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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- IZ IG Presidente
- Massimo De Cesare Consigliere
- EL IT Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 438 dell'anno 2022 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. GIANCARLI FABRIZIO e Parte_1
giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. ISIDORI GAETANO MARIA e giusta CP_1
procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 87/2022 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
29/04/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in appello depositato il 21.10.2022 il sig. ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 87 del 29/4/2022 che lo ha condannato al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 25.440,00 più interessi a titolo di CP_1
risarcimento per danno da mobbing, oltre al pagamento delle spese legali per euro 4.000,00 più accessori.
La stessa sentenza ha condannato, insieme all'appellante e in via solidale, la CP_2 società datrice di lavoro della sig.ra CP_1
Con istanza di correzione errore materiale dinanzi al giudice di primo grado la società
[...]
ha evidenziato che con le note in primo grado la società aveva dato atto dell'avvenuta CP_2 conciliazione della causa con la sig.ra conciliazione di cui la sentenza non ha dato CP_1
conto, ed ha chiesto la rettifica del provvedimento. La sentenza è stata corretta in data
22.11.2022 riportando la condanna del solo sig. Parte_1
Il sig. ha proposto appello (prima della correzione della sentenza) sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
1) Il giudice non avrebbe considerato l'avvenuta transazione con Non CP_2
potrebbe essersi trattato di errore materiale nel dispositivo perché il giudicante avrebbe espressamente valutato l'eccezione di inammissibilità sollevata da Se fosse stato CP_2
disponibile il verbale di conciliazione ciò avrebbe rilevato in termini di determinazione del quantum residuo da risarcire.
2) Il giudice avrebbe riesaminato fatti già coperti da giudicato tra le parti (sent. n.
12/2017), in relazione ai quali era stata respinta la domanda di risarcimento del danno, travolgendo il giudicato sostanziale. Le contestazioni mosse nel secondo giudizio sarebbero di fatto le medesime del precedente, alle quali sarebbe stato aggiunto strumentalmente un episodio risalente al 2017 al fine di aggirare il principio del ne bis in idem ed ottenere una nuova pronuncia sui medesimi fatti.
Il giudice ha rilevato che il precedente giudizio aveva ad oggetto le sanzioni disciplinari irrogate e il risarcimento del danno limitato all'illegittima irrogazione delle sanzioni stesse.
Tuttavia nella sentenza passata in giudicato si sarebbe dato atto del fatto che la lavoratrice aveva agito, oltre che nei confronti dell'azienda per l'illegittimità delle sanzioni, anche nei confronti del in relazione al suo comportamento persecutorio. Parte_1
3) Il primo giudice non avrebbe considerato l'inattendibilità dei testimoni Tes_1
e legati da rapporto di amicizia con la e di inimicizia Tes_2 Tes_3 Tes_4 CP_1 con il (avrebbero fatto fronte comune contro l'ex direttore). In ogni caso vi Parte_1
sarebbe stata un'erronea valutazione delle dichiarazioni, da cui non emergerebbe alcun intento persecutorio, ma emergerebbe invece che le puntualizzazioni rivolte alla CP_1
erano rivolte a tutti.
4) Il giudice avrebbe omesso di motivare sull'eccezione di nullità della CTU, sulla quale ha basato la propria decisione. Il CTU, infatti, si sarebbe rivolto per un consulto ad un altro professionista (Psichiatra) in maniera irrituale, senza essere autorizzato, senza darne notizia alle parti, e senza comunicare l'esito della perizia, inserendo i risultati solo nella CTU definitiva. Agli atti non risulta depositato alcun verbale peritale dal quale risulterebbe la convocazione di nuova data per le operazioni peritali con il professionista esterno.
5) Ove il primo giudice fosse incorso in errore materiale non rilevando la conciliazione con la G.S., non avrebbe comunque determinato la quota di responsabilità residua in capo al Nella CTU non si sarebbe tenuto conto del pregresso stato Parte_1 psicopatologico della e del fatto che nel periodo in questione la avrebbe CP_1 CP_1
lavorato solo per 100 giorni.
La si è costituita nel giudizio di appello eccependo la nullità dei motivi di appello e CP_1
contestandone nel merito la fondatezza.
L'appello è fondato.
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2015 ed iscritto ad RG n. 11/2015 presso il Tribunale Con di L'Aquila la sig.ra aveva infatti convenuto in giudizio sia la che il sig. CP_1 Parte_1 deducendo di aver ricevuto una ingiustificata sanzione disciplinare in data 22 novembre 2014
e deducendo che il sig. con comportamento persecutorio aveva concorso Parte_1 alla produzione dell'illegittimo richiamo, chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 20.000. Ciò risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza n. 12 del 2017, che ha concluso tale procedimento così disponendo:
- Annulla la sanzione disciplinare del richiamo formale irrogata alla ricorrente con provvedimento del 22 novembre 2014
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno nei confronti di Parte_1
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in CP_2
favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in € 2.500 per diritti ed onorari, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. - Dichiara interamente compensate le spese tra le restanti parti.
Con riferimento alla posizione del sig. il giudice ha osservato quanto segue: Parte_1
“Va valutata ora l'ulteriore domanda svolta dalla ricorrente direttamente nei confronti di
, di risarcimento del danno conseguente alla ingiusta ed ingiustificata Parte_1
irrogazione della sanzione disciplinare, della quale il medesimo si sarebbe reso ispiratore, in un contesto di palese e crescente ostilità, maturata via via nel corso del tempo nei confronti della CP_1
Si è già detto quanto siano state preponderati e dirimenti per il datore di lavoro le relazioni del direttore Panepucci ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare. A ciò si aggiunga, al di fuori e a parte le vicende disciplinari, che, nel corso dell'istruttoria, se alcuni dei testi escussi ( e ) nulla hanno saputo riferire, altri ( Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_1
, hanno confermato l'esistenza di motivi di screzio tra il Direttore e la Tes_2 Tes_8 CP_1
Questi ultimi hanno infatti ricordato che, in data 16 agosto 2014, si sarebbe tenuta una riunione, nel corso della quale il Direttore riferiva pubblicamente dell'episodio dell'ammanco dei buoni merce, precisando altresì che vi erano due procedimenti disciplinari in corso a carico della Nella medesima riunione il Direttore introduceva anche la CP_1
problematica dell'organizzazione dei turni di servizio e di ferie per i dipendenti, coniugi tra loro. A questo proposito i medesimi testi hanno aggiunto che vi era stata una precisa disposizione da parte del direttore di predisporre la tabella dei turni di servizio in modo che quelli della non coincidessero mai con quelli del marito e che lo stesso CP_1 Persona_1 direttore giustificava tale impostazione, al fine di evitare la contemporanea presenza sul lavoro di coppie, riferendosi ad un non meglio precisato regolamento aziendale. Ciò ovviamente non valeva per il periodo feriale estivo, potendo i coniugi andare in ferie contemporaneamente. Più precisamente, il teste con qualifica all'epoca di Tes_9
manager, ha precisato che, incaricato di predisporre i turni del , su indicazione del Per_1
Direttore aveva provveduto a fissarli sempre in orario contrapposto a quelli della CP_1
predisposti invece dal Direttore. Il Responsabile delle risorse umane, sentito come teste, ha però espressamente escluso che l'azienda abbia adottato inizative o prescrizioni di tal genere nei confronti di dipendenti, coniugi tra loro, specificando altresì che è un fatto abbastanza frequente all'interno dell'azienda, soprattutto al Centro.
Ne discende che, non trovando la disposizione impartita dal il supporto di una Parte_1
direttiva superiore, e risultando peraltro riservata alla sola coppia e , non può CP_1 Per_1 che essere considerata come una iniziativa personale del medesimo. Si aggiunga Parte_1
inoltre che la maggioranza dei testi ha confermato che nel mese di agosto era stato affisso in bacheca un foglio sul quale era riportato “sono state rilasciate due dichiarazioni scritte dal
Manager in cui si evidenziano miei comportamenti non rispettosi delle CP_1 procedure aziendali che sono in fase di valutazione” che, in quanto tale, non sembra avere alcuna attinenza con l'organizzazione del lavoro ma che trova spiegazione solo nel contesto di conflittualità venutosi a creare all'interno dell'ambiente di lavoro.
L'insieme di tali risultanze, unitamente a quelle che hanno accompagnato le contestazioni disciplinari, fanno emergere una condizione di avversità, neppure troppo celata, nei confronti della da parte del Direttore, condizione che, oltre a compromettere la fiducia reciproca CP_1
nell'interesse superiore dell'azienda, ha finito per sovvertire le regole su cui si fonda la relazione lavorativa, per ingenerare una distorsione della comunicazione, creando una contrapposizione diffusa mediante il coinvolgimento anche di altri dipendenti, in spregio ai doveri di collaborazione e lealtà, parimenti richiesti ad ogni livello aziendale ma gravanti con spirito di maggiore responsabilità proprio sul direttore.”
Nel prosieguo della motivazione il giudice ha esaminato le risultanze istruttorie relative a pressioni esercitate dal sig. nei confronti di altri dipendenti sollecitando Parte_1
dichiarazioni o ritrattazioni delle stesse in senso ostile alla sig.ra “fino ad alimentare la CP_1 contrapposizione tra due distinte fazioni, l'una a sostegno del direttore, animata dall'esigenza di beneficiare di una certa serenità lavorativa ambientale, l'altra contraria al direttore, alla quale appartiene la stessa che resta maggiormente esposta a condotte CP_1 vessatorie e discriminatorie”.
Nonostante tale ricostruzione che chiaramente mette in luce condotte illegittime e persecutorie nei confronti della in relazione a fatti dedotti anche nel presente giudizio, CP_1
il Tribunale nella sentenza n. 12/2017, passata in giudicato, ha escluso un obbligo di risarcimento del sig. poiché ha escluso che la sig.ra avesse dimostrato Parte_1 CP_1
l'esistenza di un danno risarcibile, anche non patrimoniale.
In particolare il Tribunale, sul punto, ha affermato:
“la illiceità delle condotte tuttavia non è da sola sufficiente a giustificare il risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente liddove la medesima ha omesso di dare prova dello specifico pregiudizio che le sia derivato. Pur allegando che quest'ultimo sarebbe consistito nel fatto di essere stata costretta a tutelare giudizialmente le proprie ragioni e di vedere compromessa la sua autorievolezza sul luogo di lavoro e screditata la sua reputazione, nessuna dimostrazione ha fornito di tale ultima evenienza. Se da un lato infatti l'annullamento in sede giudiziale delle sanzioni funge da restitutio in integrum, dall'altro non sembra venuta meno sul posto di lavoro alcuna stima, considerazione e credito nei confronti della da parte di colleghi, ben CP_1 sapendo questi ultimi della conflittualità di tipo interpersonale con il senza che le Parte_1
condotte del direttore, benchè avversative, abbiano solelcitato opinioni o giudizi deteriori sulla Né risulta che dette vicende abbiano inciso sull'equilibrio psico fisico della CP_1 ricorrente, che abbiano provocato cambiamenti nelle abitudini di vita o ulteriori effetti pregiudizievoli nei rapporti interpersonali o in quelli familiari, di tutto ciò non vi è traccia in atti né è stata fornita prova, non potendosi pertanto delineare qualche forma di danno.”
Occorre quindi confrontare il thema decidendum del giudizio così definito e l'oggetto della domanda avanzata nei confronti del sig. in quella sede, con l'oggetto del presente Parte_1
giudizio tra le medesime parti.
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di L'aquila nel giudizio recante RG n. n. 491/2018 la sig.ra ha dedotto: CP_1
- L'infondatezza della sanzione disciplinare scaturita dall'esposto del sig. ed Parte_1
annullata dalla sentenza n. 12/2017 sopra menzionata;
- La pubblicizzazione da parte del sig. dell'esistenza di un procedimento Parte_1
disciplinare a carico della sig.ra in una riunione del 17.11.2014; CP_1
- La predisposizione da parte del sig. di turni della sig.ra e del marito, Parte_1 CP_1
anch'egli dipendente dell'azienda, in modo che non coincidessero mai;
- L'aver indotto altro dipendente, il sig. a rendere dichiarazioni nei Tes_2 Tes_10
confronti della sig.ra CP_1
Con riferimento a tali eventi la sig.ra ha fatto, nel presente giudizio, specifico CP_1
riferimento agli accertamenti compiuti dal giudice nella sentenza n. 12/2017, evidenziando tuttavia che nel giudizio già concluso oggetto della domanda sarebbe stato esclusivamente l'annullamento della sanzione disciplinare. Ha inoltre evidenziato che per i medesimi fatti la sig.ra ha presentato querela nei confronti del sig. e che in relazione ad essi CP_1 Parte_1
è in corso un procedimento penale.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza in questa sede appellata, la sig.ra ha inoltre dedotto che CP_1 - “dal mese di maggio 2014 fino al marzo 2017” il sig. avrebbe intrapreso Parte_1
una attività per isolare e denigrare la ricorrente (facendo riferimento a convocazione del sig. del maggio 2014) Tes_2
- “nel giugno 2014 e poi successivmanete fino al 2017” convocò presso il Parte_1
proprio ufficio la sig.ra dicendole di non salutare la sig.ra e di non Pt_2 CP_1 trascorrere con lei la pausa caffè, lo stesso disse alla sig.ra e alla Parte_3
sig.ra CP_3
- impose alla sig.ra dal giugno 2014 di intrattenere con lui solo Parte_1 CP_1
comunicazioni in forma scritta
- Tra l'11.10.2014 e il 2.1.2015 il sig. avrebbe posto in essere le seguenti Parte_1
condotte:
o Cambiare i turni di lavoro della ricorrente e del marito in modo che non coincidessero o Dare indicazioni al sig. di chiamare la sig.ra ogni mezz'ora in data Tes_2 CP_1
11.10.2014 indicando se il suo cellulare era spento o acceso o Rimproverare la per non aver ordinato alcuni prodotti di consumo per il CP_1
supermercato (buste e rotolini di carta per gli scontrini)
o Escludere la dallo straordinario domenicale CP_1
o Far telefonare il sig. e il sig. alla per comunicarle Tes_1 Tes_2 CP_1
l'interruzione delle ferie o Escludere la dal brindisi natalizio CP_1
o Rimproverare la per non aver saputo organizzare l'inventario” CP_1
A ben vedere tutte le condotte sopra elencate delineano un quadro persecutorio e precedono l'introduzione da parte della sig.ra del giudizio conclusosi con la sent. n. 12/2017. CP_1
Molte di esse sono state espressamente dedotte nel giudizio avente RG n. 11/2015, in cui in relazione al sig. veniva rappresentato: - “si segnala che lo stesso, a partite dal Parte_1
febbraio 2014, ha adottato una vera e propria persecuzione nei confronti della deducente: - in assemblee tenutesi col personale ha relazionato sui procedimenti disciplinari che la deducente aveva in corso;
- ha pubblicato sulla bacheca interna al supermercato il seguente annuncio:
“sono state rilasciate due dichiarazioni dal manager in cui si evidenziano miei CP_1 comportamenti non rispettosi delle procedure aziendali, che sono in fase di valutazione”; -
…ha fatto in modo che i turni tra il deducente ed il marito … non coincidessero …”. Deve sicuramente escludersi che oggetto di tale giudizio fosse solamente l'annullamento della sanzione disciplinare. Come si è visto, infatti, la aveva specificamente formulato una CP_1 domanda di risarcimento nei confronti del sig. quantificata in euro 20.000, di cui Parte_1
viene dato atto in sentenza in relazione al suo comportamento complessivamente persecutorio e non solo in relazione alla sanzione disciplinare irrogata dalla Tale domanda è stata CP_2
espressmente esaminata ed è stata respinta per mancato raggiungimento della prova del danno, anche sotto il profilo dell'integrità psico-fisica.
Non può quindi condividersi il rilievo della sentenza impugnata secondo cui “il precedente giudizio (proc. n. 11/15), intercorso tra le medesime parti, conclusosi con sentenza n. 12/17, con riferimento alla quale si invoca il ne bis in idem, ha avuto ad oggetto esclusivamente la domanda di annullamento di sanzioni disciplinari – effettivamente accolta – e la richiesta di risarcimento del danno formulata limitatamente alla illegittima irrogazione delle sanzioni stesse – poi rigettata (…)”.
La domanda di risarcimento in relazione al comportamento persecutorio del sig. Parte_1
non solo con riferimento all'illegittima sanzione, è stata già vagliata dal Tribunale , che ha esaurientemente valutato molti dei fatti in esame nel presente giudizio, ritenendoli peraltro sussistenti, ma ritenendo che in relazione ad essi la sig.ra non avesse provato la CP_1 sussistenza di un danno. Non può essere quindi riproposta la medesima domanda in relazione agli stessi fatti, ma neanche in relazione a fatti diversi ricompresi nel periodo antecedente l'introduzione del primo giudizio, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in quella sede a supporto della domanda di risarcimento.
Che la causa petendi nei due giudizi sia la medesima non può essere escluso dalla mera qualificazione nel secondo giudizio della condotta del sig. come “mobbing”, posto Parte_1
che già nel primo giudizio la sig.ra aveva dedotto che come il comportamento della CP_1 controparte fosse stato reiteratamente persecutorio, avendo chieso al giudice di valutare il danno cagionato “in un contesto di palese e crescente ostilità, maturata via via nel corso del tempo nei confronti della , così come riportato nella sentenza n. 12/17, non impugnata. CP_1
Trova quindi applicazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
"Per causa petendi debbono intendersi non solo e non tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata, quanto e soprattutto l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa, sicché l'enunciazione che la parte faccia delle ragioni di diritto sulle quali la pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze"
(Cass. n. 14142/2000; conforme, fra altre: Cass. n. 11157/1996)”.
Tale principio non può che portare a ritenere la domanda di risarcimento del danno derivante dalla condotta mobizzante del sig. nei confronti della sig.ra coperta da Parte_1 CP_1 giudicato in relazione al periodo precedente l'introduzione del primo giudizio (14 gennaio
2015), tenuto conto del pacifico orientamento secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto i fatti e le ragioni giuridiche dedotte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato soltanto le questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (ex multis Cass. n. 26807/2022).
La domanda della sig.ra può essere quindi considerata nel presente giudizio, CP_1 diversamente da come ritenuto dal primo giudice, solamente in relazione ai fatti successivi, che quindi devono essere vagliati sia nella loro oggettiva idoneità a rappresentare condotta mobizzante, sia sotto il profilo del nesso di causalità con il danno lamentato dalla sig.ra CP_1
I fatti successivi specificamente dedotti sono dunque i seguenti:
- Il 7.3.15 consegnò alla le valutazioni negative senza rilasciarle copie Parte_1 CP_1
e negandole spiegazioni, il giorno prima delle ferie;
- Il 18.3.2015 capo del personale, annunciò che sarebe stata soppressa la Persona_2
qualifica di manager, perché i manager a via Panella erano sindacalizzati e avevano assunto un ruolo di contrapposizione con il Parte_1
- Il 26.3.2015 la chiese dei permessi per andare in ospedale a trovare la madre CP_1
malata, inizialmente acconsentì ma poi la fece ricontattare dal per Parte_1 Tes_1
sapere se poteva tornare a lavoro.
- Nel giugno 2015 in un incontro che ebbe con il primo disse che la PE Tes_2 CP_1
sarebbe stata licenziata e gli chiese di schierarsi dalla parte di gli disse che Parte_1 il ruolo di manager era stato soppresso a causa dei conflitti con Parte_1 - Il 20.2.2017 dopo due anni di assenza per aspettativa e maternità la rientrando a CP_1
lavoro non ricevette alcun aggiornamento o istruzione sul da farsi, e le dipendenti a lei subordinate non adempivano agli ordini impartiti, senza che alcuno intervenisse nonostante la circostanza fosse stata comunicata anche al Non le fu Parte_1
consegnata la password per accedere ai sistemi operativi non consentendole così di svolgere il suo ruolo di responsabile.
- Nel settembre 2017 il manager di via Vicentini, sig. venne Parte_4
trasferito in via Panella per svolgere le mansioni che in precedenza erano state eseguite dai manager dello stesso punto vendita
Le allegazioni in questione risultano provate alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado, e in particolare sulla base delle dichiarazioni dei seguenti testimoni:
Teste Tes_3
“la ricorrente ad un certo punto si è assentata per maternità ma anche durante questo periodo il continuava a ricordare a tutti , me compresa che quando sarebbe rientrata la Parte_1 CP_1 ciò non doveva avvenire sotto i migliori auspici. In realtà la sua richiesta era quella che noi continuassimo a mantenere un atteggiamento di allontanamento ed esclusione verso la ” CP_1
Teste : Per_1
“ isse che i manager sarebbero stati eliminati come figure perché l'iscrizione al sindacato PE
e la contrapposizione con il direttore non era compatibile con il ruolo di fiducia assegnato al manager. Infatti, ci fu tolto anche il contratto forfettizzato. Mi risulta che i manager furono soppressi solo nei mercati di L'Aquila anzi solo di Via Panella. ADR Mi incontrai con PE in un bar nel giugno 2015, dopo che il aveva organizzato l'incontro. mi disse Parte_1 PE che sarebbe stata licenziata e che se non volevo fare la stessa fine dovevo schierarmi CP_1
Tes_1 con il ADR Confermo il cap. nel senso che venne mandato come Parte_1 Tes_12 vicedirettore ma in realtà svolgeva le nostre mansioni di manager soppresse”
Il teste Tes_1
“ piegò durante la riunione che se un manager era sindacalizzato assumeva una posizione PE
di contrapposizione rispetto all'azienda per cui ciò non poteva essere accettato. Non ricordo nell'occasione se fece il nome di o meno. Aggiungo che in quel periodo c'era una Parte_1 battaglia, un contrasto, tra da un alto e me e la e qualche altra persona Parte_1 CP_1
dall'altro per cui io interpretai le parole di come derivate da quanto riferitogli dal PE direttore Parte_1 Nello stesso periodo della riunione nel marzo 2015 ricordo che la chiese giorni di CP_1
permesso per poter assistere la madre ricoverata in ospedale. I giorni le furono concessi, ma il giorno dopo o un paio di giorni dopo il Panepucci mi chiese di telefonare alla e CP_1
chiederle se poteva rientrare in servizio. Io telefonai ma la collega mi rispose che non poteva perché la madre era malata e difatti non rientrò. non mi disse il motivo per cui la Parte_1
doveva rientrare.” CP_1
Teste CA LI:
“Un giorno del 2017 , poco prima che la rientrasse dalle ferie, il Direttore ci disse di CP_1
avere un atteggiamento distaccato nei confronti della predetta, di non salutarla, di non parlarle,
e di fare il contrario di quello che ci diceva di fare. Nell'occasione eravamo io , CP_4
e . Queste cose che mi aveva detto il direttore io le ho fatte. In quel periodo la Controparte_5 era la mia capo reparto e alcune volte mi chiese perché non la salutavo e perché non CP_1
parlavo con lei ma io rimanevo in silenzio. Non dissi mai alla che me lo aveva chiesto CP_1 il direttore. Ricordo anche che in occasione della morte della madre della il CP_1 Parte_1 ci disse di non farle le condoglianze. Questo atteggiamento durò circa 1 mese o forse più.”
Può ritenersi che per durata ,frequenza, ripetitività e natura, in particolare con riferimento al divieto di parlare alla di non rivolgerle le condoglianze per la morte della madre, di CP_1
chiederle di rientrare senza apparente motivo pur consapevole della giustificatezza dell'assenza, i comportamenti descritti dai testimoni in danno della siano rilevanti ai CP_1
fini della configurazione del mobbing, benché il periodo durante il quale la lavoratrice è stata esposta a tale comportamento persecutorio sia più breve rispetto a quello originariamente preso in considerazione. Emerge infatti chiaramente un clima denigratorio ed un atteggiamento persecutorio nei confronti della lavoratrice, che trova riscontro nelle plurime dichiarazioni testimoniali, anche mediante isolamento dagli altri colleghi, posto in essere stigmatizzandone la condotta ed assimilando la vicinanza alla stessa come elemento negativo, finanche sanzionabile con il licenziamento.
Il Collegio ha quindi ritenuto necessario rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, sia perché in primo grado essa era stata svolta per il tramite di un professionista ausiliario senza autorizzazione del Tribunale, sia ai fini della delimitazione del quesito.
Il nuovo CTU, anche a seguito di quesiti integrativi formulati dal collegio volti a circoscrivere la verifica dell'incidenza causale sulla patologia della ricorrente al solo periodo successivo al gennaio 2015, ha confermato che le condotte poste in essere in danno della da tale CP_1 momento in poi hanno contribuito al mantenimento e al prolungamento della patologia dalla stessa sofferta (Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, misti), ritenendo configurabile un danno biologico pari al 10%, che dal giudice di primo grado era stato ritenuto corrispondente ad un risarcimento pari a 25.000 euro (senza che tale quantificazione sia stata contestata dalla lavoratrice mediante appello incidentale).
Tuttavia deve anche rilevarsi che originariamente la sentenza aveva condannato al pagamento Con di tale somma sia il sig. che la senza tenere conto della transazione stipulata Parte_1 da quest'ultima in via conciliativa con la sig.ra Difatti, in data 18 luglio 2019, la società CP_1
ed il sig. hanno stipulato con la sig.ra una conciliazione giudiziale in CP_2 Pt_5 CP_1 forza della quale hanno corrisposto a quest'ultima la somma di euro 42.000, in relazione alla domanda da questa spiegata nei loro confronti (unitamente al sig. per il Parte_1 risarcimento del danno da mobbing quantificato in 300.000 euro.
Ora, se è vero che in forza dell'art. 1304 c.c. la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi ultimi non dichiarano di volerne profittare, è pur vero che il credito che può essere fatto valere dal creditore nei confronti del condebitore solidale che non è stato parte della transazione può essere pari solo alla eventuale differenza tra la somma complessivamente dovuta e quanto ricevuto in via conciliativa dall'altro condebitore. Diversamente il creditore conseguirebbe un ingiustificato arricchimento attraverso la duplicazione del risarcimento dell'unico danno per il quale sono responsabili i condebitori.
Nel caso di specie ,dunque, il giudice di primo grado ha prima erroneamente condannato entrambi i condebitori solidali al pagamento di una somma inferiore a quella già versata in forza della conciliazione da uno solo degli stessi, e poi altrettanto erroneamente ha emendato la sentenza ponendo il risarcimento per il danno da mobbing (che, si ripete, nella sua quantificazione non risulta contestato) a carico di uno solo di tali condebitori, nonostante tale risarcimento fosse ampiamente coperto da quanto la danneggiata aveva già ricevuto in via transattiva.
La sentenza deve pertanto essere riformata, con integrale rigetto delle domande avanzate nei confronti del poiché non vi è nessun danno residuo risarcibile dal medesimo alla Parte_1
sig.ra CP_1
Le spese di lite tra tutte le parti per entrambe le fasi del giudizio devono essere compensate, tenuto conto dell'avvenuto accertamento delle condotte vessatorie, del fatto che la transazione, intervenuta nel corso del primo grado del giudizio, copre ampiamente i danni subiti dalla sig.ra e dell' erronea correzione della sentenza successiva alla proposizione CP_1 dell'appello.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra la sig.ra e la CP_1 CP_2
- Respinge la domanda della sig.ra nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
- Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
- Pone le spese di CTU a carico della sig.ra e del sig. in solido nei CP_1 Parte_1 confronti del CTU e al 50% ciascuno nei rapporti interni.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 02/10/2025
La Consigliera est.
EL IT
Il Presidente
IZ IG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- IZ IG Presidente
- Massimo De Cesare Consigliere
- EL IT Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 438 dell'anno 2022 e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. GIANCARLI FABRIZIO e Parte_1
giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. ISIDORI GAETANO MARIA e giusta CP_1
procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 87/2022 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
29/04/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in appello depositato il 21.10.2022 il sig. ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 87 del 29/4/2022 che lo ha condannato al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 25.440,00 più interessi a titolo di CP_1
risarcimento per danno da mobbing, oltre al pagamento delle spese legali per euro 4.000,00 più accessori.
La stessa sentenza ha condannato, insieme all'appellante e in via solidale, la CP_2 società datrice di lavoro della sig.ra CP_1
Con istanza di correzione errore materiale dinanzi al giudice di primo grado la società
[...]
ha evidenziato che con le note in primo grado la società aveva dato atto dell'avvenuta CP_2 conciliazione della causa con la sig.ra conciliazione di cui la sentenza non ha dato CP_1
conto, ed ha chiesto la rettifica del provvedimento. La sentenza è stata corretta in data
22.11.2022 riportando la condanna del solo sig. Parte_1
Il sig. ha proposto appello (prima della correzione della sentenza) sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
1) Il giudice non avrebbe considerato l'avvenuta transazione con Non CP_2
potrebbe essersi trattato di errore materiale nel dispositivo perché il giudicante avrebbe espressamente valutato l'eccezione di inammissibilità sollevata da Se fosse stato CP_2
disponibile il verbale di conciliazione ciò avrebbe rilevato in termini di determinazione del quantum residuo da risarcire.
2) Il giudice avrebbe riesaminato fatti già coperti da giudicato tra le parti (sent. n.
12/2017), in relazione ai quali era stata respinta la domanda di risarcimento del danno, travolgendo il giudicato sostanziale. Le contestazioni mosse nel secondo giudizio sarebbero di fatto le medesime del precedente, alle quali sarebbe stato aggiunto strumentalmente un episodio risalente al 2017 al fine di aggirare il principio del ne bis in idem ed ottenere una nuova pronuncia sui medesimi fatti.
Il giudice ha rilevato che il precedente giudizio aveva ad oggetto le sanzioni disciplinari irrogate e il risarcimento del danno limitato all'illegittima irrogazione delle sanzioni stesse.
Tuttavia nella sentenza passata in giudicato si sarebbe dato atto del fatto che la lavoratrice aveva agito, oltre che nei confronti dell'azienda per l'illegittimità delle sanzioni, anche nei confronti del in relazione al suo comportamento persecutorio. Parte_1
3) Il primo giudice non avrebbe considerato l'inattendibilità dei testimoni Tes_1
e legati da rapporto di amicizia con la e di inimicizia Tes_2 Tes_3 Tes_4 CP_1 con il (avrebbero fatto fronte comune contro l'ex direttore). In ogni caso vi Parte_1
sarebbe stata un'erronea valutazione delle dichiarazioni, da cui non emergerebbe alcun intento persecutorio, ma emergerebbe invece che le puntualizzazioni rivolte alla CP_1
erano rivolte a tutti.
4) Il giudice avrebbe omesso di motivare sull'eccezione di nullità della CTU, sulla quale ha basato la propria decisione. Il CTU, infatti, si sarebbe rivolto per un consulto ad un altro professionista (Psichiatra) in maniera irrituale, senza essere autorizzato, senza darne notizia alle parti, e senza comunicare l'esito della perizia, inserendo i risultati solo nella CTU definitiva. Agli atti non risulta depositato alcun verbale peritale dal quale risulterebbe la convocazione di nuova data per le operazioni peritali con il professionista esterno.
5) Ove il primo giudice fosse incorso in errore materiale non rilevando la conciliazione con la G.S., non avrebbe comunque determinato la quota di responsabilità residua in capo al Nella CTU non si sarebbe tenuto conto del pregresso stato Parte_1 psicopatologico della e del fatto che nel periodo in questione la avrebbe CP_1 CP_1
lavorato solo per 100 giorni.
La si è costituita nel giudizio di appello eccependo la nullità dei motivi di appello e CP_1
contestandone nel merito la fondatezza.
L'appello è fondato.
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2015 ed iscritto ad RG n. 11/2015 presso il Tribunale Con di L'Aquila la sig.ra aveva infatti convenuto in giudizio sia la che il sig. CP_1 Parte_1 deducendo di aver ricevuto una ingiustificata sanzione disciplinare in data 22 novembre 2014
e deducendo che il sig. con comportamento persecutorio aveva concorso Parte_1 alla produzione dell'illegittimo richiamo, chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 20.000. Ciò risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza n. 12 del 2017, che ha concluso tale procedimento così disponendo:
- Annulla la sanzione disciplinare del richiamo formale irrogata alla ricorrente con provvedimento del 22 novembre 2014
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno nei confronti di Parte_1
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in CP_2
favore della ricorrente delle spese di giudizio liquidate in € 2.500 per diritti ed onorari, oltre spese generali IVA e CPA come per legge. - Dichiara interamente compensate le spese tra le restanti parti.
Con riferimento alla posizione del sig. il giudice ha osservato quanto segue: Parte_1
“Va valutata ora l'ulteriore domanda svolta dalla ricorrente direttamente nei confronti di
, di risarcimento del danno conseguente alla ingiusta ed ingiustificata Parte_1
irrogazione della sanzione disciplinare, della quale il medesimo si sarebbe reso ispiratore, in un contesto di palese e crescente ostilità, maturata via via nel corso del tempo nei confronti della CP_1
Si è già detto quanto siano state preponderati e dirimenti per il datore di lavoro le relazioni del direttore Panepucci ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare. A ciò si aggiunga, al di fuori e a parte le vicende disciplinari, che, nel corso dell'istruttoria, se alcuni dei testi escussi ( e ) nulla hanno saputo riferire, altri ( Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_1
, hanno confermato l'esistenza di motivi di screzio tra il Direttore e la Tes_2 Tes_8 CP_1
Questi ultimi hanno infatti ricordato che, in data 16 agosto 2014, si sarebbe tenuta una riunione, nel corso della quale il Direttore riferiva pubblicamente dell'episodio dell'ammanco dei buoni merce, precisando altresì che vi erano due procedimenti disciplinari in corso a carico della Nella medesima riunione il Direttore introduceva anche la CP_1
problematica dell'organizzazione dei turni di servizio e di ferie per i dipendenti, coniugi tra loro. A questo proposito i medesimi testi hanno aggiunto che vi era stata una precisa disposizione da parte del direttore di predisporre la tabella dei turni di servizio in modo che quelli della non coincidessero mai con quelli del marito e che lo stesso CP_1 Persona_1 direttore giustificava tale impostazione, al fine di evitare la contemporanea presenza sul lavoro di coppie, riferendosi ad un non meglio precisato regolamento aziendale. Ciò ovviamente non valeva per il periodo feriale estivo, potendo i coniugi andare in ferie contemporaneamente. Più precisamente, il teste con qualifica all'epoca di Tes_9
manager, ha precisato che, incaricato di predisporre i turni del , su indicazione del Per_1
Direttore aveva provveduto a fissarli sempre in orario contrapposto a quelli della CP_1
predisposti invece dal Direttore. Il Responsabile delle risorse umane, sentito come teste, ha però espressamente escluso che l'azienda abbia adottato inizative o prescrizioni di tal genere nei confronti di dipendenti, coniugi tra loro, specificando altresì che è un fatto abbastanza frequente all'interno dell'azienda, soprattutto al Centro.
Ne discende che, non trovando la disposizione impartita dal il supporto di una Parte_1
direttiva superiore, e risultando peraltro riservata alla sola coppia e , non può CP_1 Per_1 che essere considerata come una iniziativa personale del medesimo. Si aggiunga Parte_1
inoltre che la maggioranza dei testi ha confermato che nel mese di agosto era stato affisso in bacheca un foglio sul quale era riportato “sono state rilasciate due dichiarazioni scritte dal
Manager in cui si evidenziano miei comportamenti non rispettosi delle CP_1 procedure aziendali che sono in fase di valutazione” che, in quanto tale, non sembra avere alcuna attinenza con l'organizzazione del lavoro ma che trova spiegazione solo nel contesto di conflittualità venutosi a creare all'interno dell'ambiente di lavoro.
L'insieme di tali risultanze, unitamente a quelle che hanno accompagnato le contestazioni disciplinari, fanno emergere una condizione di avversità, neppure troppo celata, nei confronti della da parte del Direttore, condizione che, oltre a compromettere la fiducia reciproca CP_1
nell'interesse superiore dell'azienda, ha finito per sovvertire le regole su cui si fonda la relazione lavorativa, per ingenerare una distorsione della comunicazione, creando una contrapposizione diffusa mediante il coinvolgimento anche di altri dipendenti, in spregio ai doveri di collaborazione e lealtà, parimenti richiesti ad ogni livello aziendale ma gravanti con spirito di maggiore responsabilità proprio sul direttore.”
Nel prosieguo della motivazione il giudice ha esaminato le risultanze istruttorie relative a pressioni esercitate dal sig. nei confronti di altri dipendenti sollecitando Parte_1
dichiarazioni o ritrattazioni delle stesse in senso ostile alla sig.ra “fino ad alimentare la CP_1 contrapposizione tra due distinte fazioni, l'una a sostegno del direttore, animata dall'esigenza di beneficiare di una certa serenità lavorativa ambientale, l'altra contraria al direttore, alla quale appartiene la stessa che resta maggiormente esposta a condotte CP_1 vessatorie e discriminatorie”.
Nonostante tale ricostruzione che chiaramente mette in luce condotte illegittime e persecutorie nei confronti della in relazione a fatti dedotti anche nel presente giudizio, CP_1
il Tribunale nella sentenza n. 12/2017, passata in giudicato, ha escluso un obbligo di risarcimento del sig. poiché ha escluso che la sig.ra avesse dimostrato Parte_1 CP_1
l'esistenza di un danno risarcibile, anche non patrimoniale.
In particolare il Tribunale, sul punto, ha affermato:
“la illiceità delle condotte tuttavia non è da sola sufficiente a giustificare il risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente liddove la medesima ha omesso di dare prova dello specifico pregiudizio che le sia derivato. Pur allegando che quest'ultimo sarebbe consistito nel fatto di essere stata costretta a tutelare giudizialmente le proprie ragioni e di vedere compromessa la sua autorievolezza sul luogo di lavoro e screditata la sua reputazione, nessuna dimostrazione ha fornito di tale ultima evenienza. Se da un lato infatti l'annullamento in sede giudiziale delle sanzioni funge da restitutio in integrum, dall'altro non sembra venuta meno sul posto di lavoro alcuna stima, considerazione e credito nei confronti della da parte di colleghi, ben CP_1 sapendo questi ultimi della conflittualità di tipo interpersonale con il senza che le Parte_1
condotte del direttore, benchè avversative, abbiano solelcitato opinioni o giudizi deteriori sulla Né risulta che dette vicende abbiano inciso sull'equilibrio psico fisico della CP_1 ricorrente, che abbiano provocato cambiamenti nelle abitudini di vita o ulteriori effetti pregiudizievoli nei rapporti interpersonali o in quelli familiari, di tutto ciò non vi è traccia in atti né è stata fornita prova, non potendosi pertanto delineare qualche forma di danno.”
Occorre quindi confrontare il thema decidendum del giudizio così definito e l'oggetto della domanda avanzata nei confronti del sig. in quella sede, con l'oggetto del presente Parte_1
giudizio tra le medesime parti.
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di L'aquila nel giudizio recante RG n. n. 491/2018 la sig.ra ha dedotto: CP_1
- L'infondatezza della sanzione disciplinare scaturita dall'esposto del sig. ed Parte_1
annullata dalla sentenza n. 12/2017 sopra menzionata;
- La pubblicizzazione da parte del sig. dell'esistenza di un procedimento Parte_1
disciplinare a carico della sig.ra in una riunione del 17.11.2014; CP_1
- La predisposizione da parte del sig. di turni della sig.ra e del marito, Parte_1 CP_1
anch'egli dipendente dell'azienda, in modo che non coincidessero mai;
- L'aver indotto altro dipendente, il sig. a rendere dichiarazioni nei Tes_2 Tes_10
confronti della sig.ra CP_1
Con riferimento a tali eventi la sig.ra ha fatto, nel presente giudizio, specifico CP_1
riferimento agli accertamenti compiuti dal giudice nella sentenza n. 12/2017, evidenziando tuttavia che nel giudizio già concluso oggetto della domanda sarebbe stato esclusivamente l'annullamento della sanzione disciplinare. Ha inoltre evidenziato che per i medesimi fatti la sig.ra ha presentato querela nei confronti del sig. e che in relazione ad essi CP_1 Parte_1
è in corso un procedimento penale.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza in questa sede appellata, la sig.ra ha inoltre dedotto che CP_1 - “dal mese di maggio 2014 fino al marzo 2017” il sig. avrebbe intrapreso Parte_1
una attività per isolare e denigrare la ricorrente (facendo riferimento a convocazione del sig. del maggio 2014) Tes_2
- “nel giugno 2014 e poi successivmanete fino al 2017” convocò presso il Parte_1
proprio ufficio la sig.ra dicendole di non salutare la sig.ra e di non Pt_2 CP_1 trascorrere con lei la pausa caffè, lo stesso disse alla sig.ra e alla Parte_3
sig.ra CP_3
- impose alla sig.ra dal giugno 2014 di intrattenere con lui solo Parte_1 CP_1
comunicazioni in forma scritta
- Tra l'11.10.2014 e il 2.1.2015 il sig. avrebbe posto in essere le seguenti Parte_1
condotte:
o Cambiare i turni di lavoro della ricorrente e del marito in modo che non coincidessero o Dare indicazioni al sig. di chiamare la sig.ra ogni mezz'ora in data Tes_2 CP_1
11.10.2014 indicando se il suo cellulare era spento o acceso o Rimproverare la per non aver ordinato alcuni prodotti di consumo per il CP_1
supermercato (buste e rotolini di carta per gli scontrini)
o Escludere la dallo straordinario domenicale CP_1
o Far telefonare il sig. e il sig. alla per comunicarle Tes_1 Tes_2 CP_1
l'interruzione delle ferie o Escludere la dal brindisi natalizio CP_1
o Rimproverare la per non aver saputo organizzare l'inventario” CP_1
A ben vedere tutte le condotte sopra elencate delineano un quadro persecutorio e precedono l'introduzione da parte della sig.ra del giudizio conclusosi con la sent. n. 12/2017. CP_1
Molte di esse sono state espressamente dedotte nel giudizio avente RG n. 11/2015, in cui in relazione al sig. veniva rappresentato: - “si segnala che lo stesso, a partite dal Parte_1
febbraio 2014, ha adottato una vera e propria persecuzione nei confronti della deducente: - in assemblee tenutesi col personale ha relazionato sui procedimenti disciplinari che la deducente aveva in corso;
- ha pubblicato sulla bacheca interna al supermercato il seguente annuncio:
“sono state rilasciate due dichiarazioni dal manager in cui si evidenziano miei CP_1 comportamenti non rispettosi delle procedure aziendali, che sono in fase di valutazione”; -
…ha fatto in modo che i turni tra il deducente ed il marito … non coincidessero …”. Deve sicuramente escludersi che oggetto di tale giudizio fosse solamente l'annullamento della sanzione disciplinare. Come si è visto, infatti, la aveva specificamente formulato una CP_1 domanda di risarcimento nei confronti del sig. quantificata in euro 20.000, di cui Parte_1
viene dato atto in sentenza in relazione al suo comportamento complessivamente persecutorio e non solo in relazione alla sanzione disciplinare irrogata dalla Tale domanda è stata CP_2
espressmente esaminata ed è stata respinta per mancato raggiungimento della prova del danno, anche sotto il profilo dell'integrità psico-fisica.
Non può quindi condividersi il rilievo della sentenza impugnata secondo cui “il precedente giudizio (proc. n. 11/15), intercorso tra le medesime parti, conclusosi con sentenza n. 12/17, con riferimento alla quale si invoca il ne bis in idem, ha avuto ad oggetto esclusivamente la domanda di annullamento di sanzioni disciplinari – effettivamente accolta – e la richiesta di risarcimento del danno formulata limitatamente alla illegittima irrogazione delle sanzioni stesse – poi rigettata (…)”.
La domanda di risarcimento in relazione al comportamento persecutorio del sig. Parte_1
non solo con riferimento all'illegittima sanzione, è stata già vagliata dal Tribunale , che ha esaurientemente valutato molti dei fatti in esame nel presente giudizio, ritenendoli peraltro sussistenti, ma ritenendo che in relazione ad essi la sig.ra non avesse provato la CP_1 sussistenza di un danno. Non può essere quindi riproposta la medesima domanda in relazione agli stessi fatti, ma neanche in relazione a fatti diversi ricompresi nel periodo antecedente l'introduzione del primo giudizio, che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti in quella sede a supporto della domanda di risarcimento.
Che la causa petendi nei due giudizi sia la medesima non può essere escluso dalla mera qualificazione nel secondo giudizio della condotta del sig. come “mobbing”, posto Parte_1
che già nel primo giudizio la sig.ra aveva dedotto che come il comportamento della CP_1 controparte fosse stato reiteratamente persecutorio, avendo chieso al giudice di valutare il danno cagionato “in un contesto di palese e crescente ostilità, maturata via via nel corso del tempo nei confronti della , così come riportato nella sentenza n. 12/17, non impugnata. CP_1
Trova quindi applicazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
"Per causa petendi debbono intendersi non solo e non tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata, quanto e soprattutto l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa, sicché l'enunciazione che la parte faccia delle ragioni di diritto sulle quali la pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze"
(Cass. n. 14142/2000; conforme, fra altre: Cass. n. 11157/1996)”.
Tale principio non può che portare a ritenere la domanda di risarcimento del danno derivante dalla condotta mobizzante del sig. nei confronti della sig.ra coperta da Parte_1 CP_1 giudicato in relazione al periodo precedente l'introduzione del primo giudizio (14 gennaio
2015), tenuto conto del pacifico orientamento secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto i fatti e le ragioni giuridiche dedotte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato soltanto le questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (ex multis Cass. n. 26807/2022).
La domanda della sig.ra può essere quindi considerata nel presente giudizio, CP_1 diversamente da come ritenuto dal primo giudice, solamente in relazione ai fatti successivi, che quindi devono essere vagliati sia nella loro oggettiva idoneità a rappresentare condotta mobizzante, sia sotto il profilo del nesso di causalità con il danno lamentato dalla sig.ra CP_1
I fatti successivi specificamente dedotti sono dunque i seguenti:
- Il 7.3.15 consegnò alla le valutazioni negative senza rilasciarle copie Parte_1 CP_1
e negandole spiegazioni, il giorno prima delle ferie;
- Il 18.3.2015 capo del personale, annunciò che sarebe stata soppressa la Persona_2
qualifica di manager, perché i manager a via Panella erano sindacalizzati e avevano assunto un ruolo di contrapposizione con il Parte_1
- Il 26.3.2015 la chiese dei permessi per andare in ospedale a trovare la madre CP_1
malata, inizialmente acconsentì ma poi la fece ricontattare dal per Parte_1 Tes_1
sapere se poteva tornare a lavoro.
- Nel giugno 2015 in un incontro che ebbe con il primo disse che la PE Tes_2 CP_1
sarebbe stata licenziata e gli chiese di schierarsi dalla parte di gli disse che Parte_1 il ruolo di manager era stato soppresso a causa dei conflitti con Parte_1 - Il 20.2.2017 dopo due anni di assenza per aspettativa e maternità la rientrando a CP_1
lavoro non ricevette alcun aggiornamento o istruzione sul da farsi, e le dipendenti a lei subordinate non adempivano agli ordini impartiti, senza che alcuno intervenisse nonostante la circostanza fosse stata comunicata anche al Non le fu Parte_1
consegnata la password per accedere ai sistemi operativi non consentendole così di svolgere il suo ruolo di responsabile.
- Nel settembre 2017 il manager di via Vicentini, sig. venne Parte_4
trasferito in via Panella per svolgere le mansioni che in precedenza erano state eseguite dai manager dello stesso punto vendita
Le allegazioni in questione risultano provate alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado, e in particolare sulla base delle dichiarazioni dei seguenti testimoni:
Teste Tes_3
“la ricorrente ad un certo punto si è assentata per maternità ma anche durante questo periodo il continuava a ricordare a tutti , me compresa che quando sarebbe rientrata la Parte_1 CP_1 ciò non doveva avvenire sotto i migliori auspici. In realtà la sua richiesta era quella che noi continuassimo a mantenere un atteggiamento di allontanamento ed esclusione verso la ” CP_1
Teste : Per_1
“ isse che i manager sarebbero stati eliminati come figure perché l'iscrizione al sindacato PE
e la contrapposizione con il direttore non era compatibile con il ruolo di fiducia assegnato al manager. Infatti, ci fu tolto anche il contratto forfettizzato. Mi risulta che i manager furono soppressi solo nei mercati di L'Aquila anzi solo di Via Panella. ADR Mi incontrai con PE in un bar nel giugno 2015, dopo che il aveva organizzato l'incontro. mi disse Parte_1 PE che sarebbe stata licenziata e che se non volevo fare la stessa fine dovevo schierarmi CP_1
Tes_1 con il ADR Confermo il cap. nel senso che venne mandato come Parte_1 Tes_12 vicedirettore ma in realtà svolgeva le nostre mansioni di manager soppresse”
Il teste Tes_1
“ piegò durante la riunione che se un manager era sindacalizzato assumeva una posizione PE
di contrapposizione rispetto all'azienda per cui ciò non poteva essere accettato. Non ricordo nell'occasione se fece il nome di o meno. Aggiungo che in quel periodo c'era una Parte_1 battaglia, un contrasto, tra da un alto e me e la e qualche altra persona Parte_1 CP_1
dall'altro per cui io interpretai le parole di come derivate da quanto riferitogli dal PE direttore Parte_1 Nello stesso periodo della riunione nel marzo 2015 ricordo che la chiese giorni di CP_1
permesso per poter assistere la madre ricoverata in ospedale. I giorni le furono concessi, ma il giorno dopo o un paio di giorni dopo il Panepucci mi chiese di telefonare alla e CP_1
chiederle se poteva rientrare in servizio. Io telefonai ma la collega mi rispose che non poteva perché la madre era malata e difatti non rientrò. non mi disse il motivo per cui la Parte_1
doveva rientrare.” CP_1
Teste CA LI:
“Un giorno del 2017 , poco prima che la rientrasse dalle ferie, il Direttore ci disse di CP_1
avere un atteggiamento distaccato nei confronti della predetta, di non salutarla, di non parlarle,
e di fare il contrario di quello che ci diceva di fare. Nell'occasione eravamo io , CP_4
e . Queste cose che mi aveva detto il direttore io le ho fatte. In quel periodo la Controparte_5 era la mia capo reparto e alcune volte mi chiese perché non la salutavo e perché non CP_1
parlavo con lei ma io rimanevo in silenzio. Non dissi mai alla che me lo aveva chiesto CP_1 il direttore. Ricordo anche che in occasione della morte della madre della il CP_1 Parte_1 ci disse di non farle le condoglianze. Questo atteggiamento durò circa 1 mese o forse più.”
Può ritenersi che per durata ,frequenza, ripetitività e natura, in particolare con riferimento al divieto di parlare alla di non rivolgerle le condoglianze per la morte della madre, di CP_1
chiederle di rientrare senza apparente motivo pur consapevole della giustificatezza dell'assenza, i comportamenti descritti dai testimoni in danno della siano rilevanti ai CP_1
fini della configurazione del mobbing, benché il periodo durante il quale la lavoratrice è stata esposta a tale comportamento persecutorio sia più breve rispetto a quello originariamente preso in considerazione. Emerge infatti chiaramente un clima denigratorio ed un atteggiamento persecutorio nei confronti della lavoratrice, che trova riscontro nelle plurime dichiarazioni testimoniali, anche mediante isolamento dagli altri colleghi, posto in essere stigmatizzandone la condotta ed assimilando la vicinanza alla stessa come elemento negativo, finanche sanzionabile con il licenziamento.
Il Collegio ha quindi ritenuto necessario rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, sia perché in primo grado essa era stata svolta per il tramite di un professionista ausiliario senza autorizzazione del Tribunale, sia ai fini della delimitazione del quesito.
Il nuovo CTU, anche a seguito di quesiti integrativi formulati dal collegio volti a circoscrivere la verifica dell'incidenza causale sulla patologia della ricorrente al solo periodo successivo al gennaio 2015, ha confermato che le condotte poste in essere in danno della da tale CP_1 momento in poi hanno contribuito al mantenimento e al prolungamento della patologia dalla stessa sofferta (Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, misti), ritenendo configurabile un danno biologico pari al 10%, che dal giudice di primo grado era stato ritenuto corrispondente ad un risarcimento pari a 25.000 euro (senza che tale quantificazione sia stata contestata dalla lavoratrice mediante appello incidentale).
Tuttavia deve anche rilevarsi che originariamente la sentenza aveva condannato al pagamento Con di tale somma sia il sig. che la senza tenere conto della transazione stipulata Parte_1 da quest'ultima in via conciliativa con la sig.ra Difatti, in data 18 luglio 2019, la società CP_1
ed il sig. hanno stipulato con la sig.ra una conciliazione giudiziale in CP_2 Pt_5 CP_1 forza della quale hanno corrisposto a quest'ultima la somma di euro 42.000, in relazione alla domanda da questa spiegata nei loro confronti (unitamente al sig. per il Parte_1 risarcimento del danno da mobbing quantificato in 300.000 euro.
Ora, se è vero che in forza dell'art. 1304 c.c. la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi ultimi non dichiarano di volerne profittare, è pur vero che il credito che può essere fatto valere dal creditore nei confronti del condebitore solidale che non è stato parte della transazione può essere pari solo alla eventuale differenza tra la somma complessivamente dovuta e quanto ricevuto in via conciliativa dall'altro condebitore. Diversamente il creditore conseguirebbe un ingiustificato arricchimento attraverso la duplicazione del risarcimento dell'unico danno per il quale sono responsabili i condebitori.
Nel caso di specie ,dunque, il giudice di primo grado ha prima erroneamente condannato entrambi i condebitori solidali al pagamento di una somma inferiore a quella già versata in forza della conciliazione da uno solo degli stessi, e poi altrettanto erroneamente ha emendato la sentenza ponendo il risarcimento per il danno da mobbing (che, si ripete, nella sua quantificazione non risulta contestato) a carico di uno solo di tali condebitori, nonostante tale risarcimento fosse ampiamente coperto da quanto la danneggiata aveva già ricevuto in via transattiva.
La sentenza deve pertanto essere riformata, con integrale rigetto delle domande avanzate nei confronti del poiché non vi è nessun danno residuo risarcibile dal medesimo alla Parte_1
sig.ra CP_1
Le spese di lite tra tutte le parti per entrambe le fasi del giudizio devono essere compensate, tenuto conto dell'avvenuto accertamento delle condotte vessatorie, del fatto che la transazione, intervenuta nel corso del primo grado del giudizio, copre ampiamente i danni subiti dalla sig.ra e dell' erronea correzione della sentenza successiva alla proposizione CP_1 dell'appello.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra la sig.ra e la CP_1 CP_2
- Respinge la domanda della sig.ra nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
- Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
- Pone le spese di CTU a carico della sig.ra e del sig. in solido nei CP_1 Parte_1 confronti del CTU e al 50% ciascuno nei rapporti interni.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 02/10/2025
La Consigliera est.
EL IT
Il Presidente
IZ IG