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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17739 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29229/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29229/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per 'avv. AC PE, il quale si riporta al ricorso;
Parte_1
Per nessuno;
Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29229/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AC PE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LORENZO RESPIGHI N. 13 ROMA presso il difensore avv.
AC PE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009/69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste della parte ricorrente;
considerato che
quest'ultima ha provveduto all'allegazione della documentazione a prova del fondamento della domanda, ed in particolare il contratto di locazione avente ad oggetto il bene ricevuto in consegna nonché le unite condizioni generali del contratto;
considerato pure che è stato prodotto l'estratto conto debitorio dal quale risulta il credito della ricorrente;
considerato, infine, che non sono stati offerti elementi di contrasto alla pretesa della parte ricorrente pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le odierne parti del giudizio ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, sottoscritte dalla parte resistente;
2) Condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di
€19.986,26 per le causali del ricorso introduttivo, oltre interessi convenzionali decorrenti dalla data del ricorso sino all'effettivo soddisfo, all'immediata restituzione in favore della ricorrente del bene oggetto di locazione e precisamente n. due Sistema Cashlogy Pos1500 e una
Confezionatrice Automatica con bilancia Etichettatrice Helmae Mod Nano', se ancora detenuti anche per interposta persona, nonché al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed € 4.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17.04 ed allegazione al verbale in assenza delle parti e dei rispettivi procuratori.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29229/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per 'avv. AC PE, il quale si riporta al ricorso;
Parte_1
Per nessuno;
Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29229/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AC PE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA LORENZO RESPIGHI N. 13 ROMA presso il difensore avv.
AC PE
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009/69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste della parte ricorrente;
considerato che
quest'ultima ha provveduto all'allegazione della documentazione a prova del fondamento della domanda, ed in particolare il contratto di locazione avente ad oggetto il bene ricevuto in consegna nonché le unite condizioni generali del contratto;
considerato pure che è stato prodotto l'estratto conto debitorio dal quale risulta il credito della ricorrente;
considerato, infine, che non sono stati offerti elementi di contrasto alla pretesa della parte ricorrente pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le odierne parti del giudizio ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, sottoscritte dalla parte resistente;
2) Condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di
€19.986,26 per le causali del ricorso introduttivo, oltre interessi convenzionali decorrenti dalla data del ricorso sino all'effettivo soddisfo, all'immediata restituzione in favore della ricorrente del bene oggetto di locazione e precisamente n. due Sistema Cashlogy Pos1500 e una
Confezionatrice Automatica con bilancia Etichettatrice Helmae Mod Nano', se ancora detenuti anche per interposta persona, nonché al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 per spese, incluso contributo unificato, ed € 4.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17.04 ed allegazione al verbale in assenza delle parti e dei rispettivi procuratori.
Roma, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3