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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3578 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito dell'udienza del 1 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16129/2023 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Corcione n. 28, presso lo studio legale dell'avv. Fabio
Roselli, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistenti–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- resistente - CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/12/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_4 [...]
chiedendo l'accertamento della prescrizione dell'avviso di addebito Controparte_2 contenuto nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 028 2023 9010536831 000 da
[...]
con riferimento all'avviso di addebito n. 328 2018 0004229703 000; Controparte_2
1 b) Che tale avviso di addebito in realtà non gli è mai stato notificato, con la conseguenza che è possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e che in ogni caso è maturata la prescrizione successiva rispetto al momento dell'asserita notifica.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_5 CP_6
l'inammissibilità del ricorso.
All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto un rinvio al fine di formulare querela di falso nelle forme previste dalla legge;
le resistenti, invece, si sono riportare ai propri atti ed hanno chiesto la decisione della causa.
Ritenuta matura per la decisione la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito riportate.
Parte ricorrente agisce sulla base di un'intimazione di pagamento notificatagli relativamente all'avviso di addebito n. 328 2018 0004229703 000.
Ella incentra le sue doglianze sulla circostanza che l'avviso di addebito non le è stati notificati, con la conseguenza che non è decorso il termine per impugnare il credito in esso contenuto, in relazione al quale è decorso il termine di prescrizione di 5 anni previsto in relazione ai crediti contributivi.
Le resistenti costituite eccepiscono l'inammissibilità dell'impugnativa proposta evidenziando che l'avviso di addebito è stato correttamente notificato, con la conseguenza che non avendo il ricorrente impugnato tempestivamente tali atti posti alla base dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, il credito previdenziale si è consolidato e non può più essere contestato.
Tale eccezione è fondata dal momento che ha prodotto in giudizio la relata di notifica CP_5 dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Tale notifica appare regolarmente perfezionate per compiuta giacenza.
Avendo l' effettuato la notifica avvalendosi in via diretta del servizio postale, tali CP_5 notifiche possono ritenersi regolarmente perfezionate, in applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n.
8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che "In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta
2 dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)" (Cass.
n. 10131 del 2020).
La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità.” (cfr. Cassazione civile sez. VI,
02/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2339).
Ed infatti, come osservato dal Tribunale Roma sez. lav., con sentenza n.4566/2023,
“recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n. 38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale
(D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto
3 regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n.
19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass.,
Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi tributari e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n. 38548 del 06/12/2021 cit.).
A tale autorevole e più recente filone ermeneutico si ritiene di prestare adesione, dovendosi dunque ritenere non necessario ai fini della validità della notifica cd. diretta, eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 dpr. 602/1973, l'invio di una raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario, essendo quindi sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza.
Nel caso di specie, le annotazioni compiute dall'ufficiale postale, ossia da un pubblico ufficiale, fanno fede fino a querela di falso, nella specie non proposta da parte ricorrente;
tali annotazioni, dunque, sono ampiamente sufficienti a far ritenere la notifica validamente perfezionatasi decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza”.
4 Avverso la notifica perfezionata per compiuta giacenza parte ricorrente ha chiesto un rinvio per presentare querela di falso nelle forme previste dalla legge. Tale istanza, tuttavia, risulta inammissibile, avendo l'ente previdenziale provveduto ad una notifica a mezzo posta, con la conseguenza che parte ricorrente non avrebbe dovuto procedere a far attestare la falsità delle dichiarazioni rese dal postino in quanto in tale fattispecie in operazione il disposto di cui all'art. 1335 c.c., che prevede il superamento della presunzione di conoscenza solo attraverso la prova che la parte non abbia avuto la possibilità di prendere cognizione del plico senza essersi trovata in colpa, ma parte ricorrente non ha offerto né articolato alcuna prova al riguardo
A fronte della regolarità della notifica dell'avviso di addebito, quindi, non è possibile per il ricorrente eccepire la prescrizione originaria del credito, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle resistenti, che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori, se dovuti, per ciascuna resistente.
Aversa, 01.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito dell'udienza del 1 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16129/2023 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Corcione n. 28, presso lo studio legale dell'avv. Fabio
Roselli, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistenti–
NONCHÉ
Controparte_2
Rappresentata e difesa come in atti
- resistente - CP_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/12/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_4 [...]
chiedendo l'accertamento della prescrizione dell'avviso di addebito Controparte_2 contenuto nell'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente annullamento delle relative pretese contributive.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 028 2023 9010536831 000 da
[...]
con riferimento all'avviso di addebito n. 328 2018 0004229703 000; Controparte_2
1 b) Che tale avviso di addebito in realtà non gli è mai stato notificato, con la conseguenza che è possibile eccepire la prescrizione della pretesa contributiva per il tramite dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e che in ogni caso è maturata la prescrizione successiva rispetto al momento dell'asserita notifica.
Ritualmente citati in giudizio, l' ed si sono costituiti ed hanno eccepito l'infondatezza e CP_5 CP_6
l'inammissibilità del ricorso.
All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto un rinvio al fine di formulare querela di falso nelle forme previste dalla legge;
le resistenti, invece, si sono riportare ai propri atti ed hanno chiesto la decisione della causa.
Ritenuta matura per la decisione la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito riportate.
Parte ricorrente agisce sulla base di un'intimazione di pagamento notificatagli relativamente all'avviso di addebito n. 328 2018 0004229703 000.
Ella incentra le sue doglianze sulla circostanza che l'avviso di addebito non le è stati notificati, con la conseguenza che non è decorso il termine per impugnare il credito in esso contenuto, in relazione al quale è decorso il termine di prescrizione di 5 anni previsto in relazione ai crediti contributivi.
Le resistenti costituite eccepiscono l'inammissibilità dell'impugnativa proposta evidenziando che l'avviso di addebito è stato correttamente notificato, con la conseguenza che non avendo il ricorrente impugnato tempestivamente tali atti posti alla base dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, il credito previdenziale si è consolidato e non può più essere contestato.
Tale eccezione è fondata dal momento che ha prodotto in giudizio la relata di notifica CP_5 dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Tale notifica appare regolarmente perfezionate per compiuta giacenza.
Avendo l' effettuato la notifica avvalendosi in via diretta del servizio postale, tali CP_5 notifiche possono ritenersi regolarmente perfezionate, in applicazione dei principi più volte affermati dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n.
8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010). Da ultimo, questa Corte ha ribadito che "In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta
2 dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)" (Cass.
n. 10131 del 2020).
La sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati, cui il Collegio intende dare continuità.” (cfr. Cassazione civile sez. VI,
02/02/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 02/02/2021), n.2339).
Ed infatti, come osservato dal Tribunale Roma sez. lav., con sentenza n.4566/2023,
“recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n. 38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale
(D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto
3 regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n.
19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass.,
Sez. 6"-5, 13 maggio 2021, n. 12920).
Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi tributari e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n. 38548 del 06/12/2021 cit.).
A tale autorevole e più recente filone ermeneutico si ritiene di prestare adesione, dovendosi dunque ritenere non necessario ai fini della validità della notifica cd. diretta, eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 dpr. 602/1973, l'invio di una raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario, essendo quindi sufficiente il rilascio dell'avviso di giacenza.
Nel caso di specie, le annotazioni compiute dall'ufficiale postale, ossia da un pubblico ufficiale, fanno fede fino a querela di falso, nella specie non proposta da parte ricorrente;
tali annotazioni, dunque, sono ampiamente sufficienti a far ritenere la notifica validamente perfezionatasi decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza”.
4 Avverso la notifica perfezionata per compiuta giacenza parte ricorrente ha chiesto un rinvio per presentare querela di falso nelle forme previste dalla legge. Tale istanza, tuttavia, risulta inammissibile, avendo l'ente previdenziale provveduto ad una notifica a mezzo posta, con la conseguenza che parte ricorrente non avrebbe dovuto procedere a far attestare la falsità delle dichiarazioni rese dal postino in quanto in tale fattispecie in operazione il disposto di cui all'art. 1335 c.c., che prevede il superamento della presunzione di conoscenza solo attraverso la prova che la parte non abbia avuto la possibilità di prendere cognizione del plico senza essersi trovata in colpa, ma parte ricorrente non ha offerto né articolato alcuna prova al riguardo
A fronte della regolarità della notifica dell'avviso di addebito, quindi, non è possibile per il ricorrente eccepire la prescrizione originaria del credito, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle resistenti, che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori, se dovuti, per ciascuna resistente.
Aversa, 01.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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