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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40469/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 40469/2021 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Pietro Parte_1 P.IVA_1
Maddio, elettivamente domiciliata in Trecastagni (CT), via P. Toselli n. 38, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Montanari, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente:
Piaccia all'ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, replica e difesa, -
Accogliere il corrente atto introduttivo, e per l'effetto, dichiarare inefficace il presente decreto di ingiunzione, per i motivi meglio indicati in narrativa. Con vittoria di spese, compensi e onorari, oltre pagina 1 di 6 c.p.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Parte convenuta opposta:
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano contrariis reiectis, così G I U D I C A R E IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, respingere le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo N. 15114/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Milano in data 24.07.2021 in ogni sua parte;
condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in via Parte_1
equitativa a favore della IN OGNI CASO: con il favore delle spese tutte di lite. Con Controparte_1
sentenza provvisoriamente esecutiva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione la chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
15114/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 24.07.2021 e pubblicato in data 9.08.2021, con cui la (d'ora in avanti, per brevità, ”) veniva condannata al Parte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 45.290,26, oltre a interessi come da domanda e spese di procedura, per il mancato saldo di dieci fatture emesse dalla società ricorrente per fornitura di merce.
pagina 2 di 6 Con ricorso in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo la conveniva in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale la chiedendo di accogliere il proprio atto introduttivo e, per l'effetto, Controparte_1
di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, compensi e onorari, oltre c.p.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del procuratore, il quale dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
A sostegno della domanda formulata, parte attrice opponente rappresentava che:
- la merce fornita da parte opposta presentava vizi tali da renderla inidonea all'uso a cui era destinata (merce “rotta e difettosa”, nonché “ovalizzata e difettosa”);
- tali vizi venivano accertati e denunciati dall'opponente solo a seguito dell'effettiva commercializzazione della merce (di fatto preclusa per gli evidenti difetti), in quanto le consegne avvenivano con lo scarico di enormi imballaggi, senza alcun controllo sulla qualità dei prodotti, il cui commercio veniva realizzato solo parecchi mesi dopo l'avvenuta consegna;
- sulla scorta di tali vizi veniva comunicata, sebbene solo telefonicamente, la disponibilità al ritiro della merce in questione, ancora in giacenza in attesa che la stessa venisse ritirata unitamente ad altra cospicua merce ricevuta nelle more, anch'essa ancora oggi in deposito;
- non era stato possibile per parte opponente adempiere alla prestazione a suo carico, per assoluta carenza e/o mancanza dell'altrui prestazione;
- le fatture commerciali costituivano atti unilaterali, inidonei a rappresentare prova scritta del credito vantato.
La ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né risultava essere di pronta e facile soluzione, di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; in via principale e nel merito, chiedeva di respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva poi di condannare parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa a favore dell'opposta; in ogni caso, con il favore delle spese di lite.
In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- nessuna denuncia di vizi o difetti veniva mai comunicata dall'odierna opponente alla CP_1
in merito alla merce in oggetto;
[...]
- la merce indicata nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (costituita da materie prime in polvere) veniva regolarmente consegnata all'opponente a mezzo di sacchi e di Parte alcuni fusti, come risultava dai Documenti di trasporto prodotti, non disconosciuti dalla pagina 3 di 6 , la quale aveva peraltro affermato che la stessa merce era ancora oggi in giacenza presso Pt_1
il proprio deposito;
- parte opposta non aveva mai ricevuto nessuna telefonata da parte della società opponente circa l'intenzione o la volontà di restituire la merce di cui è causa;
- la presente opposizione risultava avere un carattere meramente dilatorio, messo in luce anche dalla copia dell'assegno emesso dall'opponente a favore di in data 7.04.2020, Controparte_1 tornato insoluto, dell'importo di euro 12.078,00 (doc. 13 opposta), che la aveva Parte_1
consegnato a titolo di pagamento di un acconto sul maggior dovuto.
All'udienza del 9.03.2022 il Giudice sottoponeva alle parti, ai sensi dell'art. 101 c. 2 c.p.c.,
l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta mediante ricorso ex art 702 bis c.p.c., tenuto conto dell'art. 645 c.p.c., e rinviava l'udienza, assegnando termine per il deposito di memorie.
Con ordinanza in data 2.02.2023 il Giudice, rilevato che l'opposizione veniva introdotta con atto denominato “Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo”, rilevato altresì che tale intestazione appariva un mero refuso, rivestendo per il resto l'atto introduttivo la forma della citazione a comparire a udienza fissa, rilevato inoltre che l'atto era stato notificato nel termine di 40 giorni di legge, riteneva ammissibile l'azione proposta e, osservato che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 22.08.2023 il Giudice respingeva le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Con l'atto introduttivo del presente procedimento parte opponente ha lamentato l'inidoneità delle fatture prodotte in sede monitoria da a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 Controparte_1
c.p.c., nonché l'esistenza di presunti vizi inficianti la merce compravenduta a tal punto da rendere quest'ultima inidonea all'uso cui era destinata.
Si rileva che nella fase monitoria l'odierna parte opposta aveva prodotto, in uno con le fatture, anche i relativi DDT (cfr. docc. 12-21 fasc. mon. e docc.
3-12 di parte opposta), che attestavano l'avvenuta consegna della merce venduta, dovendosi di conseguenza affermare la piena legittimità del decreto pagina 4 di 6 ingiuntivo opposto, stante la prova scritta che, in quella fase, la aveva offerto a Controparte_1
sostegno del proprio credito.
Per quanto attiene all'asserita esistenza di vizi della merce, che fu pacificamente consegnata alla società opponente, stante i DDT prodotti, nonché l'esplicito riconoscimento in tal senso da parte della stessa, si rileva che durante tutto il giudizio parte opponente non ha prodotto documentazione a sostegno della propria affermazione, limitandosi a dedurre capitoli di prova per testi generici, irrilevanti o valutativi e, di conseguenza, inammissibili, ma non offrendo prova alcuna né della sussistenza dei vizi lamentati, né dell'avvenuta denuncia degli stessi né, infine, della tempestività di detta denuncia.
La presente opposizione appare dunque palesemente infondata, in quanto in contrasto con le risultanze documentali e sfornita di qualsivoglia prova in relazione ai pretesi vizi lamentati.
Nella fattispecie, si ritengono sussistere gli estremi di cui all'art. 96 c. 1 c.p.c., essendo evidente come parte opponente abbia agito in giudizio quantomeno con colpa grave, contestando l'evidenza della documentazione prodotta da controparte nella fase monitoria ed opponendosi al decreto ingiuntivo senza alcun elemento a sostegno dell'opposizione, essendo questa priva di idonea prova.
L'opposizione deve quindi essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente deve altresì essere condannata ex art. 96 c. 1 c.p.c. al risarcimento dei danni, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 a favore dell'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15114/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 24.07.2021 e pubblicato in data 9.08.2021;
2) condanna parte opponente al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.380,35, di cui euro 3.809,00 per
[...]
compensi ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre Iva, cpa e oneri fiscali;
3) visto l'art. 96 c. 1 c.p.c., condanna parte opponente al Parte_1
risarcimento dei danni a favore di che liquida nella misura di euro 3.000,00. Controparte_1
Milano, il giorno 1° luglio 2025
pagina 5 di 6 il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 40469/2021 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Pietro Parte_1 P.IVA_1
Maddio, elettivamente domiciliata in Trecastagni (CT), via P. Toselli n. 38, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Montanari, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 46, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente:
Piaccia all'ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, replica e difesa, -
Accogliere il corrente atto introduttivo, e per l'effetto, dichiarare inefficace il presente decreto di ingiunzione, per i motivi meglio indicati in narrativa. Con vittoria di spese, compensi e onorari, oltre pagina 1 di 6 c.p.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Parte convenuta opposta:
Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano contrariis reiectis, così G I U D I C A R E IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, respingere le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo N. 15114/2021 emesso dal Giudice del Tribunale di Milano in data 24.07.2021 in ogni sua parte;
condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in via Parte_1
equitativa a favore della IN OGNI CASO: con il favore delle spese tutte di lite. Con Controparte_1
sentenza provvisoriamente esecutiva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione la chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
15114/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 24.07.2021 e pubblicato in data 9.08.2021, con cui la (d'ora in avanti, per brevità, ”) veniva condannata al Parte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 45.290,26, oltre a interessi come da domanda e spese di procedura, per il mancato saldo di dieci fatture emesse dalla società ricorrente per fornitura di merce.
pagina 2 di 6 Con ricorso in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo la conveniva in giudizio avanti Parte_1 questo Tribunale la chiedendo di accogliere il proprio atto introduttivo e, per l'effetto, Controparte_1
di dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, compensi e onorari, oltre c.p.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del procuratore, il quale dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
A sostegno della domanda formulata, parte attrice opponente rappresentava che:
- la merce fornita da parte opposta presentava vizi tali da renderla inidonea all'uso a cui era destinata (merce “rotta e difettosa”, nonché “ovalizzata e difettosa”);
- tali vizi venivano accertati e denunciati dall'opponente solo a seguito dell'effettiva commercializzazione della merce (di fatto preclusa per gli evidenti difetti), in quanto le consegne avvenivano con lo scarico di enormi imballaggi, senza alcun controllo sulla qualità dei prodotti, il cui commercio veniva realizzato solo parecchi mesi dopo l'avvenuta consegna;
- sulla scorta di tali vizi veniva comunicata, sebbene solo telefonicamente, la disponibilità al ritiro della merce in questione, ancora in giacenza in attesa che la stessa venisse ritirata unitamente ad altra cospicua merce ricevuta nelle more, anch'essa ancora oggi in deposito;
- non era stato possibile per parte opponente adempiere alla prestazione a suo carico, per assoluta carenza e/o mancanza dell'altrui prestazione;
- le fatture commerciali costituivano atti unilaterali, inidonei a rappresentare prova scritta del credito vantato.
La ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta né risultava essere di pronta e facile soluzione, di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; in via principale e nel merito, chiedeva di respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva poi di condannare parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa a favore dell'opposta; in ogni caso, con il favore delle spese di lite.
In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- nessuna denuncia di vizi o difetti veniva mai comunicata dall'odierna opponente alla CP_1
in merito alla merce in oggetto;
[...]
- la merce indicata nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto (costituita da materie prime in polvere) veniva regolarmente consegnata all'opponente a mezzo di sacchi e di Parte alcuni fusti, come risultava dai Documenti di trasporto prodotti, non disconosciuti dalla pagina 3 di 6 , la quale aveva peraltro affermato che la stessa merce era ancora oggi in giacenza presso Pt_1
il proprio deposito;
- parte opposta non aveva mai ricevuto nessuna telefonata da parte della società opponente circa l'intenzione o la volontà di restituire la merce di cui è causa;
- la presente opposizione risultava avere un carattere meramente dilatorio, messo in luce anche dalla copia dell'assegno emesso dall'opponente a favore di in data 7.04.2020, Controparte_1 tornato insoluto, dell'importo di euro 12.078,00 (doc. 13 opposta), che la aveva Parte_1
consegnato a titolo di pagamento di un acconto sul maggior dovuto.
All'udienza del 9.03.2022 il Giudice sottoponeva alle parti, ai sensi dell'art. 101 c. 2 c.p.c.,
l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta mediante ricorso ex art 702 bis c.p.c., tenuto conto dell'art. 645 c.p.c., e rinviava l'udienza, assegnando termine per il deposito di memorie.
Con ordinanza in data 2.02.2023 il Giudice, rilevato che l'opposizione veniva introdotta con atto denominato “Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo”, rilevato altresì che tale intestazione appariva un mero refuso, rivestendo per il resto l'atto introduttivo la forma della citazione a comparire a udienza fissa, rilevato inoltre che l'atto era stato notificato nel termine di 40 giorni di legge, riteneva ammissibile l'azione proposta e, osservato che l'opposizione non era fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 22.08.2023 il Giudice respingeva le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Con l'atto introduttivo del presente procedimento parte opponente ha lamentato l'inidoneità delle fatture prodotte in sede monitoria da a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 Controparte_1
c.p.c., nonché l'esistenza di presunti vizi inficianti la merce compravenduta a tal punto da rendere quest'ultima inidonea all'uso cui era destinata.
Si rileva che nella fase monitoria l'odierna parte opposta aveva prodotto, in uno con le fatture, anche i relativi DDT (cfr. docc. 12-21 fasc. mon. e docc.
3-12 di parte opposta), che attestavano l'avvenuta consegna della merce venduta, dovendosi di conseguenza affermare la piena legittimità del decreto pagina 4 di 6 ingiuntivo opposto, stante la prova scritta che, in quella fase, la aveva offerto a Controparte_1
sostegno del proprio credito.
Per quanto attiene all'asserita esistenza di vizi della merce, che fu pacificamente consegnata alla società opponente, stante i DDT prodotti, nonché l'esplicito riconoscimento in tal senso da parte della stessa, si rileva che durante tutto il giudizio parte opponente non ha prodotto documentazione a sostegno della propria affermazione, limitandosi a dedurre capitoli di prova per testi generici, irrilevanti o valutativi e, di conseguenza, inammissibili, ma non offrendo prova alcuna né della sussistenza dei vizi lamentati, né dell'avvenuta denuncia degli stessi né, infine, della tempestività di detta denuncia.
La presente opposizione appare dunque palesemente infondata, in quanto in contrasto con le risultanze documentali e sfornita di qualsivoglia prova in relazione ai pretesi vizi lamentati.
Nella fattispecie, si ritengono sussistere gli estremi di cui all'art. 96 c. 1 c.p.c., essendo evidente come parte opponente abbia agito in giudizio quantomeno con colpa grave, contestando l'evidenza della documentazione prodotta da controparte nella fase monitoria ed opponendosi al decreto ingiuntivo senza alcun elemento a sostegno dell'opposizione, essendo questa priva di idonea prova.
L'opposizione deve quindi essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente deve altresì essere condannata ex art. 96 c. 1 c.p.c. al risarcimento dei danni, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 a favore dell'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 26.001,00 a euro 52.000,00 e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 15114/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 24.07.2021 e pubblicato in data 9.08.2021;
2) condanna parte opponente al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.380,35, di cui euro 3.809,00 per
[...]
compensi ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre Iva, cpa e oneri fiscali;
3) visto l'art. 96 c. 1 c.p.c., condanna parte opponente al Parte_1
risarcimento dei danni a favore di che liquida nella misura di euro 3.000,00. Controparte_1
Milano, il giorno 1° luglio 2025
pagina 5 di 6 il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 6 di 6