Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
RGL 1166/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
20/06/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1166 del R.G. per l'anno 2022,
- avente ad oggetto: Malattia professionale, promossa
Da
, con l'avv. V. Fiato Parte_1
-Ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. M. Nucera CP_1
-Resistente-
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, su presupposto di aver contratto la seguente malattia professionali, tendinopatia bilaterale spalla dx e spalla sx, in considerazione dell'attività lavorativa prestata come operaio idraulico forestale, ha agito in giudizio per l'accertamento del nesso di causalità fra le dedotte patologie e l'attività lavorativa prestata, con conseguente erogazione delle prestazioni di legge connesse grado di invalidità eventualmente riconosciuto.
2. Nel costituirsi l ha eccepito il difetto del nesso eziologico e la carenza di CP_1 esposizione al rischio del ricorrente, concludendo per la causalità extralavorativa delle patologie che affliggono il ricorrente.
3. Nel merito, l'istruttoria svolta alle udienze del 15/03/2024 e 23/09/2024, mediante l'audizione dei testi e ha consentito di accertare che il Testimone_1 Tes_2 ha svolto l'attività dedotta in ricorso. Pt_1
4. Sulla scorta delle risultanze istruttorie è stata disposta la consulenza tecnica d'Ufficio, la quale ha parzialmente sovvertito le risultanze cui era pervenuto l'ente in sede di valutazione della natura dei postumi invalidanti, accertando tuttavia il nesso eziologico e che tali postumi, tuttavia, alla stregua dei riferimenti tabellari di cui al DM
12/7/2000, ancorché permanenti si risolvono in una percentuale di invalidità non soggetta ad indennizzo.
Le conclusioni rassegnate dal consulente che risultano motivate con congruità di argomentazioni logiche nell'elaborato peritale, cui pertanto si rinvia, meritano di essere condivise.
Così il CTU: … il sig. è affetto dalle patologie di cui in diagnosi, causate Parte_1 dall'attività lavorativa svolta di operaio idraulico forestale, sottoponendo il proprio apparato osteo-articolare degli arti superiori (in particolare le articolazioni delle spalle) a continue e marcate sollecitazioni, in condizioni spesso non ottimali dei mezzi utilizzati;
• le menomazioni a carico degli arti superiori di cui in diagnosi medico-legale (più sopra riportate), sono da considerare a eziologia professionale altamente probabile, in quanto nell'attività lavorativa svolta, per come risulta in atti, ricorrono certamente microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori, e l'attività lavorativa stessa è stata eseguita con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, comportando vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema braccio-spalla; • nella malattia professionale l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia è contratta proprio nell'esercizio ed a causa di quella attività lavorativa (o, comunque, per l'esposizione a quella determinata noxa patogena); • è stata presa visione di tutta la documentazione sanitaria presente in atti e integrata da quanto riscontrato obiettivamente in sede di visita medica peritale;
• considerata, infine, la “Tabella delle menomazioni” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (pubblicato in
G.U. n° 172 del 25.07.2000), • considerato, infine, che la suddetta Tabella prevede: ➢ al codice
227: “Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” = fino a
4%. Percentuale oggi assegnata: 2% (tendinopatia spalla dx) e 2% (tendinopatia spalla sx); • considerato, ancora, che nel caso di danni composti (comprensivi di più menomazioni), la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate;
in tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni;
• considerato, infine, che per il calcolo del quantum di menomazione riferibile al pregiudizio dell'efficienza psico-fisica del soggetto (comprensiva degli aspetti dinamico relazionali), non è prevista dalla normativa recente (D.Lgs n. 38/2000) o passata (D.P.R. n. 1124/65) il ricorso tassativo a formule matematiche, così come invece previsto in altri ambiti (es. D.M. 43/1992, relativo alla regolamentazione della valutazione dei danni plurimi per l'invalidità civile), fermo restando che per qualsiasi criterio applicato (formula di Balthazard, formula Salomonica, ecc…) il risultato dovrà sempre fare riferimento ad un apprezzamento complessivo del grado di menomazione riportato in conseguenza dell'evento tutelato, si può concludere la Consulenza
Tecnica d'Ufficio, rispondendo al Magistrato nel seguente modo, in relazione ai quesiti posti:
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI Il periziato, sig. , è affetto dalle infermità Parte_1 espresse in diagnosi. Con riferimento alla pratica n. 515452492 (“tendinopatia spalla dx e sx”), da riconoscere nel caso specifico come tecnopatia, tenuto conto delle “Tabelle delle menomazioni” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (pubblicato in G.U.
n° 172 del 25.07.2000), si ritiene che a tale menomazione possa attribuirsi una percentuale di danno biologico pari al 2% (due) per la spalla dx e 2% (due) per la spalla sx, ovvero un danno biologico complessivo (spalla dx e spalla sx) pari al 3% (tre per cento). Pertanto, in sintesi, alle infermità sopra riportate e configurabili come è imputabile un Controparte_2
DANNO BIOLOGICO complessivo (tendinopatia spalla destra e sinistra), valutabile nella misura del 3% (TRE) con DECORRENZA dalla data di denuncia all'Istituto delle malattie professionali riscontrate.
5. Alla stregua delle risultanze istruttorie, la domanda non merita accoglimento, ne consegue il rigetto del ricorso.
6. Le spese di lite sono suscettibili di compensazione, atteso che dall'istruttoria sono emerse conseguenze ascrivibili alla permanente inabilità del ricorrente, se pur non indennizzabili.
Sono posti a carico dell'ente i costi dell'istruttoria che ha condotto ad esiti difformi rispetto alle conclusioni cui l' era pervenuto in sede amministrativa. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate in euro 290,00 CP_1 oltre accessori come per legge, in favore del dott. Parte_2
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 21/06/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo