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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6280/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR EN Presidente
CI PR GI
TE AL GI relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6280/2025, vertente
TRA
, Parte_1 nato il [...] a [...]
E
Parte_2 nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Roberto Perghem
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato nel Comune di NO RI (Imperia) in data 31
ottobre 1981. Dalla loro unione è nata la figlia (classe 1997), Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti riferiscono di essersi separate nell'anno 2004 con decreto di omologa del 16 settembre 2004 reso nell'ambito del giudizio di separazione rubricato al numero r.g. 35478/2004 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti,
rappresentando di aver coabitato solo “formalmente” per lunghi periodi al fine di garantire il benessere psicofisico della figlia, all'epoca minorenne e che aveva iniziato a manifestare disagi per la separazione dei genitori, attribuendo la colpa alla madre per l'allontanamento del padre. I coniugi sul punto hanno ampiamente dedotto di non aver mai voluto ricostruire alcuna comunione di intenti in tali periodi di coabitazione formale.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 le parti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, con sentenza, pronunciare, ai
sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n.
898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio
contratto tra il sig. e Parte_1 Parte_2
2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Roma di procedere
alla annotazione della sentenza.
Si chiede, altresì, di voler pronunciare la cessazione
dell'obbligo alimentare a carico del padre ed a favore della ex
moglie, quale alimento per la figlia oggi maggiorenne ed
economicamente autosufficiente.”
Quanto alla domanda principale, rileva in proposito il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 31 ottobre 1981, giacché è
decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Spese della lite compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
NO RI in data 31 ottobre 1981 tra , nato il 22 Parte_1
febbraio 1955 a Roma e nata il [...] a Parte_2
RY (Francia); matrimonio trascritto nel registro degli atti di
3 matrimonio del Comune di NO RI (Imperia) al n. 17, Parte 2, Serie
A, Anno 1981, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di NO RI per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Roma, 24 ottobre 2025
Il GI estensore
TE AL
Il Presidente
AR EN
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR EN Presidente
CI PR GI
TE AL GI relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6280/2025, vertente
TRA
, Parte_1 nato il [...] a [...]
E
Parte_2 nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Roberto Perghem
-ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato nel Comune di NO RI (Imperia) in data 31
ottobre 1981. Dalla loro unione è nata la figlia (classe 1997), Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti riferiscono di essersi separate nell'anno 2004 con decreto di omologa del 16 settembre 2004 reso nell'ambito del giudizio di separazione rubricato al numero r.g. 35478/2004 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti,
rappresentando di aver coabitato solo “formalmente” per lunghi periodi al fine di garantire il benessere psicofisico della figlia, all'epoca minorenne e che aveva iniziato a manifestare disagi per la separazione dei genitori, attribuendo la colpa alla madre per l'allontanamento del padre. I coniugi sul punto hanno ampiamente dedotto di non aver mai voluto ricostruire alcuna comunione di intenti in tali periodi di coabitazione formale.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 le parti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, con sentenza, pronunciare, ai
sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n.
898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio
contratto tra il sig. e Parte_1 Parte_2
2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Roma di procedere
alla annotazione della sentenza.
Si chiede, altresì, di voler pronunciare la cessazione
dell'obbligo alimentare a carico del padre ed a favore della ex
moglie, quale alimento per la figlia oggi maggiorenne ed
economicamente autosufficiente.”
Quanto alla domanda principale, rileva in proposito il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 31 ottobre 1981, giacché è
decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Spese della lite compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
NO RI in data 31 ottobre 1981 tra , nato il 22 Parte_1
febbraio 1955 a Roma e nata il [...] a Parte_2
RY (Francia); matrimonio trascritto nel registro degli atti di
3 matrimonio del Comune di NO RI (Imperia) al n. 17, Parte 2, Serie
A, Anno 1981, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di NO RI per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Roma, 24 ottobre 2025
Il GI estensore
TE AL
Il Presidente
AR EN
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