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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/12/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 802 /2024
Oggi 02/12/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 802/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dagli avvocati Parte_4 C.F._4
TO NA ( e IP TE Email_1
( per procure in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Pino
( e OR TO LO ( per Email_3 Email_4
procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione periodo feriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, dipendenti ovvero ex dipendenti in quiescenza della resistente,
allegando di aver percepito, nel periodo di godimento delle ferie, una retribuzione inferiore rispetto a quella erogata nel periodo in cui hanno regolarmente prestato attività lavorativa,
2 eccependo la nullità assoluta ed insanabile delle norme del CCNL della Mobilità - Attività
Ferroviarie del 2012 e del 2016 nonché di quelle del Contratto Aziendale Gruppo Ferrovie
dello Stato del 2012 e del 2016 per contrasto con la normativa nazionale (art. 36 Cost) e comunitaria (art. 7, n. 1, della direttiva comunitaria n. 88/2003 come interpretato dalla Corte
di Giustizia Europea nelle seguenti pronunce: CGUE 20/01/2009 in C.350/06 e C-520/06,
TZ e altri;
CGUE 15/09/2011, causa C-155/10, e altri;
CGUE 22/05/2014 in Per_1
C-539/12, Z.J.R. Lock) in materia di ferie, hanno convenuto chiedendo al Controparte_1
Tribunale di: “- A) Ritenere e dichiarare per i motivi sopra esposti che i ricorrenti hanno
regolarmente svolto la loro prestazione lavorativa alle dipendenze di con la mansione Controparte_1
di macchinisti/capitreno e con un inquadramento nel livello B1 del vigente CCNL della Mobilità –
Area Contrattuale Attività Ferroviarie ratione temporis, provvedendo alla condotta/scorta del treno
anche con riposo fuori sede (residenza) e comunque rimanendo a disposizione del datore di lavoro, per
eventuali servizi, con un orario normale di lavoro di 38 ore settimanali e di 7 ore e 36 minuti
giornaliere articolato su cinque giorni alla settimana, maturando e fruendo di un periodo di ferie
annuali retribuite pari a 25 giorni lavorativi;
B) Ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti,
anche in ragione di quanto già dichiarato nella decisione giudiziale sopra riportata, il diritto dei
ricorrenti al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità
oraria di assenza dalla residenza di lavoro, prevista dall'art. 77 punto 2 del CCNL della Mobilità –
Attività Ferroviarie del 2016, nonché dell'indennità di utilizzazione professionale, secondo quanto
previsto dall'art. 31, punti 4 e 5 Contratto Aziendale - accordo integrativo Gruppo Ferrovie dello
Stato del 2016 e, per l'effetto, C) Condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (previo annullamento e/o disapplicazione della parte delle suddette norme in cui non
viene prevista la piena retribuzione durante le ferie per contrarietà a norme imperative di legge in
materia di diritto alle ferie annuali retribuite) al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, per
le causali ed i singoli importi sopra meglio specificati, della complessiva somma: di € 1.283,98 per il
ricorrente di € 656,92 per il ricorrente di € 656,92 per il Parte_1 Parte_2
ricorrente ; di € 1.612,50 per il ricorrente o quell'altra Parte_3 Parte_4
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche a seguito di
espletanda consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede, fino alla data di pronuncia della
3 sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto fino all'effettivo
soddisfo; D) (…); E) Con vittoria di spese e di onorari di causa da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e di non
avere ancora riscosso i secondi.”.
nel costituirsi ha chiesto il rigetto del ricorso, chiedendo in subordine che Controparte_1
il ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie fosse limitato alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi per i ricorrenti, detraendo, a mezzo di ctu contabile, da quanto eventualmente dovuto l'indennità di utilizzazione professionale ad importo fisso già corrisposta per ogni giornata di ferie e, calcolando, in caso di contestazione l'esatta percentuale di incidenza tra l'Imponibile previdenziale e gli importi asseritamente dovuti per anno.
La causa, fallite le trattative, è stata istruita mediante CTU e discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui appresso, condividendosi ex art. 118 disp.
att. c.p.c. la sentenza n. 481/2025 del Tribunale di Marsala in altra composizione che si condivide.
Va preliminarmente osservato che i ricorrenti hanno invocato espressamente l'autorità
della sentenza n. 122/2022 con la quale il Tribunale di Marsala, all'esito del giudizio iscritto al n. RG 663/2021, ha accertato e dichiarato: i) “la nullità dell'art. 31.5 dei Contratti Aziendali
2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere al personale di bordo e al personale di macchina alla sola indennità forfettaria di € 4,50 ed € 12,50 ed escludono, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi minimo di ferie di quattro settimane, anche l'indennità
di utilizzazione professionale su base oraria e/o chilometrica di cui all'art. 31, punto 4, del
Contratto Aziendale”; ii) “la nullità dell'articolo 77, p. 2.4., del CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviaria del 2012 e del 2016 nella parte in cui escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi minimo di ferie di quattro settimane”.
4 Il Tribunale di Marsala - nella predetta sentenza, il cui contenuto integralmente si richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - ha inoltre precisato che
“l'indennità di utilizzazione giornaliera di cui all'art. 31, comma 5 e 6, del CCNL di settore
(…) risulta pacificamente annoverata nella base di calcolo delle ferie dei ricorrenti ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14, comma 3, lett. e), e dell'art. 31, comma 5 e 6, del
Contratto aziendale”.
Orbene, risulta evidente che il Tribunale di Marsala si è già pronunciato sulle questioni giuridiche agitate nel presente giudizio benché la pronuncia non sia ancora pacificamente passata in giudicato;
le statuizioni ivi contenute e inerenti la nullità di talune clausole e la validità di altre - in ragione della natura giuridica dei rapporti di durata intercorrenti tra le parti, delle conseguenziali obbligazioni periodiche derivanti e della mancata deduzione di un mutamento dei rapporti di lavoro per sopravvenienze di fatto o di diritto - sono destinate ad esplicare i propri effetti anche nella presente controversia e ciò per i motivi già espressi con il provvedimento reso in data 12.11.2024. Con tale provvedimento, infatti, riconosciuta la sussistenza di una pregiudizialità logico-giuridica tra i due procedimenti, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2, del codice di rito.
Ritenuto dunque di poter decidere il presente giudizio in modo conforme alla predetta sentenza, si ritiene che i ricorrenti abbiano certamente diritto - in conseguenza della dichiarata parziale nullità della normativa collettiva - alla conseguenziale corresponsione delle indennità interessate da simile pronuncia.
I conteggi di quanto dovuto a tale titolo a ciascuno dei ricorrenti sono stati effettuati dal
CTU nella relazione in atti, che, logica nell'iter argomentativo anche in ordine all'individuazione dei giorni di ferie, si richiama integralmente.
Pertanto, le somme spettanti ai lavoratori a titolo integrativo per le voci retributive maturate nei giorni di ferie fruiti per il periodo minimo di ferie di 4 settimane (24 giorni),
ammontano:
• per per gli anni 2021 e 2022 ad € 295,25; Parte_1
• per per l'anno 2021 ad € 234,80; Parte_2
5 • per er l'anno 2021 ad € 119,16; Parte_5
• per per gli anni 2021-2024 ad € 764,36. Parte_4
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle suddette somme oltre rivalutazione e interessi ulteriori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, del numero di parti e del valore della controversia determinato dal quantum attribuito (non al domandato).
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
1) condanna la parte convenuta per le ragioni indicate in parte motiva e in ragione della dichiarata nullità delle clausole della contrattazione collettiva ad opera del Tribunale di
Marsala con la sent. n. 122/2022, al pagamento in favore di:
a) della somma di € 295,25 oltre rivalutazione e interessi ulteriori Parte_1
come per legge;
b) della somma di € 234,80 oltre rivalutazione e interessi ulteriori Parte_2
come per legge;
c) ella somma di € 119,16 oltre rivalutazione e interessi Parte_5
ulteriori come per legge;
d) della somma di € 764,36 oltre rivalutazione e interessi ulteriori Parte_4
come per legge;
2) condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dei lavoratori, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.496,60
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge,
disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
Marsala, 2.12.2025
IL GIUDICE
ZI OR
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