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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/11/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro 60/2023 in materia di Occupazione senza titolo di immobile
TRA
Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ) con via Luigi Rizzo 14, in persona del 1.r.p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. sede in Parte 1
AG NT
parte attrice
CONTRO
CP 1 nata a [...] il [...], (cod. fisc.: C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. LANA RICCARDO FABIO V.
parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato L' Parte 2 (I.A.C.P.) della Provincia di Parte 1 ha convenuto in giudizio la sig.ra CP 1 al fine di vedere accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo di un immobile di proprietà dell'Ente adibito ad uso diverso di abitazione e sito in Gela nella Via Attica n.7 distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Gela al Foglio 175, Particella 1850 sub 10
Assume e documenta parte attrice che detto immobile è stato concesso in locazione alla convenuta con contratto stipulato in data 05.02.2015 per la durata di sei anni
Parte attrice documenta che con nota protocollo n. 3144 del 11.05.2020 la conduttrice odierna convenuta veniva diffidata al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni non corrisposti con avviso che in difetto il contratto non sarebbe stato rinnovato.
Stante il mancato riscontro alla comunicazione de qua, l'odierno Istituto attore, con nota con nota del 04/08/2021 prot. 7482 provvedeva a diffidare la sig.ra CP_1 a rilasciare il locale libero e vuoto nella disponibilità dell'Ente proprietario. Stante la situazione di stallo, parte attrice ha agito in giudizio per la restituzione dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la conduttrice CP_1 contestando la pretesa di parte attrice e ritenendo che, nel caso di specie, non possa trattarsi di occupazione sine titulo atteso che l'immobile oggetto di lite era regolarmente utilizzato dalla conduttrice in forza di regolare contratto di locazione.
Viene altresì contestato il quantum risarcitorio e viene avanzata richiesta di riconoscimento di migliorie che sarebbero state apportate all'immobile oggetto di locazione.
In seno al conclusm della comparsa di costituzione in via preliminare si avanza richiesta preliminare di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria e nel merito il rigetto della domanda e in subordine si avanza espressamente la seguente formale richiesta
: "stante l'abitazione da parte della convenuta e della Sua famiglia dell'immobile di via Attica n.5 in Gela a decorrere dal 2015 ad oggi (ossia 8 anni senza soluzione di continuità) si chiede sin d'ora, riconoscere, in subordine, il diritto a poter procedere alla stipula dell'atto di ALIENAZIONE da parte dello Pt 3 in favore del ricorrente, stante la sussistenza dei requisiti di legge. In accoglimento della spiegata domanda di cui al punto D) si chiede, inoltre, il riconoscimento in favore della convenuta degli importi sostenuti per le migliorie apportate all'immobile, con conseguente condanna dello Pt 3 al pagamento in favore di CP 1
[...] degli importi che verranno accertati in corso di causa a tale titolo".
All'udienza di comparizione le parti reiteravano i rispettivi assunti difensivi e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c..
Con ordinanza resa fuori udienza venivano ammessi i mezzi istruttori di parte attrice al fini dell'accertamento dell'an e del quantum debeatur.
Venivano, invece, rigettati i mezzi istruttori di parte convenuta in quanto inconferenti ai fini del decidere¹
Espletata l'istruttoria, all'udienza all'uopo fissata, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti si sono avvalse per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*********
In via preliminare deve dichiararsi la piena procedibilità della domanda.
Sul punto questo tribunale si era pronunciato n seno all'ordinanza del 28.9.2023 laddove si precisa che "l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria si appalesa infondata attesa la natura del giudizio avente ad oggetto azione di restituzione di immobile detenuto sine titulo (peraltro i richiami giurisprudenziali su cui si basa l'eccezione sono inconferenti atteso che si riferiscono ad azione di sfratto per morosità)". Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta.
L'istruttoria del procedimento - espletata a mezzo della prova dichiarativa resa dai funzionari dell'Istituto e sulla scorta del dato documentale - ha dimostrato gli assunti di parte attrice circa l'inadempimento della conduttrice nel pagamento del canone locativo. Incontestabile altresì la circostanza che la sia ancora nella piena disponibilitàCP 1 dell'immobile nonostante il contratto di locazione sia scaduto da tempo.
Sprovvista di allegazione probatoria è inoltre rimasta la richiesta della convenuta circa il riconoscimento di presunte migliorie effettuate nell'immobile oggetto di causa.
Premesso ciò, in assenza di ulteriori elementi che possano costituire fatti modificativi e/o estintivi della pretesa di parte attrice, la domanda di rilascio dell'immobile con conseguenziale condanna al pagamento della somma ancora dovuta per canoni locativi non corrisposti oltre alle ulteriori somme dovute, a titolo di risarcimento del danno, per l'illegittima occupazione dell'immobile deve essere accolta.
Ed invero, sul punto è pacifico l'orientamento dei giudici di merito e di legittimità che, in caso di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso e,
conseguentemente, è quantificabile facendo riferimento al valore locativo del cespite occupato.
Secondo il principio dell'id quod plerumque accidit il danno deve ritenersi provato in considerazione dell'impossibilità dell' Pt 3 di fruire dell'immobile, arbitrariamente occupato, assegnandolo ad altri eventuali aventi diritto e percependone il relativo canone.
La somma dovuta a titolo di risarcimento per illegittima occupazione viene determinata in base al parametro del canone locativo minimo dovuto per gli immobili popolari appartenenti alla tipologia di quello locato.
La somma dovuta, tenuto conto del canone minimo pari ad €. 36,40 mensile (importo minimo inderogabile applicato ai beni di edilizia popolare aventi le caratteristiche specifiche del bene oggi in contestazione) viene quindi determinata e liquidata in complessivi €. 1.079,42 fino al mese di gennaio 2025 ( avendo come riferimento temporale il deposito della memoria conclusionale di parte attrice); a tali somme vanno aggiunti ulteriori €. 364,00 a titolo indennitario per i successivi 10 mesi fino alla data di emissione della presente sentenza e così per un totale complessivo di €.1443,82. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo.
Il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria è indubbio atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, in caso di danno da illecito aquiliano (c.d. responsabilità extracontrattuale), come per le altre obbligazioni di valore, bisogna tenere conto della rivalutazione monetaria.
Appare, in fine, necessario prendere posizione sulle richieste avanzate da parte convenuta in sede comparsa conclusionale così come reiterate nella memoria di replica.
In primis, quanto agli asseriti e ulteriori pagamenti effettuati nel corso de giudizio, da una più attenta analisi dei bollettini postali allegati non può non accogliersi l'eccezione sollevata dall' Pt_3 allorquando si imputano i pagamenti de quibus ad altro immobile.
Ed invero i bollettini premarcati fanno riferimento a un immobile sito in via Attica al n.5 ben diverso (anche nei dati catastali) di quello oggetto del presente giudizio.
In secundis, deve ritenersi assolutamente tardiva la proposizione delle domande nuove formulate in comparsa conclusionale formulate nel seguente preciso tenore al punto finale del conclusum:
"in forza di sentenza del 29 febbraio 2024dellaCorte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto sussistono i gravi motivi previsti dalla norma de qua, disporre l'accertamento della sussistenza di clausole abusive in seno al contratto di locazione del 05.02.2015,che era fondato su un pagamento rateale a carico di consumatore, nell'ambito del quale l'odierna comparente rivestiva la veste giuridica di "CONSUMATORE"; in ogni caso, comunque, rimettere in termini l'odierno istante per spiegare rituale contestazione circa l'esistenza di clausole abusive in seno al contratto de quo, disponendo la rimessione della causa sul ruolo.
Ed invero, la violazione delle norme processuali in materia di preclusioni deve ritenersi assorbente rispetto ai profili di merito sulla questione.
Non pare superfluo richiamare il contenuto dell'ordinanza del 14.11.2024 resa in questo giudizio in cui si affrontava la questione sulla scorta degli insegnamenti del Supremo Collegio e che anche in questa sede si riporta: ["Giova rammentare che sulla scorta del chiaro disposto letterale della norma vigente e del pacifico insegnamento giurisprudenziale formatosi nel vigore della norma ormai abrogata, deve ritenersi che il termine di cui all'articolo 183 comma 6 n. 1, rappresenta il termine ultimo oltre il quale si verificano le preclusioni assertive;
mentre il termine ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c., rappresenta il termine ultimo oltre il quale si verificano le preclusioni probatorie per la prova diretta, atteso che entro tale termine vanno effettuate la “indicazione dei mezzi di prova" e le
"produzioni documentali”. Ergo, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990, non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive.²] Basta la mera lettura degli atti del fascicolo telematico per constatare che la superiore richiesta di accertamento della vessatorietà delle clausole relative al contratto che si assume essere stato stipulato con "il consumatore" non è stata espressamente formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta e tanto meno con la prima memoria ex art. 183 6 comma c.p.c (termine ultimo per le deduzioni assertive.
Ma anche a voler utilizzare l'autorevole, anche se datato, pronunciamento della Cassazione (Sez. II, sentenza n. 20581 del 21 ottobre 2004) di cui alla nota 2, le nuove domande di parte convenuta sono state proposte dopo la chiusura della fase istruttoria e dell'assegnazione della causa in decisione.
La totale infondatezza delle richieste di parte convenuta impone la condanna alle spese ex art. 91 cp.c. che sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 tenuto delle parti l'eventuale ampliamento del thema decidendum possibile fino al momento della precisazione delle conclusioni, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353. Più in particolare ancora, in caso di costituzione del convenuto oltre la prima udienza di trattazione, i mezzi di prova articolati dal medesimo devono ritenersi ammissibili se dedotti prima della chiusura dell'istruzione senza incontrare alcuna opposizione da parte dell'attore";
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4376 del 7 aprile 2000) "Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo";
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12119 del 17 maggio 2013) "Ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., nel testo - applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie - introdotto dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353
(e anteriore alle modifiche apportate dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell'adozione dell'ordinanza di ammissione delle prove, ovvero - nel caso in cui il giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza - dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l'indicazione dei documenti idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l'indicazione della (eventuale) "prova contraria", da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine. Ne consegue, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta quello entro cui la parte interessata ha l'onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel "thema decidendum", ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.";
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16800 del 26 giugno 2018 "Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci"; conto del decisum, dell'attività espletata e della qualità delle difese e con l'aumento ex art.4 comma
8 del cit. dec. per manifesta fondatezza della domanda.
Ritiene questo tribunale che, nel caso di specie, sia rimasta integrata la fattispecie di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. a tenore della quale "quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Vista l'ammissione di parte convenuta “in via anticipata e provvisoria" al beneficio del gratuito patrocinio di cui al provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, con oneri a carico dello Stato,
Visto il rigetto delle domande di parte convenuta, stante la manifesta e radicale infondatezza delle pretese promosse³, ad avviso del giudicante, sussistono i presupposti ex art. 136, comma 2, D.p.r.
n. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione al beneficio de quo senza che quindi si debba procedere alla liquidazione delle spese sulla base delle regole del gratuito patrocinio e mandando alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria della Amministrazione giudiziaria per quanto di competenza
PQM
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Preliminarmente dichiara procedibile la domanda di parte attrice.
Nel Merito
3 Leggasi Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2020) 16-04-2020, n. 7869 "La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa. Né si ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perché non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni differenziate, essendo - al contrario del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al
-
patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. D'altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l'art. 24 Cost., giacché il diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell'interessato. Inoltre, occorre considerare che l'ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta". Accerta e dichiara che la conduttrice CP 1 occupa sine titulo l'immobile di proprietà sito in Gela nella Attica n. 7 distinto al Catasto Fabbricati deldell' Pt 3 di Parte 1
Comune di Gela al Foglio 175, Particella 1850 sub 10 Condanna CP 1 al rilascio dell'immobile nella disponibilità dell'Istituto proprietario fissando epr l'esecuzione la data del 30.11.2025.
Condanna CP 1 a pagare, in favore dell' Controparte 2 in persona del l.r.p.t., per quanto in parte motiva, la complessiva
[...] "
somma di €.1.443,82. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo.
✓ Condanna la convenuta alla rifusione dei compensi professionali, in favore dell' Pt 3 che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e per quanto in parte motiva, in
€.3.325,00 oltre spese generali 15%, cap e Iva come per legge, + C.U. e spese documentate.
a pagare, in favore dell'✓ Condanna CP 1 Controparte_2
,in persona del 1.r.p.t., l'ulteriore somma di €.1.000,00 ai sensi
[...] dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Revoca l'ammissione di parte convenuta al beneficio del gratuito patrocinio e manda alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria per quanto di competenza
Così deciso in Gela 05.11.2025 ކ
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 A tal riguardo si richiamano in questa sede, intendendole per interamente trascritte, le motivazioni di cui all'ordinanza del 28.9.2023.
2 (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20581 del 21 ottobre 2004 in materia di preclusioni per il convenuto) "La finalità alla quale è ispirata la sequenza temporale di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.p.c., con il connesso sistema delle preclusioni, è costituita dall'esigenza di assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa, restando nella disponibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro 60/2023 in materia di Occupazione senza titolo di immobile
TRA
Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ) con via Luigi Rizzo 14, in persona del 1.r.p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. sede in Parte 1
AG NT
parte attrice
CONTRO
CP 1 nata a [...] il [...], (cod. fisc.: C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. LANA RICCARDO FABIO V.
parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato L' Parte 2 (I.A.C.P.) della Provincia di Parte 1 ha convenuto in giudizio la sig.ra CP 1 al fine di vedere accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo di un immobile di proprietà dell'Ente adibito ad uso diverso di abitazione e sito in Gela nella Via Attica n.7 distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Gela al Foglio 175, Particella 1850 sub 10
Assume e documenta parte attrice che detto immobile è stato concesso in locazione alla convenuta con contratto stipulato in data 05.02.2015 per la durata di sei anni
Parte attrice documenta che con nota protocollo n. 3144 del 11.05.2020 la conduttrice odierna convenuta veniva diffidata al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni non corrisposti con avviso che in difetto il contratto non sarebbe stato rinnovato.
Stante il mancato riscontro alla comunicazione de qua, l'odierno Istituto attore, con nota con nota del 04/08/2021 prot. 7482 provvedeva a diffidare la sig.ra CP_1 a rilasciare il locale libero e vuoto nella disponibilità dell'Ente proprietario. Stante la situazione di stallo, parte attrice ha agito in giudizio per la restituzione dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la conduttrice CP_1 contestando la pretesa di parte attrice e ritenendo che, nel caso di specie, non possa trattarsi di occupazione sine titulo atteso che l'immobile oggetto di lite era regolarmente utilizzato dalla conduttrice in forza di regolare contratto di locazione.
Viene altresì contestato il quantum risarcitorio e viene avanzata richiesta di riconoscimento di migliorie che sarebbero state apportate all'immobile oggetto di locazione.
In seno al conclusm della comparsa di costituzione in via preliminare si avanza richiesta preliminare di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria e nel merito il rigetto della domanda e in subordine si avanza espressamente la seguente formale richiesta
: "stante l'abitazione da parte della convenuta e della Sua famiglia dell'immobile di via Attica n.5 in Gela a decorrere dal 2015 ad oggi (ossia 8 anni senza soluzione di continuità) si chiede sin d'ora, riconoscere, in subordine, il diritto a poter procedere alla stipula dell'atto di ALIENAZIONE da parte dello Pt 3 in favore del ricorrente, stante la sussistenza dei requisiti di legge. In accoglimento della spiegata domanda di cui al punto D) si chiede, inoltre, il riconoscimento in favore della convenuta degli importi sostenuti per le migliorie apportate all'immobile, con conseguente condanna dello Pt 3 al pagamento in favore di CP 1
[...] degli importi che verranno accertati in corso di causa a tale titolo".
All'udienza di comparizione le parti reiteravano i rispettivi assunti difensivi e venivano concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c..
Con ordinanza resa fuori udienza venivano ammessi i mezzi istruttori di parte attrice al fini dell'accertamento dell'an e del quantum debeatur.
Venivano, invece, rigettati i mezzi istruttori di parte convenuta in quanto inconferenti ai fini del decidere¹
Espletata l'istruttoria, all'udienza all'uopo fissata, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. di cui le parti si sono avvalse per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*********
In via preliminare deve dichiararsi la piena procedibilità della domanda.
Sul punto questo tribunale si era pronunciato n seno all'ordinanza del 28.9.2023 laddove si precisa che "l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria si appalesa infondata attesa la natura del giudizio avente ad oggetto azione di restituzione di immobile detenuto sine titulo (peraltro i richiami giurisprudenziali su cui si basa l'eccezione sono inconferenti atteso che si riferiscono ad azione di sfratto per morosità)". Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta.
L'istruttoria del procedimento - espletata a mezzo della prova dichiarativa resa dai funzionari dell'Istituto e sulla scorta del dato documentale - ha dimostrato gli assunti di parte attrice circa l'inadempimento della conduttrice nel pagamento del canone locativo. Incontestabile altresì la circostanza che la sia ancora nella piena disponibilitàCP 1 dell'immobile nonostante il contratto di locazione sia scaduto da tempo.
Sprovvista di allegazione probatoria è inoltre rimasta la richiesta della convenuta circa il riconoscimento di presunte migliorie effettuate nell'immobile oggetto di causa.
Premesso ciò, in assenza di ulteriori elementi che possano costituire fatti modificativi e/o estintivi della pretesa di parte attrice, la domanda di rilascio dell'immobile con conseguenziale condanna al pagamento della somma ancora dovuta per canoni locativi non corrisposti oltre alle ulteriori somme dovute, a titolo di risarcimento del danno, per l'illegittima occupazione dell'immobile deve essere accolta.
Ed invero, sul punto è pacifico l'orientamento dei giudici di merito e di legittimità che, in caso di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso e,
conseguentemente, è quantificabile facendo riferimento al valore locativo del cespite occupato.
Secondo il principio dell'id quod plerumque accidit il danno deve ritenersi provato in considerazione dell'impossibilità dell' Pt 3 di fruire dell'immobile, arbitrariamente occupato, assegnandolo ad altri eventuali aventi diritto e percependone il relativo canone.
La somma dovuta a titolo di risarcimento per illegittima occupazione viene determinata in base al parametro del canone locativo minimo dovuto per gli immobili popolari appartenenti alla tipologia di quello locato.
La somma dovuta, tenuto conto del canone minimo pari ad €. 36,40 mensile (importo minimo inderogabile applicato ai beni di edilizia popolare aventi le caratteristiche specifiche del bene oggi in contestazione) viene quindi determinata e liquidata in complessivi €. 1.079,42 fino al mese di gennaio 2025 ( avendo come riferimento temporale il deposito della memoria conclusionale di parte attrice); a tali somme vanno aggiunti ulteriori €. 364,00 a titolo indennitario per i successivi 10 mesi fino alla data di emissione della presente sentenza e così per un totale complessivo di €.1443,82. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo.
Il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria è indubbio atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, in caso di danno da illecito aquiliano (c.d. responsabilità extracontrattuale), come per le altre obbligazioni di valore, bisogna tenere conto della rivalutazione monetaria.
Appare, in fine, necessario prendere posizione sulle richieste avanzate da parte convenuta in sede comparsa conclusionale così come reiterate nella memoria di replica.
In primis, quanto agli asseriti e ulteriori pagamenti effettuati nel corso de giudizio, da una più attenta analisi dei bollettini postali allegati non può non accogliersi l'eccezione sollevata dall' Pt_3 allorquando si imputano i pagamenti de quibus ad altro immobile.
Ed invero i bollettini premarcati fanno riferimento a un immobile sito in via Attica al n.5 ben diverso (anche nei dati catastali) di quello oggetto del presente giudizio.
In secundis, deve ritenersi assolutamente tardiva la proposizione delle domande nuove formulate in comparsa conclusionale formulate nel seguente preciso tenore al punto finale del conclusum:
"in forza di sentenza del 29 febbraio 2024dellaCorte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto sussistono i gravi motivi previsti dalla norma de qua, disporre l'accertamento della sussistenza di clausole abusive in seno al contratto di locazione del 05.02.2015,che era fondato su un pagamento rateale a carico di consumatore, nell'ambito del quale l'odierna comparente rivestiva la veste giuridica di "CONSUMATORE"; in ogni caso, comunque, rimettere in termini l'odierno istante per spiegare rituale contestazione circa l'esistenza di clausole abusive in seno al contratto de quo, disponendo la rimessione della causa sul ruolo.
Ed invero, la violazione delle norme processuali in materia di preclusioni deve ritenersi assorbente rispetto ai profili di merito sulla questione.
Non pare superfluo richiamare il contenuto dell'ordinanza del 14.11.2024 resa in questo giudizio in cui si affrontava la questione sulla scorta degli insegnamenti del Supremo Collegio e che anche in questa sede si riporta: ["Giova rammentare che sulla scorta del chiaro disposto letterale della norma vigente e del pacifico insegnamento giurisprudenziale formatosi nel vigore della norma ormai abrogata, deve ritenersi che il termine di cui all'articolo 183 comma 6 n. 1, rappresenta il termine ultimo oltre il quale si verificano le preclusioni assertive;
mentre il termine ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c., rappresenta il termine ultimo oltre il quale si verificano le preclusioni probatorie per la prova diretta, atteso che entro tale termine vanno effettuate la “indicazione dei mezzi di prova" e le
"produzioni documentali”. Ergo, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990, non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive.²] Basta la mera lettura degli atti del fascicolo telematico per constatare che la superiore richiesta di accertamento della vessatorietà delle clausole relative al contratto che si assume essere stato stipulato con "il consumatore" non è stata espressamente formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta e tanto meno con la prima memoria ex art. 183 6 comma c.p.c (termine ultimo per le deduzioni assertive.
Ma anche a voler utilizzare l'autorevole, anche se datato, pronunciamento della Cassazione (Sez. II, sentenza n. 20581 del 21 ottobre 2004) di cui alla nota 2, le nuove domande di parte convenuta sono state proposte dopo la chiusura della fase istruttoria e dell'assegnazione della causa in decisione.
La totale infondatezza delle richieste di parte convenuta impone la condanna alle spese ex art. 91 cp.c. che sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 tenuto delle parti l'eventuale ampliamento del thema decidendum possibile fino al momento della precisazione delle conclusioni, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353. Più in particolare ancora, in caso di costituzione del convenuto oltre la prima udienza di trattazione, i mezzi di prova articolati dal medesimo devono ritenersi ammissibili se dedotti prima della chiusura dell'istruzione senza incontrare alcuna opposizione da parte dell'attore";
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4376 del 7 aprile 2000) "Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo";
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12119 del 17 maggio 2013) "Ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., nel testo - applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie - introdotto dall'art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353
(e anteriore alle modifiche apportate dall'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell'adozione dell'ordinanza di ammissione delle prove, ovvero - nel caso in cui il giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza - dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l'indicazione dei documenti idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l'indicazione della (eventuale) "prova contraria", da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine. Ne consegue, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta quello entro cui la parte interessata ha l'onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel "thema decidendum", ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.";
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16800 del 26 giugno 2018 "Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci"; conto del decisum, dell'attività espletata e della qualità delle difese e con l'aumento ex art.4 comma
8 del cit. dec. per manifesta fondatezza della domanda.
Ritiene questo tribunale che, nel caso di specie, sia rimasta integrata la fattispecie di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. a tenore della quale "quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Vista l'ammissione di parte convenuta “in via anticipata e provvisoria" al beneficio del gratuito patrocinio di cui al provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela, con oneri a carico dello Stato,
Visto il rigetto delle domande di parte convenuta, stante la manifesta e radicale infondatezza delle pretese promosse³, ad avviso del giudicante, sussistono i presupposti ex art. 136, comma 2, D.p.r.
n. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione al beneficio de quo senza che quindi si debba procedere alla liquidazione delle spese sulla base delle regole del gratuito patrocinio e mandando alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria della Amministrazione giudiziaria per quanto di competenza
PQM
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Preliminarmente dichiara procedibile la domanda di parte attrice.
Nel Merito
3 Leggasi Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2020) 16-04-2020, n. 7869 "La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa. Né si ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perché non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni differenziate, essendo - al contrario del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al
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patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. D'altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l'art. 24 Cost., giacché il diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell'interessato. Inoltre, occorre considerare che l'ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta". Accerta e dichiara che la conduttrice CP 1 occupa sine titulo l'immobile di proprietà sito in Gela nella Attica n. 7 distinto al Catasto Fabbricati deldell' Pt 3 di Parte 1
Comune di Gela al Foglio 175, Particella 1850 sub 10 Condanna CP 1 al rilascio dell'immobile nella disponibilità dell'Istituto proprietario fissando epr l'esecuzione la data del 30.11.2025.
Condanna CP 1 a pagare, in favore dell' Controparte 2 in persona del l.r.p.t., per quanto in parte motiva, la complessiva
[...] "
somma di €.1.443,82. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze al saldo.
✓ Condanna la convenuta alla rifusione dei compensi professionali, in favore dell' Pt 3 che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, e per quanto in parte motiva, in
€.3.325,00 oltre spese generali 15%, cap e Iva come per legge, + C.U. e spese documentate.
a pagare, in favore dell'✓ Condanna CP 1 Controparte_2
,in persona del 1.r.p.t., l'ulteriore somma di €.1.000,00 ai sensi
[...] dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Revoca l'ammissione di parte convenuta al beneficio del gratuito patrocinio e manda alla competente Funzione dei Servizi di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria per quanto di competenza
Così deciso in Gela 05.11.2025 ކ
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 A tal riguardo si richiamano in questa sede, intendendole per interamente trascritte, le motivazioni di cui all'ordinanza del 28.9.2023.
2 (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20581 del 21 ottobre 2004 in materia di preclusioni per il convenuto) "La finalità alla quale è ispirata la sequenza temporale di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.p.c., con il connesso sistema delle preclusioni, è costituita dall'esigenza di assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa, restando nella disponibilità