Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04185/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05605/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5605 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FA AR, in proprio e n.q. di amministratore pro tempore del “Condominio di via San Giovanni n. 49”, rappresentati e difesi dall'avvocato FA AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Comune di Piedimonte Matese, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo):
a) della nota prot.n. 0016831-P del 09.08.2023, acquisita al protocollo comunale in data 10.08.2023 al n. 18767, successivamente comunicata dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico del Comune di Piedimonte Matese con nota prot.n. 21810/2023 del 26.09.2023;
b) della nota soprintendentizia prot.n. 0018444-P del 29.08.2022, trasmessa dal Responsabile del procedimento paesaggistico del Comune di Piedimonte Matese, con nota prot.n. 16591/2022 del 02.09.2022;
c) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, se esistente e di cui si ignorano estremi e contenuto, recante sottoposizione a vincolo, nell'anno 1929, di un edificio non meglio identificato, di Via San Giovanni così come indicato nella nota soprintendentizia del 29.08.2022;
d) del Decreto, se esistente e di cui si ignorano estremi e contenuto, recante “dichiarazione di notevole interesse”, avvenuta nel 1929, di un edificio non meglio identificato e genericamente definito come “Casa De Santo”, citato nella nota soprintendentizia prot.n. 16831-P del 09.08.2023;
e) del Decreto, se esistente e di cui si ignorano estremi e contenuto, recante dichiarazione di notevole interesse, avvenuta nel 1926, dell'immobile oggetto di intervento, citato nella nota Soprintendentizia prot.n. 16831-P del 09.08.2023;
f) di ogni altro atto e provvedimento comunque preordinato, connesso e conseguente.
(per quanto riguarda i motivi aggiunti):
a) della nota prot.n. 556-P del 10.01.2024 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento recante dichiarazione di improcedibilità del procedimento attivato dal ricorrente condominio con istanza prot.n. 13426 del 14.07.2022;
b) nota dell'11.01.2024 a firma del Responsabile Paesaggistico del Comune di Piedimonte Matese recante trasmissione dell'anzidetta nota prot.n. 556-P del 10.01.2024;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il Condominio di Via San Giovanni n. 49 in Piedimonte Matese (di cui AR FA è amministratore p.t. e condomino) ha presentato una s.c.i.a. in data 18/5/22 avente ad oggetto un intervento di manutenzione straordinaria e riparazione del fabbricato in ct. al fg. 500 p.lla n. 65. Con nota in data 29/8/22, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, investita della richiesta di parere ex art. 146 d. lgs. n. 42/04 trattandosi di area soggetta a vincolo paesaggistico ex d.m. 28/3/1985, ha rappresentato la necessità di integrare la documentazione a corredo del progetto per il consolidamento e di acquisire “ una visura catastale storica per conoscere gli intestatari dell’edificio nell’anno 1929, anno in cui viene sottoposto a vincolo dal Ministero dell’Istruzione un edificio di via San Giovanni, che potrebbe coincidere con il fabbricato in questione ”.
Acquisita documentazione, con nota dell’agosto 2023 (prot. n. 0016831), la Soprintendenza ha comunicato che essa “ non prova l’estraneità dell’edificio alla dichiarazione di notevole interesse avvenuta nel 1929 (Casa De Santo), che dalla ricerca di catalogo storico risulta che l’immobile oggetto di intervento è stato dichiarato di notevole interesse nel 1926 e che è necessario il rilascio dell’autorizzatone ai lavori ex art. 21 t.u. bb.cc. ”, rappresentando – in ultimo - che “n on si intende avviato il procedimento in questione e non decorrono i termini per l’espressione del parere .. ”.
1.1 - Avverso tale comunicazione è insorta parte ricorrente lamentando, in estrema sintesi:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS.42/2004 NONCHE’ DELL’ART.1, COMMA 2 BIS, L.241 /1990 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETA’ – PERPLESSITA’ – ILLOGICITA’ – TRAVISAMENTO MANIFESTO;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 42/2004 – ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CONTRADDITTORIETA’ - TRAVISAMENTO;
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N.42/1990 – ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – PERPLESSITA’ – SVIAMENTO;
IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18 DELLA L. 241/90 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITA’ – CARENZA DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO;
V - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.10-BIS L.241/1990 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE;
VI - VIOLAZIONE DEL D. LGS. 22.1.2004 N. 42 – ECCESSO DI POTERE CARENZA DI POTERE E ASSENZA DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO –
VII - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.146 D.LGS. 42/2004 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE.
1.2 - In data 29/12/2023, la Soprintendenza (già costituitasi in resistenza nel presente giudizio) ha annullato in autotutela la nota dell’agosto 2023, riservandosi di provvedere nuovamente sull’istanza anche alla luce della nuova documentazione pervenutale.
1.3 - Con successiva nota prot. n. 0000556 del 10/1/2024 ha comunicato “ l’improcedibilità dell’istanza per l’assenza della documentazione richiesta. Documentazione tra l’altro esibita dal richiedente in sede giudiziaria ma mai trasmessa a questo ufficio e della cui esistenza la scrivente ha potuto apprendere solo dalla lettura del ricorso .. ”.
1.4 - Avverso tale ultima determinazione parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, articolando le censure che si riportano:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ART. 146 DEL D.L. N. 42/2004 – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO: non esiste alcuna dichiarazione di notevole interesse risalente al 1926; del tutto arbitrariamente l’Amministrazione chiede alla parte di fornire documentazione che dovrebbe essere detenuta da altra amministrazione; non esistendo alcun provvedimento impositivo del vincolo (come risulta dalla comunicazione dell’Ufficio Vincoli della Soprintendenza in data 29/2/2024), la Soprintendenza avrebbe dovuto emettere il parere di compatibilità paesaggistica; il parere emesso è tardivo e quindi non vincolante.
2 - Il Comune di Piedimonte Matese non si è costituito.
3 - Alla pubblica udienza del 10/4/2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 - Non si ravvisano i presupposti per la declaratoria - tout court - di cessata materia del contendere invocata dall’Amministrazione statale.
Va richiamato al riguardo il condiviso orientamento secondo cui nell'ambito del processo amministrativo, i provvedimenti assunti in corso di giudizio sono idonei a determinare la cessata materia del contendere soltanto ove, autonomamente assunti dall'Amministrazione, determinino la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (in questi termini, inter alias, Cons. Stato, Sez. VII, 13 novembre 2023, n. 9737).
Nel caso di specie, se è vero che con la nota del dicembre 2023 la Soprintendenza ha ritirato la comunicazione dell’agosto 2023, è altrettanto vero che con il medesimo atto si è riservata di pronunciarsi in via definitiva sull’istanza di parte ricorrente, anche alla luce della documentazione integrativa acquisita nel giugno 2023 relativa alla “ricostruzione storica dell’immobile”. Da ultimo, poi, l’assetto degli interessi risulta inciso dalla comunicazione in data 10/1/2024 gravata con il ricorso per motivi aggiunti, che conclude in termini di “improcedibilità” l’istruttoria svolta sempre in ragione della ritenuta insufficienza della documentazione relativa alla ipotizzata sussistenza del vincolo sull’edificio.
4.1 - Può quindi dichiararsi cessata – in parte - la materia del contendere solo con riferimento al ricorso introduttivo, avendo l’Autorità tutoria rimosso in autotutela la nota prot. n. 00116831 impugnata.
4.2 - Nella parte in cui ha ad oggetto la precedente comunicazione prot. n. 0018444/2022 il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile, trattandosi di atto interlocutorio.
5 - Il ricorso per motivi aggiunti va, dunque, delibato nel merito.
Esso è fondato, risultando l’operato della Soprintendenza affetto dalla lamentata carenza istruttoria. L’Amministrazione, infatti, ha persistito nel chiedere alla parte ricorrente di documentare che l’edificio in parola non coincidesse con quello (non identificato catastalmente) oggetto di dichiarazione di notevole interesse emessa nel 1926, con ciò violando all’art. 18, comma 2, della L. 7/8/1990, n. 241 secondo cui “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”, nonché l’art. 43, co. 1, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni […] in materia di documentazione amministrativa”, a mente del quale: “Le amministrazioni pubbliche […] sono tenuti ad acquisire d’ufficio […] tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni…”.
Da tali norme si ricava il principio per il quale “ non può addossarsi da parte dell’amministrazione, depositaria pubblica ed ufficiale degli atti e dei documenti che rilascia, oneri indebiti ai privati di reperimento di risalenti atti, documenti, o istanze, quando quelli più recenti danno per acquisita e dimostrata la natura di taluni beni ” - così, di recente, Tar Puglia, Bari, sez. III, sent. 272/2025.
5.1 - In disparte quanto precede, è dirimente osservare che in corso di causa il responsabile dell’Ufficio Vincoli della Soprintendenza ha esitato la richiesta di accesso del AR dando atto dell’ “ inesistenza agli atti dell’ufficio di dichiarazioni di interesse ai sensi della ex legge 364 o relate di notifica relative al Comune di Piedimonte Matese risalenti all’anno 1926 ”, in tal modo smentendo il solo dato su cui si era incentrata la nota dell’agosto 2023 e, poi, la successiva comunicazione del gennaio 2024 (ovvero la notifica di una dichiarazione di interesse risalente all’anno 1926 su immobile sito alla via San Giovanni, non identificato catastalmente). L’ “ estraneità dell’immobile al vincolo citato ” è stata – da ultimo – riconosciuta dell’Ufficio Contenzioso della Soprintendenza nella nota versata in atti il 31/3/2025 a sostegno della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
5.2 - Il ricorso per motivi aggiunti, in definitiva, va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di “improcedibilità” dell’istanza emesso dalla Soprintendenza il 10/01/2024.
In ottica conformativa, si evidenzia che persiste in capo al Comune di Piedimonte Matese l’obbligo di concludere senza indugio il procedimento ex art. 146 d. lgs. n. 42/04 avviato nel luglio 2022.
6 – Le spese seguono la soccombenza dell’Autorità statale e si liquidano in dispositivo. Possono compensarsi le spese tra la parte ricorrente ed il Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti:
dichiara inammissibile il ricorso introduttivo con riferimento all’impugnativa della nota prot. n. 0018444/2022;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all’impugnativa della comunicazione prot. n. 00116831 del 9/8/2023;
accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la nota prot. n. 0000556 del 10/1/24 emessa dalla Soprintendenza.
Condanna il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Caserta e Benevento alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge e C.U.
Spese compensate tra la parte ricorrente e il Comune di Piedimonte Matese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO