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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
BORAGINE GERARDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 862/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023-001-CO-000000094-0-009 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
premesso che Ricorrente_1, con ricorso presentato il 3 novembre 2025, ha impugnato l'avviso di liquidazione che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze gli aveva notificato per il pagamento dell'imposta di registro per la tassazione degli atti giudiziari, calcolata sulle somme oggetto di un verbale di conciliazione giudiziale intervenuta il 12 ottobre 2023 dinanzi alla Corte di Appello di
Firenze;
che a sostegno dell'impugnazione il Ricorrente_1 ha dedotto preliminarmente che al verbale di conciliazione non è applicabile l'imposta di registro, come previsto dall'articolo 8 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, perché si limita a dare atto dell'avvenuta definizione della lite per effetto di un accordo già concluso in precedenza;
che in ogni caso l'imposta era stata richiesta in violazione del divieto di doppia imposizione perché la conciliazione aveva una causa unica, in quanto la somma dovuta dalla compagnia era solo una parte di quella dovuta dal legale ai suoi clienti;
che, in assenza del trasferimento di beni immobili o aziende, non doveva essere applicata l'aliquota del 3% ma quella dello 0,50% o comunque la conciliazione doveva essere sottoposta a tassazione fissa, ai sensi dell'articolo 11, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986;
rilevato che entrambe le parti concordano che la sottoposizione a tassazione di un verbale di conciliazione dipende dall'effettivo contenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni di tipo aprioristico e astratto;
che, quindi, solo se il verbale di conciliazione costituisce titolo per il trasferimento di beni o diritti prima di allora non pattuito dalle parti, comprendendo una manifestazione di autonomia negoziale con efficacia traslativa o obbligatoria, il suo contenuto deve essere sottoposto a imposta come tutte le altre manifestazioni di autonomia negoziale fiscalmente rilevanti (cfr., tra le altre: Cass., 14 luglio 2017, n.
17511; Cass., 29 febbraio 2008, n. 5480);
atteso che il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti il 12 ottobre 2023 ha transatto una lite definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3465 del 12 dicembre 2022, conclusa per quel che interessa con la condanna dell'avvocato Ricorrente_1 al risarcimento dei danni per responsabilità professionale nei confronti di alcuni clienti per complessivi €uro 620.000,00, oltre interessi legali dal mese di ottobre 1997 e rimborso delle spese processuali, e «in accoglimento della domanda di manleva» la condanna in della compagnia Società_1 S.A. «a tenere indenne il proprio assicurato da quanto condannato a pagare in favore degli attori, nei limiti della franchigia e detratte le franchigie previste contrattualmente»;
che pertanto non vi possono essere dubbi che nel caso di specie la lite pendente tra l'avvocato
Ricorrente_1 e la compagnia assicuratrice non aveva ad oggetto l'accollo di un debito quanto un rapporto di garanzia impropria in base al quale la società ha concluso una conciliazione obbligandosi a corrispondere direttamente ai danneggiati dalla responsabilità professionale una somma pari ad una parte loro credito risarcitorio.
che, al riguardo, basta leggere l'atto di chiamata in causa in garanzia della compagnia assicurativa, le difese di tutte le parti, la sentenza di primo grado, gli atti di appello e finanche il verbale di conciliazione
(vedi alla lettera «P», dove si legge: «proponeva domanda di manleva chiedendo di essere garantito dai
Società_1 quali propri assicuratori», al punto 4, dove si legge: «l'avv. Ricorrente_1 e Società_1, in relazione alla domanda di manleva e garanzia impropria (…)», alla lettera «B» di pagina 17, dove si legge: «rinuncia dell'avvocato Ricorrente_1 alla domanda di manleva garanzia», ma soprattutto al punto 7, dove si legge: «Il verbale di conciliazione sostituisce la sentenza di primo grado e le sue statuizioni ad ogni effetto e conseguenza di legge con effetto novativo anche ai fini di una rideterminazione e riduzione della imposta di registro essendo il presente verbale di conciliazione equiparato alla sentenza passata in cosa giudicata ai fini della tassazione ex art. 37, co. 1, D.P.R. 131/1936».
che pertanto il verbale di conciliazione stipulato dalle parti contiene, anche con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, specifiche pattuizioni idonee a costituire obbligazioni e trasferire diritti di credito in favore delle parti, che ad ogni effetto e conseguenza di legge sostituiscono la sentenza con effetto novativo, anche ai fini della rideterminazione e riduzione dell'imposta di registro;
considerato che il verbale di conciliazione, per quel che riguarda l'oggetto della controversia, contiene diverse pattuizioni, tutte soggette alla tassazione dell'imposta di registro nella misura forfetaria del 3%: l'obbligazione di risarcimento dei danni assunta dall'avvocato Ricorrente_1 nei confronti dei suoi clienti, determinata in complessivi €uro 420.000,00, oltre accessori, e l'obbligazione della compagnia di assicurazioni di rilevare indenne il legale nei limiti di €uro 270.000,00;
che la prima obbligazione ha natura risarcitoria, quindi extracontrattuale, mentre la seconda trae origine dall'obbligazione di garanzia assunta dalla compagnia di assicurazioni, quindi ha natura contrattuale;
che i rapporti che scaturiscono dal verbale di conciliazione sono autonomi tra loro e gli effetti giuridici sono correlati a distinti titoli negoziali non riconducibili ad una causa unica, per cui è corretto l'operato dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, nel sottoporre a imposizione, con l'aliquota del 3%, tanto la pronuncia risarcitoria quanto quella sulla condanna a titolo di garanzia, applicando non il secondo ma il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.
131 (T.U.I.R), il quale espressamente prevede che ove un atto da sottoporre a registrazione contenga plurime disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta a imposta come se fosse un atto distinto;
che d'altronde, anche la Suprema Corte ha ritenuto corretto il comportamento dell'ufficio in una occasione in cui aveva ritenuto di sottoporre ad autonoma tassazione i capi di una sentenza che, contestualmente, aveva disposto la condanna di un notaio al risarcimento dei danni per responsabilità professionale e di una compagnia di assicurazione a manlevare il debitore principale in virtù di apposita polizza stipulata dal professionista (Cass., ord., 26 luglio 2024, n. 20946);
che nel caso di specie, essendo state inserite nel verbale di conciliazioni pattuizioni fondate su titoli
(responsabilità contrattuale risarcitoria del professionista e garanzia propria discendente dall'assicurazione della responsabilità professionale) che, seppur connesse, risultano autonome e non riconducibili ad una causa unica, dall'autonomia dei rapporti discende l'autonoma rilevanza degli effetti giuridici della conciliazione che contestualmente gli stessi abbia disciplinato;
che, infatti, la condanna al risarcimento dei danni e la condanna in manleva non hanno tra loro un rapporto di necessaria derivazione che li rende un'unica entità ai fini fiscali;
la loro unione nel medesimo processo e quindi nell'unico verbale di conciliazione risponde a esigenze di economia processuale, ma non fonde le rispettive cause giuridiche (cfr.: Cass., 2 luglio 2025, n. 17959; Cass., 7 novembre 2023, n.
30983);
osservato, quanto all'ultimo motivo di impugnazione, che l'Agenzia delle Entrate ha applicato correttamente l'aliquota al 3%, come prevista dall'articolo 8, lett. b, parte prima, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, con riferimento agli atti dell'autorità giudiziaria, cui sono equiparati dal successivo articolo 37 gli atti di conciliazione giudiziale, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto e che, in assenza di ragioni per derogare al principio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, il ricorrente va condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
BORAGINE GERARDO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 862/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023-001-CO-000000094-0-009 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
premesso che Ricorrente_1, con ricorso presentato il 3 novembre 2025, ha impugnato l'avviso di liquidazione che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze gli aveva notificato per il pagamento dell'imposta di registro per la tassazione degli atti giudiziari, calcolata sulle somme oggetto di un verbale di conciliazione giudiziale intervenuta il 12 ottobre 2023 dinanzi alla Corte di Appello di
Firenze;
che a sostegno dell'impugnazione il Ricorrente_1 ha dedotto preliminarmente che al verbale di conciliazione non è applicabile l'imposta di registro, come previsto dall'articolo 8 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, perché si limita a dare atto dell'avvenuta definizione della lite per effetto di un accordo già concluso in precedenza;
che in ogni caso l'imposta era stata richiesta in violazione del divieto di doppia imposizione perché la conciliazione aveva una causa unica, in quanto la somma dovuta dalla compagnia era solo una parte di quella dovuta dal legale ai suoi clienti;
che, in assenza del trasferimento di beni immobili o aziende, non doveva essere applicata l'aliquota del 3% ma quella dello 0,50% o comunque la conciliazione doveva essere sottoposta a tassazione fissa, ai sensi dell'articolo 11, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986;
rilevato che entrambe le parti concordano che la sottoposizione a tassazione di un verbale di conciliazione dipende dall'effettivo contenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni di tipo aprioristico e astratto;
che, quindi, solo se il verbale di conciliazione costituisce titolo per il trasferimento di beni o diritti prima di allora non pattuito dalle parti, comprendendo una manifestazione di autonomia negoziale con efficacia traslativa o obbligatoria, il suo contenuto deve essere sottoposto a imposta come tutte le altre manifestazioni di autonomia negoziale fiscalmente rilevanti (cfr., tra le altre: Cass., 14 luglio 2017, n.
17511; Cass., 29 febbraio 2008, n. 5480);
atteso che il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti il 12 ottobre 2023 ha transatto una lite definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 3465 del 12 dicembre 2022, conclusa per quel che interessa con la condanna dell'avvocato Ricorrente_1 al risarcimento dei danni per responsabilità professionale nei confronti di alcuni clienti per complessivi €uro 620.000,00, oltre interessi legali dal mese di ottobre 1997 e rimborso delle spese processuali, e «in accoglimento della domanda di manleva» la condanna in della compagnia Società_1 S.A. «a tenere indenne il proprio assicurato da quanto condannato a pagare in favore degli attori, nei limiti della franchigia e detratte le franchigie previste contrattualmente»;
che pertanto non vi possono essere dubbi che nel caso di specie la lite pendente tra l'avvocato
Ricorrente_1 e la compagnia assicuratrice non aveva ad oggetto l'accollo di un debito quanto un rapporto di garanzia impropria in base al quale la società ha concluso una conciliazione obbligandosi a corrispondere direttamente ai danneggiati dalla responsabilità professionale una somma pari ad una parte loro credito risarcitorio.
che, al riguardo, basta leggere l'atto di chiamata in causa in garanzia della compagnia assicurativa, le difese di tutte le parti, la sentenza di primo grado, gli atti di appello e finanche il verbale di conciliazione
(vedi alla lettera «P», dove si legge: «proponeva domanda di manleva chiedendo di essere garantito dai
Società_1 quali propri assicuratori», al punto 4, dove si legge: «l'avv. Ricorrente_1 e Società_1, in relazione alla domanda di manleva e garanzia impropria (…)», alla lettera «B» di pagina 17, dove si legge: «rinuncia dell'avvocato Ricorrente_1 alla domanda di manleva garanzia», ma soprattutto al punto 7, dove si legge: «Il verbale di conciliazione sostituisce la sentenza di primo grado e le sue statuizioni ad ogni effetto e conseguenza di legge con effetto novativo anche ai fini di una rideterminazione e riduzione della imposta di registro essendo il presente verbale di conciliazione equiparato alla sentenza passata in cosa giudicata ai fini della tassazione ex art. 37, co. 1, D.P.R. 131/1936».
che pertanto il verbale di conciliazione stipulato dalle parti contiene, anche con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, specifiche pattuizioni idonee a costituire obbligazioni e trasferire diritti di credito in favore delle parti, che ad ogni effetto e conseguenza di legge sostituiscono la sentenza con effetto novativo, anche ai fini della rideterminazione e riduzione dell'imposta di registro;
considerato che il verbale di conciliazione, per quel che riguarda l'oggetto della controversia, contiene diverse pattuizioni, tutte soggette alla tassazione dell'imposta di registro nella misura forfetaria del 3%: l'obbligazione di risarcimento dei danni assunta dall'avvocato Ricorrente_1 nei confronti dei suoi clienti, determinata in complessivi €uro 420.000,00, oltre accessori, e l'obbligazione della compagnia di assicurazioni di rilevare indenne il legale nei limiti di €uro 270.000,00;
che la prima obbligazione ha natura risarcitoria, quindi extracontrattuale, mentre la seconda trae origine dall'obbligazione di garanzia assunta dalla compagnia di assicurazioni, quindi ha natura contrattuale;
che i rapporti che scaturiscono dal verbale di conciliazione sono autonomi tra loro e gli effetti giuridici sono correlati a distinti titoli negoziali non riconducibili ad una causa unica, per cui è corretto l'operato dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, nel sottoporre a imposizione, con l'aliquota del 3%, tanto la pronuncia risarcitoria quanto quella sulla condanna a titolo di garanzia, applicando non il secondo ma il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.
131 (T.U.I.R), il quale espressamente prevede che ove un atto da sottoporre a registrazione contenga plurime disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta a imposta come se fosse un atto distinto;
che d'altronde, anche la Suprema Corte ha ritenuto corretto il comportamento dell'ufficio in una occasione in cui aveva ritenuto di sottoporre ad autonoma tassazione i capi di una sentenza che, contestualmente, aveva disposto la condanna di un notaio al risarcimento dei danni per responsabilità professionale e di una compagnia di assicurazione a manlevare il debitore principale in virtù di apposita polizza stipulata dal professionista (Cass., ord., 26 luglio 2024, n. 20946);
che nel caso di specie, essendo state inserite nel verbale di conciliazioni pattuizioni fondate su titoli
(responsabilità contrattuale risarcitoria del professionista e garanzia propria discendente dall'assicurazione della responsabilità professionale) che, seppur connesse, risultano autonome e non riconducibili ad una causa unica, dall'autonomia dei rapporti discende l'autonoma rilevanza degli effetti giuridici della conciliazione che contestualmente gli stessi abbia disciplinato;
che, infatti, la condanna al risarcimento dei danni e la condanna in manleva non hanno tra loro un rapporto di necessaria derivazione che li rende un'unica entità ai fini fiscali;
la loro unione nel medesimo processo e quindi nell'unico verbale di conciliazione risponde a esigenze di economia processuale, ma non fonde le rispettive cause giuridiche (cfr.: Cass., 2 luglio 2025, n. 17959; Cass., 7 novembre 2023, n.
30983);
osservato, quanto all'ultimo motivo di impugnazione, che l'Agenzia delle Entrate ha applicato correttamente l'aliquota al 3%, come prevista dall'articolo 8, lett. b, parte prima, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, con riferimento agli atti dell'autorità giudiziaria, cui sono equiparati dal successivo articolo 37 gli atti di conciliazione giudiziale, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere respinto e che, in assenza di ragioni per derogare al principio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, il ricorrente va condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 1.000,00, oltre accessori come per legge.