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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
LD ILARIA, TO
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3445/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003810869000 IRPEF-ALTRO 2009
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010703257/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010703257/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90038108 69/000 notificata il 29.5.2025 avente ad oggetto la richiesta di pagamento per l'avviso di accertamento n.
TF7010703257/2014, asseritamente notificato in data 22/10/2014, pari a € 12.386,34 relativo a IRPEF e relative addizionali e sanzioni, anno 2009, contestando l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione decennale per il tributo e quinquennale per interessi e accessori
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate deducendo che l'avviso di accertamento n. TF7010703257/2014, risulta notificato in data 22/10/2014, mediante consegna a mani di familiare convivente e a tale attività di notifica ha fatto seguito la spedizione della Comunicazione di Nominativo_1, per cui ha eccepito l'inammissibilità dell'odierna impugnazione e ha sostenuto che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitariom ossia ordinario decennale. Infine, ha richiamato la normativa emergenziale dettata in occasione della pandemia da COVID19, con l'estensione di 542 giorni dei termini di prescrizione generali.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto i motivi di opposizione sono riferibili al solo Ente Impositore. Ha, poi, contestato l'eccezione di prescrizione, deducendo che successivamente alla notificazione della dell'avviso di accertamento n. 62815011970122005000, l'Agente della Riscossione ha interrotto il termine prescrizionale mediante la notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento e che detto termine, a causa dell'emergenza Covid-19, è stato normativamente sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Risulta in atti, la regolare notifica dell'atto prodromico a quello che qui ci occupa, ovvero l'avviso di accertamento n. TF7010703257/2014, effettuata in data 22/10/2014, mediante consegna a mani di sorella dichiaratasi convivente e con successiva spedizione della Comunicazione di Nominativo_1 in data 23.10.2014.
Ebbene, va considerato che con la normativa emergenziale dettata dall'art. 68 DL 18/2020 è stato previsto che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; il comma 4 dell'art. 68 richiama, poi, l'art. 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, che regola la “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, prevedendo che “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Pertanto, attesa l'operatività nel caso di specie di detta sospensione dei termini di decadenza e prescrizione - atteso che il precedente atto impositivo era stato notificato, come su indicato, il 22.10.2014 ed operando di termine decennale ordinario - i termini di prescrizione sono slittati alla scadenza del termine di cui all'art. 68 cit., per cui l'atto impugnato, notificato il 29.5.2025, è del tutto tempestivo.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che quantifica in euro 1.500,00 ciascuna.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
LD ILARIA, TO
QUARANTA ENRICO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3445/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003810869000 IRPEF-ALTRO 2009
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010703257/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010703257/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90038108 69/000 notificata il 29.5.2025 avente ad oggetto la richiesta di pagamento per l'avviso di accertamento n.
TF7010703257/2014, asseritamente notificato in data 22/10/2014, pari a € 12.386,34 relativo a IRPEF e relative addizionali e sanzioni, anno 2009, contestando l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione decennale per il tributo e quinquennale per interessi e accessori
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate deducendo che l'avviso di accertamento n. TF7010703257/2014, risulta notificato in data 22/10/2014, mediante consegna a mani di familiare convivente e a tale attività di notifica ha fatto seguito la spedizione della Comunicazione di Nominativo_1, per cui ha eccepito l'inammissibilità dell'odierna impugnazione e ha sostenuto che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitariom ossia ordinario decennale. Infine, ha richiamato la normativa emergenziale dettata in occasione della pandemia da COVID19, con l'estensione di 542 giorni dei termini di prescrizione generali.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto i motivi di opposizione sono riferibili al solo Ente Impositore. Ha, poi, contestato l'eccezione di prescrizione, deducendo che successivamente alla notificazione della dell'avviso di accertamento n. 62815011970122005000, l'Agente della Riscossione ha interrotto il termine prescrizionale mediante la notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento e che detto termine, a causa dell'emergenza Covid-19, è stato normativamente sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Risulta in atti, la regolare notifica dell'atto prodromico a quello che qui ci occupa, ovvero l'avviso di accertamento n. TF7010703257/2014, effettuata in data 22/10/2014, mediante consegna a mani di sorella dichiaratasi convivente e con successiva spedizione della Comunicazione di Nominativo_1 in data 23.10.2014.
Ebbene, va considerato che con la normativa emergenziale dettata dall'art. 68 DL 18/2020 è stato previsto che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; il comma 4 dell'art. 68 richiama, poi, l'art. 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, che regola la “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, prevedendo che “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Pertanto, attesa l'operatività nel caso di specie di detta sospensione dei termini di decadenza e prescrizione - atteso che il precedente atto impositivo era stato notificato, come su indicato, il 22.10.2014 ed operando di termine decennale ordinario - i termini di prescrizione sono slittati alla scadenza del termine di cui all'art. 68 cit., per cui l'atto impugnato, notificato il 29.5.2025, è del tutto tempestivo.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che quantifica in euro 1.500,00 ciascuna.