Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
L'ecchimosi - infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo - costituisce malattia e configura pertanto una lesione personale.
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Tribunale Nola, 27/07/2021, (ud. 02/07/2021, dep. 27/07/2021), n.1505 Giudice: Arnaldo Merola Reato: 56,629; 572; 61 n. 2, 582 e 585, in relazione all'art.576 co. 1 nn. 1 e 5 c.p. e 577 n. 1 c.p. Esito: Condanna (mesi 4 di reclusione) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice, dott. Arnaldo Merola, alla pubblica udienza del 2 luglio 2021 ha pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a Napoli il (...), residente in Pomigliano, alla via (...) (domicilio dichiarato per le notifiche ai sensi dell'art. 161 c.p.p.) detenuto - presente difeso di fiducia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2005, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 19/12/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 02033
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 031241/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR EL, N. IL 22/01/1979;
avverso SENTENZA del 30/04/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa DE SANDRO A. M. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AC MA ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in data 30 aprile 2004, con la quale veniva condannato per il reato di fuga ed omissione di soccorso, contemplati all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 192 c.p.p., poiché il ricorrente aveva dedotto l'utilizzazione del veicolo da parte di altri componenti della famiglia e di non ricordare chi all'epoca del fatto 13 novembre 1999 era alla guida del mezzo, anche perché era venuto a conoscenza del sinistro solo il 6 maggio 2000, giorno in cui venne convocato dai Carabinieri per avere notizie sulla proprietà dell'auto e sul sinistro, e l'erronea applicazione dell'art. 189 C.d.S., perché le escoriazioni non costituiscono lesioni, e l'illogicità manifesta della motivazione sul punto, giacché, attese le modalità dell'incidente come descritte dalla Corte di merito, il ricorrente non poteva avere cognizione del sinistro e della possibilità di aver procurato lesioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure relative all'insussistenza della fattispecie criminosa ed al difetto motivazionale sono rispettivamente infondate ed inammissibili.
Infatti, l'ecchimosi, secondo unanime giurisprudenza (Cass. sez. 5^ 22 febbraio 1980 n. 2650 rv. 144460) costituisce malattia e quindi configura una lesione, mentre il delitto di omissione di soccorso, previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 7, richiede la sussistenza della consapevolezza del danno alla persona, anche a titolo di dolo eventuale (Cass. sez. 4^ 19 febbraio 2003 n. 8103, Fardello rv. 223966), non potendosi dubitare della consapevolezza dell'incidente (Cass. sez. 4^ 13 gennaio 1998 n. 327, Martino rv. 209677), in quanto il conducente del veicolo è fuggito, dopo aver provocato l'incidente e non si è neppure potuto accorgere del fatto che l'investito si sia rialzato da terra.
Peraltro, il reato di fuga previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi per un tempo apprezzabile (Cass. sez. 4^ 21 agosto 2003 n. 34621 rv. 225622) in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento, concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accettabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (Cass. sez. 4^ 28 febbraio 2003 n. 3982 rv. 223500). Tuttavia, occorre rilevare che alcun aumento per la continuazione fra i due autonomi reati contestati (Cass. sez. 4^ 12 marzo 2001 n. 10006 rv. 218203) risulta effettuato dalla Corte territoriale, la quale, nel dispositivo, utilizza, addirittura, il termine reato al singolare e non risponde alle argomentazioni articolate dal P.M. impugnante sul punto.
Inoltre, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24 rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia). Pertanto, non è denunciabile il vizio di travisamento del fatto, ove lo stesso non risulti dal testo del provvedimento, giacché è inibito alla Corte di legittimità di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati da atti esterni alla pronuncia (Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, rv. 216260, e Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289 rv. 226074). Pertanto, la motivazione della Corte partenopea, esente da vizi logici e giuridici sul punto tranne l'omessa considerazione dei due autonomi reati, non può essere sindacata, perché ineccepibile sotto il profilo logico e della dettagliata ricostruzione fattuale dell'incidente e del comportamento del conducente dell'autovettura, il quale ha tagliato la strada al ciclomotore dopo averlo sorpassato, sicché la caduta del ciclomotore è stata avvertita da chi guidava l'auto per il rumore non indifferente prodotto e per la possibilità di avvistamento in fase di sorpasso, mentre la probabilità di lesioni a causa del ribaltamento del ciclomotore era altissima come in realtà è accaduto, non assumendo rilievo il pronto rialzarsi della vittima, perché non percepita dal guidatore della vettura. La responsabilità personale del ricorrente invece è tratta nell'impugnata sentenza dall'essere il proprietario del mezzo e dalla generica affermazione circa la sua utilizzazione da parte di altri soggetti, fratello e cognato, senza fornire ulteriore dimostrazione di detto assunto.
Orbene, incombe all'imputato solo un onere di allegazione circa la possibilità di utilizzazione del mezzo da parte di altri soggetti e la dimostrazione di detto utilizzo plurimo, non potendogli essere richiesta una prova negativa circa il non essere alla guida del veicolo nel giorno in cui si è verificato il fatto o l'indicazione del reo, mentre la mera proprietà dell'autovettura non costituisce da sola un indizio grave, preciso e concordante ai sensi dell'art. 192 c.p.p.. Ed invero, l'indizio si caratterizza, perché da un fatto certo per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione di un fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario. A tal riguardo, poiché raramente da un indizio è desumibile un'unica conseguenza, giacché di norma è significativo di una pluralità di fatti non noti, come nella fattispecie in esame, è necessario, per superare la relativa ambiguità, preventivamente procedere alla valutazione di ciascun indizio singolarmente in modo da saggiarne la valenza qualitativa individuale.
Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata probabilistica e non univoca - di ciascun indizio, deve passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, giacché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo, che consente di ritenere acquisita la prova logica del fatto di identico spessore della prova diretta (cfr. Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6682 rv. 191230 e Cass. sez. 6^ 14 maggio 1997 n. 1327 rv. 208892 fra tante), anche se un solo indizio dotato della precisione, gravità e concordanza e della certezza, costituente quest'ultimo, anche se non espressamente contemplato dall'art. 192 c.p.p., comma 2, requisito intrinseco dello stesso, richiedente la verifica processuale circa l'effettiva sussistenza della circostanza stessa (Cass. sez. 4^ 24 marzo 1993 n. 2967 rv. 193407), può essere ritenuto sufficiente (Cass. sez. 4^ 24 settembre 1996 n. 8662 rv. 206960).
La solidità dei fattori indizianti non è, quindi, suscettibile di essere infirmata col valorizzare la portata possibilista di alcuni di essi, per la ragione che, nello schema del c.d. sillogismo giudiziale, ogni fatto indiziante può essere indicativo di una pluralità di fatti non noti, ma la sua relativa ambiguità viene poi a risolversi nella valutazione complessiva, nella quale ciascun indizio, preciso nel suo essere, si somma e si integra con altri, sì da convergere, sul piano logico, in un giudizio conclusivo di alta probabilità, coincidente in pratica con la vera e propria certezza, circa la colpevolezza del prevenuto in ordine al delitto contestato. Pertanto, la sua gravità è inversamente proporzionale al numero dei possibili collegamenti logici, mentre la precisione si correla con la chiarezza della sua rappresentazione, con la nitidezza dei suoi contorni e con la fonte da cui deriva, sicché il fatto noto appare indiscutibile nella sua valenza oggettiva, la gravità denota una rilevante contiguità logica tra fatto noto ed ignoto ed indica la consistenza e deve esistere in ogni singolo indizio, mentre la concordanza, relativa al secondo momento valutativo della considerazione globale degli stessi, sta a significare che essi sul piano logico convergono nella stessa direzione (Cass. sez. 4^ 3 febbraio 1993 n. 943 rv. 193003). In conclusione l'elemento indiziante deve essere per sua natura storicamente certo, ma, ai fini probatori, si caratterizza per la sua valenza probabilistica, isolatamente considerato, sicché solo nella valutazione globale dei vari indizi si deve pervenire all'univocità probatoria tramite la loro concordanza e quindi la loro confluenza in un'unica direzione dei plurimi indizi, giacché l'insufficienza del singolo dato è connaturale al carattere stesso dell'indizio, in quanto altrimenti, ove dotato di tutti i requisiti della gravità, della certezza, della precisione e dell'univocità sarebbe da solo sufficiente a fornire la prova del fatto ignoto.
Peraltro, in considerazione di quanto già sviluppato in tema di limiti al sindacato sulla motivazione da parte della Corte di Cassazione, questo Giudice di legittimità può controllare le massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché verificare la correttezza logico - giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare un elemento come indiziario, ma non può procedere ad un nuovo accertamento, ripetendo l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, sicché l'esame della gravità, certezza, precisione e concordanza degli indizi si risolve soltanto sul rispetto da parte del Giudice di merito dei criteri su riferiti in materia di valutazione della prova indiziaria (Cass. sez. 6^ 26 febbraio 1993 n. 1898 rv. 193781 cui adde Cass. sez. 6^ 8 maggio 2003 n. 20474 rv. 225245 fra tante). Orbene, la prova della proprietà del mezzo resistita dall'allegazione e dalla dimostrazione dell'utilizzazione da parte di terzi soggetti, avrebbe dovuto portare il Giudice di merito ad una più approfondita istruttoria dibattimentale, considerando l'ora ed il giorno del sinistro, le occupazioni dei due soggetti indicati e quella dell'imputato, le dichiarazioni delle parte offesa, la verosimiglianza delle allegazioni e l'attendibilità delle deposizioni in modo da trarre ulteriori indizi, che valutati globalmente possano individuare nel ricorrente il responsabile. Una simile attività istruttoria avrebbe consentito di valutare il comportamento processuale del prevenuto e di irrogare la pena richiesta dalla pubblica accusa (sette mesi di reclusione) o altra maggiore, negando le attenuanti generiche, che non costituiscono un obbligo in presenza di soggetto incensurato, qualora l'imputato fosse risultato il conducente del mezzo.
Pertanto la sentenza appare carente sotto il profilo motivazionale sul punto e violatrice del precetto di cui all'art. 192 c.p.p., sicché deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006