CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 743 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura estesa alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso introduttivo del giudizio di appello, dall'avvocata
AN BA, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia;
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Ivanoe Ciocca, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio in data Per_1
22.3.2024, Rep. 37875 – Racc. 7313, con il quale elettivamente domicilia in Roma, via
Cesare Beccaria 29, presso l'ufficio distrettuale legale dell' . CP_1
-APPELLATO –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 562/2024 pronunciata dal Tribunale di Velletri, sezione lavoro e pubblicata in data 3.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 11.12.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con la Parte_1 quale il Tribunale di Velletri, parzialmente accogliendo il ricorso da lei proposto al fine di conseguire «l'accertamento della infondatezza delle pretese di nei confronti di CP_1 [...] relative al pagamento di contributi previdenziali e sanzioni di cui al verbale di Parte_1 accertamento del 26 settembre 2019 dell' di Viterbo n.20119003037 per un totale di CP_1 euro 252.789,01 a titolo di contributi e 120.828,68 a titolo di somme aggiuntive, interessi
e sanzioni», ha così statuito: «in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
[...] nei confronti dell' , annulla il verbale unico di accertamento e notificazione Parte_1 CP_1
n. 2019003037 del 26.9.2019 e condanna la società opponente al pagamento nei confronti dell' della complessiva somma di € 350.325,74, di cui € 205.483,04 per contributi CP_1 omessi, € 123.289,8 per sanzioni civili ed € 21.552,89 per interessi moratori;
- compensa per 1/5 le spese di lite e condanna la società opponente al pagamento in favore dell' CP_1 della restante parte, che liquida in € 9.000,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento».
L'impugnante, con l'unico articolato motivo lamenta che le sanzioni civili siano state calcolate secondo la disciplina dell'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett.
b) l. 388/2000, invece che secondo la più favorevole disciplina dell'omissione contributiva, prevista dall'art. 118, comma 8, lett. a) l. 388/2000. A sostegno dell'impugnazione, invoca:
(a) la sopravvenuta assoluzione della propria legale rappresentante dal reato di cui all'art. 37 l. 689/1981 (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 640 c.p.); (b) la circostanza per cui la difformità tra i dati UNIMENS inviati e quelli emergenti dalle buste paga era dipeso da un errore del proprio software di elaborazione delle paghe;
(c) la circostanza per cui «la società in persona del legale rappresentante e del dipendente Tes_1 richiedeva più volte durante il periodo dell'accertamento agli ispettori di poter
[...] eseguire la trasmissione delle dichiarazioni dicembre 2018- febbraio 2019 ma gli ispettori intimavano di non procedere alla società di provvedere alla trasmissione». Sulla scorta di dette ragioni, chiede la riforma della sentenza gravata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, nel senso della «infondatezza delle pretese di nei confronti di CP_1 Parte_1 relative al pagamento di contributi previdenziali , sanzioni ed interessi quantificati
[...] erroneamente nella sentenza in totali € 350.325,74 o, in subordine , per la rideterminazione della somme dovute secondo il regime di omissione contributiva e non di quello, erroneamente applicato, di evasione».
L' resiste all'appello, del quale chiede la reiezione, argomentando sulla sua CP_1 infondatezza.
Respinta l'istanza ex art. 431 c.p.c., con condanna dell'appellante alla sanzione
Pag. 2 a 5
pecuniaria, ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, dopo un primo rinvio ex art. 181 c.p.c., alla successiva udienza del 11.12.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. La sentenza gravata non è contestata, così acquisendo efficacia di giudicato, nella parte in cui ha accertato l'inadempimento contributivo e nella parte in cui ha quantificato in
€ 205.483,04 l'ammontare dei contributi omessi.
Viene devoluta alla cognizione della Corte, infatti, soltanto la questione relativa alla corretta applicazione delle sanzioni civili, dal cui ammontare dipende conseguenzialmente l'entità degli interessi di mora.
3. Allo stesso tempo, deve ritenersi acquisto al giudizio, siccome accertamento in fatto non censurato dall'impugnazione ed anzi da essa implicitamente presupposto, che nella specie si sia verificata una discordanza tra trasmessi all' e dati risultanti dal Pt_2 CP_1
LUL, dai contratti individuali di lavoro e dalle buste paga, indicando i primi una retribuzione imponibile inferiore a quella risultante dai secondi ed effettivamente corrisposta.
Tale discordanza, come ha già rilevato la decisione gravata, è sufficiente ad integrare una presunzione di evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b) l. 388/2000 (da ultimo Cass. 18.11.2025 n. 30459; Cass. 12.7.2025 n. 19182), sicché, in tale ipotesi, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di offrire una prova contraria, tramite «la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l'assenza di intento fraudolento
e la sua buona fede» (Cass.
3.6.2022 n. 17970), restando in ogni caso irrilevante a tal fine la corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (Cass. 12.7.2025 n. 19182; Cass. 18.1.2018 n. 1167 e precedenti conformi).
Le circostanze allegate a sostegno dell'impugnazione non sono in grado di far ritenere assolto a siffatto onere probatorio e conseguentemente a vincere la presunzione di evasione.
La sentenza penale di assoluzione (Trib. Velletri 10.2.2025 n. 1286/2024), invocata e prodotta dall'impugnante, esclude il delitto di cui all'art. 640 c.p. asserendo che la difformità tra e le retribuzioni effettivamente elargite non integrava gli artifici e raggiri, che Pt_2 rappresentano l'elemento materiale della sopra richiamata norma penale incriminatrice.
Trattasi di accertamento fattuale, del tutto irrilevante nella prospettiva dell'art. 116, comma 8, lett. b) l. 388/2000, che richiede il mero occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni erogate e non quel quid pluris di cui all'art. 640 c.p. e quindi del tutto inidoneo a dimostrare la buona fede del datore di lavoro.
L'assoluzione dal reato di cui all'art. 37 l. 689/1981 riposa anch'essa su di una considerazione irrilevante ai fini del regime sanzionatorio qui in esame, essendo stata
Pag. 3 a 5
pronunciata unicamente sulla base del rilievo per cui l'istruttoria penale non aveva sufficientemente dimostrato che i contributi omessi attingessero alla soglia di penale rilevanza (maggior somma tra € 2.582,28 ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti) prevista da tale diversa fattispecie incriminatrice.
Allo stesso tempo, resta irrilevante, sicché sul punto è superfluo ogni approfondimento istruttorio, la deduzione dell'appellante diretta a sostenere di aver più volte e vanamente chiesto, durante l'accertamento, agli ispettori dell' di poter inviare gli dei CP_1 Pt_2 mesi dicembre 2018-febbraio 2019.
Trattasi all'evidenza di dichiarazioni mensili che avrebbero dovuto essere inviate all' CP_1 in data ben antecedente a quella dell'ispezione (protrattasi dall'aprile al settembre 2019, come si legge nel verbale conclusivo qui contestato), laddove la disponibilità del datore di lavoro a sanare il proprio inadempimento una volta che questo sia già stato scoperto costituisce all'evidenza dato fattuale del tutto inidoneo a vincere la presunzione di evasione conseguente all'invio di dichiarazioni riportanti dati difformi dal vero. Pt_2
Considerazioni non dissimili valgono per l'ulteriore allegazione dell'impugnante diretta a postulare che siffatta difformità sarebbe dipesa da un errore di organizzazione del software per le paghe.
Tale allegazione è stata correttamente ritenuta generica dal primo giudice, poiché essa lascia ignota l'identificazione dello specifico errore informatico, così impendendo l'accertamento dell'effettiva idoneità dello stesso a generare la riscontrata difformità, con il corollario che del pari correttamente la decisione gravata ha escluso ogni rilevanza ex art. 115 c.p.c. alla condotta processuale dell , poiché il principio di non contestazione non CP_1 opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati (da ultimo
Cass.
3.4.2025 n. 8900).
La decisione impugnata, dunque, è corretta anche nella parte in cui ha ritenuto che la circostanza dedotta avrebbe dovuto essere provata dall'attuale appellante e che del pari nessuna prova era stata offerta a suo sostegno;
l'accertata carenza probatoria, infatti, è contestata da unicamente sotto il profilo della non contestazione. Parte_1
In ogni caso, anche a voler prescindere dai rilievi che precedono, il superamento della presunzione di evasione presuppone in primo luogo l'allegazione e la prova che la difformità dei dati non fosse immediatamente e agevolmente percepibile dal datore di Pt_2 lavoro, così da non essere effettivamente percepita, poiché, al contrario, la trasmissione di dichiarazioni erronee con la consapevolezza della loro non rispondenza ai dati reali ben integra l'intenzione specifica di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) l. 388/2000.
Tale circostanza non è né dedotta né provata, sicché l'allegazione dell'appellante resta comunque irrilevante sotto il profilo del superamento della presunzione di omissione
Pag. 4 a 5
contributiva.
4. L'appello è respinto.
L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese del grado nella misura di 1/5, con conseguente condanna dell'appellante alla refusione dei residui 4/5.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) compensa per 1/5 le spese di lite del presente grado, che liquida per l'intero in €
8.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e condanna al pagamento in Pt_1 favore dell dei restanti 4/5; CP_1
C) dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 11.12.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 5 a 5