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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1673/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: FORGILLO EUGENIO, Presidente
DI AR LI, RE
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4858/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13720 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 3.7.2024 il sig. Rappresentante_1, nella sua qualità di I.r. della "
Ricorrente_1", impugnava l'avviso n. 13720 emesso dal comune di Pozzuoli il
27.2.2024, notificato il 16.4.2024, relativo al mancato pagamento della Tari relativa all'anno 2023.
Deduceva che l'area demaniale ad essa concessa dal comune di Pozzuoli, in quanto utilizzata esclusivamente per gli allenamenti e per le manifestazioni sportive, era da classificare come impianto sportivo Coni, con conseguente non imponibilità ai fini Tari;
chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in primo grado il comune di Pozzuoli, controdeducendo in ordine all'infondatezza delle eccezioni proposte dalla ricorrente e alla legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
Con memoria la ricorrente ribadiva i motivi di ricorso
2. Con sentenza n. 16694/2024 decisa il 6.11.2024 e depositata il 25.11.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha, pertanto, rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del comune di Pozzuoli, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali nella misura di legge, Iva e cassa previdenza, se dovuti
Ha argomentato il primo giudice: "Dato dal quale è necessario muovere è costituito dalla dichiarazione di inizio occupazione ai fini Tari presentata al comune di Pozzuoli dalla ricorrente (prot. 52407 del 24.6.2021), con la quale dichiarava di possedere per effetto di apposita concessione demaniale una superficie scoperta di mq.
3.536. Attesa l'assenza di successive denunce in variazione della prima, il comune ha provveduto a determinare l'importo dovuto. Peraltro, le annualità 2021 e 2022 sono state oggetto di analoghi solleciti di pagamento, non impugnati, e, quindi definitivi. Ancora, solo in data 24.4.2024 la ricorrente ha presentato apposita relazione tecnica nella quale si fa riferimento alle aree che saranno (e, quindi, allo stato non sono) adibite allo svolgimento dell'attività sportiva, e quindi (astrattamente) non imponibili ai fini Tari”.
3. Avverso detto sentenza proponeva appello Ricorrente_1 contestando innanzitutto che gli unici atti che sono in grado di diventare definitivi, quando non impugnati, sono gli avvisi di accertamento e nel caso di specie alcun avviso di accertamento risulta emesso nei confronti della Ricorrente_1 e come tale non opposto e divenuto - quindi - definitivo, sì che l'aver basato la decisione di prime cure sulla mancata impugnazione dei solleciti di pagamento relativi ad anni precedenti, non essendo atti questi suscettibili di divenire definitivi (si ricorda che sul punto netta è la posizione della Suprema Corte di Cassazione che, tra le altre pronunce con la sentenza n. 17339-2020, ha sancito che un atto non espressamente indicato dall'art. 9 cit., non determina, in ogni caso, la non impugnabilità di quella pretesa), inficiava l'intero iter logico giuridico sul quale si basava la pronuncia di prime cure. Si annotava poi che la dichiarazione TARI a cui si fa riferimento è stata sbagliata dalla contribuente, che in buona fede - su modello predisposto dall'Ente Impositore - ritenendo che occupando una spiaggia essa fosse riconducibile e andasse riportata tra le aree scoperte, così l'aveva inserita. Solo successivamente, ovvero quando il Comune di
Pozzuoli aveva formalizzato le richieste di pagamento TARI per le superfici scoperte, l'Associazione aveva compreso l'erroneità della propria dichiarazione ed aveva formulato varie istanze in autotutela ai fini della tassabilità dell'area; ciò che conta comunque è l'attività effettivamente svolta, e dal momento che l'odierna appellante ha sempre e solo svolto attività sportiva come tale le superfici dovevano essere considerate esenti dal pagamento della TARI. Tale circostanza era stata documentata dalla Ricorrente_1 sin dal ricorso introduttivo con apposita documentazione fotografica, nonché con appositi articoli di giornale. La relazione tecnica a cui anche faceva riferimento la sentenza di prime cure, poi, si inseriva in un contesto di confronto che l'Associazione aveva sempre portato avanti con l'Ente Impositore, in modo autonomo e senza il patrocinio di un difensore, per far comprendere le proprie ragioni. Fermi i motivi di appello, riproponeva poi i motivi in fatto ed in diritto articolati con il ricorso introduttivo insistendo per il loro accoglimento, in riforma della sentenza di prime cure.
Chiedeva, dunque, in via principale, la riforma integrale della sentenza impugnata e per l'effetto la declaratoria di nullità o comunque l'annullamento del conguaglio Tari anno 2023 del Comune di Pozzuoli ed ogni atto ad esso connesso, conseguente e consequenziale;
e per l'effetto la condanna alle spese di lite dell'Ente
Impositore con attribuzione alla procuratrice che se ne dichiarava antistataria;
in via gradata, l'annullamento della sentenza di prime cure circa la condanna alle spese di lite della contribuente e la compensazione di tutti i gradi di giudizio.
Si costituiva in secondo grado il comune di Pozzuoli controdeducendo ai motivi di appello e chiedendo il rigetto dell'appello di controparte poiché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'Amministrazione comunale.
4. All'udienza odierna, espletati le incombenze di cui a verbale, il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza qui appellata ha rigettato il ricorso dell'Associazione fondamentalmente in ragione della circostanza che parte contribuente con la dichiarazione di inizio occupazione ai fini Tari presentata al Comune di Pozzuoli dichiarava di possedere per effetto di apposita concessione demaniale una superficie scoperta di mq 3.536, e, attesa l'assenza di successive denunce in variazione della prima, il Comune aveva provveduto a determinare l'importo dovuto".
Il Regolamento TARI vigente ratione temporis all'art. 22 prevede che "I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro novanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento". Al comma 3 è, inoltre, previsto che "La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1". Al comma 4, inoltre, si dispone che "Salvo diversa espressa previsione, la dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti". Lo stesso termine di cui sopra è previsto, inoltre, dagli artt. 10 e 11 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/22/R/RIF.
Nel caso di specie, l'ASD Ricorrente_1 non risulta aver mai presentato all'Ufficio alcuna tempestiva dichiarazione di variazione della superficie imponibile valida ai fini TARI 2023 rispetto alla dichiarazione originaria. Correttamente la CGT di I grado di Napoli, ritenuta tardiva, rispetto all'annualità di imposta 2023, la relazione tecnica presentata dalla ricorrente solo in data 24.04.2024 ha rilevato che nessuna denuncia di variazione ai fini TARI 2023 è stata presentata da parte dell'Associazione rispetto alla dichiarazione di inizio occupazione, e ciò in spregio a quanto richiesto sia dalla normativa primaria sia dalla normativa secondaria.
Quanto alla normativa primaria, dal comma 686 dell'art. 1 della L. 147/2013 si evince che una volta presentata la denuncia di inizio occupazione essa ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano delle variazioni che devono essere dichiarate su iniziativa dell'interessato, tale è sicuramente la dichiarazione di variazione della superficie imponibile. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 686 "ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU' e dal comma 646 "Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti" e dal comma 685 "La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo" con ciò integrando il cd. Principio del ruolo consolidato. In mancanza di variazioni dichiarate, la liquidazione della TARI avviene sulla base delle risultanze degli anni precedenti, essendo facoltà del Comune procedere direttamente alla liquidazione del tributo "purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione” e “senza che occorra la preventiva notifica di un atto di accertamento" (cfr. Cass. 1986/2018; Cass. 19120/2016; Cass.
22248/2015; Cass.3657/2015).
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie: il Comune di Pozzuoli ha riportato all'anno di imposta in contestazione (2023) le superfici già tassate ai fini TARI nelle precedenti annualità di imposte.
Con l'ultimo motivo di appello, in via gradata, l'Associazione richiede l'annullamento della condanna alle spese di giudizio asserendo che sarebbe giusta e legittima una compensazione delle spese di lite.
Anche tale motivo di appello deve essere rigettato in quanto, per effetto dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992, le spese del giudizio sono compensate solo in caso di "soccombenza reciproca" e quando ricorrono "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate" ovvero quando "la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”. Nel caso di specie, alcuna delle predette condizioni sussiste, pertanto è legittima la condanna alle spese dell'
Ricorrente_1.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza non essendovi ragioni per discostarsi dal relativo principio e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello condanna parte appellante alle spese di giudizio del presente grado che liquida in euro 500,00
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: FORGILLO EUGENIO, Presidente
DI AR LI, RE
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4858/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13720 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 3.7.2024 il sig. Rappresentante_1, nella sua qualità di I.r. della "
Ricorrente_1", impugnava l'avviso n. 13720 emesso dal comune di Pozzuoli il
27.2.2024, notificato il 16.4.2024, relativo al mancato pagamento della Tari relativa all'anno 2023.
Deduceva che l'area demaniale ad essa concessa dal comune di Pozzuoli, in quanto utilizzata esclusivamente per gli allenamenti e per le manifestazioni sportive, era da classificare come impianto sportivo Coni, con conseguente non imponibilità ai fini Tari;
chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in primo grado il comune di Pozzuoli, controdeducendo in ordine all'infondatezza delle eccezioni proposte dalla ricorrente e alla legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
Con memoria la ricorrente ribadiva i motivi di ricorso
2. Con sentenza n. 16694/2024 decisa il 6.11.2024 e depositata il 25.11.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha, pertanto, rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del comune di Pozzuoli, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali nella misura di legge, Iva e cassa previdenza, se dovuti
Ha argomentato il primo giudice: "Dato dal quale è necessario muovere è costituito dalla dichiarazione di inizio occupazione ai fini Tari presentata al comune di Pozzuoli dalla ricorrente (prot. 52407 del 24.6.2021), con la quale dichiarava di possedere per effetto di apposita concessione demaniale una superficie scoperta di mq.
3.536. Attesa l'assenza di successive denunce in variazione della prima, il comune ha provveduto a determinare l'importo dovuto. Peraltro, le annualità 2021 e 2022 sono state oggetto di analoghi solleciti di pagamento, non impugnati, e, quindi definitivi. Ancora, solo in data 24.4.2024 la ricorrente ha presentato apposita relazione tecnica nella quale si fa riferimento alle aree che saranno (e, quindi, allo stato non sono) adibite allo svolgimento dell'attività sportiva, e quindi (astrattamente) non imponibili ai fini Tari”.
3. Avverso detto sentenza proponeva appello Ricorrente_1 contestando innanzitutto che gli unici atti che sono in grado di diventare definitivi, quando non impugnati, sono gli avvisi di accertamento e nel caso di specie alcun avviso di accertamento risulta emesso nei confronti della Ricorrente_1 e come tale non opposto e divenuto - quindi - definitivo, sì che l'aver basato la decisione di prime cure sulla mancata impugnazione dei solleciti di pagamento relativi ad anni precedenti, non essendo atti questi suscettibili di divenire definitivi (si ricorda che sul punto netta è la posizione della Suprema Corte di Cassazione che, tra le altre pronunce con la sentenza n. 17339-2020, ha sancito che un atto non espressamente indicato dall'art. 9 cit., non determina, in ogni caso, la non impugnabilità di quella pretesa), inficiava l'intero iter logico giuridico sul quale si basava la pronuncia di prime cure. Si annotava poi che la dichiarazione TARI a cui si fa riferimento è stata sbagliata dalla contribuente, che in buona fede - su modello predisposto dall'Ente Impositore - ritenendo che occupando una spiaggia essa fosse riconducibile e andasse riportata tra le aree scoperte, così l'aveva inserita. Solo successivamente, ovvero quando il Comune di
Pozzuoli aveva formalizzato le richieste di pagamento TARI per le superfici scoperte, l'Associazione aveva compreso l'erroneità della propria dichiarazione ed aveva formulato varie istanze in autotutela ai fini della tassabilità dell'area; ciò che conta comunque è l'attività effettivamente svolta, e dal momento che l'odierna appellante ha sempre e solo svolto attività sportiva come tale le superfici dovevano essere considerate esenti dal pagamento della TARI. Tale circostanza era stata documentata dalla Ricorrente_1 sin dal ricorso introduttivo con apposita documentazione fotografica, nonché con appositi articoli di giornale. La relazione tecnica a cui anche faceva riferimento la sentenza di prime cure, poi, si inseriva in un contesto di confronto che l'Associazione aveva sempre portato avanti con l'Ente Impositore, in modo autonomo e senza il patrocinio di un difensore, per far comprendere le proprie ragioni. Fermi i motivi di appello, riproponeva poi i motivi in fatto ed in diritto articolati con il ricorso introduttivo insistendo per il loro accoglimento, in riforma della sentenza di prime cure.
Chiedeva, dunque, in via principale, la riforma integrale della sentenza impugnata e per l'effetto la declaratoria di nullità o comunque l'annullamento del conguaglio Tari anno 2023 del Comune di Pozzuoli ed ogni atto ad esso connesso, conseguente e consequenziale;
e per l'effetto la condanna alle spese di lite dell'Ente
Impositore con attribuzione alla procuratrice che se ne dichiarava antistataria;
in via gradata, l'annullamento della sentenza di prime cure circa la condanna alle spese di lite della contribuente e la compensazione di tutti i gradi di giudizio.
Si costituiva in secondo grado il comune di Pozzuoli controdeducendo ai motivi di appello e chiedendo il rigetto dell'appello di controparte poiché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'Amministrazione comunale.
4. All'udienza odierna, espletati le incombenze di cui a verbale, il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza qui appellata ha rigettato il ricorso dell'Associazione fondamentalmente in ragione della circostanza che parte contribuente con la dichiarazione di inizio occupazione ai fini Tari presentata al Comune di Pozzuoli dichiarava di possedere per effetto di apposita concessione demaniale una superficie scoperta di mq 3.536, e, attesa l'assenza di successive denunce in variazione della prima, il Comune aveva provveduto a determinare l'importo dovuto".
Il Regolamento TARI vigente ratione temporis all'art. 22 prevede che "I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro novanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento". Al comma 3 è, inoltre, previsto che "La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1". Al comma 4, inoltre, si dispone che "Salvo diversa espressa previsione, la dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti". Lo stesso termine di cui sopra è previsto, inoltre, dagli artt. 10 e 11 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/22/R/RIF.
Nel caso di specie, l'ASD Ricorrente_1 non risulta aver mai presentato all'Ufficio alcuna tempestiva dichiarazione di variazione della superficie imponibile valida ai fini TARI 2023 rispetto alla dichiarazione originaria. Correttamente la CGT di I grado di Napoli, ritenuta tardiva, rispetto all'annualità di imposta 2023, la relazione tecnica presentata dalla ricorrente solo in data 24.04.2024 ha rilevato che nessuna denuncia di variazione ai fini TARI 2023 è stata presentata da parte dell'Associazione rispetto alla dichiarazione di inizio occupazione, e ciò in spregio a quanto richiesto sia dalla normativa primaria sia dalla normativa secondaria.
Quanto alla normativa primaria, dal comma 686 dell'art. 1 della L. 147/2013 si evince che una volta presentata la denuncia di inizio occupazione essa ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano delle variazioni che devono essere dichiarate su iniziativa dell'interessato, tale è sicuramente la dichiarazione di variazione della superficie imponibile. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 686 "ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU' e dal comma 646 "Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti" e dal comma 685 "La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo" con ciò integrando il cd. Principio del ruolo consolidato. In mancanza di variazioni dichiarate, la liquidazione della TARI avviene sulla base delle risultanze degli anni precedenti, essendo facoltà del Comune procedere direttamente alla liquidazione del tributo "purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione” e “senza che occorra la preventiva notifica di un atto di accertamento" (cfr. Cass. 1986/2018; Cass. 19120/2016; Cass.
22248/2015; Cass.3657/2015).
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie: il Comune di Pozzuoli ha riportato all'anno di imposta in contestazione (2023) le superfici già tassate ai fini TARI nelle precedenti annualità di imposte.
Con l'ultimo motivo di appello, in via gradata, l'Associazione richiede l'annullamento della condanna alle spese di giudizio asserendo che sarebbe giusta e legittima una compensazione delle spese di lite.
Anche tale motivo di appello deve essere rigettato in quanto, per effetto dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992, le spese del giudizio sono compensate solo in caso di "soccombenza reciproca" e quando ricorrono "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate" ovvero quando "la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”. Nel caso di specie, alcuna delle predette condizioni sussiste, pertanto è legittima la condanna alle spese dell'
Ricorrente_1.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza non essendovi ragioni per discostarsi dal relativo principio e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello condanna parte appellante alle spese di giudizio del presente grado che liquida in euro 500,00