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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 699/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
COLAIUDA SERAFINO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1763/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti N. 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 651/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 313344 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 313344 IMU
- PRESA IN CARICO n. 09737202300097416000 IMU
- PRESA IN CARICO n. 09737202300097416000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3563/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la notifica in data 12.12.2023 dell'avviso di presa in carico, la odierna appellante apprendeva dell'esistenza dell'avviso di accertamento n. 313344 emesso dal Comune di Anzio e presuntivamente notificato in data 25.10.2021.
In considerazione di ciò, l'appellante chiedeva con pec del 13.12.2023 allo stesso comune la copia della documentazione attestante la notifica del predetto avviso di accertamento.
Il Comune di Anzio mandava, quindi, la copia di una busta con sopra un timbro di compiuta giacenza con data 25.10.2021; l'appellante, a sua volta, spediva altra pec del 19.12.2023 con cui chiedeva copia dell'intera documentazione di notifica, non essendo atta a dimostrare il buon fine della stessa la mera copia della busta inviata.
A tale richiesta ultima non seguiva alcun riscontro.
La contribuente proponeva, pertanto, ricorso contro i predetti atti, eccependo il diritto di impugnazione dell'avviso di presa in carico, l'assoluta invalidità della notifica dell'avviso di accertamento suindicato, la decadenza e/o prescrizione della pretesa fiscale, la violazione dell'art. 7 Statuto del Contribuente e difetto di motivazione.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 651/2025, ha dichiarato inammissibile il detto ricorso in quanto avente ad oggetto l'avviso di presa in carico in epigrafe che, in quanto tale, non rientra nel novero di quelli
(autonomamente) impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello per cui è causa, per i motivi come in atti.
Si costituiva in giudizio anche il comune di Anzio, con propria memorie e relative controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnta.
La causa era trattata all'udienza del 20.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Al riguardo, occorre precisare che il Comune di Anzio aveva inviato solo copia di una busta con il timbro della compiuta giacenza e al momento della redazione del ricorso il contribuente non era in grado di dire se si trattasse del primo invio dell'avviso di accertamento o della comunicazione di avvenuto deposito presso la Casa Comunale (il cd. CAD). Costituitosi in primo grado, l'ente impositore ha affermato che la notifica sarebbe avvenuta per spedizione per posta e cioè con la modalità della cd. notifica diretta. Sul punto, e cioè sulle modalità di notifica, la Cassazione con l'ordinanza n. 16183, depositata il 9 giugno 2021, ha affermato che, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell'ente locale, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale. Secondo la Corte, infatti, laddove l'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 consente ai comuni di notificare i propri avvisi di accertamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa riferimento ad una modalità di notifica semplificata, rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982.
Ciò comporta che in questo caso l'ente non sarà soggetto alle regole previste dalla citata legge 890/1982, in tema di compiuta giacenza, ma si dovrà rifare alle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008). Secondo la Corte di cassazione, la non applicabilità delle regole peculiari della legge 890/1982 comporta che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si ha per perfezionata trascorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito dell'atto (ovvero dalla data di spedizione della raccomandata informativa eventualmente inviata dall'agente postale, pur non tenuto a farlo). Modalità di notifica che è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 104/2019. In caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, come accade nell'ipotesi della cosiddetta «irreperibilità relativa», quindi, non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale. Ne consegue che il perfezionamento della notifica, si verificherà passati 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza (o dal ritiro del piego se precedente), tenuto conto dell'assenza dell'obbligo della raccomandata informativa nella notifica ex comma 161 della legge 296/2006. Nel caso di specie, allora, la busta in oggetto si riferisce solo all'invio diretto dell'accertamento impugnato, ma come si evince dall'esame della stessa non vi è nessuna indicazione di dove sia stato lasciato l'avviso di giacenza, visto che vi è solo un'annotazione “ASS AVV 22/9”. Devesi, invece, ritenersi indispensabile tale adempimento, posto che non viene spedito il CAD (Cfr. il controllo sulla legittimità del procedimento notificatorio deve riguardare l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale o alla sua affissione alla porta dell'abitazione, Cassazione n. 19333/2022). Ne consegue che, nel caso di specie, la notifica del prodromico avviso di accertamento si deve ritenere radicalmente nulla.
La mancata regolare notifica dell'accertamento determina due effetti fondamentali: l'autonoma impugnabilità dell'avviso di pressa in carico;
la possibilità di far valere e rilevare la decadenza e/o la prescrizione della pretesa fiscale.
Al contrario, quindi, di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui l'avviso di presa in carico è atto autonomamente e validamente impugnabile allorquando questo costituisca il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario, avendo l'Amministrazione finanziaria omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo (Cfr.
Cassazione n. 21254/2023). Esattamente, dunque, quello che è accaduto nel caso di specie, atteso che l'appellante ricorrente non ha mai ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento emesso dal
Comune di Anzio.
In ordine al secondo profilo sopra evidenziato, afferente la decadenza e/o la prescrizione della pretesa fiscale, la L. 296 del 27 Dicembre del 2006, all'art. 1, comma 161, ha esplicitamente stabilito che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Nel caso di specie, in virtù della nullità della notifica dell'accertamento, non vi è dubbio che si sia verificata sia prescrizione che la decadenza della pretesa fiscale collegata all'IMU anno 2016 e che essa possa essere rilevata ed eccepita attraverso l'ìautonoma impugnazione dell'avviso di presa in carico. In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere accolto. Le spese, in presenza di una soccombenza reciproca nei due diversi gradi di giudizio, possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
COLAIUDA SERAFINO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1763/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti N. 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 651/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 313344 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 313344 IMU
- PRESA IN CARICO n. 09737202300097416000 IMU
- PRESA IN CARICO n. 09737202300097416000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3563/2025 depositato il
21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la notifica in data 12.12.2023 dell'avviso di presa in carico, la odierna appellante apprendeva dell'esistenza dell'avviso di accertamento n. 313344 emesso dal Comune di Anzio e presuntivamente notificato in data 25.10.2021.
In considerazione di ciò, l'appellante chiedeva con pec del 13.12.2023 allo stesso comune la copia della documentazione attestante la notifica del predetto avviso di accertamento.
Il Comune di Anzio mandava, quindi, la copia di una busta con sopra un timbro di compiuta giacenza con data 25.10.2021; l'appellante, a sua volta, spediva altra pec del 19.12.2023 con cui chiedeva copia dell'intera documentazione di notifica, non essendo atta a dimostrare il buon fine della stessa la mera copia della busta inviata.
A tale richiesta ultima non seguiva alcun riscontro.
La contribuente proponeva, pertanto, ricorso contro i predetti atti, eccependo il diritto di impugnazione dell'avviso di presa in carico, l'assoluta invalidità della notifica dell'avviso di accertamento suindicato, la decadenza e/o prescrizione della pretesa fiscale, la violazione dell'art. 7 Statuto del Contribuente e difetto di motivazione.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 651/2025, ha dichiarato inammissibile il detto ricorso in quanto avente ad oggetto l'avviso di presa in carico in epigrafe che, in quanto tale, non rientra nel novero di quelli
(autonomamente) impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello per cui è causa, per i motivi come in atti.
Si costituiva in giudizio anche il comune di Anzio, con propria memorie e relative controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnta.
La causa era trattata all'udienza del 20.11.2025 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Al riguardo, occorre precisare che il Comune di Anzio aveva inviato solo copia di una busta con il timbro della compiuta giacenza e al momento della redazione del ricorso il contribuente non era in grado di dire se si trattasse del primo invio dell'avviso di accertamento o della comunicazione di avvenuto deposito presso la Casa Comunale (il cd. CAD). Costituitosi in primo grado, l'ente impositore ha affermato che la notifica sarebbe avvenuta per spedizione per posta e cioè con la modalità della cd. notifica diretta. Sul punto, e cioè sulle modalità di notifica, la Cassazione con l'ordinanza n. 16183, depositata il 9 giugno 2021, ha affermato che, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell'ente locale, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale. Secondo la Corte, infatti, laddove l'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 consente ai comuni di notificare i propri avvisi di accertamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa riferimento ad una modalità di notifica semplificata, rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982.
Ciò comporta che in questo caso l'ente non sarà soggetto alle regole previste dalla citata legge 890/1982, in tema di compiuta giacenza, ma si dovrà rifare alle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008). Secondo la Corte di cassazione, la non applicabilità delle regole peculiari della legge 890/1982 comporta che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notifica si ha per perfezionata trascorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e del deposito dell'atto (ovvero dalla data di spedizione della raccomandata informativa eventualmente inviata dall'agente postale, pur non tenuto a farlo). Modalità di notifica che è stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 104/2019. In caso di mancata consegna dell'atto al destinatario presso il suo domicilio, come accade nell'ipotesi della cosiddetta «irreperibilità relativa», quindi, non sussiste l'obbligo da parte dell'agente postale di inviare la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale. Ne consegue che il perfezionamento della notifica, si verificherà passati 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza (o dal ritiro del piego se precedente), tenuto conto dell'assenza dell'obbligo della raccomandata informativa nella notifica ex comma 161 della legge 296/2006. Nel caso di specie, allora, la busta in oggetto si riferisce solo all'invio diretto dell'accertamento impugnato, ma come si evince dall'esame della stessa non vi è nessuna indicazione di dove sia stato lasciato l'avviso di giacenza, visto che vi è solo un'annotazione “ASS AVV 22/9”. Devesi, invece, ritenersi indispensabile tale adempimento, posto che non viene spedito il CAD (Cfr. il controllo sulla legittimità del procedimento notificatorio deve riguardare l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale o alla sua affissione alla porta dell'abitazione, Cassazione n. 19333/2022). Ne consegue che, nel caso di specie, la notifica del prodromico avviso di accertamento si deve ritenere radicalmente nulla.
La mancata regolare notifica dell'accertamento determina due effetti fondamentali: l'autonoma impugnabilità dell'avviso di pressa in carico;
la possibilità di far valere e rilevare la decadenza e/o la prescrizione della pretesa fiscale.
Al contrario, quindi, di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui l'avviso di presa in carico è atto autonomamente e validamente impugnabile allorquando questo costituisca il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario, avendo l'Amministrazione finanziaria omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo (Cfr.
Cassazione n. 21254/2023). Esattamente, dunque, quello che è accaduto nel caso di specie, atteso che l'appellante ricorrente non ha mai ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento emesso dal
Comune di Anzio.
In ordine al secondo profilo sopra evidenziato, afferente la decadenza e/o la prescrizione della pretesa fiscale, la L. 296 del 27 Dicembre del 2006, all'art. 1, comma 161, ha esplicitamente stabilito che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Nel caso di specie, in virtù della nullità della notifica dell'accertamento, non vi è dubbio che si sia verificata sia prescrizione che la decadenza della pretesa fiscale collegata all'IMU anno 2016 e che essa possa essere rilevata ed eccepita attraverso l'ìautonoma impugnazione dell'avviso di presa in carico. In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere accolto. Le spese, in presenza di una soccombenza reciproca nei due diversi gradi di giudizio, possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.