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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.123/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.7244/2021 pubblicata il 28.12.2021 dal
Tribunale di Napoli
TRA
e in Parte_1 Controparte_1 persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
APPELLANTI
E rappresentato e difeso da avv.to Silvio Pascucci Controparte_2
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il conveniva in giudizio il CP_2
e l' e Parte_1 Controparte_1 chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti per l'illegittimo utilizzo dello strumento dei contratti a termine, al riconoscimento delle relative differenze retributive e degli scatti retributivi di anzianità di servizio. Esponeva di aver stipulato dal 12.11.2002 al 31.10.2014 con la
Pubblica Amministrazione plurimi contratti a tempo determinato
(che produceva) e che tutti coprivano l'intero anno accademico dal
1°novembre al successivo 31 ottobre;
che era stato immesso in ruolo solo il 1°.11.2014 come docente di prima fascia presso l' di;
pertanto chiedeva Controparte_1 CP_1
l'accertamento dell'illegittimità dei contratti a termine reiterati nel tempo senza che vi fossero effettive esigenze di carattere transitorio con ogni conseguenza in termini di risarcimento dei danni e differenze retributive. In via principale, chiedeva la immissione in ruolo sin dal primo contratto stipulato a tempo determinato;
in via subordinata, il ristoro dei danni conseguenti alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Si costituivano il e l' convenuti che Parte_1 CP_1 eccepivano la prescrizione e, nel merito, l'infondatezza delle pretese.
Il Giudice di primo grado, respinta l'eccezione di prescrizione ritenendo applicabile l'ordinario termine decennale vertendosi in materia di diritti di natura risarcitoria derivanti da violazione dei principi di non discriminazione, condannava il Controparte_3
al risarcimento del danno in favore del ricorrente pari
[...] all'indennità ex art.8 legge n.604/66 nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condannava altresì il convenuto alla ricostruzione della carriera del Parte_1 ricorrente in termini economici limitatamente alle annualità di supplenza dal 2006 al 2014 con conseguente corresponsione delle relative differenze retributive;
compensava le spese per metà e poneva il residuo, liquidato in euro 1.700,00 a carico dell'amministrazione convenuta, con attribuzione.
pag. 2/15 Propongono appello il e l' Parte_1 Parte_2 eccependo:
-l'errore di diritto in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione avendo il rivendicato il medesimo trattamento CP_2 economico riservato al dipendente a tempo indeterminato, quindi una pretesa non di natura risarcitoria bensì retributiva, donde il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.,
-che, pertanto, la domanda doveva essere integralmente rigettata per effetto del maturare della prescrizione quinquennale, non avendo controparte provato di aver posto in essere atti interruttivi della prescrizione intermedi tra il 2014 e la proposizione del ricorso di primo grado,
-l'errore di diritto in ordine all'accoglimento della domanda risarcitoria risultando l'avvenuta stabilizzazione dal novembre
2014 e non avendo il ricorrente dimostrato di aver subito un danno ulteriore, non specificamente compensato dall'avvenuta stabilizzazione,
-l'errore di diritto in ordine all'accoglimento della domanda di ricostruzione integrale della carriera;
sul punto parte appellante allega che il aveva formulato due domande connesse al CP_2 servizio preruolo svolto: da un lato, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata ai fini economici, con applicazione delle fasce stipendiali previste per il corrispondente personale a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del primo contratto a termine;
dall'altro il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'intero servizio effettivo prestato ma che il Giudice, riconoscendo il diritto alla progressione economica legata al servizio preruolo
(limitatamente, peraltro, al periodo dal 2006 al 2014), aveva erroneamente condannato l'Amministrazione ad effettuare la pag. 3/15 conseguente ricostruzione di carriera senza limitarne la portata a quanto prescritto dall'art. 485 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, per cui la sentenza andrà sul punto riformata e la domanda di ricostruzione di carriera rigettata in quanto – pur dovendosi riconoscere il diritto alla ricostruzione di carriera nei limiti indicati dall'art. 485 cit. – controparte non ha tuttavia fornito – come era suo onere – elementi che consentissero il confronto con la posizione del docente
“comparabile” assunto ab inizio a tempo determinato, chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, accogliersi l'eccezione di prescrizione ritualmente formulata nel giudizio di prime cure e, per l'effetto, respingersi integralmente la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica per il periodo di servizio preruolo e delle correlative differenze retributive, riconosciute dal Tribunale per il periodo dal 2006 al 2014, respingersi integralmente la domanda proposta da parte ricorrente relativa alla pretesa inerente il risarcimento del danno derivante dall'illegittimità dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione, respingersi, infine, la domanda di ricostruzione di carriera non avendo controparte fornito elementi che consentissero il confronto con la posizione del docente “comparabile” assunto ab inizio a tempo determinato o, in subordine, contenerla nei limiti prescritti ex art. 485 T.U.
Scuola o, in estremo subordine, rinviarsi la decisione sul punto al Tribunale di prime cure affinchè svolga la comparazione suindicata, con vittoria di diritti, onorari e spese del doppio grado di giudizio.
Replica il Controparte_2
-che il Giudice di primo grado ha correttamente applicato la prescrizione decennale atteso che si verte in ipotesi di pag. 4/15 violazione del principio di non discriminazione che configura una condotta illecita del datore di lavoro,
-che l'Accordo quadro di cui alla direttiva n. 1999/70/CE e la normativa in questione sanciscono il suo diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative,
-che in relazione all'accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera in base alla intera anzianità di servizio la recente giurisprudenza di legittimità, ha statuito espressamente la disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. N. 297/1994, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è fondato nei limiti che si vanno ad esporre.
Al momento della proposizione del ricorso il risultava già CP_2 in ruolo dall'1.11.2014 (in prova, da 1.11.2015 in via definitiva), come da lui stesso riferito in ricorso, per cui l'appello va accolto con riferimento all'errore del Giudice di primo grado consistito nell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno cd. comunitario per la reiterazione dei contratti a tempo determinato nonostante la (già) immissione in ruolo.
Con la legge n.107/2015 il legislatore ha autorizzato il ad CP_4 attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di pag. 5/15 sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 d. lgs.
297/1994, piano che ha coinvolto i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto n. 82 del 24 settembre 2012
e quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), l.
296/ 2006 (art. 1, co. 96).
La Corte Costituzionale, con sentenza del 12 luglio del 2016 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico
e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
La Corte Costituzionale ha, tuttavia, anche precisato che la complessiva disciplina di cui alla legge n. 107/2015, che ha previsto -come innanzi indicato- un vasto piano di assunzioni di docenti attingendo alle graduatorie permanenti ed il successivo scorrimento delle stesse sino al completo esaurimento nonchè, con riferimento, alle future supplenze, un termine massimo di durata delle medesime pena il risarcimento del danno, ha cancellato
l'illecito comunitario.
La Consulta, con riferimento alle ricadute sanzionatorie dell'illecito nei confronti dei docenti interessati dal piano di assunzioni straordinario, ha sostenuto che tale misura costituisce pag. 6/15 misura satisfattiva adeguata ed alternativa al risarcimento per equivalente mentre, nei confronti del personale amministrativo, non interessato dal piano di assunzioni straordinarie di cui ai commi 95 e ss della l. n. 107 del 2015, ha avuto modo di precisare che “deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, misura del resto prevista – lo si è più volte ricordato – dal comma 132 dell'art. 1 della legge n. 107 del
2015, che quindi anche per questo aspetto deve ritenersi in linea con la normativa comunitaria”.
Nel solco della pronuncia della Consulta ed approfondendone taluni approdi interpretativi la Suprema Corte, con le sentenze da n.
22552 a 22558 rese in data 7 novembre del 2016, ha, in via preliminare, sottolineato, confermando il proprio precedente del
2012 (sent. 10127/2012), che la normativa in materia di supplenze scolastiche di cui alla l. n. 124/99 ha una connotazione di specialità rispetto alle norme generali di cui al d. lgs. n.
368/01, norme, queste ultime, che non possono dunque trovare applicazione con riferimento ai contratti a tempo determinato con i docenti e con il personale ATA stipulati ai sensi dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999.
La Corte ha, poi, evidenziato, in linea con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, che un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico in contrasto con quanto stabilito dalla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE si può porre solo con riferimento alle supplenze con il personale docente e con il personale amministrativo per l'intero anno scolastico su posti dell'organico di diritto ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, l. n. 124/1999.
pag. 7/15 Tali ultime norme, infatti, sono state dichiarate incostituzionali, sicchè, si può porre, in effetti, un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine in relazione ai contratti a termine già conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n.
107/2015 che, secondo quanto chiarito dalla pronuncia della
Consulta, ha cancellato l'illecito comunitario per il futuro.
Ad avviso della Corte, l'abusivo ricorso ai contratti a termine per l'intero anno scolastico con il personale docente e amministrativo per supplenze su posti dell'organico di diritto si verifica quando esso avviene per un termine che eccede i trentasei mesi;
tale soglia temporale è stata desunta dall'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale e sul rilievo che analogo termine è previsto nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine in base all'art. 5, comma 4 bis del d.lgs. n.
368/01.
Così testualmente: “la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, vedi, da ultimo: SS.UU. 31 maggio 2016, n.
11374). Va, in secondo luogo, precisato che non possono essere prese in considerazione per l'accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in discorso eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10 luglio 2001 (termine previsto dall'art. 2 della direttiva
1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa), non
pag. 8/15 configurandosi abuso sintantochè il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concessogli dalla direttiva per al riguardo” (sent. n. 22553/16).
La Suprema Corte ha, tuttavia, ritenuto, sotto il profilo delle ricadute sanzionatorie dell'illecito, che la stabilizzazione, avvenuta in virtù dello scorrimento nelle graduatorie permanenti, in virtù del piano straordinario delle assunzioni di cui ai commi
95 e ss. della l. n. 107/2015 o anche la chance di immissione in ruolo in tempi rapidi mediante lo scorrimento in graduatoria ex art.1, comma 109 della l. n.107/2015 costituiscano misure satisfattive atte, presuntivamente, a riparare il danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione.
Solo in mancanza di assunzione e/o di una chance concreta di una prossima stabilizzazione, residua, secondo la Corte, lo spazio per somministrare la tutela risarcitoria di cui all'art. 32 della l.
n. 183 del 2010 in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in linea con l'indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072 del 2016.
Conclusivamente, lo ius superveniens rappresentato dalla l. n.
107/2015 ha posto termine ad una situazione di illegittimità protrattasi nel tempo, fermo restando il diritto dei lavoratori della scuola interessati al risarcimento del danno prodotto dalla reiterazione, in contrasto con la normativa europea, di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti su organico di diritto in assenza di programmazione di procedure concorsuali per l'immissione in ruolo.
Anche successivamente tali principi sono stati ribaditi:
Cassazione sentenza n.3472/2020 “Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine
pag. 9/15 stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del
2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo
l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto”.
Nel giudizio di primo grado era pacifico come parte ricorrente fosse stata già immessa in ruolo, con conseguente riparazione del danno subito ed infondatezza pertanto delle doglianze dedotte in relazione al diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione. Resta pur sempre, ha precisato la Corte, la possibilità di fornire la prova di avere subito un danno ulteriore e diverso rispetto a quello rappresentato dall'aspettativa di potere concorrere ad un posto di ruolo, stante l'avvenuta soddisfazione di tale aspettativa esattamente con il bene della vita ambito, ma l'onere dell'allegazione (e della prova) di tale danno ulteriore grava però sul lavoratore, e nella specie non risulta, in alcun modo, assolto.
In ordine alle differenze retributive ed alla ricostruzione della carriera.
pag. 10/15 In difetto di appello del lavoratore e tenuto conto del contenuto della decisione emessa dal Tribunale, deve osservarsi quanto segue.
Agli atti del fascicolo di primo grado già risultava depositato il decreto di ricostruzione della carriera del all'indomani CP_2 della immissione in ruolo, decreto datato 15.12.16, con riconoscimento della fascia retributiva 3/8 anni (1° gradone contratto collettivo AFAM) in applicazione dell'art.485 d. lgs n.297/94; il Giudice di primo grado, di contro, ha ordinato al di operare la ricostruzione economica computando per Parte_1 intero gli anni di docenza dal 2006 al 2014.
Il motivo di appello del legato alla invocata Parte_1 applicazione del predetto art.485 è infondato alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte.
Con la sentenza n.31149/19 del 28.11.19 si è precisato come debba essere in concreto effettuato il calcolo del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera al momento della immissione in ruolo al fine di verificare la conformità dell'art.485 d. lgs n.297/94 alla normativa comunitaria.
L'art.485 D.lgs. 297/1994 (intitolato "Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera") al primo comma prevede che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali
e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per
i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”. L'art. 489 del medesimo
D.lgs. (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento") prevede al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai
pag. 11/15 precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; la norma va letta congiuntamente all'art.11 comma 14 della legge 124/1999 che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. 23.8.1988
n. 399 (intitolato "Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale"), “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
La S.C. (nella citata sentenza) ha precisato anche che:
-va considerato il solo servizio effettivo (con l'aggiunta delle sole assenze giustificate),
-non possono essere considerati gli intervalli tra i diversi incarichi di supplenza, né i periodi estivi (tranne che per le supplenze annuali),
pag. 12/15 -non devono considerarsi solo i contratti successivi all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE poiché occorre considerare la data in cui è stato emesso il decreto di ricostruzione della carriera (nel caso esaminato dalla Corte e nel caso della presente controversia, in piena vigenza della direttiva).
Operando in concreto il calcolo il Giudice dovrà poi disapplicare l'art.485 citato laddove l'anzianità risultante (calcolata secondo i criteri suddetti) risulti inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ad origine a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, esaminato il decreto di ricostruzione e tenuto conto dei principi dettati dalla S.C. la pronuncia di primo grado
è corretta laddove ha ordinato la ricostruzione della carriera tenendo conto delle supplenze per intero relative agli anni accademici dal 2006 al 2014 (decorrenza effettiva immissione in ruolo 1.11.2015 come da decreto allegato dal ) atteso che Parte_1 dalla domanda di ricostruzione prodotta dal risultano a CP_2 decorrere dall'a.a. 2006/07 tutte supplenze annuali (iniziate a novembre e concluse a ottobre dell'anno successivo) per cui l'inquadramento di fascia economica (gradone AFAM) operato nel decreto di ricostruzione non è conforme ai criteri sopra enunciati in quanto si è limitata la ricostruzione con i penalizzanti criteri di cui al citato art.485 (con inserimento in fascia economica deteriore 3/8 rispetto a quella corretta 9/14 -rinviata all'1.7.16- non essendo stato computato a fini economici sin dall'immissione il periodo di anni 1, mesi 8 e giorni 20) mentre tutte le supplenze, in quanto annuali, andavano riconosciute per intero.
Ne consegue che, sul punto, la sentenza ha fatto corretta applicazione dei criteri dettati dalla Suprema Corte e sopra richiamati.
pag. 13/15 Quanto al motivo di appello legato alla prescrizione, lo stesso risulta infondato alla stregua di quanto appena riportato.
Occorre, infatti, tener conto, in difetto di appello incidentale del docente, della sola pronuncia positiva di cui alla sentenza appellata e cioè di quella relativa al riconoscimento della incidenza economica dei contratti di supplenza 2006-2014 ai fini della ricostruzione di carriera (cfr. dispositivo di sentenza
“condanna il alla ricostruzione della carriera in Parte_1 termini economici limitatamente alle annualità di supplenza dal
2006 al 2014 con conseguente corresponsione delle relative differenze retributive”).
Infatti se è vero che vertendosi in materia retributiva il termine
è quinquennale, nel caso di specie il termine deve decorrere dalla data della avvenuta ricostruzione della carriera, allorquando si è determinata la penalizzazione economica di fascia/gradone, e quindi solo dal 15.12.16 (epoca di emissione del decreto di ricostruzione della carriera), data rispetto alla quale le diffide ricevute dalla amministrazione nel maggio 2020 (cfr. pec depositate dal in primo grado) sono intervenute nel CP_2 quinquennio, così come nel quinquennio è intervenuta la notificazione del ricorso di primo grado (cfr. notifica pec in data 23.9.2020, allegata in primo grado dal ricorrente). Ne consegue che non era prescritto il diritto del ad ottenere CP_2 il riconoscimento economico delle predette annualità ai fini della ricostruzione della carriera.
Al parziale accoglimento dell'appello segue la compensazione per metà delle spese del doppio grado, che per il resto seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte così provvede
-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, rigetta la domanda di risarcimento per abusiva reiterazione spiegata in primo grado da;
Controparte_2
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellato della restante metà che liquida in euro 1.905,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al primo grado ed in euro 1.750,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al presente grado.
Napoli 15.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.123/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.7244/2021 pubblicata il 28.12.2021 dal
Tribunale di Napoli
TRA
e in Parte_1 Controparte_1 persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
APPELLANTI
E rappresentato e difeso da avv.to Silvio Pascucci Controparte_2
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il conveniva in giudizio il CP_2
e l' e Parte_1 Controparte_1 chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti per l'illegittimo utilizzo dello strumento dei contratti a termine, al riconoscimento delle relative differenze retributive e degli scatti retributivi di anzianità di servizio. Esponeva di aver stipulato dal 12.11.2002 al 31.10.2014 con la
Pubblica Amministrazione plurimi contratti a tempo determinato
(che produceva) e che tutti coprivano l'intero anno accademico dal
1°novembre al successivo 31 ottobre;
che era stato immesso in ruolo solo il 1°.11.2014 come docente di prima fascia presso l' di;
pertanto chiedeva Controparte_1 CP_1
l'accertamento dell'illegittimità dei contratti a termine reiterati nel tempo senza che vi fossero effettive esigenze di carattere transitorio con ogni conseguenza in termini di risarcimento dei danni e differenze retributive. In via principale, chiedeva la immissione in ruolo sin dal primo contratto stipulato a tempo determinato;
in via subordinata, il ristoro dei danni conseguenti alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Si costituivano il e l' convenuti che Parte_1 CP_1 eccepivano la prescrizione e, nel merito, l'infondatezza delle pretese.
Il Giudice di primo grado, respinta l'eccezione di prescrizione ritenendo applicabile l'ordinario termine decennale vertendosi in materia di diritti di natura risarcitoria derivanti da violazione dei principi di non discriminazione, condannava il Controparte_3
al risarcimento del danno in favore del ricorrente pari
[...] all'indennità ex art.8 legge n.604/66 nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
condannava altresì il convenuto alla ricostruzione della carriera del Parte_1 ricorrente in termini economici limitatamente alle annualità di supplenza dal 2006 al 2014 con conseguente corresponsione delle relative differenze retributive;
compensava le spese per metà e poneva il residuo, liquidato in euro 1.700,00 a carico dell'amministrazione convenuta, con attribuzione.
pag. 2/15 Propongono appello il e l' Parte_1 Parte_2 eccependo:
-l'errore di diritto in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione avendo il rivendicato il medesimo trattamento CP_2 economico riservato al dipendente a tempo indeterminato, quindi una pretesa non di natura risarcitoria bensì retributiva, donde il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.,
-che, pertanto, la domanda doveva essere integralmente rigettata per effetto del maturare della prescrizione quinquennale, non avendo controparte provato di aver posto in essere atti interruttivi della prescrizione intermedi tra il 2014 e la proposizione del ricorso di primo grado,
-l'errore di diritto in ordine all'accoglimento della domanda risarcitoria risultando l'avvenuta stabilizzazione dal novembre
2014 e non avendo il ricorrente dimostrato di aver subito un danno ulteriore, non specificamente compensato dall'avvenuta stabilizzazione,
-l'errore di diritto in ordine all'accoglimento della domanda di ricostruzione integrale della carriera;
sul punto parte appellante allega che il aveva formulato due domande connesse al CP_2 servizio preruolo svolto: da un lato, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata ai fini economici, con applicazione delle fasce stipendiali previste per il corrispondente personale a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del primo contratto a termine;
dall'altro il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'intero servizio effettivo prestato ma che il Giudice, riconoscendo il diritto alla progressione economica legata al servizio preruolo
(limitatamente, peraltro, al periodo dal 2006 al 2014), aveva erroneamente condannato l'Amministrazione ad effettuare la pag. 3/15 conseguente ricostruzione di carriera senza limitarne la portata a quanto prescritto dall'art. 485 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, per cui la sentenza andrà sul punto riformata e la domanda di ricostruzione di carriera rigettata in quanto – pur dovendosi riconoscere il diritto alla ricostruzione di carriera nei limiti indicati dall'art. 485 cit. – controparte non ha tuttavia fornito – come era suo onere – elementi che consentissero il confronto con la posizione del docente
“comparabile” assunto ab inizio a tempo determinato, chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, accogliersi l'eccezione di prescrizione ritualmente formulata nel giudizio di prime cure e, per l'effetto, respingersi integralmente la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica per il periodo di servizio preruolo e delle correlative differenze retributive, riconosciute dal Tribunale per il periodo dal 2006 al 2014, respingersi integralmente la domanda proposta da parte ricorrente relativa alla pretesa inerente il risarcimento del danno derivante dall'illegittimità dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione, respingersi, infine, la domanda di ricostruzione di carriera non avendo controparte fornito elementi che consentissero il confronto con la posizione del docente “comparabile” assunto ab inizio a tempo determinato o, in subordine, contenerla nei limiti prescritti ex art. 485 T.U.
Scuola o, in estremo subordine, rinviarsi la decisione sul punto al Tribunale di prime cure affinchè svolga la comparazione suindicata, con vittoria di diritti, onorari e spese del doppio grado di giudizio.
Replica il Controparte_2
-che il Giudice di primo grado ha correttamente applicato la prescrizione decennale atteso che si verte in ipotesi di pag. 4/15 violazione del principio di non discriminazione che configura una condotta illecita del datore di lavoro,
-che l'Accordo quadro di cui alla direttiva n. 1999/70/CE e la normativa in questione sanciscono il suo diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative,
-che in relazione all'accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera in base alla intera anzianità di servizio la recente giurisprudenza di legittimità, ha statuito espressamente la disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. N. 297/1994, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è fondato nei limiti che si vanno ad esporre.
Al momento della proposizione del ricorso il risultava già CP_2 in ruolo dall'1.11.2014 (in prova, da 1.11.2015 in via definitiva), come da lui stesso riferito in ricorso, per cui l'appello va accolto con riferimento all'errore del Giudice di primo grado consistito nell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno cd. comunitario per la reiterazione dei contratti a tempo determinato nonostante la (già) immissione in ruolo.
Con la legge n.107/2015 il legislatore ha autorizzato il ad CP_4 attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di pag. 5/15 sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 d. lgs.
297/1994, piano che ha coinvolto i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto n. 82 del 24 settembre 2012
e quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), l.
296/ 2006 (art. 1, co. 96).
La Corte Costituzionale, con sentenza del 12 luglio del 2016 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico
e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
La Corte Costituzionale ha, tuttavia, anche precisato che la complessiva disciplina di cui alla legge n. 107/2015, che ha previsto -come innanzi indicato- un vasto piano di assunzioni di docenti attingendo alle graduatorie permanenti ed il successivo scorrimento delle stesse sino al completo esaurimento nonchè, con riferimento, alle future supplenze, un termine massimo di durata delle medesime pena il risarcimento del danno, ha cancellato
l'illecito comunitario.
La Consulta, con riferimento alle ricadute sanzionatorie dell'illecito nei confronti dei docenti interessati dal piano di assunzioni straordinario, ha sostenuto che tale misura costituisce pag. 6/15 misura satisfattiva adeguata ed alternativa al risarcimento per equivalente mentre, nei confronti del personale amministrativo, non interessato dal piano di assunzioni straordinarie di cui ai commi 95 e ss della l. n. 107 del 2015, ha avuto modo di precisare che “deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, misura del resto prevista – lo si è più volte ricordato – dal comma 132 dell'art. 1 della legge n. 107 del
2015, che quindi anche per questo aspetto deve ritenersi in linea con la normativa comunitaria”.
Nel solco della pronuncia della Consulta ed approfondendone taluni approdi interpretativi la Suprema Corte, con le sentenze da n.
22552 a 22558 rese in data 7 novembre del 2016, ha, in via preliminare, sottolineato, confermando il proprio precedente del
2012 (sent. 10127/2012), che la normativa in materia di supplenze scolastiche di cui alla l. n. 124/99 ha una connotazione di specialità rispetto alle norme generali di cui al d. lgs. n.
368/01, norme, queste ultime, che non possono dunque trovare applicazione con riferimento ai contratti a tempo determinato con i docenti e con il personale ATA stipulati ai sensi dell'art. 4 della l. n. 124 del 1999.
La Corte ha, poi, evidenziato, in linea con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, che un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico in contrasto con quanto stabilito dalla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE si può porre solo con riferimento alle supplenze con il personale docente e con il personale amministrativo per l'intero anno scolastico su posti dell'organico di diritto ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, l. n. 124/1999.
pag. 7/15 Tali ultime norme, infatti, sono state dichiarate incostituzionali, sicchè, si può porre, in effetti, un problema di abusivo ricorso ai contratti a termine in relazione ai contratti a termine già conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n.
107/2015 che, secondo quanto chiarito dalla pronuncia della
Consulta, ha cancellato l'illecito comunitario per il futuro.
Ad avviso della Corte, l'abusivo ricorso ai contratti a termine per l'intero anno scolastico con il personale docente e amministrativo per supplenze su posti dell'organico di diritto si verifica quando esso avviene per un termine che eccede i trentasei mesi;
tale soglia temporale è stata desunta dall'obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale e sul rilievo che analogo termine è previsto nell'ambito della generale disciplina del contratto a termine in base all'art. 5, comma 4 bis del d.lgs. n.
368/01.
Così testualmente: “la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, vedi, da ultimo: SS.UU. 31 maggio 2016, n.
11374). Va, in secondo luogo, precisato che non possono essere prese in considerazione per l'accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in discorso eventuali reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10 luglio 2001 (termine previsto dall'art. 2 della direttiva
1999/70/CE per l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa), non
pag. 8/15 configurandosi abuso sintantochè il legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanente inerzia, dal termine di adeguamento concessogli dalla direttiva per al riguardo” (sent. n. 22553/16).
La Suprema Corte ha, tuttavia, ritenuto, sotto il profilo delle ricadute sanzionatorie dell'illecito, che la stabilizzazione, avvenuta in virtù dello scorrimento nelle graduatorie permanenti, in virtù del piano straordinario delle assunzioni di cui ai commi
95 e ss. della l. n. 107/2015 o anche la chance di immissione in ruolo in tempi rapidi mediante lo scorrimento in graduatoria ex art.1, comma 109 della l. n.107/2015 costituiscano misure satisfattive atte, presuntivamente, a riparare il danno che il lavoratore possa avere subito per effetto della reiterazione dei contratti in attesa dell'assunzione.
Solo in mancanza di assunzione e/o di una chance concreta di una prossima stabilizzazione, residua, secondo la Corte, lo spazio per somministrare la tutela risarcitoria di cui all'art. 32 della l.
n. 183 del 2010 in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in linea con l'indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072 del 2016.
Conclusivamente, lo ius superveniens rappresentato dalla l. n.
107/2015 ha posto termine ad una situazione di illegittimità protrattasi nel tempo, fermo restando il diritto dei lavoratori della scuola interessati al risarcimento del danno prodotto dalla reiterazione, in contrasto con la normativa europea, di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti su organico di diritto in assenza di programmazione di procedure concorsuali per l'immissione in ruolo.
Anche successivamente tali principi sono stati ribaditi:
Cassazione sentenza n.3472/2020 “Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine
pag. 9/15 stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del
2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo
l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto”.
Nel giudizio di primo grado era pacifico come parte ricorrente fosse stata già immessa in ruolo, con conseguente riparazione del danno subito ed infondatezza pertanto delle doglianze dedotte in relazione al diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione. Resta pur sempre, ha precisato la Corte, la possibilità di fornire la prova di avere subito un danno ulteriore e diverso rispetto a quello rappresentato dall'aspettativa di potere concorrere ad un posto di ruolo, stante l'avvenuta soddisfazione di tale aspettativa esattamente con il bene della vita ambito, ma l'onere dell'allegazione (e della prova) di tale danno ulteriore grava però sul lavoratore, e nella specie non risulta, in alcun modo, assolto.
In ordine alle differenze retributive ed alla ricostruzione della carriera.
pag. 10/15 In difetto di appello del lavoratore e tenuto conto del contenuto della decisione emessa dal Tribunale, deve osservarsi quanto segue.
Agli atti del fascicolo di primo grado già risultava depositato il decreto di ricostruzione della carriera del all'indomani CP_2 della immissione in ruolo, decreto datato 15.12.16, con riconoscimento della fascia retributiva 3/8 anni (1° gradone contratto collettivo AFAM) in applicazione dell'art.485 d. lgs n.297/94; il Giudice di primo grado, di contro, ha ordinato al di operare la ricostruzione economica computando per Parte_1 intero gli anni di docenza dal 2006 al 2014.
Il motivo di appello del legato alla invocata Parte_1 applicazione del predetto art.485 è infondato alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte.
Con la sentenza n.31149/19 del 28.11.19 si è precisato come debba essere in concreto effettuato il calcolo del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera al momento della immissione in ruolo al fine di verificare la conformità dell'art.485 d. lgs n.297/94 alla normativa comunitaria.
L'art.485 D.lgs. 297/1994 (intitolato "Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera") al primo comma prevede che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali
e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per
i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”. L'art. 489 del medesimo
D.lgs. (intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento") prevede al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai
pag. 11/15 precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”; la norma va letta congiuntamente all'art.11 comma 14 della legge 124/1999 che stabilisce che “il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. 23.8.1988
n. 399 (intitolato "Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale"), “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
La S.C. (nella citata sentenza) ha precisato anche che:
-va considerato il solo servizio effettivo (con l'aggiunta delle sole assenze giustificate),
-non possono essere considerati gli intervalli tra i diversi incarichi di supplenza, né i periodi estivi (tranne che per le supplenze annuali),
pag. 12/15 -non devono considerarsi solo i contratti successivi all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE poiché occorre considerare la data in cui è stato emesso il decreto di ricostruzione della carriera (nel caso esaminato dalla Corte e nel caso della presente controversia, in piena vigenza della direttiva).
Operando in concreto il calcolo il Giudice dovrà poi disapplicare l'art.485 citato laddove l'anzianità risultante (calcolata secondo i criteri suddetti) risulti inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ad origine a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, esaminato il decreto di ricostruzione e tenuto conto dei principi dettati dalla S.C. la pronuncia di primo grado
è corretta laddove ha ordinato la ricostruzione della carriera tenendo conto delle supplenze per intero relative agli anni accademici dal 2006 al 2014 (decorrenza effettiva immissione in ruolo 1.11.2015 come da decreto allegato dal ) atteso che Parte_1 dalla domanda di ricostruzione prodotta dal risultano a CP_2 decorrere dall'a.a. 2006/07 tutte supplenze annuali (iniziate a novembre e concluse a ottobre dell'anno successivo) per cui l'inquadramento di fascia economica (gradone AFAM) operato nel decreto di ricostruzione non è conforme ai criteri sopra enunciati in quanto si è limitata la ricostruzione con i penalizzanti criteri di cui al citato art.485 (con inserimento in fascia economica deteriore 3/8 rispetto a quella corretta 9/14 -rinviata all'1.7.16- non essendo stato computato a fini economici sin dall'immissione il periodo di anni 1, mesi 8 e giorni 20) mentre tutte le supplenze, in quanto annuali, andavano riconosciute per intero.
Ne consegue che, sul punto, la sentenza ha fatto corretta applicazione dei criteri dettati dalla Suprema Corte e sopra richiamati.
pag. 13/15 Quanto al motivo di appello legato alla prescrizione, lo stesso risulta infondato alla stregua di quanto appena riportato.
Occorre, infatti, tener conto, in difetto di appello incidentale del docente, della sola pronuncia positiva di cui alla sentenza appellata e cioè di quella relativa al riconoscimento della incidenza economica dei contratti di supplenza 2006-2014 ai fini della ricostruzione di carriera (cfr. dispositivo di sentenza
“condanna il alla ricostruzione della carriera in Parte_1 termini economici limitatamente alle annualità di supplenza dal
2006 al 2014 con conseguente corresponsione delle relative differenze retributive”).
Infatti se è vero che vertendosi in materia retributiva il termine
è quinquennale, nel caso di specie il termine deve decorrere dalla data della avvenuta ricostruzione della carriera, allorquando si è determinata la penalizzazione economica di fascia/gradone, e quindi solo dal 15.12.16 (epoca di emissione del decreto di ricostruzione della carriera), data rispetto alla quale le diffide ricevute dalla amministrazione nel maggio 2020 (cfr. pec depositate dal in primo grado) sono intervenute nel CP_2 quinquennio, così come nel quinquennio è intervenuta la notificazione del ricorso di primo grado (cfr. notifica pec in data 23.9.2020, allegata in primo grado dal ricorrente). Ne consegue che non era prescritto il diritto del ad ottenere CP_2 il riconoscimento economico delle predette annualità ai fini della ricostruzione della carriera.
Al parziale accoglimento dell'appello segue la compensazione per metà delle spese del doppio grado, che per il resto seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte così provvede
-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, rigetta la domanda di risarcimento per abusiva reiterazione spiegata in primo grado da;
Controparte_2
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellato della restante metà che liquida in euro 1.905,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al primo grado ed in euro 1.750,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% quanto al presente grado.
Napoli 15.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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