Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 14/04/2026, n. 6737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6737 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06737/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15292/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15292 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cretella, Gregorio Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Interno,-OMISSIS- del -OMISSIS- e notificato mediante comunicazione tramite in data -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa AN IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe con cui è stata respinta la sua domanda del -OMISSIS- per la concessione della cittadinanza italiana, corredata della documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. La domanda, previo svolgimento del relativo procedimento, è stata respinta in quanto – in base alla documentazione acquisita in sede istruttoria – sono risultate a carico di parte ricorrente tre condanne irrevocabili (anni 2002, 2008 e 2018) per la violazione delle norme sul diritto di autore e per il commercio di prodotti con segni falsi.
L’Amministrazione ha dunque ritenuto che “ le fattispecie penali sovraesposte riguardano attività illecite sintomatiche di una non adeguata integrazione all’interno della comunità nazionale dalla quale possono essere desunti elementi contrari alla concessione della cittadinanza ”.
Nel provvedimento è inoltre indicato che “ al momento della presentazione della domanda il richiedente non ha dichiarato di avere precedenti penali, comportamento che potrebbe comportare ulteriori conseguenze penali, atteso comunque che in questo momento si instaura un rapporto di lealtà con la comunità con nella quale si intende entrare a far parte ”.
3. Avverso il diniego parte ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della Legge n. 91/1992 ed eccesso di potere, in sostanza denunciando che i precedenti penali, peraltro risalenti, non giustificherebbero un giudizio di antisocialità o di pericolosità di parte ricorrente, che risiede in Italia da anni e che ha raggiunto un’ottima integrazione sociale.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in resistenza, con atto di stile e relazione degli uffici.
5. All’udienza di merito straordinario del 23.01.2026, la causa è stata riservata in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6.1. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno ricordare brevemente che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. 9) della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa “ allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
A riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Pertanto, l’anzidetta valutazione – ampiamente discrezionale – può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato Sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, Sez. V Bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
6.2. Ora, nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole e sia stata debitamente motivata.
Invero, nel decreto è chiarito:
a) quali siano i precedenti penali rilevati a carico dell’istante (non contestati), che non sono tutti risalenti come sostenuto (l’ultima condanna risale all’anno di presentazione dell’istanza);
b) che da ciò si desumono elementi di valutazione contrari alla concessione della cittadinanza, poiché sulla base della giurisprudenza in materia, richiamata nel decreto stesso, il Ministero deve valutare che il richiedente possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che esclusa che lo stesso possa successivamente creare inconvenienti o addirittura commettere fatti di rilievo penale;
c) che peraltro, al momento della presentazione della domanda, il richiedente non ha dichiarato di avere precedenti penali.
A riguardo, il Collegio ritiene che le circostanze di cui sopra non irragionevolmente possono essere considerate come indice della non piena integrazione rispetto ai valori fondanti l’ordinamento che motiva il diniego.
Invero, innanzitutto i reati sono stati definitivamente accertati in quell’arco temporale che costituisce il “ periodo di osservazione ” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salve le fattispecie di particolare gravità che possono essere apprezzate nel loro particolare valore “ sintomatico ” anche oltre il decennio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 10678/13) e persino ove sia intervenuta la riabilitazione (TAR Lazio, Sez. II Quater, 1833/2015).
Infatti, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che, in linea generale, un comportamento delittuoso (nella specie peraltro ve ne è più di uno) può rimanere valutabile anche come fatto storico e, quindi, può essere ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio) sez. V, 27 ottobre 2022, n. 13910).
In più, la non veritiera dichiarazione nella domanda circa la sussistenza di precedenti penali – evidenziata dalla P.A. nel provvedimento di rigetto – integra ictu oculi , quand’anche si tratti di un falso penalmente non rilevante, (quantomeno) un indizio di inadeguata conoscenza e/o adesione alle regole ed ai valori che informano l’ordinamento di cui si chiede lo status .
La giurisprudenza sul punto è infatti concorde nell’affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva, invero, sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco.
L’omessa dichiarazione è, quindi, comunque indicativa di una non compiuta integrazione e può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi (anche di collaborazione e buona fede) che devono permeare i rapporti con l’Amministrazione (tra le tante, v. TAR Lazio, Roma, Sez. V, sent. n. 4011/2025); ciò vale, a maggior ragione, nella presente fattispecie, laddove il ricorrente è stata peraltro specificamente notiziato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, delle risultanze istruttorie.
6. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, rimanendo ferma la facoltà per parte ricorrente di reiterare l’istanza di cittadinanza.
7. Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell’assenza di memorie scritte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZZ, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario
AN IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IA | LE ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.