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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/12/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2553 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/09/1969, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Cappiotti
e
TO DA, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Pecori
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
“1. I sig.ri e AN si riconoscono reciprocamente la piena libertà di fissare Pt_1
la propria residenza ovunque meglio riterranno opportuno.
2. La residenza anagrafica dei figli e sarà presso la Persona_1 Persona_2
madre, nulla per il figlio che ha raggiunto l'indipendenza economica e Persona_3
lasciato l'abitazione familiare.
3. Il figlio maggiorenne , stante l'accertata disabilità cognitiva per il grado del Per_1
100% - patologia autismo, sarà accudito, curato ed assistito da entrambi i genitori, che provvederanno al soddisfacimento di tutte le sue necessità ed esigenze quotidiane,
anche separatamente quando sarà presso ognuno di loro, fermi restando i Per_1
compiti della madre quale suo amministratore di sostegno.
4. La casa coniugale, con ogni arredo e corredo ivi esistente, sita in Arcugnano (VI),
Via Rio Cordano n. 11/A, di proprietà esclusiva della dott. , viene assegnata alla Pt_1
stessa, che la abiterà con i figli.
5. Il padre, tenuto conto della sua attività lavorativa (controllore di volo con turni anche notturni) eserciterà il suo diritto/dovere di vedere e tenere con sé il figlio , Per_1
maggiorenne ma non autosufficiente, con le seguenti modalità:
a. un fine settimana ogni due mesi dal sabato mattina alla domenica sera, recandosi a prendere presso l'abitazione materna alle ore 8.00 e riaccompagnandolo Per_1
domenica sera, dopo cena, alle ore 21.30.
b. un giorno lavorativo alla settimana, andando a prendere all'orario di uscita Per_1
dalla struttura in cui si trova e la madre lo andrà a riprendere presso l'abitazione del
2 padre, dopo cena, alle ore 21.30;
c. una settimana durante le vacanze natalizie curando l'alternanza dei seguenti periodi: dal 24.12 al 31.12 e dal 31.12 al 6.1, precisando che, stanti le abitudini familiari,
passerà la vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre;
Per_1
d. due settimane, consecutive o spezzate, durante le vacanze estive. Come già
d'intesa, il periodo delle vacanze estive verrà scelto un anno per primo dal sig. AN
e un anno per prima dalla dott. . Pt_1
Inoltre, si precisa sin d'ora che entrambi i genitori potranno prevedere un'ulteriore settimana di vacanze personali senza i figli, durante la quale i figli staranno alternativamente con il padre o con la madre, che nulla oppongono.
Il genitore che sceglierà per primo i periodi di vacanza (sia con i figli che personali)
dovrà darne comunicazione all'altro entro il 31 di marzo di ogni anno per consentire all'altro, poi, di redigere tempestivamente il suo piano ferie.
Si precisa che per il 2025 i genitori sono già organizzati mentre per il 2026 la prima scelta sarà della dott. . Pt_1
e. Compatibilmente con i turni lavorativi del padre, la metà delle vacanze pasquali,
curando l'alternanza del giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
f. Compatibilmente con i turni lavorativi del padre, le festività religiose o nazionali,
alternate, che cadranno durante l'anno, con pernottamento nella giornata antecedente.
g. Nulla si dispone per il figlio che, stante la raggiunta maggiore età, concorderà Per_2
direttamente con il padre le modalità delle loro frequentazioni, così come nulla si dispone per il figlio che è divenuto economicamente autosufficiente, ha lasciato Per_3
l'abitazione familiare e risiede in un immobile messo a disposizione dal padre.
3 6. A titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli il sig. AN:
a. quanto al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
provvederà al versamento dell'importo mensile di Euro 200,00, con rivalutazione
ISTAT 100% automatica, direttamente sul conto corrente a lui intestato, entro il giorno cinque di ogni mese, sino alla raggiunta indipendenza economica dello stesso.
L'importo del contributo mensile è stato così determinato in considerazione della circostanza che il padre sta provvedendo in via esclusiva al pagamento del corso che sta frequentando per ottenere il brevetto di pilota d'aereo e frequenta più Per_2 Per_2
assiduamente la casa del padre in quanto più vicina alla sede delle lezioni del suddetto corso.
A tal proposito resta inteso tra i genitori che qualsiasi spesa, anche futura, inerente e/o conseguente e/o relativa al conseguimento del brevetto sarà interamente a carico del padre.
Parimenti, la dott. provvederà a versare la somma mensile di euro 100,00 con Pt_1
rivalutazione ISTAT 100% automatica direttamente sul c/c intestato al figlio , Per_2
entro il giorno cinque di ogni mese, sino alla raggiunta indipendenza economica dello stesso.
b. quanto al figlio maggiorenne , stante l'accertata disabilità cognitiva, il signor Per_1
AN corrisponderà a titolo di contributo mensile al suo mantenimento la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) su c/c personale intestato alla dott.ssa , Banca Pt_1
SA NP, IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT 100% automatica.
L'importo del contributo mensile è stato così determinato in considerazione della
4 circostanza che percepisce anche un'ulteriore somma mensile (circa Euro Per_1
1.200,00) a titolo di assegno di accompagnamento e pensione di invalidità.
c. Nulla per il figlio già economicamente autosufficiente. Per_3
7. Il sig. AN si obbliga a corrispondere alla sig.ra il 60% delle spese Pt_1
straordinarie sostenute per i figli e che non necessitano di un preventivo Per_1 Per_2
accordo, secondo le regole stabilite dal Tribunale di Vicenza e già a mani dei coniugi,
e l'80% di quelle che, sempre secondo le regole stabilite dal Tribunale di Vicenza,
necessitano di un preventivo accordo.
La rifusione delle spese straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo avverrà previa esibizione delle relative pezze giustificative, da inviare al sig. AN
entro il giorno 15 del mese successivo a quelle cui si riferiscono e saranno saldate,
nella percentuale concordata del 60%, entro la settimana seguente su c/c intestato alla dott. Banca SA NP, IBAN [...]. Pt_1
La rifusione delle spese straordinarie che necessitano di un preventivo accordo avverrà, nella percentuale concordata dell'80%, previo assenso del sig. AN, da esprimere via email o sms, entro 10 giorni dalla richiesta su c/c intestato alla dott.
SA NP, IBAN [...]. CP_1
Con le medesime modalità e nelle percentuali sopra concordate saranno rifuse al sig.
AN, con bonifico su c/c a lui intestato, le eventuali spese straordinarie che lo stesso dovesse anticipare.
8. La dott. rinuncia alla pretesa di rivalutazione annua del contributo al Pt_1
mantenimento dei tre figli corrisposto dal signor AN in ragione della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Vicenza.
5 9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra loro ogni altra questione economica. Pertanto i coniugi dichiarano non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione e, comunque, espressamente vi rinunciano.
10. La dott. provvederà a trasmettere al sig. AN, via e-mail, copia del Pt_1
rendiconto annuale dell'amministrazione di sostegno del figlio , come Per_1
depositato nel fascicolo dell'Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Vicenza – VG
269/16.
11. I signori e AN dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione Pt_1
dell'emananda sentenza.
12. Ciascuno dei coniugi provvederà al pagamento delle spese e competenze del proprio legale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 15.01.1994.
All'esito udienza del 28.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
6 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 25/07/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto al figlio , maggiorenne ma affetto da disabilità cognitiva accertata per Per_1
il grado del 100%, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine alla disciplina delle visite padre / figlio;
-neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento (ordinario e straordinario) dei figli e , entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ma economicamente non auto sufficienti;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Arcugnano (VI), via Rio Cordano n.11/A, in favore di quale Parte_1
genitore convivente con i figli e;
Per_1 Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei
7 confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da TO DA in Vicenza il 15.01.1994 alle condizioni in epigrafe
[...]
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 5, parte II, serie A, anno 1994;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2553 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/09/1969, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Cappiotti
e
TO DA, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Pecori
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
“1. I sig.ri e AN si riconoscono reciprocamente la piena libertà di fissare Pt_1
la propria residenza ovunque meglio riterranno opportuno.
2. La residenza anagrafica dei figli e sarà presso la Persona_1 Persona_2
madre, nulla per il figlio che ha raggiunto l'indipendenza economica e Persona_3
lasciato l'abitazione familiare.
3. Il figlio maggiorenne , stante l'accertata disabilità cognitiva per il grado del Per_1
100% - patologia autismo, sarà accudito, curato ed assistito da entrambi i genitori, che provvederanno al soddisfacimento di tutte le sue necessità ed esigenze quotidiane,
anche separatamente quando sarà presso ognuno di loro, fermi restando i Per_1
compiti della madre quale suo amministratore di sostegno.
4. La casa coniugale, con ogni arredo e corredo ivi esistente, sita in Arcugnano (VI),
Via Rio Cordano n. 11/A, di proprietà esclusiva della dott. , viene assegnata alla Pt_1
stessa, che la abiterà con i figli.
5. Il padre, tenuto conto della sua attività lavorativa (controllore di volo con turni anche notturni) eserciterà il suo diritto/dovere di vedere e tenere con sé il figlio , Per_1
maggiorenne ma non autosufficiente, con le seguenti modalità:
a. un fine settimana ogni due mesi dal sabato mattina alla domenica sera, recandosi a prendere presso l'abitazione materna alle ore 8.00 e riaccompagnandolo Per_1
domenica sera, dopo cena, alle ore 21.30.
b. un giorno lavorativo alla settimana, andando a prendere all'orario di uscita Per_1
dalla struttura in cui si trova e la madre lo andrà a riprendere presso l'abitazione del
2 padre, dopo cena, alle ore 21.30;
c. una settimana durante le vacanze natalizie curando l'alternanza dei seguenti periodi: dal 24.12 al 31.12 e dal 31.12 al 6.1, precisando che, stanti le abitudini familiari,
passerà la vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre;
Per_1
d. due settimane, consecutive o spezzate, durante le vacanze estive. Come già
d'intesa, il periodo delle vacanze estive verrà scelto un anno per primo dal sig. AN
e un anno per prima dalla dott. . Pt_1
Inoltre, si precisa sin d'ora che entrambi i genitori potranno prevedere un'ulteriore settimana di vacanze personali senza i figli, durante la quale i figli staranno alternativamente con il padre o con la madre, che nulla oppongono.
Il genitore che sceglierà per primo i periodi di vacanza (sia con i figli che personali)
dovrà darne comunicazione all'altro entro il 31 di marzo di ogni anno per consentire all'altro, poi, di redigere tempestivamente il suo piano ferie.
Si precisa che per il 2025 i genitori sono già organizzati mentre per il 2026 la prima scelta sarà della dott. . Pt_1
e. Compatibilmente con i turni lavorativi del padre, la metà delle vacanze pasquali,
curando l'alternanza del giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
f. Compatibilmente con i turni lavorativi del padre, le festività religiose o nazionali,
alternate, che cadranno durante l'anno, con pernottamento nella giornata antecedente.
g. Nulla si dispone per il figlio che, stante la raggiunta maggiore età, concorderà Per_2
direttamente con il padre le modalità delle loro frequentazioni, così come nulla si dispone per il figlio che è divenuto economicamente autosufficiente, ha lasciato Per_3
l'abitazione familiare e risiede in un immobile messo a disposizione dal padre.
3 6. A titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli il sig. AN:
a. quanto al figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
provvederà al versamento dell'importo mensile di Euro 200,00, con rivalutazione
ISTAT 100% automatica, direttamente sul conto corrente a lui intestato, entro il giorno cinque di ogni mese, sino alla raggiunta indipendenza economica dello stesso.
L'importo del contributo mensile è stato così determinato in considerazione della circostanza che il padre sta provvedendo in via esclusiva al pagamento del corso che sta frequentando per ottenere il brevetto di pilota d'aereo e frequenta più Per_2 Per_2
assiduamente la casa del padre in quanto più vicina alla sede delle lezioni del suddetto corso.
A tal proposito resta inteso tra i genitori che qualsiasi spesa, anche futura, inerente e/o conseguente e/o relativa al conseguimento del brevetto sarà interamente a carico del padre.
Parimenti, la dott. provvederà a versare la somma mensile di euro 100,00 con Pt_1
rivalutazione ISTAT 100% automatica direttamente sul c/c intestato al figlio , Per_2
entro il giorno cinque di ogni mese, sino alla raggiunta indipendenza economica dello stesso.
b. quanto al figlio maggiorenne , stante l'accertata disabilità cognitiva, il signor Per_1
AN corrisponderà a titolo di contributo mensile al suo mantenimento la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) su c/c personale intestato alla dott.ssa , Banca Pt_1
SA NP, IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT 100% automatica.
L'importo del contributo mensile è stato così determinato in considerazione della
4 circostanza che percepisce anche un'ulteriore somma mensile (circa Euro Per_1
1.200,00) a titolo di assegno di accompagnamento e pensione di invalidità.
c. Nulla per il figlio già economicamente autosufficiente. Per_3
7. Il sig. AN si obbliga a corrispondere alla sig.ra il 60% delle spese Pt_1
straordinarie sostenute per i figli e che non necessitano di un preventivo Per_1 Per_2
accordo, secondo le regole stabilite dal Tribunale di Vicenza e già a mani dei coniugi,
e l'80% di quelle che, sempre secondo le regole stabilite dal Tribunale di Vicenza,
necessitano di un preventivo accordo.
La rifusione delle spese straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo avverrà previa esibizione delle relative pezze giustificative, da inviare al sig. AN
entro il giorno 15 del mese successivo a quelle cui si riferiscono e saranno saldate,
nella percentuale concordata del 60%, entro la settimana seguente su c/c intestato alla dott. Banca SA NP, IBAN [...]. Pt_1
La rifusione delle spese straordinarie che necessitano di un preventivo accordo avverrà, nella percentuale concordata dell'80%, previo assenso del sig. AN, da esprimere via email o sms, entro 10 giorni dalla richiesta su c/c intestato alla dott.
SA NP, IBAN [...]. CP_1
Con le medesime modalità e nelle percentuali sopra concordate saranno rifuse al sig.
AN, con bonifico su c/c a lui intestato, le eventuali spese straordinarie che lo stesso dovesse anticipare.
8. La dott. rinuncia alla pretesa di rivalutazione annua del contributo al Pt_1
mantenimento dei tre figli corrisposto dal signor AN in ragione della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Vicenza.
5 9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra loro ogni altra questione economica. Pertanto i coniugi dichiarano non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione e, comunque, espressamente vi rinunciano.
10. La dott. provvederà a trasmettere al sig. AN, via e-mail, copia del Pt_1
rendiconto annuale dell'amministrazione di sostegno del figlio , come Per_1
depositato nel fascicolo dell'Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Vicenza – VG
269/16.
11. I signori e AN dichiarano di rinunciare sin d'ora all'impugnazione Pt_1
dell'emananda sentenza.
12. Ciascuno dei coniugi provvederà al pagamento delle spese e competenze del proprio legale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 15.01.1994.
All'esito udienza del 28.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
6 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 25/07/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto al figlio , maggiorenne ma affetto da disabilità cognitiva accertata per Per_1
il grado del 100%, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine alla disciplina delle visite padre / figlio;
-neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento (ordinario e straordinario) dei figli e , entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ma economicamente non auto sufficienti;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Arcugnano (VI), via Rio Cordano n.11/A, in favore di quale Parte_1
genitore convivente con i figli e;
Per_1 Per_2
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei
7 confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da TO DA in Vicenza il 15.01.1994 alle condizioni in epigrafe
[...]
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 5, parte II, serie A, anno 1994;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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