CASS
Sentenza 8 giugno 2021
Sentenza 8 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2021, n. 22319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22319 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GR AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2020 del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Franz Caruso del foro di Cosenza, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22319 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 27/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di AN GR, annullava l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 11 giugno 2020 relativamente al capo 53), ad oggetto il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., e sostituiva, nei confronti del predetto, la custodia in carcere con la misura degli arresti donniciliari in rifermento al residuo delitto di cui al capo 55), in cui viene contestato il concorso nella tentata estorsione aggravata ai danni dell'impresa Site s.p.a. (artt. 81 cpv., 56, 110, 629, commi i 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen.). 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Il difensore contesta il requisito della gravità indiziaria relativamente al delitto di cui al capo 55), evidenziando come il GR si sia limitato ad accompagnare l'ZO presso il cantiere, e, quivi giunto, sia rimasto in disparte;
sarebbe perciò del tutto apodittica l'affermazione del Tribunale, secondo cui la modifica della richiesta estorsiva, avvenuta durante il colloquio tra l'ZO e la persona offesa, fosse stata prentivamente concordata anche con il GR, la cui presenza non venne notata dalla vittima, sicché ad essa nemmeno potrebbe attribuirsi una valenza' rafforzativa del proposito criminoso;
si sarebbe perciò in presenza di una mera connivenza non punibile, anche considerando che il GR fu presente solo in quell'unica occasione, né emergono, a suo carico, intercettazioni ambientali o telefoniche. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla compiuta identificazione del ricorrente. Evidenzia il difensore come non vi sia certezza in relazione al fatto che fu proprio il GR ad accompagnare l'ZO all'incontro del 7 marzo 2018, considerando, per un verso, che il servizio di osservazione fu effettuato da un solo militare, e, per altro verso, che detto servizio non risulta assistito da alcuna documentazione fotografica. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 416-bis.1 cod. pen. Assume il ricorrente che il Tribunale cautelare ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante in parola con motivazione apodittica e contraddittoria, avendo escluso, con riferimento al capo 53), la sussistenza di una consorteria mafiosa. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti é per i motivi di seguito indicati. 2. Il secondo motivo, la cui trattazione precede logicamente quella del primo, è manifestamente infondato.. Invero, la presenza del GR all'incontro dal 7 marzo 2018 emerge dall'annotazione di polizia giudiziaria, in servizio di o.c.p., indicata dal Tribunale, e il cui contenuto è contestato dal ricorrente con argomentazioni del tutto ipotetiche e congetturali, che, evidentemente, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 3. Il primo motivo, invece, è fondato. Il Tribunale cautelare ha ravvisato la compartecipazione del GR nel tentativo di estorsione sul presupposto che egli avesse "piena conoscenza del motivo che aveva indotto l'ZO a recarsi sul cantiere di Federid, ove si consideri che in tale occasione l'ZO reiterava la richiesta estorsiva e, a fronte della resistenza opposta dal RI, proponeva al suo interlocutore di acquistare materiale elettrico presso le aziende locali indicate dallo stesso ZO". Aggiunge il Tribunale che "è altamente verosimile che la richiesta estorsiva così articolata sia stata precedentemente discussa e concordata con colui che in quel momento si trovava con ZO EL, vale a dire GR AN, per cui la sua presenza era finalizzata anche a concordare la modifica della originaria pretesa di denaro" (p. 11 dell'ordinanza impugnata). 4. Si tratta di una motivazione manifestamente illogica e congetturale. 4.1. Invero, ai fini della compartecipazione nel delitto ai sensi dell'art. 110 cod. pen. è necessario che ciascun correo fornisca un contributo, materiale o "morale" - nel senso, quantomeno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso - nella realizzazione collettiva del fatto. Tale contributo può manifestarsi in forma sia tipica, ossia realizzando, in tutto o in parte, la condotta vietata, ovvero atipica, e quindi ponendo in essere una condotta che non rientra nello schema legale della fattispecie incriminatrice ma che, proprio in forza dell'art. 110 cod. pen., è punibile se ed in quanto assume una valenza causale rispetto alla commissione del fatto. Tra i contributi atipici, può essere annoverata anche la presenza del correo sul luogo e nel momento di consumazione del reato, alla condizione, però, che essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di 3 sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, dep. 19/10/2020, Massaro, Rv. 279807; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 47598 del 19/10/2016, Rv. 268284; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979). 4.2. Ciò significa, in altri termini, che, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione, può rilevare anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa, alla luce delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la caratura criminale del soggetto, la cui sola presenza rappresenta una forma di intimidazione per la vittima, ovvero la funzione di sorveglianza svolta mentre il complice si incontra con la persona offesa) sia tale, appunto, da apportare un contributo causale alla realizzazione del reato, in termini o di accrescimento dell'effetto intimidatorio sulla vittima, ovvero del consolidamento del proposito criminoso e/o del rafforzamento del senso di sicurezza nel correo. 5. Nel caso di specie, tale accertamento non è stato compiuto dal Tribunale, il quale non ha chiarito quale sia stato il contributo causale fornito dal GR al compimento del delitto materialmente realizzato dall'ZO; e ciò alla luce delle circostanze fattuali della vicenda, che vedono l'odierno ricorrente aver accompagnato il concorrente ZO nei pressi del "luogo dell'esecuzione" del reato e poi con lui essersi allontanato al termine dell'incontro con la vittima, ma non essere rimasto fisicamente assieme al concorrente durante il colloquio con la persona offesa, in cui è avvenuta l'esternazione della richiesta estorsiva, avendo piuttosto assistito "a distanza" a tale colloquio e, parrebbe di capire, nascosto alla vista dell'estorto. La motivazione risulta perciò carente perché, poste le suddette particolari connotazioni modali della vicenda, la spiegazione offerta dal Tribunale, ossia il fatto che la verosimile richiesta estorsiva fosse stata in precedenza concordata tre i due, appare meramente ipotetica e congetturale, non trovando riscontro negli elementi di indagine, anche considerando che, da quanto è dato comprendere, essa fu formulata dell'ZO in conseguenza del rifiuto opposto dalla persona offesa, e quindi, di un comportamento da ritenersi imprevedibile perché inaspettato. 5. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, nella presente fase processuale, l'esclusione dell'aggravante può assumere rilevanza, sotto il profilo dell'interesse del ricorrente, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, stante la presunzione, sia pure relativa, che rtei deriva da tale aggravante. 4 Il Tribunale cautelare, tuttavia, prescindendo da tale presunzione, ha motivato in maniera autonoma in ordine al pericolo di reiterazione di analoghi delitti (p. 11 dell'ordinanza impugnata) e, in relazione a tale motivazione, il ricorrente non prende posizione. Da ciò deriva, come detto, la mancanza di concreto interesse da parte del ricorrente, perché l'eventuale esclusione della circostanza aggravante in esame non comporterebbe la caducazione delle esigenze cautelari, proprio perché il Tribunale ha fornito un'autonoma motivazione in punto di pericolo di reiterazione di analoghi delitti non fondato sulla presunzione, pur relativa, che discende dal riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., motivazione che non viene attaccata dal ricorrente, e che, quindi, è idonea a supportare il requisito ex art. 274 cod. proc. pen. 6. Per , i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sussistenza della gravità indiziaria con riguardo alla partecipazione del ricorrente al delitto di cui al capo 55), con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 27/04/2021.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Franz Caruso del foro di Cosenza, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22319 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 27/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di AN GR, annullava l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 11 giugno 2020 relativamente al capo 53), ad oggetto il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., e sostituiva, nei confronti del predetto, la custodia in carcere con la misura degli arresti donniciliari in rifermento al residuo delitto di cui al capo 55), in cui viene contestato il concorso nella tentata estorsione aggravata ai danni dell'impresa Site s.p.a. (artt. 81 cpv., 56, 110, 629, commi i 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen.). 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Il difensore contesta il requisito della gravità indiziaria relativamente al delitto di cui al capo 55), evidenziando come il GR si sia limitato ad accompagnare l'ZO presso il cantiere, e, quivi giunto, sia rimasto in disparte;
sarebbe perciò del tutto apodittica l'affermazione del Tribunale, secondo cui la modifica della richiesta estorsiva, avvenuta durante il colloquio tra l'ZO e la persona offesa, fosse stata prentivamente concordata anche con il GR, la cui presenza non venne notata dalla vittima, sicché ad essa nemmeno potrebbe attribuirsi una valenza' rafforzativa del proposito criminoso;
si sarebbe perciò in presenza di una mera connivenza non punibile, anche considerando che il GR fu presente solo in quell'unica occasione, né emergono, a suo carico, intercettazioni ambientali o telefoniche. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla compiuta identificazione del ricorrente. Evidenzia il difensore come non vi sia certezza in relazione al fatto che fu proprio il GR ad accompagnare l'ZO all'incontro del 7 marzo 2018, considerando, per un verso, che il servizio di osservazione fu effettuato da un solo militare, e, per altro verso, che detto servizio non risulta assistito da alcuna documentazione fotografica. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 416-bis.1 cod. pen. Assume il ricorrente che il Tribunale cautelare ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante in parola con motivazione apodittica e contraddittoria, avendo escluso, con riferimento al capo 53), la sussistenza di una consorteria mafiosa. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti é per i motivi di seguito indicati. 2. Il secondo motivo, la cui trattazione precede logicamente quella del primo, è manifestamente infondato.. Invero, la presenza del GR all'incontro dal 7 marzo 2018 emerge dall'annotazione di polizia giudiziaria, in servizio di o.c.p., indicata dal Tribunale, e il cui contenuto è contestato dal ricorrente con argomentazioni del tutto ipotetiche e congetturali, che, evidentemente, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 3. Il primo motivo, invece, è fondato. Il Tribunale cautelare ha ravvisato la compartecipazione del GR nel tentativo di estorsione sul presupposto che egli avesse "piena conoscenza del motivo che aveva indotto l'ZO a recarsi sul cantiere di Federid, ove si consideri che in tale occasione l'ZO reiterava la richiesta estorsiva e, a fronte della resistenza opposta dal RI, proponeva al suo interlocutore di acquistare materiale elettrico presso le aziende locali indicate dallo stesso ZO". Aggiunge il Tribunale che "è altamente verosimile che la richiesta estorsiva così articolata sia stata precedentemente discussa e concordata con colui che in quel momento si trovava con ZO EL, vale a dire GR AN, per cui la sua presenza era finalizzata anche a concordare la modifica della originaria pretesa di denaro" (p. 11 dell'ordinanza impugnata). 4. Si tratta di una motivazione manifestamente illogica e congetturale. 4.1. Invero, ai fini della compartecipazione nel delitto ai sensi dell'art. 110 cod. pen. è necessario che ciascun correo fornisca un contributo, materiale o "morale" - nel senso, quantomeno, del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso - nella realizzazione collettiva del fatto. Tale contributo può manifestarsi in forma sia tipica, ossia realizzando, in tutto o in parte, la condotta vietata, ovvero atipica, e quindi ponendo in essere una condotta che non rientra nello schema legale della fattispecie incriminatrice ma che, proprio in forza dell'art. 110 cod. pen., è punibile se ed in quanto assume una valenza causale rispetto alla commissione del fatto. Tra i contributi atipici, può essere annoverata anche la presenza del correo sul luogo e nel momento di consumazione del reato, alla condizione, però, che essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di 3 sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, dep. 19/10/2020, Massaro, Rv. 279807; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 47598 del 19/10/2016, Rv. 268284; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979). 4.2. Ciò significa, in altri termini, che, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione, può rilevare anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa, alla luce delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la caratura criminale del soggetto, la cui sola presenza rappresenta una forma di intimidazione per la vittima, ovvero la funzione di sorveglianza svolta mentre il complice si incontra con la persona offesa) sia tale, appunto, da apportare un contributo causale alla realizzazione del reato, in termini o di accrescimento dell'effetto intimidatorio sulla vittima, ovvero del consolidamento del proposito criminoso e/o del rafforzamento del senso di sicurezza nel correo. 5. Nel caso di specie, tale accertamento non è stato compiuto dal Tribunale, il quale non ha chiarito quale sia stato il contributo causale fornito dal GR al compimento del delitto materialmente realizzato dall'ZO; e ciò alla luce delle circostanze fattuali della vicenda, che vedono l'odierno ricorrente aver accompagnato il concorrente ZO nei pressi del "luogo dell'esecuzione" del reato e poi con lui essersi allontanato al termine dell'incontro con la vittima, ma non essere rimasto fisicamente assieme al concorrente durante il colloquio con la persona offesa, in cui è avvenuta l'esternazione della richiesta estorsiva, avendo piuttosto assistito "a distanza" a tale colloquio e, parrebbe di capire, nascosto alla vista dell'estorto. La motivazione risulta perciò carente perché, poste le suddette particolari connotazioni modali della vicenda, la spiegazione offerta dal Tribunale, ossia il fatto che la verosimile richiesta estorsiva fosse stata in precedenza concordata tre i due, appare meramente ipotetica e congetturale, non trovando riscontro negli elementi di indagine, anche considerando che, da quanto è dato comprendere, essa fu formulata dell'ZO in conseguenza del rifiuto opposto dalla persona offesa, e quindi, di un comportamento da ritenersi imprevedibile perché inaspettato. 5. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, nella presente fase processuale, l'esclusione dell'aggravante può assumere rilevanza, sotto il profilo dell'interesse del ricorrente, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, stante la presunzione, sia pure relativa, che rtei deriva da tale aggravante. 4 Il Tribunale cautelare, tuttavia, prescindendo da tale presunzione, ha motivato in maniera autonoma in ordine al pericolo di reiterazione di analoghi delitti (p. 11 dell'ordinanza impugnata) e, in relazione a tale motivazione, il ricorrente non prende posizione. Da ciò deriva, come detto, la mancanza di concreto interesse da parte del ricorrente, perché l'eventuale esclusione della circostanza aggravante in esame non comporterebbe la caducazione delle esigenze cautelari, proprio perché il Tribunale ha fornito un'autonoma motivazione in punto di pericolo di reiterazione di analoghi delitti non fondato sulla presunzione, pur relativa, che discende dal riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., motivazione che non viene attaccata dal ricorrente, e che, quindi, è idonea a supportare il requisito ex art. 274 cod. proc. pen. 6. Per , i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sussistenza della gravità indiziaria con riguardo alla partecipazione del ricorrente al delitto di cui al capo 55), con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 27/04/2021.