Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2024, proposto da
IZ Lo TI e IA SI Lo TI, rappresentate e difese dagli avvocati Nicola Messina, Stefania Casuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Messina in Palermo, via Simone Cuccia 45;
contro
Comune di San NN Gemini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IN VIA PRINCIPALE
– Accertare e dichiarare che il Comune di San NN Gemini ha occupato illegittimamente e sine titulo la porzione di terreno censita al Catasto Terreni del Comune di San NN Gemini al Foglio n. 9, particella n. 2271 (già particella n. 132), di estensione pari a circa mq 700, di proprietà delle signore IZ Lo TI e IA SI Lo TI, atteso che il procedimento espropriativo non è mai giunto a conclusione, non essendo stato adottato alcun decreto di espropriazione né essendo intervenuto alcun atto o fatto idoneo a determinare il trasferimento della proprietà in capo all’Amministrazione;
– Per l’effetto, condannare il Comune di San NN Gemini, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione della predetta area, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in favore delle legittime proprietarie, signore IZ Lo TI e IA SI Lo TI, per l’estensione di circa mq 700 come determinata dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado innanzi al giudice ordinario.
IN VIA SUBORDINATA,
ove il Tribunale non ritenga possibile la restituzione dell’immobile previa rimessione in pristino:
– condannare il Comune di San NN Gemini, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da occupazione illegittima della porzione di terreno censita al Foglio 9, particella n. 2271 (già n. 132), sita nel Comune di San NN Gemini (AG), commisurato al valore venale del bene, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino all’effettivo soddisfo;
– condannare il Comune di San NN Gemini al pagamento delle spese di consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado, già anticipate dalle ricorrenti in favore dell’arch. NN TA, per l’importo di euro 3.000,00;
– condannare il Comune resistente al pagamento delle spese e competenze professionali dei giudizi svolti innanzi al giudice ordinario e di quelle relative al presente giudizio, oltre accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San NN Gemini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. DR IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024 IZ Lo TI e IA SI Lo TI, la seconda anche quale procuratrice generale della prima, hanno chiesto al TAR che venga accertata e dichiarata l’illegittima occupazione da parte del Comune di San NN Gemini della porzione di terreno censita al Foglio 9, particella oggi n. 2271 (ex p.lla 132), estesa circa mq 700, nonché la conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione dell’area previa rimessione in pristino ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno da occupazione illegittima, commisurato al valore venale del bene, oltre rivalutazione e interessi.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, le ricorrenti hanno dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a) Le ricorrenti erano proprietarie pro indiviso del terreno censito al Foglio 9, particella 132 del Catasto Terreni del Comune di San NN Gemini, pervenuto per successione ereditaria. Solo nel 2010 esse si avvedevano che una porzione del fondo risultava occupata da un tratto di strada comunale (via Nicolò Carta), in assenza di qualsiasi comunicazione o notifica di una procedura espropriativa.
b) Con istanza del dicembre 2010 le ricorrenti chiedevano al Comune di accedere agli atti relativi alla realizzazione dell’opera. L’Amministrazione, pur comunicando formalmente l’avvio del procedimento, negava di fatto l’esistenza di documentazione espropriativa. Solo nel successivo giudizio civile dinanzi al Tribunale di Agrigento emergeva l’esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità del 22 febbraio 1973, mai seguita da decreto di esproprio e comunque divenuta inefficace per decorso dei termini di legge.
c) La porzione di fondo risultava irreversibilmente trasformata dalla realizzazione della strada pubblica, eseguita in assenza di titolo legittimante, integrando un’occupazione sine titulo qualificabile come illecito permanente ai sensi dell’art. 2043 c.c.
d) Le ricorrenti adivano il Tribunale di Agrigento chiedendo la restituzione dell’area o, in subordine, il risarcimento del danno. Il Tribunale, con sentenza n. 1826/2017, accoglieva parzialmente la domanda, mentre la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1907/2023, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando quella del giudice amministrativo e imponendo la riassunzione del giudizio dinanzi al TAR competente. Da ciò derivava il presente ricorso.
1.2 – Svolta la premessa in fatto, le ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di ricorso.
Esse hanno dedotto, in primo luogo, la radicale illegittimità dell’occupazione dell’area di loro proprietà, in quanto posta in essere in assenza di un valido titolo ablatorio. La dichiarazione di pubblica utilità del 1973, infatti, era divenuta inefficace per decorso dei termini di cui all’art. 13 della L. n. 2359/1865 e non era mai stata seguita dall’adozione di un decreto di esproprio. Ne consegue che l’intervento comunale si è tradotto in una mera attività materiale priva di base procedimentale, non riconducibile all’esercizio legittimo del potere pubblico.
Le ricorrenti hanno rilevato, inoltre, che l’Amministrazione, pur avendo realizzato un’opera pubblica sul fondo, non ha mai attivato neppure successivamente gli strumenti previsti dall’ordinamento per regolarizzare l’occupazione, ivi compresi i poteri di acquisizione di cui all’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001. Tale inerzia ha determinato il perdurare di una situazione contra ius , che non ha mai comportato il trasferimento della proprietà del bene in capo al Comune.
È stata altresì esclusa l’applicabilità, nel caso di specie, di istituti alternativi di acquisto della proprietà. L’occupazione sine titulo da parte della Pubblica Amministrazione non è idonea a fondare un possesso utile ai fini dell’usucapione, né può essere ricondotta a una volontà del proprietario di destinare il bene all’uso pubblico; parimenti, non risultano pertinenti altri meccanismi di diritto civile invocabili in via surrogatoria rispetto al procedimento espropriativo.
Quanto al profilo risarcitorio, le ricorrenti hanno dedotto che il pregiudizio deriva da un illecito permanente, destinato a protrarsi sino alla restituzione del bene ovvero alla sua legittima acquisizione da parte dell’Amministrazione; ne consegue che la pretesa risarcitoria è attuale e non prescritta, non essendo intervenuto alcun fatto idoneo a far cessare la permanenza dell’illecito. Il danno deve pertanto essere liquidato in misura pari al valore venale effettivo del bene, avuto riguardo alla sua reale potenzialità edificatoria, senza applicazione di criteri riduttivi fondati sulla destinazione a strada pubblica impressa dall’illecito dell’Amministrazione.
2 – Il Comune di San NN Gemini, costituitosi in giudizio l’8 aprile 2024, ha depositato memoria difensiva il 18 novembre 2025, con la quale si è integralmente opposto alle domande proposte dalle ricorrenti nell’atto di riassunzione innanzi al TAR Sicilia.
In estrema sintesi, l’Amministrazione: i) ha ricostruito la vicenda relativa alla realizzazione, tra il 1973 e il 1975, della strada comunale via Nicolò Carta, sostenendo che l’occupazione delle aree sia avvenuta in forza della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto prefettizio di occupazione d’urgenza; ii) ha eccepito l’inammissibilità delle domande restitutorie e risarcitorie, affermando che la scelta tra restituzione e acquisizione sanante rientra nella discrezionalità esclusiva della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001; iii) ha eccepito il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti, deducendo che le ricorrenti non avrebbero dimostrato che l’attuale particella catastale di cui si dichiarano proprietarie coincida con l’area effettivamente occupata dalla strada, in ragione delle difformità e variazioni catastali intervenute nel tempo; iv) ha dedotto l’intervenuta usucapione ventennale del bene in favore del Comune, per effetto del possesso pubblico, pacifico e ininterrotto esercitato almeno dal 1975 mediante la destinazione a strada pubblica; in via subordinata, ha invocato l’acquisto della proprietà per specificazione, ovvero la sussistenza di una servitù di uso pubblico / dicatio ad patriam ; v) ha eccepito la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria o indennitaria e contestato, in ogni caso, il quantum ex adverso richiesto.
3 – Con memorie del 18 e del 28 novembre 2025, le ricorrenti hanno preso posizione sulle difese del Comune di San NN Gemini, insistendo nelle domande già formulate e contestando integralmente le eccezioni di inammissibilità, infondatezza e difetto di legittimazione sollevate dall’Ente. Esse hanno ribadito la piena titolarità del bene, precisando che le variazioni catastali non incidono sulla continuità dominicale, ed hanno escluso che le domande restitutorie e risarcitorie interferiscano con i poteri discrezionali dell’Amministrazione, ferma restando la facoltà di quest’ultima di attivare, ove del caso, il procedimento di acquisizione sanante. Le ricorrenti hanno inoltre negato qualsiasi rinuncia alla domanda restitutoria, contestato la dedotta prescrizione sul presupposto della natura permanente dell’illecito, escluso ogni ipotesi di acquisto del bene in capo al Comune per usucapione o altri meccanismi surrogatori e censurato i criteri di quantificazione del danno adottati da controparte. Hanno pertanto concluso chiedendo l’integrale accoglimento del ricorso, con restituzione dell’area ovvero, in subordine, il risarcimento integrale del danno, oltre accessori e spese.
4 – Con memoria di replica depositata il 28 novembre 2025, il Comune ha ulteriormente illustrato e ribadito le proprie difese.
5 – All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
6 – Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
7 – In limine litis deve essere esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal Comune resistente, la quale non merita accoglimento.
Le ricorrenti hanno infatti fornito una prova documentale complessivamente sufficiente e coerente della propria titolarità dominicale sulla particella oggetto di causa. Dalla documentazione prodotta emerge che il fondo, originariamente identificato al foglio 9, particella 132, è stato successivamente rinumerato come particella 2254 e, da ultimo, come particella 2271, in esito a mere operazioni di aggiornamento catastale. Tali variazioni non hanno inciso né sulla consistenza né sulla localizzazione dell’area, ma si sono limitate a riflettere catastale del medesimo bene.
La continuità della titolarità del fondo in capo alle ricorrenti risulta adeguatamente dimostrata attraverso le dichiarazioni di successione prodotte, la documentazione anagrafica storica idonea a ricostruire la linea ereditaria dei danti causa Sansone, nonché le visure catastali storiche e gli atti di aggiornamento, che consentono di collegare senza soluzione di continuità le diverse identificazioni della particella. Tali elementi, valutati nel loro complesso, permettono di ritenere provata sia la titolarità del diritto di proprietà sia la coincidenza tra l’area rivendicata e quella oggetto dell’occupazione.
Pertanto, deve ritenersi adeguatamente dimostrata la legittimazione attiva delle ricorrenti, con conseguente rigetto dell’eccezione sollevata dal Comune.
8 – Sempre in via preliminare devono essere esaminate le ulteriori eccezioni sollevate dal Comune resistente, con le quali l’Amministrazione ha contestato la legittimazione delle ricorrenti sotto un diverso profilo, assumendo che esse non sarebbero titolari del diritto di proprietà sull’area oggetto di causa e che, pertanto, difetterebbe in capo alle stesse il presupposto soggettivo necessario per l’esercizio delle domande restitutorie e risarcitorie.
8.1 – Principiando dall’eccezione di intervenuta usucapione del fondo delle ricorrenti, la stessa non può trovare accoglimento.
È senz’altro vero che l’usucapione, quale modo di acquisto (a titolo originario) della proprietà disciplinato dal codice civile, è in linea astratta configurabile anche in favore della pubblica amministrazione. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che tale istituto non sia concretamente applicabile nelle ipotesi in cui l’occupazione del fondo privato sia avvenuta nell’ambito, o comunque in connessione, di un procedimento espropriativo non portato a compimento. In tal senso si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016, nonché la successiva giurisprudenza, tra cui Consiglio di Stato, sez. IV, 21 marzo 2019, n. 1868.
In primo luogo, difetta il corpus possessionis utile ai fini dell’usucapione. Ai fini dell’acquisto a titolo originario, infatti, il possesso deve essere esercitato in modo pacifico e non violento; la violenza non ricorre soltanto nei casi di materiale coazione fisica, ma ogniqualvolta l’immissione nel bene avvenga contro la volontà del proprietario, anche solo presunta. L’occupazione di un fondo privato in assenza di un valido ed efficace titolo ablatorio integra quindi uno spoglio contra ius e determina un possesso viziato ab origine, inidoneo a fungere da presupposto per l’acquisto per usucapione.
In secondo luogo, manca l’ animus domini . Quando l’Amministrazione si immette nel fondo in forza di atti riconducibili all’esercizio di un potere pubblicistico — quali la dichiarazione di pubblica utilità o il decreto di occupazione d’urgenza — essa non agisce uti dominus , ma quale detentrice qualificata, nella consapevolezza della titolarità altrui del bene. Né la successiva scadenza degli atti né l’inerzia procedimentale sono idonee, di per sé, a trasformare la detenzione in possesso, poiché la mera protrazione dell’occupazione o la realizzazione dell’opera pubblica non integrano una valida interversio possessionis , risolvendosi, al più, in un abuso della situazione di detenzione. Del resto, in forza del principio dell’accessione di cui agli artt. 934 e ss. c.c., le opere realizzate sul fondo si incorporano al suolo a beneficio del proprietario, e non possono essere invocate dalla P.A. per fondare un possesso qualificato.
A ciò si aggiunge un ulteriore e dirimente profilo: il periodo anteriore al 30 giugno 2003 non è utilmente computabile ai fini dell’eventuale decorso del termine ventennale.
Prima di tale data, l’ordinamento – attraverso l’elaborazione giurisprudenziale dell’istituto dell’occupazione acquisitiva – non riconosceva al proprietario un diritto effettivo alla restituzione del bene illegittimamente occupato, ritenendo che la trasformazione irreversibile dell’area comportasse comunque il trasferimento della proprietà in capo alla pubblica amministrazione. In tale contesto normativo e giurisprudenziale, il proprietario non era posto in una condizione giuridica idonea a far valere utilmente il proprio diritto dominicale mediante un’azione restitutoria.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5414, solo con l’entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001 e, soprattutto, con il definitivo superamento dell’occupazione acquisitiva imposto dalla giurisprudenza della Corte EDU, il proprietario è stato effettivamente rimesso nella possibilità giuridica di pretendere la restituzione del bene. Ai sensi dell’art. 2935 c.c., richiamato dall’art. 1165 c.c., la prescrizione – e, per simmetria, l’usucapione – non può iniziare a decorrere finché il diritto non possa essere fatto valere.
Ne consegue che il termine ventennale utile ai fini dell’usucapione non poteva iniziare a decorrere prima del 30 giugno 2003 e che, pertanto, anche a voler astrattamente ammettere la configurabilità dell’istituto, allo stato tale termine non risulta in ogni caso maturato, tenuto conto che le ricorrenti hanno introdotto già nel 2011 un giudizio civile volto alla restituzione dell’area, iniziativa idonea a interrompere qualsiasi eventuale decorso del termine.
8.2 – Ad analogo rigetto vanno incontro le ulteriori eccezioni sollevate dal Comune, fondate sulla dedotta sussistenza di una dicatio ad patriam ovvero sull’acquisto del bene per specificazione.
8.2.1 – Quanto alla dicatio ad patriam , va rilevato che l’istituto presuppone una manifestazione di volontà del proprietario diretta a destinare stabilmente il bene all’uso pubblico, volontà che deve risultare libera, spontanea e univoca, pur potendo essere desunta da comportamenti concludenti. Si tratta, dunque, di un fenomeno di natura volontaria e non autoritativa, incompatibile con situazioni – come quella oggetto di causa – in cui l’utilizzazione pubblica del bene sia conseguenza di un’occupazione imposta dalla pubblica amministrazione.
8.2.2 – Parimenti infondata è l’eccezione di acquisto della proprietà per specificazione. L’istituto, disciplinato dagli artt. 940 e ss. c.c., riguarda esclusivamente i beni mobili e presuppone che una materia venga trasformata, mediante l’opera di un terzo, in un bene nuovo e diverso da quello originario. Esso non è in alcun modo applicabile ai beni immobili, come espressamente chiarito dall’art. 942 c.c., né può essere invocato per giustificare effetti acquisitivi derivanti da un comportamento contra ius della pubblica amministrazione.
8.3 – Con riferimento, infine, all’eccezione di rinuncia abdicativa, il Comune sostiene che la richiesta di risarcimento del danno parametrata al valore venale del bene integrerebbe una rinuncia alla proprietà e renderebbe, per ciò solo, inammissibile la domanda di restituzione.
Anche tale eccezione non è fondata e va respinta.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 2 del 2020, ha chiarito che, nelle ipotesi di occupazione sine titulo disciplinate dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, la scelta tra restituzione del bene e acquisizione sanante è riservata esclusivamente alla Pubblica Amministrazione e non può essere rimessa, neppure indirettamente, alla volontà del privato. Ne consegue che il proprietario non dispone di un potere dispositivo idoneo a determinare unilateralmente la perdita della proprietà mediante una rinuncia abdicativa, né tale rinuncia può essere desunta dalla proposizione di una domanda risarcitoria, quand’anche parametrata al valore venale del bene.
La rinuncia abdicativa, pertanto, non può operare come strumento alternativo o surrogatorio del procedimento di acquisizione sanante previsto dall’art. 42-bis, né può essere utilizzata per far derivare effetti estintivi del diritto di proprietà al di fuori delle ipotesi tipizzate dall’ordinamento.
9 – Alla luce dell’infondatezza delle eccezioni preliminari e della accertata occupazione illegittima del fondo oggetto di causa, il Comune di San NN Gemini deve essere condannato, in accoglimento della domanda proposta dalle ricorrenti, alla restituzione dell’area, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
10 – L’Amministrazione deve inoltre essere condannata al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del bene fino alla cessazione dell’illecito.
Ai fini della determinazione dell’importo risarcibile occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune.
In proposito, va richiamato il principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza – secondo cui l’occupazione sine titulo di un fondo da parte della pubblica amministrazione configura un illecito permanente, destinato a perdurare sino alla restituzione del bene ovvero sino all’adozione di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 (Ad. Plen. n. 2/2016; Cass. SS.UU. n. 735/2015).
Tuttavia, pur trattandosi di illecito permanente, i danni da mancato godimento maturano giorno per giorno e sono, pertanto, soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2947, comma 1, c.c., che decorre “de die in diem” in relazione ai singoli periodi di occupazione (Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2024, n. 4188; Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2021, n. 7154; Cass. SS.UU. 4015/2007).
Ne deriva che sono ormai prescritti i danni anteriori al quinquennio che precede la proposizione giudizio davanti a questo Tribunale.
Poiché l’atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento è stato notificato in data 6 ottobre 2011, il risarcimento deve essere limitato ai soli danni verificatisi a decorrere dal 6 ottobre 2006, ossia cinque anni prima della proposizione della domanda giudiziale, e sino alla cessazione dell’illecito. Restano prescritte le pretese risarcitorie relative ai periodi anteriori.
Quanto ai criteri di determinazione del danno, la mancata allegazione di specifica prova del pregiudizio subito, nonché il lungo intervallo di tempo trascorso tra l’inizio dell’occupazione e l’attivazione del rimedio giurisdizionale, giustificano – ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. – il ricorso a criteri equitativi già positivamente utilizzati dalla giurisprudenza in casi analoghi.
In particolare, come ritenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 329/2016, può essere utilizzato, in via analogica rispetto al parametro previsto dall’art. 42-bis per la determinazione dell’indennizzo, il criterio del 5% del valore venale dell’area per ciascun anno di occupazione rientrante nel periodo non prescritto.
Il valore venale dell’area dovrà essere determinato avendo riguardo alla destinazione urbanistica attuale, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.P.R. 327/2001, senza tener conto degli effetti dell’opera pubblica realizzata, che non rilevano né in aumento né in diminuzione del valore del bene (Cass. civ., Sez. I, ord. 6 giugno 2024, n. 15822).
Sulla base di tali criteri, il Comune resistente dovrà formulare in favore delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., una proposta di pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della presente sentenza.
Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di determinarsi ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, mediante l’adozione del provvedimento acquisitivo e la liquidazione dell’indennizzo ivi previsto, con salvezza in ogni caso del diritto delle ricorrenti a ottenere il ristoro del danno per il periodo di occupazione senza titolo, da determinar(si) conformemente al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo.
Non è invece risarcibile per equivalente il danno (patrimoniale o non patrimoniale) da perdita del bene, giacché – come chiarito in precedenza – l’irreversibile trasformazione del fondo non ha determinato l’estinzione del diritto di proprietà, che permane in capo alle ricorrenti sino alla restituzione o all’eventuale acquisizione legittima ex art. 42-bis.
Ne consegue che la tutela del proprietario, quanto alla perdita del bene, resta circoscritta all’azione restitutoria e al ristoro del solo pregiudizio da occupazione illegittima.
11 – Le spese di lite tra ricorrente e resistente, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle domande proposte, vanno compensate nella misura di 1/3 e poste a carico del secondo nella misura della restante parte, e si liquidano nell’intero (in base al DM 55/14 e successive modificazioni), in €.2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione quinta), definitivamente pronunciando, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso e per l’effetto:
condanna il Comune di San NN Gemini al rilascio, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi e rimozione di ogni manufatto o materiale, della porzione di terreno di circa mq 700, censita al Foglio 9, particella n. 2271 (già p.lla 132);
condanna il Comune medesimo al risarcimento del danno da illegittima occupazione nella misura del 5% del valore venale dell’area per ogni anno di occupazione, calcolato a partire dal 6 ottobre 2006 e fino all’effettiva restituzione del bene;
visto l’art. 34, comma 4, c.p.a., onera a tal fine il Comune resistente di proporre alle ricorrenti, nel termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, una somma a titolo di risarcimento da quantificarsi alla stregua dei criteri indicati in parte motiva;
rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
compensa tra le parti, nella misura di un terzo, le spese del giudizio che liquida per l’intero in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato e ne dispone il pagamento per la restante parte a carico del Comune resistente e in favore delle ricorrenti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF NC, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
DR IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR IL | EF NC |
IL SEGRETARIO