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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8981 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O DI R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. ER VA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 67139 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione il 9 settembre 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Nicola Di Tomassi) attrice-opponente
E
Controparte_1
(avv. Francesco Piselli) convenuto-opposto
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.6.2024 i difensori delle parti così concludevano: per l'attrice, richiamando le conclusioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1), c.p.c.: “nel merito: accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti dichiarare l'annullamento delle cartelle di pagamento oggetto dell'istanza di sgravio in autotutela e riesame di cui in premessa, ricevuta dalla in data 2-2-2017, ai sensi Controparte_2 dell'art. 1, comma 540, L. n.228/2012, e/o la nullità e/o l'inefficacia delle predette cartelle,
e l'inesistenza in capo all'attrice dell'obbligazione di pagamento nei confronti dell
[...]
, già della somma Controparte_3 Controparte_2 relativa alle predette cartelle. Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite”; per la convenuta: “in via principale,accertare e rilevare l'inammissibilità della riassunzione per mezzo del ricorso depositato dalla fallita e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare il presente giudizio di opposizione estinto, per difetto di legittimazione processuale in capo ad essa società fallita o per tardività di essa riassunzione ovvero per TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
inapplicabilità del meccanismo di cui all'art. 305 c.p.c. in riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento;
in via di subordine, previa rimessione in termini per nullità della notifica dell'originario atto di citazione, disporre la separazione dei giudizi come in narrativa indicato, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione per essere la Commissione Tributaria Provinciale di Roma competente a conoscere dell'opposizione sulle cartelle nn. 09720110250167629000,
09720130192497378000, 09720130293137029000, 09720130299898533000,
09720130325514571000, 09720130345628754000, 09720140263650449000,
09720140303362358000, 09720150130061689000, 09720150206761120000,
09720160032301183000, 09720160119319768000, 09720160168236051000,
09720160221269406000 e la propria incompetenza funzionale per essere competente il
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in riferimento all'opposizione relativa alle cartelle di pagamento 09720130345628653000, 09720140108927460000,
0972015014955076000, 09720160018491087000, 09720160145216127000, il Giudice di
Pace di Roma in relazione all'opposizione relativa alle cartelle di pagamento
09720160032301183000 (ruolo 2016/1957 ), 09720160221269406000 Controparte_4
(ruolo 2016/15355 ) ed il Giudice di Pace di Rieti in Controparte_5 relazione all'opposizione relativa alla cartella di pagamento 09720160142013788000
(ruolo 2016/9197 Amministrazione Prov.le Rieti - Polizia Locale); in via di ulteriore subordine, rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione “in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi” notificato a mezzo PEC il 13.10.2017, la ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo, previa sospensione cautelare: di Controparte_3 dichiarare l'annullamento di venti cartelle di pagamento, in quanto nulle e/o inefficaci – essendo trascorso il termine di 220 giorni dall'invio dell'istanza in autotutela e dell'istanza di riesame senza che l'ente creditore avesse inviato alcuna comunicazione interruttiva, ai sensi dell'art. 1, commi 537-544, della legge n. 228 del 2012 – e, per l'effetto, di accertare l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento della somma complessiva di euro 1.897.874,51 relativa alle cartelle predette (nn. 09720110250167629000, 09720130192497378000,
09720130293137029000, 39720130299898533000, 39720130325514571000,
39720130345628653000, 09720130345628754000, 39720140108927460000,
3972014263650449000, 09720140303362358000, 097201501300061689000,
0972015014955076000, 09720160018491087000, 09720160032301183000,
09720160119319768000, 09720160142013788000, 09720160145216127000,
09720160168236051000 e 09720160221269406000).
A sostegno della propria domanda l'attrice ha dedotto:
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- di avere acquisito in data 10.1.2017 l'estratto relativo alla propria situazione debitoria mediante accesso agli sportelli di;
Controparte_2
- di aver proposto istanza in autotutela ed istanza di riesame ex art. 1, commi 537
e ss., della legge 24 dicembre 2012, n. 228, avverso le venti cartelle esattoriali sopra indicate;
- di non aver ricevuto alcuna comunicazione dall'ente impositore e che, essendo trascorso il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, previsto dal comma 540, art.1, della citata legge, gli atti impositivi di cui era stata lamentata l'illegittimità erano annullati di diritto.
L non si è costituita. Controparte_3
Con ordinanza del 5.11.2020 il tribunale, preso atto della sentenza n. 17/2019 con cui il Tribunale di Rieti aveva dichiarato il fallimento della , ha Parte_1 dichiarato l'interruzione del processo.
Riassunto il processo dalla fallita con ricorso depositato in data Parte_1
2.2.2021, con decreto del 15.2.2021 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 9.9.2021.
Con comparsa di risposta depositata il 17.5.2021 si è costituita l'
[...]
, chiedendo di dichiarare l'estinzione del processo in ragione Controparte_3 della inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato dalla fallita Pt_1
sotto i concorrenti profili: (i) del difetto di legittimazione processuale in
[...] capo alla società fallita;
(ii) della tardività della riassunzione;
(iii) dell'inapplicabilità del meccanismo di cui all'art. 305 c.p.c. in riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di un credito nei confronti di persona giuridica fallita.
La convenuta ha inoltre eccepito: (iv) il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle nn. 09720110250167629000, 09720130192497378000,
09720130293137029000, 09720130299898533000, 09720130325514571000,
09720130345628754000, 09720140263650449000, 09720140303362358000,
09720150130061689000, 09720150206761120000, 09720160032301183000
(ruolo 2016/2752), 09720160119319768000, 09720160168236051000 e
09720160221269406000 (ruolo 2916/1577), in quanto relative a crediti tributari;
(v) il difetto di competenza funzionale del tribunale adito in favore del Tribunale di
Roma in funzione di Giudice del Lavoro in riferimento alle cartelle nn.
09720130345628653000, 09720140108927460000, 0972015014955076000,
09720160018491087000 e 09720160145216127000, relative a crediti per contributi previdenziali e assistenziali, nonché in favore del Giudice di Pace di
Roma in relazione alle cartelle nn. 09720160032301183000 (ruolo 2016/1957
) e 09720160221269406000 (ruolo 2016/15355 Comune di Controparte_4
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Roma - Polizia Urbana) e in favore del Giudice di Pace di Rieti in relazione alla cartella n. 09720160142013788000 (ruolo 2016/9197 Amministrazione Prov.le
Rieti - Polizia Locale), in quanto relativr a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Infine, nel merito, (vi) la convenuta a chiesto di rigettare la domanda, stante l'inoperatività del meccanismo estintivo invocato dalla deducendo al riguardo la carenza dei requisiti richiesti perché Parte_1 potesse proporsi l'istanza di annullamento in autotutela.
2 – La causa deve essere decisa dichiarando l'improcedibilità della domanda proposta dalla con l'atto di riassunzione del processo interrotto, Parte_1 stante la carenza di legittimazione della società fallita ad ottenere l'accertamento dell'estinzione del diritto alla riscossione coattiva, riconoscibile soltanto alla curatela fallimentare.
2.1 Come si è detto nella parte espositiva, a seguito dell'interruzione del processo imposta dalla dichiarazione di fallimento della Parte_1 quest'ultima – anziché la curatela fallimentare – ha riassunto il processo, rappresentando e documentando che il curatore fallimentare aveva espresso parere non favorevole alla prosecuzione del processo ad iniziativa della curatela, poiché aveva ritenuto che l'istanza a suo tempo depositata dalla ai Parte_1 sensi della legge n. 228/2012 non fosse riferibile ad alcuna delle ipotesi, espressamente previste, la cui verificazione legittima la proposizione dell'istanza
(doc. E, prodotto con il ricorso in riassunzione).
Il processo, pertanto, non è stato riassunto dalla curatela perché questa era rimasta inerte ma perché, a seguito della valutazione della sussistenza dell'interesse per il fallito, e anche per la massa dei creditori (che potrebbe subire un pregiudizio in caso di rigetto della domanda, dovendo distrarsi una parte dell'attivo fallimentare per pagare le spese processuali), gli organi della procedura avevano formulato un prognosi non favorevole in ordine alla possibilità che la domanda proposta dalla zamponi fosse accolta.
A tale riguardo il tribunale osserva che la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 16151/2024 (non massimata) – richiamando i precedenti di legittimità e conformandosi alla richiesta della (che aveva Parte_2 sostenuto che “la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore: se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (Cass. 10 ottobre 2022, n. 29462; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626; Cass. 6 luglio 2016, n.
13814; cfr. pure: Cass. 25 ottobre 2013, n. 24159; Cass. 20 marzo 2012, n.
4448; Cass. 22 luglio 2005, n. 15369)”) – aveva affermato che “l'assoluto disinteresse della Curatela come condizione negativa perché possa riconoscersi al fallito la legittimazione supplementare ed eccezionale, esige una rigorosa e specifica allegazione ed un accertamento preliminare, altrimenti generandosi una incontrollabile serie di giudizi a catena e una confusione di ruoli (o peggio l'uso strumentale di tale possibilità, per finalità estranee al corretto ed imparziale svolgimento della procedura), il cui onere di allegazione specifico, sostenuto con rigore probatorio, spetta a colui che affermi i fatti di disinteresse e chieda di surrogarsi alla curatela, poiché «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla» (Cass. 2 febbraio 2018 n. 2626, richiamando Cass. Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951).”
Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte aveva ritenuto: a) che “una prova siffatta non è stata fornita, constando, all'opposto, come rilevato, il positivo riscontro della spendita di un apprezzamento della Curatela circa l'opportunità di proseguire il giudizio.”; b) che “il difetto di legittimazione del fallito è poi rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice, poiché il curatore sta in causa sia per la massa dei creditori sia per il fallito e il suo comportamento processuale vincola l'una e l'altro
(Cass. 4 dicembre 2018, n. 31313)”.
In ordine ad un aspetto specifico, afferente ad eventuali situazioni particolari che giustifichino l'interesse del fallito ad agire in luogo della curatela, anche quando questa si sia espressa al riguardo, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
36780/2022 (non massimata) ha affermato che alla regola enunciata dall'art. 43
l.fall. – secondo cui “la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore” – “fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali
e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio”. Ha precisato al riguardo la Corte che occorre che la curatela “si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente
o implicitamente la gestione al fallito”, la cui legittimazione “dev'essere, invece, esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia” (situazione questa in cui il difetto di legittimazione del fallito è rilevabile anche d'ufficio).
Alla luce dei principi sopra esposti, risulta evidente come nel caso in esame non possa riconoscersi alla società fallita la legittimazione a proseguire il processo interrotto a causa della dichiarazione di fallimento. La , infatti, non Parte_1 ha agito per la tutela di diritti strettamente personali e l'amministrazione fallimentare non è rimasta inerte ma ha espressamente valutato la non convenienza per la fallita e la massa di creditori.
2.2 Ritiene però il tribunale di prendere in considerazione anche l'ipotesi in cui la valutazione operata dagli organi della procedura non sia condivisibile e, conseguentemente, la preclusione della possibilità per il fallito di riassumere il processo si traduca in un pregiudizio ingiusto;
situazione che potrebbe, in via eccezionale e residuale, legittimare il fallito ad agire.
A tale scopo, si osserva quanto segue.
La società a sostenuto di avere diritto ad ottenere l'annullamento delle Pt_1 cartelle di pagamento indicate nell'atto introduttivo e nell'istanza inviata ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012, con conseguente discarico dei ruoli, poiché l'ente creditore non aveva inviato la comunicazione prevista dal comma 539 nel termine di 220 giorni previsto dal comma 540.
Ciò premesso, il tribunale osserva che il comma 538 prevede che la dichiarazione inviata dal debitore documenti “che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati” da un vizio o comunque da un evento di natura sostanziale o processuale che comporti l'inesigibilità del credito. Il comma 539 prevede che, a seguito dell'inoltro della dichiarazione, vengano posti in essere – anche dall'ente creditore – una serie di adempimenti, nel rispetto di determinati termini. Lo scopo di tale procedimento è quello di consentire di verificare la sussistenza di cause di inesigibilità dei crediti senza che il debitore sia costretto a introdurre un contenzioso giudiziale che potrebbe determinare, qualora le ragioni del debitore siano fondate, un inutile aggravio di spesa pubblica.
È di tutta evidenza che, per consentire al creditore di vagliare le ragioni del debitore, questo deve specificare, con riferimento a ciascuno degli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo o della successiva cartella di pagamento o dell'avviso per i quali si procede, quale sia la “causa di inesigibilità del credito” e fornire la relativa documentazione, se esistente. Rileva il tribunale che l'enunciazione, al comma 538, di cinque cause specifiche di “inesigibilità” del credito – pur costituendo un'elencazione non esaustiva, come si desume
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
dall'espressa indicazione della possibilità di indicare anche “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso” – palesa la necessità che il debitore collabori con modalità adeguate a consentire all'Agente della riscossione, nei termini prescritti, l'attività di verifica richiesta dal debitore nel proprio interesse. La necessità della prestazione della collaborazione e la rilevanza che il legislatore ha inteso accordargli è resa manifesta anche dalla previsione, “ferma restando la responsabilità penale”, di una sanzione amministrativa qualora fosse prodotta documentazione falsa.
La procedura disciplinata dai commi 537 e ss. dell'art. 1 della legge n. 228/2012
è modulata quindi in modo da non tollerare che le dichiarazioni del debitore siano caratterizzate dalla genericità delle indicazioni fornite, e ciò vuoi perché, come si
è detto, intanto i termini prescritti possono essere rispettati dai destinatari in quanto questi abbiano a disposizione dati e riferimenti quanto più dettagliati, vuoi perché non può consentirsi che entrate pubblicistiche non siano acquisite – con danno per la generalità dei consociati – perché il debitore non è collaborativo e tantomeno quando la non collaborazione sia volontaria e finalizzata a lucrare un beneficio non dovuto, confidando sul mancato rispetto dei termini.
Ciò posto, si rileva che l'istanza di riesame presentata all CP_6
dalla società (docc. a fasc. attrice e 5 fasc. , contiene
[...] CP_7 unicamente l'elenco delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, ma non anche – a rispetto a ciascuno di essi – la prospettazione (anche attraverso allegazione documentale) delle singole cause di inesigibilità o altri profili specifici da cui sia desumibile la non debenza dei crediti. In particolare, nel corpo dell'istanza l'attrice non ha individua alcuna causa di inesigibilità normativamente prescritta, limitandosi a formulare, in calce all'elenco delle cartelle di pagamento
(pag.5), una richiesta di contenuto assolutamente generico e priva di supporto documentale. Non può pertanto esservi alcun dubbio che il contenuto della dichiarazione della società opponente non è rispondente al paradigma del comma 538.
Una siffatta modalità di attivazione del procedimento disciplinato dai commi 537 e ss. della legge n. 228/2012 non soltanto si discosta dalla tipologia di dichiarazione prevista dalla legge, come sopra definita, ma anzi rappresenta – per l'estrema genericità che la distingue – proprio quella tipologia di atto di impulso che pone agli enti creditori rilevanti di difficoltà per individuare le ragioni di credito e per verificare la sussistenza delle cause di inesigibilità e che perciò si pone come antitetica al principio di collaborazione tra debitore e creditore che connota il procedimento disciplinato dalle norme sopra indicate.
7 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
L'istanza di riesame così come formulata dalla non è pertanto Parte_1 riconducibile al tipo legale previsto dal comma 538 e non determina perciò, in capo all'Agente della riscossione, l'obbligo di trasmissione agli enti impositori della dichiarazione e della documentazione allegata (nel caso in esame sostanzialmente inesistente) previsto dal comma 539 né, se trasmessa, sarebbe stato generato in capo a quegli enti gli obblighi di controllo e trasmissione previsti dal medesimo comma, in considerazione della mancanza di documentazione e della genericità e generalità delle “cause di inesigibilità” esposte.
Per quanto sopra esposto, deve escludersi che si versi nell'ipotesi eccezionale e residuale – invero non prospettata dalla giurisprudenza di legittimità – di legittimazione ad agire del fallito, come sopra delineata.
3 – La ritenuta improcedibilità sopravvenuta della domanda consente di non prendere in esame le altre eccezioni sollevate dall Controparte_1
, facendo applicazione del principio della ragione più liquida (cfr.
[...]
Cass., sent. n. 11458/2018 e ord. n. 363/2019).
Alla soccombenza segue la condanna della società al pagamento Parte_1 in favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo
(d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti dell , così provvede: Controparte_1
a) dichiara la carenza di legittimazione della ad agire per la Parte_1 riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 43, comma 3, legge fall.;
c) condanna la al pagamento in favore dell Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in € 29.194,00 per
[...]
compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta.
Così deciso in Roma, il 16.6.2025
Il Giudice
ER VA
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Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. ER VA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 67139 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione il 9 settembre 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Nicola Di Tomassi) attrice-opponente
E
Controparte_1
(avv. Francesco Piselli) convenuto-opposto
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.6.2024 i difensori delle parti così concludevano: per l'attrice, richiamando le conclusioni formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1), c.p.c.: “nel merito: accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti dichiarare l'annullamento delle cartelle di pagamento oggetto dell'istanza di sgravio in autotutela e riesame di cui in premessa, ricevuta dalla in data 2-2-2017, ai sensi Controparte_2 dell'art. 1, comma 540, L. n.228/2012, e/o la nullità e/o l'inefficacia delle predette cartelle,
e l'inesistenza in capo all'attrice dell'obbligazione di pagamento nei confronti dell
[...]
, già della somma Controparte_3 Controparte_2 relativa alle predette cartelle. Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite”; per la convenuta: “in via principale,accertare e rilevare l'inammissibilità della riassunzione per mezzo del ricorso depositato dalla fallita e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare il presente giudizio di opposizione estinto, per difetto di legittimazione processuale in capo ad essa società fallita o per tardività di essa riassunzione ovvero per TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
inapplicabilità del meccanismo di cui all'art. 305 c.p.c. in riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento;
in via di subordine, previa rimessione in termini per nullità della notifica dell'originario atto di citazione, disporre la separazione dei giudizi come in narrativa indicato, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione per essere la Commissione Tributaria Provinciale di Roma competente a conoscere dell'opposizione sulle cartelle nn. 09720110250167629000,
09720130192497378000, 09720130293137029000, 09720130299898533000,
09720130325514571000, 09720130345628754000, 09720140263650449000,
09720140303362358000, 09720150130061689000, 09720150206761120000,
09720160032301183000, 09720160119319768000, 09720160168236051000,
09720160221269406000 e la propria incompetenza funzionale per essere competente il
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in riferimento all'opposizione relativa alle cartelle di pagamento 09720130345628653000, 09720140108927460000,
0972015014955076000, 09720160018491087000, 09720160145216127000, il Giudice di
Pace di Roma in relazione all'opposizione relativa alle cartelle di pagamento
09720160032301183000 (ruolo 2016/1957 ), 09720160221269406000 Controparte_4
(ruolo 2016/15355 ) ed il Giudice di Pace di Rieti in Controparte_5 relazione all'opposizione relativa alla cartella di pagamento 09720160142013788000
(ruolo 2016/9197 Amministrazione Prov.le Rieti - Polizia Locale); in via di ulteriore subordine, rigettare l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione “in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi” notificato a mezzo PEC il 13.10.2017, la ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo, previa sospensione cautelare: di Controparte_3 dichiarare l'annullamento di venti cartelle di pagamento, in quanto nulle e/o inefficaci – essendo trascorso il termine di 220 giorni dall'invio dell'istanza in autotutela e dell'istanza di riesame senza che l'ente creditore avesse inviato alcuna comunicazione interruttiva, ai sensi dell'art. 1, commi 537-544, della legge n. 228 del 2012 – e, per l'effetto, di accertare l'inesistenza dell'obbligazione di pagamento della somma complessiva di euro 1.897.874,51 relativa alle cartelle predette (nn. 09720110250167629000, 09720130192497378000,
09720130293137029000, 39720130299898533000, 39720130325514571000,
39720130345628653000, 09720130345628754000, 39720140108927460000,
3972014263650449000, 09720140303362358000, 097201501300061689000,
0972015014955076000, 09720160018491087000, 09720160032301183000,
09720160119319768000, 09720160142013788000, 09720160145216127000,
09720160168236051000 e 09720160221269406000).
A sostegno della propria domanda l'attrice ha dedotto:
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- di avere acquisito in data 10.1.2017 l'estratto relativo alla propria situazione debitoria mediante accesso agli sportelli di;
Controparte_2
- di aver proposto istanza in autotutela ed istanza di riesame ex art. 1, commi 537
e ss., della legge 24 dicembre 2012, n. 228, avverso le venti cartelle esattoriali sopra indicate;
- di non aver ricevuto alcuna comunicazione dall'ente impositore e che, essendo trascorso il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, previsto dal comma 540, art.1, della citata legge, gli atti impositivi di cui era stata lamentata l'illegittimità erano annullati di diritto.
L non si è costituita. Controparte_3
Con ordinanza del 5.11.2020 il tribunale, preso atto della sentenza n. 17/2019 con cui il Tribunale di Rieti aveva dichiarato il fallimento della , ha Parte_1 dichiarato l'interruzione del processo.
Riassunto il processo dalla fallita con ricorso depositato in data Parte_1
2.2.2021, con decreto del 15.2.2021 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 9.9.2021.
Con comparsa di risposta depositata il 17.5.2021 si è costituita l'
[...]
, chiedendo di dichiarare l'estinzione del processo in ragione Controparte_3 della inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato dalla fallita Pt_1
sotto i concorrenti profili: (i) del difetto di legittimazione processuale in
[...] capo alla società fallita;
(ii) della tardività della riassunzione;
(iii) dell'inapplicabilità del meccanismo di cui all'art. 305 c.p.c. in riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di un credito nei confronti di persona giuridica fallita.
La convenuta ha inoltre eccepito: (iv) il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle nn. 09720110250167629000, 09720130192497378000,
09720130293137029000, 09720130299898533000, 09720130325514571000,
09720130345628754000, 09720140263650449000, 09720140303362358000,
09720150130061689000, 09720150206761120000, 09720160032301183000
(ruolo 2016/2752), 09720160119319768000, 09720160168236051000 e
09720160221269406000 (ruolo 2916/1577), in quanto relative a crediti tributari;
(v) il difetto di competenza funzionale del tribunale adito in favore del Tribunale di
Roma in funzione di Giudice del Lavoro in riferimento alle cartelle nn.
09720130345628653000, 09720140108927460000, 0972015014955076000,
09720160018491087000 e 09720160145216127000, relative a crediti per contributi previdenziali e assistenziali, nonché in favore del Giudice di Pace di
Roma in relazione alle cartelle nn. 09720160032301183000 (ruolo 2016/1957
) e 09720160221269406000 (ruolo 2016/15355 Comune di Controparte_4
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Roma - Polizia Urbana) e in favore del Giudice di Pace di Rieti in relazione alla cartella n. 09720160142013788000 (ruolo 2016/9197 Amministrazione Prov.le
Rieti - Polizia Locale), in quanto relativr a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Infine, nel merito, (vi) la convenuta a chiesto di rigettare la domanda, stante l'inoperatività del meccanismo estintivo invocato dalla deducendo al riguardo la carenza dei requisiti richiesti perché Parte_1 potesse proporsi l'istanza di annullamento in autotutela.
2 – La causa deve essere decisa dichiarando l'improcedibilità della domanda proposta dalla con l'atto di riassunzione del processo interrotto, Parte_1 stante la carenza di legittimazione della società fallita ad ottenere l'accertamento dell'estinzione del diritto alla riscossione coattiva, riconoscibile soltanto alla curatela fallimentare.
2.1 Come si è detto nella parte espositiva, a seguito dell'interruzione del processo imposta dalla dichiarazione di fallimento della Parte_1 quest'ultima – anziché la curatela fallimentare – ha riassunto il processo, rappresentando e documentando che il curatore fallimentare aveva espresso parere non favorevole alla prosecuzione del processo ad iniziativa della curatela, poiché aveva ritenuto che l'istanza a suo tempo depositata dalla ai Parte_1 sensi della legge n. 228/2012 non fosse riferibile ad alcuna delle ipotesi, espressamente previste, la cui verificazione legittima la proposizione dell'istanza
(doc. E, prodotto con il ricorso in riassunzione).
Il processo, pertanto, non è stato riassunto dalla curatela perché questa era rimasta inerte ma perché, a seguito della valutazione della sussistenza dell'interesse per il fallito, e anche per la massa dei creditori (che potrebbe subire un pregiudizio in caso di rigetto della domanda, dovendo distrarsi una parte dell'attivo fallimentare per pagare le spese processuali), gli organi della procedura avevano formulato un prognosi non favorevole in ordine alla possibilità che la domanda proposta dalla zamponi fosse accolta.
A tale riguardo il tribunale osserva che la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 16151/2024 (non massimata) – richiamando i precedenti di legittimità e conformandosi alla richiesta della (che aveva Parte_2 sostenuto che “la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore: se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (Cass. 10 ottobre 2022, n. 29462; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626; Cass. 6 luglio 2016, n.
13814; cfr. pure: Cass. 25 ottobre 2013, n. 24159; Cass. 20 marzo 2012, n.
4448; Cass. 22 luglio 2005, n. 15369)”) – aveva affermato che “l'assoluto disinteresse della Curatela come condizione negativa perché possa riconoscersi al fallito la legittimazione supplementare ed eccezionale, esige una rigorosa e specifica allegazione ed un accertamento preliminare, altrimenti generandosi una incontrollabile serie di giudizi a catena e una confusione di ruoli (o peggio l'uso strumentale di tale possibilità, per finalità estranee al corretto ed imparziale svolgimento della procedura), il cui onere di allegazione specifico, sostenuto con rigore probatorio, spetta a colui che affermi i fatti di disinteresse e chieda di surrogarsi alla curatela, poiché «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla» (Cass. 2 febbraio 2018 n. 2626, richiamando Cass. Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951).”
Nel caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte aveva ritenuto: a) che “una prova siffatta non è stata fornita, constando, all'opposto, come rilevato, il positivo riscontro della spendita di un apprezzamento della Curatela circa l'opportunità di proseguire il giudizio.”; b) che “il difetto di legittimazione del fallito è poi rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice, poiché il curatore sta in causa sia per la massa dei creditori sia per il fallito e il suo comportamento processuale vincola l'una e l'altro
(Cass. 4 dicembre 2018, n. 31313)”.
In ordine ad un aspetto specifico, afferente ad eventuali situazioni particolari che giustifichino l'interesse del fallito ad agire in luogo della curatela, anche quando questa si sia espressa al riguardo, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
36780/2022 (non massimata) ha affermato che alla regola enunciata dall'art. 43
l.fall. – secondo cui “la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore” – “fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali
e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio”. Ha precisato al riguardo la Corte che occorre che la curatela “si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente
o implicitamente la gestione al fallito”, la cui legittimazione “dev'essere, invece, esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una
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valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia” (situazione questa in cui il difetto di legittimazione del fallito è rilevabile anche d'ufficio).
Alla luce dei principi sopra esposti, risulta evidente come nel caso in esame non possa riconoscersi alla società fallita la legittimazione a proseguire il processo interrotto a causa della dichiarazione di fallimento. La , infatti, non Parte_1 ha agito per la tutela di diritti strettamente personali e l'amministrazione fallimentare non è rimasta inerte ma ha espressamente valutato la non convenienza per la fallita e la massa di creditori.
2.2 Ritiene però il tribunale di prendere in considerazione anche l'ipotesi in cui la valutazione operata dagli organi della procedura non sia condivisibile e, conseguentemente, la preclusione della possibilità per il fallito di riassumere il processo si traduca in un pregiudizio ingiusto;
situazione che potrebbe, in via eccezionale e residuale, legittimare il fallito ad agire.
A tale scopo, si osserva quanto segue.
La società a sostenuto di avere diritto ad ottenere l'annullamento delle Pt_1 cartelle di pagamento indicate nell'atto introduttivo e nell'istanza inviata ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012, con conseguente discarico dei ruoli, poiché l'ente creditore non aveva inviato la comunicazione prevista dal comma 539 nel termine di 220 giorni previsto dal comma 540.
Ciò premesso, il tribunale osserva che il comma 538 prevede che la dichiarazione inviata dal debitore documenti “che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati” da un vizio o comunque da un evento di natura sostanziale o processuale che comporti l'inesigibilità del credito. Il comma 539 prevede che, a seguito dell'inoltro della dichiarazione, vengano posti in essere – anche dall'ente creditore – una serie di adempimenti, nel rispetto di determinati termini. Lo scopo di tale procedimento è quello di consentire di verificare la sussistenza di cause di inesigibilità dei crediti senza che il debitore sia costretto a introdurre un contenzioso giudiziale che potrebbe determinare, qualora le ragioni del debitore siano fondate, un inutile aggravio di spesa pubblica.
È di tutta evidenza che, per consentire al creditore di vagliare le ragioni del debitore, questo deve specificare, con riferimento a ciascuno degli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo o della successiva cartella di pagamento o dell'avviso per i quali si procede, quale sia la “causa di inesigibilità del credito” e fornire la relativa documentazione, se esistente. Rileva il tribunale che l'enunciazione, al comma 538, di cinque cause specifiche di “inesigibilità” del credito – pur costituendo un'elencazione non esaustiva, come si desume
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dall'espressa indicazione della possibilità di indicare anche “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso” – palesa la necessità che il debitore collabori con modalità adeguate a consentire all'Agente della riscossione, nei termini prescritti, l'attività di verifica richiesta dal debitore nel proprio interesse. La necessità della prestazione della collaborazione e la rilevanza che il legislatore ha inteso accordargli è resa manifesta anche dalla previsione, “ferma restando la responsabilità penale”, di una sanzione amministrativa qualora fosse prodotta documentazione falsa.
La procedura disciplinata dai commi 537 e ss. dell'art. 1 della legge n. 228/2012
è modulata quindi in modo da non tollerare che le dichiarazioni del debitore siano caratterizzate dalla genericità delle indicazioni fornite, e ciò vuoi perché, come si
è detto, intanto i termini prescritti possono essere rispettati dai destinatari in quanto questi abbiano a disposizione dati e riferimenti quanto più dettagliati, vuoi perché non può consentirsi che entrate pubblicistiche non siano acquisite – con danno per la generalità dei consociati – perché il debitore non è collaborativo e tantomeno quando la non collaborazione sia volontaria e finalizzata a lucrare un beneficio non dovuto, confidando sul mancato rispetto dei termini.
Ciò posto, si rileva che l'istanza di riesame presentata all CP_6
dalla società (docc. a fasc. attrice e 5 fasc. , contiene
[...] CP_7 unicamente l'elenco delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, ma non anche – a rispetto a ciascuno di essi – la prospettazione (anche attraverso allegazione documentale) delle singole cause di inesigibilità o altri profili specifici da cui sia desumibile la non debenza dei crediti. In particolare, nel corpo dell'istanza l'attrice non ha individua alcuna causa di inesigibilità normativamente prescritta, limitandosi a formulare, in calce all'elenco delle cartelle di pagamento
(pag.5), una richiesta di contenuto assolutamente generico e priva di supporto documentale. Non può pertanto esservi alcun dubbio che il contenuto della dichiarazione della società opponente non è rispondente al paradigma del comma 538.
Una siffatta modalità di attivazione del procedimento disciplinato dai commi 537 e ss. della legge n. 228/2012 non soltanto si discosta dalla tipologia di dichiarazione prevista dalla legge, come sopra definita, ma anzi rappresenta – per l'estrema genericità che la distingue – proprio quella tipologia di atto di impulso che pone agli enti creditori rilevanti di difficoltà per individuare le ragioni di credito e per verificare la sussistenza delle cause di inesigibilità e che perciò si pone come antitetica al principio di collaborazione tra debitore e creditore che connota il procedimento disciplinato dalle norme sopra indicate.
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L'istanza di riesame così come formulata dalla non è pertanto Parte_1 riconducibile al tipo legale previsto dal comma 538 e non determina perciò, in capo all'Agente della riscossione, l'obbligo di trasmissione agli enti impositori della dichiarazione e della documentazione allegata (nel caso in esame sostanzialmente inesistente) previsto dal comma 539 né, se trasmessa, sarebbe stato generato in capo a quegli enti gli obblighi di controllo e trasmissione previsti dal medesimo comma, in considerazione della mancanza di documentazione e della genericità e generalità delle “cause di inesigibilità” esposte.
Per quanto sopra esposto, deve escludersi che si versi nell'ipotesi eccezionale e residuale – invero non prospettata dalla giurisprudenza di legittimità – di legittimazione ad agire del fallito, come sopra delineata.
3 – La ritenuta improcedibilità sopravvenuta della domanda consente di non prendere in esame le altre eccezioni sollevate dall Controparte_1
, facendo applicazione del principio della ragione più liquida (cfr.
[...]
Cass., sent. n. 11458/2018 e ord. n. 363/2019).
Alla soccombenza segue la condanna della società al pagamento Parte_1 in favore della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo
(d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti dell , così provvede: Controparte_1
a) dichiara la carenza di legittimazione della ad agire per la Parte_1 riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 43, comma 3, legge fall.;
c) condanna la al pagamento in favore dell Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in € 29.194,00 per
[...]
compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta.
Così deciso in Roma, il 16.6.2025
Il Giudice
ER VA
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