Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2624/2024 R.G. promossa da: corrente in Terracina, elettivamente domiciliata in Latina, presso lo studio CP_1 dell'avv. M. L. Pietrosanti, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di cita- zione, unitamente all'avv. G. Fusco
A T T R I C E
C O N T R O
, residente in [...]Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. M. L. Pietrosanti e G. Fusco per l'attrice così concludono:
“Si chiede che il Giudice adito, preso atto della dichiarazione resa dalle parti, voglia:
- dichiarare cessata la materia del contendere;
- ordinare all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Latina – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, già Conservatoria dei RR.II. di Latina, la cancellazione dell'Iscrizione ipotecaria eseguita con Prenotazione n. 49 del 22.03.2019, Registro generale n.
7001 e Registro Particolare n. 1088.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in data 27.11.2024, proponeva opposizione tardiva al decreto CP_1 ingiuntivo emesso nei suoi confronti da questo Tribunale in data 10.05.2018.
Il convenuto benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio. CP_2
Con dichiarazione congiunta depositata in data 29.01.2025, le parti chiedevano dichiararsi la
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Con provvedimento emesso in data 29.01.2025, il Giudice, preso atto della dichiarazione resa dalle parti e rilevato che la cessazione della materia del contendere e la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria devono essere disposte con sentenza, riteneva la causa matura per la decisione, rinviando per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.02.2025.
A tale udienza l'attrice richiamava le conclusioni depositate in data 29.01.2025 e la causa ve- niva trattenuta a decisione dal giudice unico.
Ciò premesso, si osserva che, sulla base della dichiarazione congiunta resa dalle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, disponendo la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) ordina all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Latina – Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, già Conservatoria dei RR.II. di Latina, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita con prenotazione n. 49 del 22.03.2019, Registro generale n. 7001 e Regi- stro Particolare n. 1088.
Cuneo 27/02/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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