Sentenza 9 giugno 1969
Massime • 1
L'assicuratore e tenuto al pagamento diretto all'assicurato anche prima che questi abbia risarcito il terzo, sempre che l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato, in cui si esaurisce l'oggetto del contratto di Assicurazione sulla responsabilita civile a norma dell'art. 1917 cod.civ., sia divenuta concreta e attuale con l'intenzione comunque manifestata dal terzo di essere risarcito del danno subito in conseguenza di un fatto previsto nel contratto. ( nella specie il danneggiato aveva ottenuto nei confronti dell'assicurato sentenza di condanna passata in giudicato l'assicuratore aveva rifiutato il pagamento, assumendo che non era stato dimostrato da parte dell'assicurato l'effettivo pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/06/1969, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1969 |
Testo completo
L'assicuratore e tenuto al pagamento diretto all'assicurato anche prima che questi abbia risarcito il terzo, sempre che l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato, in cui si esaurisce l'oggetto del contratto di Assicurazione sulla responsabilita civile a norma dell'art. 1917 cod.civ., sia divenuta concreta e attuale con l'intenzione comunque manifestata dal terzo di essere risarcito del danno subito in conseguenza di un fatto previsto nel contratto. ( nella specie il danneggiato aveva ottenuto nei confronti dell'assicurato sentenza di condanna passata in giudicato l'assicuratore aveva rifiutato il pagamento, assumendo che non era stato dimostrato da parte dell'assicurato l'effettivo pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento).*