circostanza non è utile a fondare la testi prospettata in ricorso, in quanto parte resistente ha affermato nella memoria difensiva che la ogni tanto veniva chiamata per svolgere qualche lavoro Pt_1
di pulizia un po' più pesante.
Il secondo teste escusso, ha dichiarato di essere l'ex marito della Testimone_3
ricorrente e di averla talvolta accompagnata al lavoro presso l'abitazione del . Solo CP_1
sporadicamente si è recato all'interno dell'abitazione per montare dei mobili ed ha visto la intenta alle pulizie. Pt_1
Le scarne circostanze riferite non appaiono sufficienti a dare prova del rapporto di lavoro.
La testimonianza resa dal teste , figlio del resistente, appaiono Testimone_2
pienamente confermative delle circostanze esposte nella memoria difensiva.
Come è noto, costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2728 del 08/02/2010).
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita di prova incombente sullo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, laddove invece altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione ed eventuali altri, hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr. Cass. Sez. Lav., n. 4889 del 5.4.2002 , Cass.,
S.L., 24.2.2006, n. 4171).
In generale, dunque, il vincolo di soggezione deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (v., fra le altre, Cass. 14-7-93 n. 7796; id.,. 23-4-01 n. 5989), mentre lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare.
In via generale, deve ritenersi pacifico che la conformità della prestazione alle direttive fornite dal datore ed alle esigenze del medesimo, l'osservanza di precisi orari di lavoro e la continuità del servizio attraverso turni a cadenza fissa, l'esclusivo utilizzo di strutture e mezzi di proprietà di proprietà della datore, l'impossibilità di influire sulla quantità della prestazione con incidenza variabile sulla retribuzione, sostanzino la eterodirezione, costituente peculiare carattere della prestazione resa in regime di subordinazione.
Nella specie i testi escussi in corso di causa non hanno consentito la ricostruzione di un tipo di attività in concreto e continuativamente svolta da modulata secondo Parte_1 parametri corrispondenti all'anzidetto schema della subordinazione. Le risultanze probatorie raccolte non consentono di ritenere provati nè il fondamentale elemento della eterodirezione della prestazione nè la correlativa soggezione del lavoratore ad un potere disciplinare e sanzionatorio della parte datoriale, ai fini della individuazione dei connotati tipici della subordinazione.
Allo stesso modo, non è emersa la prova degli indici sussidiari più significativi della subordinazione, ovverosia l'obbligatorietà della prestazione con necessità di giustificare eventuali assenze, la predeterminazione da parte del datore di orari di lavoro e modalità di svolgimento della prestazione, il corrispondente obbligo del prestatore di rispettare tali indicazioni, la corresponsione di una retribuzione fissa periodica. Deve pertanto concludersi che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere, su di essa gravante, di provare la natura subordinata del rapporto, costituente il presupposto su cui si fondano tutte le sue pretese.
La domanda proposta in ricorso non può dunque trovare accoglimento.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal resistente, anch'essa è rimasta completamente priva di riscontro probatorio, e va respinta.
In considerazione della soccombenza reciproca, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
b) compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, 25-3-2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza