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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/10/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2965 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
EL che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNOSI N. 9 MESSINA CP_1 presso lo studio dell'Avv. FURCAS LAURA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex artt. 442 ss. c.p.c. quale erede di Parte_1 Per_1
(bracciante OTD), ha impugnato la comunicazione del 9.4.2015
[...] CP_1 di recupero di € 723,66 a titolo di indebito per DS agricola 2012, deducendo che il de cuius aveva lavorato 102 giornate alle dipendenze del Consorzio P.A.C.
Produttori Associati Capo d'Orlando, con iscrizione negli elenchi e correlata liquidazione delle prestazioni;
ha contestato altresì l'asserita cancellazione e/o il disconoscimento non notificati. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento dell'atto di recupero e, in subordine, l'accertamento del rapporto di lavoro 2012 con reiscrizione negli elenchi e conferma del diritto alle prestazioni. L' si è costituito eccependo, in via preliminare, la decadenza CP_1 sostanziale di cui all'art. 22 D.L. 7/1970 conv. in L. 83/1970; la pretermissione del datore di lavoro quale litisconsorte necessario;
la nullità del ricorso ex art. 414
c.p.c.; nel merito, ha richiamato verbale ispettivo 19.6.2014 sul Consorzio P.A.C., evidenziando abnorme scarto tra fabbisogno GLA e giornate denunciate, interposizione illecita di manodopera, e conseguente disconoscimento/cancellazioni; ha dedotto l'onere probatorio in capo al lavoratore e l'inapplicabilità dell'art. 52 L. 88/1989 alle prestazioni diverse da pensioni.
Dagli estratti ARLA prodotti risultano, per il 2012, 102 giornate e successivi esiti di cancellazione nelle annualità contigue.
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c. la ricorrente insiste sull'assenza di prova della pubblicazione dell'elenco di variazione e reitera l'istanza istruttoria;
l' CP_1 richiama pronunce conformi, anche della Corte d'Appello di Messina (n.
572/2025), e ribadisce la decadenza e l'inidoneità delle prove orali di lavoratori interessati.
DIRITTO
L'art. 22 prevede il termine di 120 giorni, dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento, per proporre azione avverso i provvedimenti definitivi di iscrizione/mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Trattasi di decadenza sostanziale di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio (art. 2969 c.c.), non sanabile ex art. 8 L. 533/1973. L'indirizzo è consolidato in Cass. e ribadito dopo la riforma digitale degli elenchi.
Quanto alla notificazione/conoscibilità, per le giornate successive al
31.12.2010 l'art. 38, commi 6-7, D.L. 98/2011 (conv. L. 111/2011) attribuisce valore di notifica alla pubblicazione telematica degli elenchi nominativi sul sito
; la prassi è stata disciplinata da circ. n. 82/2012. Recenti arresti hanno CP_1 CP_1 confermato che la pubblicazione online è idonea a far decorrere il termine decadenziale.
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni generiche della ricorrente,
l' ha eccepito la decadenza, richiamando il quadro normativo e l'assetto CP_1 pubblicitario digitale;
la parte ricorrente non ha fornito prova della tempestività dell'azione rispetto alla data di conoscibilità del provvedimento (onere a suo carico nelle azioni soggette a termini perentori).
Conclusione sul punto: l'azione è tardiva rispetto al termine di cui all'art. 22 L. 83/1970, dovendosi ritenere satisfattiva la pubblicazione telematica ai fini della decorrenza.
Anche a voler superare la decadenza, il giudizio che segue al disconoscimento/cancellazione non è di legittimità dell'atto amministrativo, ma di accertamento del rapporto previdenziale (esistenza, durata e natura onerosa del rapporto ex art. 2094 c.c.), con onere probatorio in capo al lavoratore una volta che l' disconosca l'iscrizione, specie se supportato da accertamenti ispettivi. CP_1
Cass. ha più volte affermato che l'iscrizione vale solo quale agevolazione probatoria superabile dal disconoscimento sorretto da elementi di fatto (verbali, rapporti di parentela, ecc.).
Nel caso concreto, la ricostruzione poggia su verbale ispettivo con CP_1 calcolo della consistenza aziendale GLA e su dichiarazioni del presidente del
Consorzio circa la fornitura di manodopera ai consorziati;
il lavoratore (ora erede) non ha offerto prova rigorosa dell'effettiva prestazione subordinata per 102 giornate nel 2012 (mezzi orali di soggetti controinteressati non bastano, in assenza di riscontri documentali).
Il verbale ispettivo , quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela CP_1 di falso dei fatti compiuti o avvenuti in presenza degli ispettori;
quanto alle informazioni da terzi e alle valutazioni, esse costituiscono prova liberamente apprezzabile e possono da sole fondare la decisione se coerenti e non infirmate da prova contraria specifica (Cass. 19982/2020; Cass. 36573/2022).
Nel caso in esame, i rilievi su superfici/colture/GLA e le ampie difformità tra fabbisogno e denunciate giornate, nonché le stesse ammissioni del presidente del Consorzio, sorreggono l'esito ispettivo;
difetta una prova contraria idonea a scardinarne l'attendibilità.
L'art. 52 attiene alle pensioni e, per costante giurisprudenza, non si applica a prestazioni non pensionistiche come la disoccupazione agricola;
opera, invece, la disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (salvi i limiti normativi speciali). Le deduzioni della ricorrente sul punto non sono condivisibili. La domanda principale ha ad oggetto il diritto alle prestazioni e la legittimità del recupero;
non si discute, in questa sede, la costituzione del CP_1 rapporto di lavoro in capo ad uno specifico datore con effetti retributivi e contributivi (art. 29 D.Lgs. 276/2003). Pertanto, il litisconsorzio necessario non sussiste, potendo il giudice decidere sul rapporto previdenziale tra assicurato e
. L'eccezione è infondata (assorbita, in ogni caso, dalla decadenza). CP_2
La domanda è inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22 L.
83/1970; in via gradata, è comunque infondata per mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla effettiva prestazione subordinata 2012 a fronte di disconoscimento sorretto da verbale ispettivo.
Quanto alle spese, tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. resa dalla ricorrente e del quadro giurisprudenziale in evoluzione territoriale, si ritiene di applicare il beneficio di esonero in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita:
[...]
1. Dichiara l'azione inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970 conv. L. 83/1970;
2. In subordine, rigetta il ricorso perché infondato nel merito;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., della sussistenza dei presupposti per l'esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza.
Così deciso in Patti 29/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo