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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/10/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2556/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2556/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. David
Burroni, presso il cui studio in Siena, Strada Massetana Romana n. 54, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, per e l'Avv. David Burroni, concludeva chiedendo di: Parte_1 Parte_2
“OMOLOGARE la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 6
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare dove più riterrà opportuno la propria residenza.
2) La Sig.ra promette di cedere al Sig. che promette di acquistare Parte_1 Parte_2 per il corrispettivo di € 35.000,00 la propria quota del 50% del diritto di piena proprietà del seguente immobile a Lei pervenuto con atto a rogito Notaio Dottor del Persona_1
29.10.2021 Repertorio n. 29932, Raccolta n. 16386 e precisamente il 50% delle quote dell'immobile posto in Sovicille (SI) in Via Giuseppe di Vittorio n. 15, confinante con: aree condominiali, , salvo se altri. Persona_2 Persona_3
L'immobile risulta oggi censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sovicille al Foglio 33 Part. 124 sub. 17 graffato con il foglio 33 Part. 124 sub. 14, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5, rendita euro 681,72 (di seguito indicato anche come “Immobile”). Fanno parte della presente promessa di cessione anche le quote condominiali ivi compresa la quota di comproprietà indivisa sulle parti comuni dello stabile di cui l'immobile fa parte. I dati catastali indicati saranno controllati ed eventualmente integrati e/o modificati in sede di rogito.
3) La Sig.ra promette di trasferire e il Sig. di acquistare quanto Parte_1 Parte_2 previsto al punto 2 nel termine di 8 mesi decorrente dalla data di omologazione del presente accordo di separazione dal notaio a scelta del Sig. e a spese esclusive di Parte_2 quest'ultimo, per modo che la somma di € 35.000,00 da versare integralmente e contestualmente al momento del rogito, concordata per detto trasferimento in favore del Sig. Parte_2 pervenga alla Sig.ra al netto di ogni onere e/o spesa. In particolare, il Sig. Parte_1 Pt_2 si assumerà integralmente il pagamento di tutte le spese che si renderanno necessarie per
[...] la vendita di quanto previsto al punto 2 incluse quelle inerenti la presentazione di eventuali pratiche che si dovessero rendere necessarie per l'ottenimento della dichiarazione di conformità catastale ed urbanistica dell'immobile e comunque per il buon esito della vendita.
4) Le parti dichiarano che l'immobile di cui al punto 2 è gravato e viene ceduto gravato da ipoteca relativa al mutuo ai rogiti Notaio Dottor del 29.10.2021 Repertorio Persona_1
n. 29933, Raccolta n. 16387 di cui entrambe le parti sono debitrici (di seguito indicato anche come “Mutuo”).
5) Il Sig. si impegna e si obbliga ad accollarsi il Mutuo ed a fare quanto di Sua Parte_2 spettanza affinché la banca liberi la Sig.ra dalle obbligazioni relative al Mutuo. La Parte_1 cessione della quota dell'Immobile della Sig.ra in favore del Sig. , da Parte_1 Parte_2 3 / 6
formalizzarsi con successivo atto notarile, è sospensivamente condizionata all'ottenimento, da parte del Sig. , e alla consegna alla Sig.ra , di una dichiarazione Parte_2 Parte_1 scritta e irrevocabile da parte dell'istituto di credito mutuante con cui la Sig.ra Parte_1 venga integralmente liberata da ogni e qualsivoglia obbligazione, presente e futura, derivante dal suddetto contratto di mutuo. Tale liberazione dovrà avvenire prima o contestualmente alla stipula del rogito notarile.
6) Le parti convengono che l'efficacia dell'impegno a trasferire di cui al punto 3 è soggetta a un termine finale di 20 (venti) mesi, decorrenti dalla data di omologazione del presente accordo di separazione. Le parti, inoltre, pattuiscono espressamente che il medesimo impegno a trasferire è sottoposto alla condizione risolutiva della sottoscrizione congiunta di un contratto preliminare di vendita e/o di un contratto di vendita dell'immobile con un soggetto terzo, secondo quanto disciplinato al punto 7. Di conseguenza, l'impegno a trasferire tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1
si intenderà risolto di diritto e privo di ogni ulteriore effetto al verificarsi del Parte_2 primo tra i seguenti eventi: a) la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita e/o di un contratto di vendita con un terzo;
b) la scadenza del termine finale di 20 (venti) mesi.
7) Le parti concordano che decorso il termine di 8 mesi previsto dal precedente punto 3
l'Immobile verrà messo in vendita per un prezzo non inferiore a € 250.000,00. Le parti concordano altresì che fino a che l'accordo previsto al precedente punto 2 rimarrà efficacie, e quindi fino a che non si verificheranno le ipotesi risolutive previste al precedente punto 6, il Sig. potrà ottenere la liberazione della Sig.ra dal Mutuo e procedere Parte_2 Parte_1 così al trasferimento della quota dell'Immobile.
8) Le parti concordano che fino alla futura cessione e/o vendita, l'Immobile sito in Via Giuseppe di Vittorio n. 15 Sovicille (SI) rimanga nella disponibilità del Sig. il quale Parte_2 conseguentemente si obbliga a pagare interamente le rate mensili di mutuo, le spese condominiali, le spese di ordinaria manutenzione e quelle relative alle utenze, nonché a rimborsare alla Sig.ra la quota dell'Imu che questa fosse eventualmente tenuta a Parte_1 pagare. A fronte di quanto sopra, il Sig. dichiara di assumere la qualità di Parte_2 custode del bene e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne la Sig.ra da qualsiasi pretesa, azione, richiesta di risarcimento, che dovesse essere avanzata Parte_1 da terzi, per qualsiasi titolo o ragione, in connessione con gli obblighi assunti ai sensi della presente clausola. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tale manleva copre le 4 / 6
pretese avanzate dall'istituto di credito mutuante, dall'amministrazione condominiale, dai fornitori delle utenze e da eventuali terzi danneggiati.
9) Per quanto riguarda le future ed eventuali spese straordinarie dell'Immobile le stesse dovranno essere preventivamente concordate dalle parti e saranno anticipate dal Sig.
[...]
Nell'ipotesi di cessione della quota dell'Immobile della Sig.ra in favore del Pt_2 Parte_1
Sig. le spese straordinarie rimarranno a esclusivo carico di quest'ultimo, mentre Parte_2 nell'ipotesi di vendita dell'Immobile a terzi il Sig. potrà recuperare le somme Parte_2 pagate per le spese straordinarie dal prezzo della vendita.
10) Le parti concordano di assegnare la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura Ford
Focus, tg. GX441BK, attualmente intestata alla Sig.ra , alla medesima Sig.ra Parte_1 [...] nonché di assegnare la piena ed esclusiva proprietà della motocicletta CFMoto CF650, Pt_1 tg. EY6409, attualmente intestata al Sig. , al medesimo Sig. . Parte_2 Parte_2
11) Le parti danno atto infine che le pattuizioni qui convenute sono attratte nell'ambito impositivo dell'art. 19 L. 898/70 delle cui disposizioni fiscali gli ex coniugi intendono avvalersi, dal momento che le attribuzioni e le obbligazioni assunte con il presente atto sono tutte finalizzate alla definizione dei rapporti patrimoniali ed economici fra i coniugi a seguito ed in sede di separazione e quindi quali condizioni determinanti e definitive della composizione della controversia familiare e per tale fatto sono soggette alla normativa fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che esenta da qualsiasi imposta di bollo o di registro e da qualsiasi altra tassa gli atti di attribuzione di beni e diritti in sede di divorzio, come esteso anche alla separazione dalla Corte Costituzionale.
12) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e concordano, pertanto, che alcun assegno di mantenimento venga corrisposto.
13) Le parti dichiarano inoltre di aver già regolato tutti gli altri rapporti tra loro intercorrenti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro salvo quanto previsto dal presente accordo.
14) Le parti si impegnano a pagare direttamente le spese per il cibo per il cane. Le parti si impegnano inoltre a sostenere nella misura del 50% ciascuno le eventuali ulteriori spese che si dovessero rendere necessarie per il cane quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per le visite veterinarie, spese per i medicinali. Tali spese dovranno essere previamente concordate tra le parti e qualora le stesse siano sostenute da una sola parte dovranno essere 5 / 6
rimborsate dall'altra parte entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalle relative ricevute di pagamento.
15) Le spese legali saranno a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
16) Le parti danno atto che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande connesse a questo procedimento
Pubblico Ministero: visto in data 18.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.7.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data 22.4.2017 in Parte_2
Siena, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena per l'anno 2017
n. 23, Parte II, serie C, e che dal matrimonio non erano nati figli figli;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e anno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. 6 / 6
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), alle condizioni concordate indicate supra;
Parte_2 C.F._2 spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2556/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. David
Burroni, presso il cui studio in Siena, Strada Massetana Romana n. 54, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, per e l'Avv. David Burroni, concludeva chiedendo di: Parte_1 Parte_2
“OMOLOGARE la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 6
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare dove più riterrà opportuno la propria residenza.
2) La Sig.ra promette di cedere al Sig. che promette di acquistare Parte_1 Parte_2 per il corrispettivo di € 35.000,00 la propria quota del 50% del diritto di piena proprietà del seguente immobile a Lei pervenuto con atto a rogito Notaio Dottor del Persona_1
29.10.2021 Repertorio n. 29932, Raccolta n. 16386 e precisamente il 50% delle quote dell'immobile posto in Sovicille (SI) in Via Giuseppe di Vittorio n. 15, confinante con: aree condominiali, , salvo se altri. Persona_2 Persona_3
L'immobile risulta oggi censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sovicille al Foglio 33 Part. 124 sub. 17 graffato con il foglio 33 Part. 124 sub. 14, cat. A/2, classe 2, consistenza 5,5, rendita euro 681,72 (di seguito indicato anche come “Immobile”). Fanno parte della presente promessa di cessione anche le quote condominiali ivi compresa la quota di comproprietà indivisa sulle parti comuni dello stabile di cui l'immobile fa parte. I dati catastali indicati saranno controllati ed eventualmente integrati e/o modificati in sede di rogito.
3) La Sig.ra promette di trasferire e il Sig. di acquistare quanto Parte_1 Parte_2 previsto al punto 2 nel termine di 8 mesi decorrente dalla data di omologazione del presente accordo di separazione dal notaio a scelta del Sig. e a spese esclusive di Parte_2 quest'ultimo, per modo che la somma di € 35.000,00 da versare integralmente e contestualmente al momento del rogito, concordata per detto trasferimento in favore del Sig. Parte_2 pervenga alla Sig.ra al netto di ogni onere e/o spesa. In particolare, il Sig. Parte_1 Pt_2 si assumerà integralmente il pagamento di tutte le spese che si renderanno necessarie per
[...] la vendita di quanto previsto al punto 2 incluse quelle inerenti la presentazione di eventuali pratiche che si dovessero rendere necessarie per l'ottenimento della dichiarazione di conformità catastale ed urbanistica dell'immobile e comunque per il buon esito della vendita.
4) Le parti dichiarano che l'immobile di cui al punto 2 è gravato e viene ceduto gravato da ipoteca relativa al mutuo ai rogiti Notaio Dottor del 29.10.2021 Repertorio Persona_1
n. 29933, Raccolta n. 16387 di cui entrambe le parti sono debitrici (di seguito indicato anche come “Mutuo”).
5) Il Sig. si impegna e si obbliga ad accollarsi il Mutuo ed a fare quanto di Sua Parte_2 spettanza affinché la banca liberi la Sig.ra dalle obbligazioni relative al Mutuo. La Parte_1 cessione della quota dell'Immobile della Sig.ra in favore del Sig. , da Parte_1 Parte_2 3 / 6
formalizzarsi con successivo atto notarile, è sospensivamente condizionata all'ottenimento, da parte del Sig. , e alla consegna alla Sig.ra , di una dichiarazione Parte_2 Parte_1 scritta e irrevocabile da parte dell'istituto di credito mutuante con cui la Sig.ra Parte_1 venga integralmente liberata da ogni e qualsivoglia obbligazione, presente e futura, derivante dal suddetto contratto di mutuo. Tale liberazione dovrà avvenire prima o contestualmente alla stipula del rogito notarile.
6) Le parti convengono che l'efficacia dell'impegno a trasferire di cui al punto 3 è soggetta a un termine finale di 20 (venti) mesi, decorrenti dalla data di omologazione del presente accordo di separazione. Le parti, inoltre, pattuiscono espressamente che il medesimo impegno a trasferire è sottoposto alla condizione risolutiva della sottoscrizione congiunta di un contratto preliminare di vendita e/o di un contratto di vendita dell'immobile con un soggetto terzo, secondo quanto disciplinato al punto 7. Di conseguenza, l'impegno a trasferire tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1
si intenderà risolto di diritto e privo di ogni ulteriore effetto al verificarsi del Parte_2 primo tra i seguenti eventi: a) la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita e/o di un contratto di vendita con un terzo;
b) la scadenza del termine finale di 20 (venti) mesi.
7) Le parti concordano che decorso il termine di 8 mesi previsto dal precedente punto 3
l'Immobile verrà messo in vendita per un prezzo non inferiore a € 250.000,00. Le parti concordano altresì che fino a che l'accordo previsto al precedente punto 2 rimarrà efficacie, e quindi fino a che non si verificheranno le ipotesi risolutive previste al precedente punto 6, il Sig. potrà ottenere la liberazione della Sig.ra dal Mutuo e procedere Parte_2 Parte_1 così al trasferimento della quota dell'Immobile.
8) Le parti concordano che fino alla futura cessione e/o vendita, l'Immobile sito in Via Giuseppe di Vittorio n. 15 Sovicille (SI) rimanga nella disponibilità del Sig. il quale Parte_2 conseguentemente si obbliga a pagare interamente le rate mensili di mutuo, le spese condominiali, le spese di ordinaria manutenzione e quelle relative alle utenze, nonché a rimborsare alla Sig.ra la quota dell'Imu che questa fosse eventualmente tenuta a Parte_1 pagare. A fronte di quanto sopra, il Sig. dichiara di assumere la qualità di Parte_2 custode del bene e, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne la Sig.ra da qualsiasi pretesa, azione, richiesta di risarcimento, che dovesse essere avanzata Parte_1 da terzi, per qualsiasi titolo o ragione, in connessione con gli obblighi assunti ai sensi della presente clausola. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tale manleva copre le 4 / 6
pretese avanzate dall'istituto di credito mutuante, dall'amministrazione condominiale, dai fornitori delle utenze e da eventuali terzi danneggiati.
9) Per quanto riguarda le future ed eventuali spese straordinarie dell'Immobile le stesse dovranno essere preventivamente concordate dalle parti e saranno anticipate dal Sig.
[...]
Nell'ipotesi di cessione della quota dell'Immobile della Sig.ra in favore del Pt_2 Parte_1
Sig. le spese straordinarie rimarranno a esclusivo carico di quest'ultimo, mentre Parte_2 nell'ipotesi di vendita dell'Immobile a terzi il Sig. potrà recuperare le somme Parte_2 pagate per le spese straordinarie dal prezzo della vendita.
10) Le parti concordano di assegnare la piena ed esclusiva proprietà dell'autovettura Ford
Focus, tg. GX441BK, attualmente intestata alla Sig.ra , alla medesima Sig.ra Parte_1 [...] nonché di assegnare la piena ed esclusiva proprietà della motocicletta CFMoto CF650, Pt_1 tg. EY6409, attualmente intestata al Sig. , al medesimo Sig. . Parte_2 Parte_2
11) Le parti danno atto infine che le pattuizioni qui convenute sono attratte nell'ambito impositivo dell'art. 19 L. 898/70 delle cui disposizioni fiscali gli ex coniugi intendono avvalersi, dal momento che le attribuzioni e le obbligazioni assunte con il presente atto sono tutte finalizzate alla definizione dei rapporti patrimoniali ed economici fra i coniugi a seguito ed in sede di separazione e quindi quali condizioni determinanti e definitive della composizione della controversia familiare e per tale fatto sono soggette alla normativa fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che esenta da qualsiasi imposta di bollo o di registro e da qualsiasi altra tassa gli atti di attribuzione di beni e diritti in sede di divorzio, come esteso anche alla separazione dalla Corte Costituzionale.
12) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e concordano, pertanto, che alcun assegno di mantenimento venga corrisposto.
13) Le parti dichiarano inoltre di aver già regolato tutti gli altri rapporti tra loro intercorrenti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro salvo quanto previsto dal presente accordo.
14) Le parti si impegnano a pagare direttamente le spese per il cibo per il cane. Le parti si impegnano inoltre a sostenere nella misura del 50% ciascuno le eventuali ulteriori spese che si dovessero rendere necessarie per il cane quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per le visite veterinarie, spese per i medicinali. Tali spese dovranno essere previamente concordate tra le parti e qualora le stesse siano sostenute da una sola parte dovranno essere 5 / 6
rimborsate dall'altra parte entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalle relative ricevute di pagamento.
15) Le spese legali saranno a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
16) Le parti danno atto che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande connesse a questo procedimento
Pubblico Ministero: visto in data 18.8.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.7.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data 22.4.2017 in Parte_2
Siena, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena per l'anno 2017
n. 23, Parte II, serie C, e che dal matrimonio non erano nati figli figli;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e anno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni Pt_1 Pt_2 concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare. 6 / 6
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), alle condizioni concordate indicate supra;
Parte_2 C.F._2 spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini