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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 535/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 535 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023;
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentanti e difesi dall'Avv. Zeppola Fabio, ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Lecce, alla via Templari n. 10, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta in primo grado;
-APPELLANTI-
CONTRO
(c.f.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe CP_1 C.F._3
ST e IA ST, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Supersano, alla via
LO TO n. 59, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta nel presente grado;
-APPELLATO-
E
Controparte_2
(c.f. ), in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la , rappresentato e P.IVA_1 CP_3
difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato, ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso l'Avvocatura Distrettuale Inail, in Lecce alla Via Don Bosco n. 49, come da mandato in atti;
NONCHÈ
e CP_4 CP_5
-APPELLATI CONTUMACI-
All'udienza collegiale del 12.11.2025, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione, notificato in data 11.4.2019, conveniva in giudizio CP_1 [...]
, NO , e per la declaratoria di inefficacia, ex art. Pt_1 Parte_2 CP_4 CP_5
2901 c.c., dell'atto di donazione dell'8.4.2014, a rogito del Notaio Dott.ssa rep. 281, Persona_1
racc. 188, trascritto nei RR.II. della Conservatoria di Lecce il 7.5.2014 ai nn. 14388/11708, a mezzo
del quale :
1. aveva donato, con dispensa da imputazione e da collazione, alla figlia Parte_1
i seguenti beni: CP_5
a) piena ed esclusiva proprietà della casa di civile abitazione sita a Tuglie in via GA EI,
composta da sei vani ed accessori a piano terra con spazio scoperto di pertinenza circostante di circa
mq. 1921,00 comune a tutti i subalterni, a confine con proprietà con cimitero comunale per CP_6
due lati, con eredi di , con e con , salvo altri. All'Ufficio del Per_2 Persona_3 CP_7
Territorio sezione Catasto Fabbricati di Tuglie, in ditta al donante per la proprietà di 1000/1000, al foglio 2: - particella 166 sub. 6, via GA EI, piano T, cat. A/3, classe 3, vani 7,5, rendita Euro
267,27; - particella 166 sub. 8, via GA EI n. 9, piano T, BCNC;
- particella 166 sub. 9, via
GA EI, piano T, BCNC. Valore Euro 30.870,00;
b) nuda proprietà del garage esteso circa mq 31 e della cantina estesa complessivamente circa mq.
46 siti a Tuglie in via GA EI, a piano seminterrato, a confine, nel loro insieme, con via
GA EI, con terrapieno sottostante l'abitazione di cui alla lettera a) e con scoperto di
pertinenza dell'intero fabbricato, salvo altri, precisando che l'usufrutto appartenesse a
[...]
, nato a [...] il [...]. All'Ufficio del Territorio sezione Catasto Fabbricati Persona_4
di Tuglie, in ditta a per la nuda proprietà di 1000/1000 e Parte_1 Persona_4
per l'usufrutto di 1000/1000, foglio 2: - particella 166 sub. 4, via GA EI n.11, piano S1, cat.
C/6, classe 1, mq 31, rendita Euro 30,42; - particella 166 sub. 5, via GA EI, piano S1, cat.
C/2, classe 1, mq 46, rendita Euro 45,14. Valore Euro 6.982,00;
c) quota pari ad ½ della piena proprietà di un garage con deposito di pertinenza retrostante i
fabbricati descritti alle lettere a) e b), sito in Tuglie in via GA EI, ed esteso,
complessivamente, circa mq 36 con scoperto di pertinenza di circa mq 154 a confine per tre lati con
spazio scoperto comune a tutti i subalterni della particella 166 e con salvo altri. Persona_3
All'Ufficio del Territorio sezione Catasto Fabbricati di Tuglie, in ditta al donante per la proprietà di
½, foglio 2: - particella 554, via GA EI, piano T, cat. C/6, classe 3, consistenza mq 36,
rendita Euro 50,20. Valore Euro 3.163,00;
2. aveva donato, con dispensa da imputazione e da collazione, al figlio il seguente CP_4
bene immobile:
a) nuda proprietà della casa di civile abitazione sita a Tuglie in contrada “Raona”, composta da tre
vani ed accessori e vano deposito esteso circa mq 47 a piano terra con scoperto di pertinenza di circa
mq 600 ed insistente su fondo rustico esteso circa are 81,10 ove ci sono due trulli di pietra a secco
adibiti a deposito ed estesi rispettivamente mq 34 e mq 24 a confine, nel suo insieme, con Parte_3
e , con , con via vicinale e con , salvo altri.
[...] Parte_4 Persona_5 CP_8 L'usufrutto vitalizio appartiene a NO . All'Ufficio del Territorio sezione Catasto Parte_2
Fabbricati di Tuglie, in ditta a per la nuda proprietà di 1000/1000 bene personale e Parte_1
NO per l'usufrutto di 1000/1000 bene personale, foglio 12: - particella 183 sub. 1, Parte_2
contrada Raona sn, piano T, cat. A/4, classe 2, vani 4,5, rendita Euro 137,12; - particella 183 sub.
2, contrada Raona sn, piano T, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 47, rendita Euro 55,83; - particella
238, contrada Raona sn, piano T, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 34, rendita Euro 40,39; -
particella 239, contrada Raona sn, piano T, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 24, rendita Euro 28,51.
Il terreno è riportato all'Ufficio del Territorio sezione Catasto Terreni di Tuglie, in ditta a
[...]
per la nuda proprietà di 1000/1000 bene personale e NO per l'usufrutto di Pt_1 Parte_2
1000/1000 bene personale, foglio 12: - particella 240, uliveto, classe 44, are 78,99, redditi Euro 7,75
ed Euro 7,75. Valore di quanto donato Euro 7.963,00.
3. aveva donato, unitamente a NO , con dispensa da imputazione e da collazione, alla Parte_2
figlia il seguente bene immobile: CP_5
a) nuda proprietà del fondo rustico sito nel Comune di Tuglie, contrada “Foresta” o “Sant'Agata”,
esteso circa are 30,12 confinante con via vicinale, con , con e CP_9 Persona_6 [...]
e con NO , salvo altri. L'usufrutto vitalizio appartiene a NO Giuseppe, nato Per_7 Per_8
a Tuglie il 3.1.1946, ed a , nata a [...] l'[...], per ½ ciascuno in regime Controparte_10
di comunione dei beni. All'Ufficio del territorio Sezione Catasto Terreni di Tuglie, in ditta a
[...]
e NO per la nuda proprietà di ½ ciascuno in regime di comunione dei beni;
Pt_1 Parte_2
a e , per l'usufrutto di ½ ciascuno in regime di comunione dei CP_11 Controparte_10
beni, foglio 11: - particella 309, uliveto, classe 3, are 30,13, redditi Euro 6,22 ed Euro 7,00. Valore
di quanto donato Euro 350,00;
4. aveva donato, unitamente a NO , con dispensa da imputazione e da collazione, ai Parte_2
figli e che accettavano ed acquistavano, in comune ed in parti uguali, la CP_5 CP_4
piena proprietà della loro quota indivisa pari a 26087/100000 ciascuno e quindi complessivamente
i 52174/100000 del seguente immobile: a) fondo rustico sito nel Comune di Gallipoli, contrada “San Mauro” o “Paduli”, esteso circa are
13,80 a confine con via Padula Bianca, con dell' , con , con , CP_12 CP_13 CP_14
con e con , salvo altri. All'Ufficio del Territorio Sezione Catasto CP_15 Persona_9
Terreni di Gallipoli, in ditta a e NO per la proprietà di 26087/100000 Parte_1 Parte_2
ciascuno in regime di comunione di beni, a e per la proprietà di CP_14 CP_16
7971/100000 ciascuno in regime di comunione di beni;
a per la proprietà di Controparte_17
10628/100000; a , per la proprietà di 15942/100000 in regime di separazione di beni;
Persona_9
a per la proprietà di 2657/100000; foglio 2: - particella 691, vigneto, classe Parte_5
2, are 13,80, redditi Euro 20,67 ed Euro 9,62. Valore di quanto donato Euro 1.214,00.
A sostegno della propria domanda, esponeva quanto segue: CP_1
1. di essere stato assunto, senza alcun contratto né tutela assicurativa e previdenziale, dalla ditta
a far data dal gennaio 2012; Parte_1
2. di aver subito, in data 24.2.2012, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni, un
infortunio che gli procurava una “ferita perforante bulbare con fuoriuscita di membrana” all'occhio
sinistro;
3. che nel perdurare della malattia aveva chiesto, senza esito alcuno, a di denunciare Parte_1
l'evento all' CP_2
4. che, stante l'inerzia del con lettera del 4.6.2013 indirizzata all' e al Pt_1 CP_2 Pt_1
medesimo aveva richiesto il pagamento dell'indennizzo ed il risarcimento dei danni;
5. di aver presentato, con atto dell'11.11.2013, denuncia - querela nei confronti di , Parte_1
per aver quest'ultimo violato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro;
6. che, conseguentemente, era stato incardinato il procedimento penale n. 12235/2013, nel quale egli
si era costituito parte civile chiedendo un risarcimento dei danni pari ad € 500.000,00, somma a cui
detrarsi quanto liquidato dall' CP_2 7. che nelle more l' aveva riconosciuto l'evento quale riconducibile ad infortunio sul lavoro CP_2
e gli aveva, quindi, liquidato la somma di € 20.768,93, iniziando, inoltre, a corrispondergli le
mensilità dovute.
8. che in seguito alla denuncia dell'evento infortunistico all' il si era privato di tutti CP_2 Pt_1
i suoi beni mediante il suddetto atto di donazione in favore dei figli, e;
CP_4 CP_5
Evidenziava l'attore come l'atto donativo descritto in narrativa avesse comportato una modifica, in
senso peggiorativo, della situazione patrimoniale del tale da pregiudicare ogni eventuale Pt_1
esecuzione coattiva per il recupero del credito in corso di accertamento.
In considerazione, quindi, della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c.,
concludeva chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti il suddetto atto di liberalità.
Si costituivano in giudizio e NO i quali si opponevano alla Parte_1 Parte_2
ricostruzione della vicenda relativa all'infortunio sul lavoro occorso al per come effettuata CP_1
dallo stesso;
quanto al merito della vicenda, i coniugi evidenziavano come non potesse dirsi
sussistente la scientia damni, atteso che alla data del trasferimento di proprietà il non aveva Pt_1
alcuna consapevolezza della querela a suo carico, essendogli stato notificato l'avviso di conclusione
delle indagini solo in data 8.6.2015, a distanza di più di un anno dal compimento della donazione.
Né, tantomeno, tale consapevolezza poteva sussistere in capo ai figli ed . CP_4 CP_5
Per tali ragioni concludevano chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con atto di intervento volontario del 3.5.2019, si costituiva evidenziando come, in CP_2
conseguenza degli eventi occorsi al , l'istituto avesse provveduto a costituire la rendita in CP_1
ragione del 28% di danno biologico, sopportando, conseguentemente, un costo complessivo pari ad
€ 202.700,18. Pertanto, l'istituto, in considerazione del proprio interesse alla salvaguardia del
patrimonio del interveniva chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto Pt_1
donativo descritto in narrativa.” La causa, istruita a mezzo prova documentale, veniva definita dal Tribunale di Brindisi, con la pronuncia n. 1705/2022 del 5 dicembre 2022, con la quale veniva rigettata la domanda di parte attrice e condannato alla refusione delle spese di lite in favore di . Parte_6 CP_18
In particolare, il Tribunale così motivava la sua decisione “ Considerato, dunque, il valore accertato
dell'immobile sito a Oria in C.da Salinelle s.n., appare evidente che il patrimonio di cui era titolare
al tempo in cui pose in essere gli atti di disposizione oggetto di causa avesse una CP_18
consistenza tale da far escludere qualsivoglia diminuzione delle sue garanzie patrimoniali ex art.
2740 c.c. in danno del suo creditore, così escludendo l'esistenza dell'eventus damni, in quanto al
momento in cui vennero compiuti tutti gli atti di disposizione il residuo patrimonio del debitore in
revocazione risultava costituito da una unità immobiliare del valore ampiamente superiore rispetto
al credito dell'odierno attore.”
La causa, istruita a mezzo prova documentale, veniva definita dal Tribunale di Lecce, con la pronuncia n. 1094/2023 del 12 aprile 2023, la quale: 1) dichiara(va) l'inefficacia nei confronti di
e dell' degli atti di donazione dell'8.4.2014 a rogito del Notaio Dott.ssa CP_1 CP_2
rep. 281, racc. 188, trascritto nei RR.II. della Conservatoria di Lecce il 7.5.2014 ai Persona_1
nn. 14388/11708; 2) Manda(va) per i conseguenti adempimenti al Responsabile del Servizi di
Pubblicità Immobiliare - Agenzia delle Entrate - Dir. Prov.le di Lecce, con esonero dello stesso da
ogni responsabilità; 3) condanna(va) e NO in solido a rifondere a Parte_1 Parte_2
e le spese ed i compensi di lite. CP_1 CP_2
Avverso la predetta sentenza proponevano gravame, con atto di citazione ritualmente notificato,
e NO cui resistevano e , in persona del Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 CP_19
Regionale pro-tempore per la , chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
CP_3
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Pur ritualmente citati e non si costituivano e ne veniva dichiarata la CP_5 CP_4
contumacia. All'udienza del 12.11.2025, svolta nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c., previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va delibata l'eccezione di estinzione del giudizio, ex art. 307 co. 3 c.p.c.,
sollevata dalle parti appellate.
Segnatamente, deducono la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_5
Assumono che la notificazione dell'atto di appello si sarebbe perfezionata nei CP_4
confronti di detti destinatari oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata (avvenuta in data 30 maggio 2023), atteso che la consegna dei plichi sarebbe avvenuta solo nelle date del 13 luglio 2023 (quanto a ) e del 18 luglio 2023 (quanto a CP_5 CP_4
.
[...]
Tale eccezione è infondata.
Ed invero, è pacifico che la notifica dell'atto di appello sia stata eseguita a mezzo del servizio postale.
In tale ipotesi, trova applicazione il consolidato principio della scissione degli effetti della notificazione – dapprima affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 477/2002 e successivamente recepito nell'art. 149 c.p.c. – secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario al momento in cui lo stesso ne acquisisce legale conoscenza.
Nel caso di specie, risulta documentalmente attestato in atti che l'atto di appello è stato consegnato all'Ufficiale giudiziario in data 29 giugno 2023, come da timbro apposto sulla relata: data certamente utile ai fini del rispetto del termine lungo di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 30 maggio 2023.
Ne consegue che eventuali successivi momenti di perfezionamento nei confronti dei destinatari non rilevano ai fini della tempestività della proposizione del gravame, essendo sufficiente, per il perfezionamento nei confronti del notificante, la tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
L'eccezione in esame deve dunque essere disattesa, risultando l'appello ritualmente e tempestivamente proposto.
2. Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma
1, n. 1, c.c. ai fini della revocabilità dell'atto di donazione stipulato in data 10.4.2014.
Segnatamente, sostengono che il giudice di prime cure non abbia correttamente ricostruito la sequenza fattuale rilevante ai fini della valutazione della consapevolezza, in capo ai donanti,
dell'eventuale pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Ed invero, rilevano che la cronologia degli eventi dimostrerebbe l'assoluta estraneità degli appellanti rispetto a qualsiasi intento fraudolento.
Espongono che l'incidente occorso al è avvenuto il 4 febbraio 2012, che lo stesso ha inviato CP_1
una diffida scritta al solo il 4 giugno 2013 e che, dopo tale missiva, non ha intrapreso alcuna Pt_1
iniziativa civile nei confronti del datore di lavoro;
evidenziano inoltre che la denuncia-querela da cui ha tratto origine il procedimento penale era del tutto ignota al sino all'anno 2015, allorché Pt_1
ricevette l'avviso di conclusione delle indagini, e che la volontà del di agire in via risarcitoria CP_1
si è manifestata solo con la costituzione di parte civile nel 2016.
Da tali elementi gli appellanti ne traggono che, al momento dell'atto di donazione – 8 aprile 2014 –
il non potesse prevedere l'instaurazione di un procedimento volto all'accertamento del danno, Pt_1
con conseguente insussistenza del dolo specifico richiesto, in caso di credito non ancora accertato,
per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Sostengono inoltre che l'impostazione accolta dal Tribunale finirebbe per sancire un principio irragionevole e contrario al diritto di proprietà, poiché renderebbe di fatto impossibile a chiunque abbia ricevuto una mera diffida – peraltro rimasta priva di ulteriori sviluppi – di disporre dei propri beni per un tempo indeterminato, nel timore di future azioni.
3. Il motivo è infondato.
L'assunto degli appellanti, secondo cui al momento dell'atto di donazione non avrebbe potuto Pt_1
prevedere né la futura instaurazione di un'azione giudiziaria, né la conseguente insorgenza di un debito risarcitorio, non può essere condiviso alla luce dell'effettivo quadro fattuale accertato in primo grado, e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria ordinaria.
Ed invero, ai fini dell'accoglimento dell'azione de qua, l'art. 2901 c.c. richiede la prova circa la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che pone in essere l'atto dispositivo, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, prova che può essere raggiunta anche mediante l'utilizzo di presunzioni semplici.
Orbene, si deve innanzitutto evidenziare – con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis – che, nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti di disposizione patrimoniale compiuti successivamente al sorgere del credito, è necessaria la prova, anche in via presuntiva, della sussistenza del mero dolo generico in capo al debitore.
Come noto, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “in tema di
azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito,
unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle
ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo
al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa
prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed
è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass. n. 16221/2019; Cass. n.
6702/2018).
A tal proposito, giova richiamare il consolidato principio secondo cui “in tema di azione revocatoria
ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va
riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello
del suo accertamento giudiziale” (cfr. ex multis Cass. n. 22161/2019); conseguentemente, per stabilire se il credito sia sorto anteriormente all'atto dispositivo occorre avere riguardo alla data del contratto, ove si tratti di credito contrattuale, ovvero – come nel caso di specie – alla data del compimento dell'illecito quando si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito o da reato (Cass. n.
11121/2020).
Deve, ancora, precisarsi che, in caso di atto a titolo gratuito, quando l'atto di disposizione patrimoniale è successivo al sorgere del credito, l'unica condizione soggettiva richiesta per l'accoglimento dell'azione revocatoria è la consapevolezza, in capo al debitore, del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, avuto riguardo alla riduzione della consistenza quantitativa o qualitativa del proprio patrimonio.
Ciò posto, alla luce della documentazione in atti, e considerata la natura di atto di disposizione a titolo meramente gratuito, non vi è dubbio che , al momento della stipula della donazione Parte_1
avente ad oggetto una pluralità di immobili, fosse pienamente consapevole della concreta possibilità
di essere chiamato a rispondere, sia in sede penale sia civile, dell'infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente . CP_1
Ed invero, risulta documentalmente provato che, già nel giugno 2013, avesse ricevuto Pt_1
l'esposto-denuncia del , dal quale emergevano la gravità dell'infortunio, la dinamica dei fatti e CP_1
l'esplicita intenzione del danneggiato di rivolgersi alle Autorità competenti in difetto di risarcimento.
A ciò si aggiunge la successiva diffida dell'avvocato ST, cui il difensore del replicò il Pt_1
9 luglio 2013, contestando la ricostruzione avversaria e tentando di qualificare l'accaduto come sinistro stradale, con ciò dimostrando non solo piena conoscenza dell'evento lesivo ma anche un evidente tentativo di sottrarsi alle responsabilità risarcitorie derivanti da un infortunio sul lavoro non regolarizzato.
Tali elementi, precisi e concordanti, corroborano l'esistenza – già in epoca antecedente all'atto di donazione – di una piena consapevolezza, da parte del sia della gravità dell'evento illecito Pt_1
occorso, sia delle prevedibili conseguenze civilistiche ed economiche che ne sarebbero derivate.
Alla luce di tali circostanze, deve ritenersi infondata la tesi difensiva per cui l'appellante avrebbe appreso dell'esistenza di iniziative giudiziarie solo nel 2015, all'atto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. La giurisprudenza ritiene infatti irrilevante l'ignoranza formale circa la proposizione di una querela o l'instaurazione di un procedimento penale, qualora – come nel caso di specie – il debitore sia stato reso edotto, tramite diffide, esposti e incontri diretti, della volontà del danneggiato di tutelare le proprie ragioni.
Né può assumere valore dirimente la circostanza, evidenziata dagli appellanti, secondo cui tra la diffida del giugno 2013 e la donazione dell'aprile 2014 non sarebbero intervenute ulteriori iniziative da parte del . La previsione del danno potenziale ex art. 2901 c.c. non richiede la pendenza di CP_1
un giudizio o l'attualità della pretesa, essendo sufficiente che il debitore sia consapevole della probabile insorgenza di un'obbligazione. Ed è manifesto che, in presenza di un infortunio sul lavoro di eccezionale gravità, avvenuto in assenza di regolare assunzione e di dispositivi di protezione, già
oggetto di diffida e preavviso di denuncia, la futura pretesa risarcitoria fosse assolutamente probabile nonché, come tale, percepita dal Pt_1
Del resto, quand'anche si volesse accedere alla prospettazione degli appellanti, secondo cui l'effettiva contezza del credito risarcitorio sarebbe sorto solo in epoca successiva alla donazione, ciò non muterebbe l'esito del giudizio.
In tale ipotesi, infatti, dovrebbe applicarsi il più rigoroso parametro soggettivo richiesto dall'art. 2901,
comma 1, n. 1, c.c. per gli atti anteriori al sorgere del credito, ossia il dolo specifico di pregiudicare le ragioni creditorie.
Le Sezioni Unite, con un recente arresto, hanno chiarito al riguardo che “quando l'atto di disposizione
è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma 1,
n. 1, c.c., non è sufficiente il dolo generico, ma è necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a
dire la consapevole volontà di stipulare l'atto al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie”
(Cass., S.U., n. 1898/2025).
Ebbene, anche accedendo a tale diversa impostazione temporale, gli stessi elementi innanzi valorizzati - l'immediatezza dell'esposto, la diffida, la replica difensiva del e la piena Pt_1
percezione della gravità dell'infortunio - risultano univocamente convergenti nel dimostrare una preordinazione dolosa allo spossessamento, funzionale a sottrarre il patrimonio alle prevedibili pretese risarcitorie del;
sicché il motivo risulta in ogni caso infondato. CP_1
In conclusione, alla luce delle emergenze probatorie acquisite in primo grado, e già correttamente valorizzate dal primo giudice, deve ritenersi integrata la scientia damni in capo al già al Pt_1
momento della donazione dell'8 aprile 2014, con conseguente rigetto della presente doglianza.
4. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte il
Tribunale in cui ha ritenuto integrato l'eventus damni.
Sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la garanzia generica del preteso creditore non sarebbe stata in alcun modo compromessa. Segnatamente evidenziano che l'atto, per cui è revocatoria, ha avuto ad oggetto la sola nuda proprietà, essendo stato mantenuto in capo ai donanti l'usufrutto, diritto pienamente aggredibile in via esecutiva e dotato, tenuto conto della giovane età dei coniugi, di un valore economico significativo secondo i criteri indicati dalla normativa ministeriale vigente.
Deducono di avere la disponibilità di ulteriori beni immobili, indicati nell'atto introduttivo,
circostanza che escluderebbe qualsiasi depauperamento idoneo a compromettere la futura soddisfazione del credito.
Sottolineano infine che la pretesa risarcitoria del non era stata oggetto di alcuna quantificazione CP_1
giudiziale, sicché non vi era alcun elemento per ritenere che il patrimonio residuo non fosse sufficiente a far fronte all'eventuale obbligazione.
Concludono quindi che il Tribunale avrebbe ingiustificatamente ravvisato sia la consapevolezza del pregiudizio sia l'effettiva lesione della garanzia patrimoniale, in presenza di un credito meramente eventuale e non ancora venuto ad esistenza.
5. Il motivo non è fondato.
Giova premettere che, ai fini dell'integrazione dell'eventus damni, non è affatto necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione coattiva del creditore, essendo invece sufficiente che esso determini una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito. In proposito, è principio consolidato che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria
(cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la
consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione
quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o
difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di
dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere
del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia
tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (ex multis Cass. n. 16221/2019).
Nel medesimo solco interpretativo si pone l'ulteriore indirizzo, parimenti pacifico, secondo cui gli atti di alienazione a titolo gratuito, privi di contropartita economica, determinano ex se un depauperamento apprezzabile del patrimonio del debitore, poiché non vi è alcun corrispettivo idoneo a compensare l'uscita dei beni e a preservare la garanzia patrimoniale del creditore;
sicché l'eventus damni deve considerarsi in linea generale insito in tale tipologia negoziale, a meno che il debitore non dimostri che il patrimonio residuo sia tale da garantire agevolmente il soddisfacimento del credito.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'atto dispositivo ha riguardato una pluralità di beni immobili costituenti la componente di maggior valore del patrimonio del sicché non può revocarsi in Pt_1
dubbio che l'operazione abbia inciso in maniera significativa e immediata sulla consistenza patrimoniale del debitore.
Ed invero, pur avendo gli appellanti richiamato - del tutto genericamente - l'esistenza di un ulteriore bene immobile residuato nella loro sfera giuridica, non hanno in alcun modo provato che tale patrimonio sia sufficiente, nella sua effettiva disponibilità e capienza, a fronteggiare le pretese creditorie del e dell' CP_1 CP_2
È stato, invece, documentato - e non specificamente contestato - che si tratta di un diritto di comproprietà su un appezzamento di natura agricola, di esigue dimensioni e pressoché privo di valore economico, certamente inidoneo, anche solo astrattamente, a soddisfare una pretesa risarcitoria di verosimile entità rilevante, connessa a un infortunio sul lavoro dalle gravissime conseguenze e peraltro già fonte di condanne civili esecutive in sede penale.
Né può revocarsi in dubbio la incisiva diminuzione della garanzia generica derivante dal fatto che i coniugi e abbiano trattenuto su detti beni il solo diritto di usufrutto. Pt_1 Pt_2
Ed invero, l'usufrutto costituisce un diritto reale di contenuto ben più limitato rispetto alla piena proprietà, connotato da intrinseca temporaneità e da assai più ridotte possibilità di monetizzazione,
non costituendo una risorsa seriamente aggredibile in via esecutiva in modo effettivo e confrontabile con il valore del bene in sé.
Esso non rappresenta una garanzia equivalente né comparabile alla proprietà del bene, e ciò
soprattutto quando, come nel caso di specie, il valore dell'usufrutto risulta, sulla base dei criteri legali di computo, di netta minor consistenza economica rispetto alla piena proprietà.
In altri termini, la conservazione dell'usufrutto non elide, né riduce significativamente, la portata depauperativa dell'alienazione della piena proprietà.
Parimenti irrilevante è il rilievo secondo cui il credito del non sarebbe stato ancora quantificato CP_1
giudizialmente. La censura si pone in contrasto con il pacifico insegnamento della Suprema Corte
secondo cui l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità,
sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (Cass. n.
5619/2016).
Nel caso di specie, peraltro, l'esistenza del credito risarcitorio risulta non più meramente eventuale,
essendo stata già pronunciata in sede penale condanna al pagamento di provvisionali e somme accessorie in favore del danneggiato, confermata in grado di appello e passata in giudicato;
oltre a ciò, risulta pendente l'azione civile per la quantificazione integrale del danno, oltre alla sussistenza delle pretese di rivalsa dell' , anch'esse economicamente significative. CP_2
Dette circostanze rendono evidente come la donazione del nucleo essenziale del proprio patrimonio immobiliare operata dal ne abbia seriamente compromesso la garanzia patrimoniale, rendendo Pt_1
ben più incerta e difficoltosa la soddisfazione coattiva delle ragioni del creditore.
In conclusione, gli appellanti non hanno fornito prova alcuna della capienza del patrimonio residuo,
mentre risulta documentalmente provato che la donazione della piena proprietà di tutti gli immobili di effettivo valore economico, ha determinato un depauperamento qualificato e pregiudizievole,
pienamente sussumibile nell'eventus damni richiesto dalla norma.
Il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
6. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del presente gravame in favore degli appellati, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello proposto da
[...]
e con atto notificato in data 29/06/2023, nei confronti di Pt_1 Parte_2 CP_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1094/2023 del 12/04/2023, così provvede: CP_2
1) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge. 3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. T.U. 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Riccardo MELE - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 535 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023;
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentanti e difesi dall'Avv. Zeppola Fabio, ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Lecce, alla via Templari n. 10, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta in primo grado;
-APPELLANTI-
CONTRO
(c.f.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe CP_1 C.F._3
ST e IA ST, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Supersano, alla via
LO TO n. 59, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta nel presente grado;
-APPELLATO-
E
Controparte_2
(c.f. ), in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la , rappresentato e P.IVA_1 CP_3
difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato, ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso l'Avvocatura Distrettuale Inail, in Lecce alla Via Don Bosco n. 49, come da mandato in atti;
NONCHÈ
e CP_4 CP_5
-APPELLATI CONTUMACI-
All'udienza collegiale del 12.11.2025, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione, notificato in data 11.4.2019, conveniva in giudizio CP_1 [...]
, NO , e per la declaratoria di inefficacia, ex art. Pt_1 Parte_2 CP_4 CP_5
2901 c.c., dell'atto di donazione dell'8.4.2014, a rogito del Notaio Dott.ssa rep. 281, Persona_1
racc. 188, trascritto nei RR.II. della Conservatoria di Lecce il 7.5.2014 ai nn. 14388/11708, a mezzo
del quale :
1. aveva donato, con dispensa da imputazione e da collazione, alla figlia Parte_1
i seguenti beni: CP_5
a) piena ed esclusiva proprietà della casa di civile abitazione sita a Tuglie in via GA EI,
composta da sei vani ed accessori a piano terra con spazio scoperto di pertinenza circostante di circa
mq. 1921,00 comune a tutti i subalterni, a confine con proprietà con cimitero comunale per CP_6
due lati, con eredi di , con e con , salvo altri. All'Ufficio del Per_2 Persona_3 CP_7
Territorio sezione Catasto Fabbricati di Tuglie, in ditta al donante per la proprietà di 1000/1000, al foglio 2: - particella 166 sub. 6, via GA EI, piano T, cat. A/3, classe 3, vani 7,5, rendita Euro
267,27; - particella 166 sub. 8, via GA EI n. 9, piano T, BCNC;
- particella 166 sub. 9, via
GA EI, piano T, BCNC. Valore Euro 30.870,00;
b) nuda proprietà del garage esteso circa mq 31 e della cantina estesa complessivamente circa mq.
46 siti a Tuglie in via GA EI, a piano seminterrato, a confine, nel loro insieme, con via
GA EI, con terrapieno sottostante l'abitazione di cui alla lettera a) e con scoperto di
pertinenza dell'intero fabbricato, salvo altri, precisando che l'usufrutto appartenesse a
[...]
, nato a [...] il [...]. All'Ufficio del Territorio sezione Catasto Fabbricati Persona_4
di Tuglie, in ditta a per la nuda proprietà di 1000/1000 e Parte_1 Persona_4
per l'usufrutto di 1000/1000, foglio 2: - particella 166 sub. 4, via GA EI n.11, piano S1, cat.
C/6, classe 1, mq 31, rendita Euro 30,42; - particella 166 sub. 5, via GA EI, piano S1, cat.
C/2, classe 1, mq 46, rendita Euro 45,14. Valore Euro 6.982,00;
c) quota pari ad ½ della piena proprietà di un garage con deposito di pertinenza retrostante i
fabbricati descritti alle lettere a) e b), sito in Tuglie in via GA EI, ed esteso,
complessivamente, circa mq 36 con scoperto di pertinenza di circa mq 154 a confine per tre lati con
spazio scoperto comune a tutti i subalterni della particella 166 e con salvo altri. Persona_3
All'Ufficio del Territorio sezione Catasto Fabbricati di Tuglie, in ditta al donante per la proprietà di
½, foglio 2: - particella 554, via GA EI, piano T, cat. C/6, classe 3, consistenza mq 36,
rendita Euro 50,20. Valore Euro 3.163,00;
2. aveva donato, con dispensa da imputazione e da collazione, al figlio il seguente CP_4
bene immobile:
a) nuda proprietà della casa di civile abitazione sita a Tuglie in contrada “Raona”, composta da tre
vani ed accessori e vano deposito esteso circa mq 47 a piano terra con scoperto di pertinenza di circa
mq 600 ed insistente su fondo rustico esteso circa are 81,10 ove ci sono due trulli di pietra a secco
adibiti a deposito ed estesi rispettivamente mq 34 e mq 24 a confine, nel suo insieme, con Parte_3
e , con , con via vicinale e con , salvo altri.
[...] Parte_4 Persona_5 CP_8 L'usufrutto vitalizio appartiene a NO . All'Ufficio del Territorio sezione Catasto Parte_2
Fabbricati di Tuglie, in ditta a per la nuda proprietà di 1000/1000 bene personale e Parte_1
NO per l'usufrutto di 1000/1000 bene personale, foglio 12: - particella 183 sub. 1, Parte_2
contrada Raona sn, piano T, cat. A/4, classe 2, vani 4,5, rendita Euro 137,12; - particella 183 sub.
2, contrada Raona sn, piano T, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 47, rendita Euro 55,83; - particella
238, contrada Raona sn, piano T, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 34, rendita Euro 40,39; -
particella 239, contrada Raona sn, piano T, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 24, rendita Euro 28,51.
Il terreno è riportato all'Ufficio del Territorio sezione Catasto Terreni di Tuglie, in ditta a
[...]
per la nuda proprietà di 1000/1000 bene personale e NO per l'usufrutto di Pt_1 Parte_2
1000/1000 bene personale, foglio 12: - particella 240, uliveto, classe 44, are 78,99, redditi Euro 7,75
ed Euro 7,75. Valore di quanto donato Euro 7.963,00.
3. aveva donato, unitamente a NO , con dispensa da imputazione e da collazione, alla Parte_2
figlia il seguente bene immobile: CP_5
a) nuda proprietà del fondo rustico sito nel Comune di Tuglie, contrada “Foresta” o “Sant'Agata”,
esteso circa are 30,12 confinante con via vicinale, con , con e CP_9 Persona_6 [...]
e con NO , salvo altri. L'usufrutto vitalizio appartiene a NO Giuseppe, nato Per_7 Per_8
a Tuglie il 3.1.1946, ed a , nata a [...] l'[...], per ½ ciascuno in regime Controparte_10
di comunione dei beni. All'Ufficio del territorio Sezione Catasto Terreni di Tuglie, in ditta a
[...]
e NO per la nuda proprietà di ½ ciascuno in regime di comunione dei beni;
Pt_1 Parte_2
a e , per l'usufrutto di ½ ciascuno in regime di comunione dei CP_11 Controparte_10
beni, foglio 11: - particella 309, uliveto, classe 3, are 30,13, redditi Euro 6,22 ed Euro 7,00. Valore
di quanto donato Euro 350,00;
4. aveva donato, unitamente a NO , con dispensa da imputazione e da collazione, ai Parte_2
figli e che accettavano ed acquistavano, in comune ed in parti uguali, la CP_5 CP_4
piena proprietà della loro quota indivisa pari a 26087/100000 ciascuno e quindi complessivamente
i 52174/100000 del seguente immobile: a) fondo rustico sito nel Comune di Gallipoli, contrada “San Mauro” o “Paduli”, esteso circa are
13,80 a confine con via Padula Bianca, con dell' , con , con , CP_12 CP_13 CP_14
con e con , salvo altri. All'Ufficio del Territorio Sezione Catasto CP_15 Persona_9
Terreni di Gallipoli, in ditta a e NO per la proprietà di 26087/100000 Parte_1 Parte_2
ciascuno in regime di comunione di beni, a e per la proprietà di CP_14 CP_16
7971/100000 ciascuno in regime di comunione di beni;
a per la proprietà di Controparte_17
10628/100000; a , per la proprietà di 15942/100000 in regime di separazione di beni;
Persona_9
a per la proprietà di 2657/100000; foglio 2: - particella 691, vigneto, classe Parte_5
2, are 13,80, redditi Euro 20,67 ed Euro 9,62. Valore di quanto donato Euro 1.214,00.
A sostegno della propria domanda, esponeva quanto segue: CP_1
1. di essere stato assunto, senza alcun contratto né tutela assicurativa e previdenziale, dalla ditta
a far data dal gennaio 2012; Parte_1
2. di aver subito, in data 24.2.2012, in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni, un
infortunio che gli procurava una “ferita perforante bulbare con fuoriuscita di membrana” all'occhio
sinistro;
3. che nel perdurare della malattia aveva chiesto, senza esito alcuno, a di denunciare Parte_1
l'evento all' CP_2
4. che, stante l'inerzia del con lettera del 4.6.2013 indirizzata all' e al Pt_1 CP_2 Pt_1
medesimo aveva richiesto il pagamento dell'indennizzo ed il risarcimento dei danni;
5. di aver presentato, con atto dell'11.11.2013, denuncia - querela nei confronti di , Parte_1
per aver quest'ultimo violato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro;
6. che, conseguentemente, era stato incardinato il procedimento penale n. 12235/2013, nel quale egli
si era costituito parte civile chiedendo un risarcimento dei danni pari ad € 500.000,00, somma a cui
detrarsi quanto liquidato dall' CP_2 7. che nelle more l' aveva riconosciuto l'evento quale riconducibile ad infortunio sul lavoro CP_2
e gli aveva, quindi, liquidato la somma di € 20.768,93, iniziando, inoltre, a corrispondergli le
mensilità dovute.
8. che in seguito alla denuncia dell'evento infortunistico all' il si era privato di tutti CP_2 Pt_1
i suoi beni mediante il suddetto atto di donazione in favore dei figli, e;
CP_4 CP_5
Evidenziava l'attore come l'atto donativo descritto in narrativa avesse comportato una modifica, in
senso peggiorativo, della situazione patrimoniale del tale da pregiudicare ogni eventuale Pt_1
esecuzione coattiva per il recupero del credito in corso di accertamento.
In considerazione, quindi, della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c.,
concludeva chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti il suddetto atto di liberalità.
Si costituivano in giudizio e NO i quali si opponevano alla Parte_1 Parte_2
ricostruzione della vicenda relativa all'infortunio sul lavoro occorso al per come effettuata CP_1
dallo stesso;
quanto al merito della vicenda, i coniugi evidenziavano come non potesse dirsi
sussistente la scientia damni, atteso che alla data del trasferimento di proprietà il non aveva Pt_1
alcuna consapevolezza della querela a suo carico, essendogli stato notificato l'avviso di conclusione
delle indagini solo in data 8.6.2015, a distanza di più di un anno dal compimento della donazione.
Né, tantomeno, tale consapevolezza poteva sussistere in capo ai figli ed . CP_4 CP_5
Per tali ragioni concludevano chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Con atto di intervento volontario del 3.5.2019, si costituiva evidenziando come, in CP_2
conseguenza degli eventi occorsi al , l'istituto avesse provveduto a costituire la rendita in CP_1
ragione del 28% di danno biologico, sopportando, conseguentemente, un costo complessivo pari ad
€ 202.700,18. Pertanto, l'istituto, in considerazione del proprio interesse alla salvaguardia del
patrimonio del interveniva chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto Pt_1
donativo descritto in narrativa.” La causa, istruita a mezzo prova documentale, veniva definita dal Tribunale di Brindisi, con la pronuncia n. 1705/2022 del 5 dicembre 2022, con la quale veniva rigettata la domanda di parte attrice e condannato alla refusione delle spese di lite in favore di . Parte_6 CP_18
In particolare, il Tribunale così motivava la sua decisione “ Considerato, dunque, il valore accertato
dell'immobile sito a Oria in C.da Salinelle s.n., appare evidente che il patrimonio di cui era titolare
al tempo in cui pose in essere gli atti di disposizione oggetto di causa avesse una CP_18
consistenza tale da far escludere qualsivoglia diminuzione delle sue garanzie patrimoniali ex art.
2740 c.c. in danno del suo creditore, così escludendo l'esistenza dell'eventus damni, in quanto al
momento in cui vennero compiuti tutti gli atti di disposizione il residuo patrimonio del debitore in
revocazione risultava costituito da una unità immobiliare del valore ampiamente superiore rispetto
al credito dell'odierno attore.”
La causa, istruita a mezzo prova documentale, veniva definita dal Tribunale di Lecce, con la pronuncia n. 1094/2023 del 12 aprile 2023, la quale: 1) dichiara(va) l'inefficacia nei confronti di
e dell' degli atti di donazione dell'8.4.2014 a rogito del Notaio Dott.ssa CP_1 CP_2
rep. 281, racc. 188, trascritto nei RR.II. della Conservatoria di Lecce il 7.5.2014 ai Persona_1
nn. 14388/11708; 2) Manda(va) per i conseguenti adempimenti al Responsabile del Servizi di
Pubblicità Immobiliare - Agenzia delle Entrate - Dir. Prov.le di Lecce, con esonero dello stesso da
ogni responsabilità; 3) condanna(va) e NO in solido a rifondere a Parte_1 Parte_2
e le spese ed i compensi di lite. CP_1 CP_2
Avverso la predetta sentenza proponevano gravame, con atto di citazione ritualmente notificato,
e NO cui resistevano e , in persona del Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 CP_19
Regionale pro-tempore per la , chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
CP_3
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Pur ritualmente citati e non si costituivano e ne veniva dichiarata la CP_5 CP_4
contumacia. All'udienza del 12.11.2025, svolta nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c., previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va delibata l'eccezione di estinzione del giudizio, ex art. 307 co. 3 c.p.c.,
sollevata dalle parti appellate.
Segnatamente, deducono la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_5
Assumono che la notificazione dell'atto di appello si sarebbe perfezionata nei CP_4
confronti di detti destinatari oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata (avvenuta in data 30 maggio 2023), atteso che la consegna dei plichi sarebbe avvenuta solo nelle date del 13 luglio 2023 (quanto a ) e del 18 luglio 2023 (quanto a CP_5 CP_4
.
[...]
Tale eccezione è infondata.
Ed invero, è pacifico che la notifica dell'atto di appello sia stata eseguita a mezzo del servizio postale.
In tale ipotesi, trova applicazione il consolidato principio della scissione degli effetti della notificazione – dapprima affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 477/2002 e successivamente recepito nell'art. 149 c.p.c. – secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario al momento in cui lo stesso ne acquisisce legale conoscenza.
Nel caso di specie, risulta documentalmente attestato in atti che l'atto di appello è stato consegnato all'Ufficiale giudiziario in data 29 giugno 2023, come da timbro apposto sulla relata: data certamente utile ai fini del rispetto del termine lungo di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il 30 maggio 2023.
Ne consegue che eventuali successivi momenti di perfezionamento nei confronti dei destinatari non rilevano ai fini della tempestività della proposizione del gravame, essendo sufficiente, per il perfezionamento nei confronti del notificante, la tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
L'eccezione in esame deve dunque essere disattesa, risultando l'appello ritualmente e tempestivamente proposto.
2. Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma
1, n. 1, c.c. ai fini della revocabilità dell'atto di donazione stipulato in data 10.4.2014.
Segnatamente, sostengono che il giudice di prime cure non abbia correttamente ricostruito la sequenza fattuale rilevante ai fini della valutazione della consapevolezza, in capo ai donanti,
dell'eventuale pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Ed invero, rilevano che la cronologia degli eventi dimostrerebbe l'assoluta estraneità degli appellanti rispetto a qualsiasi intento fraudolento.
Espongono che l'incidente occorso al è avvenuto il 4 febbraio 2012, che lo stesso ha inviato CP_1
una diffida scritta al solo il 4 giugno 2013 e che, dopo tale missiva, non ha intrapreso alcuna Pt_1
iniziativa civile nei confronti del datore di lavoro;
evidenziano inoltre che la denuncia-querela da cui ha tratto origine il procedimento penale era del tutto ignota al sino all'anno 2015, allorché Pt_1
ricevette l'avviso di conclusione delle indagini, e che la volontà del di agire in via risarcitoria CP_1
si è manifestata solo con la costituzione di parte civile nel 2016.
Da tali elementi gli appellanti ne traggono che, al momento dell'atto di donazione – 8 aprile 2014 –
il non potesse prevedere l'instaurazione di un procedimento volto all'accertamento del danno, Pt_1
con conseguente insussistenza del dolo specifico richiesto, in caso di credito non ancora accertato,
per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
Sostengono inoltre che l'impostazione accolta dal Tribunale finirebbe per sancire un principio irragionevole e contrario al diritto di proprietà, poiché renderebbe di fatto impossibile a chiunque abbia ricevuto una mera diffida – peraltro rimasta priva di ulteriori sviluppi – di disporre dei propri beni per un tempo indeterminato, nel timore di future azioni.
3. Il motivo è infondato.
L'assunto degli appellanti, secondo cui al momento dell'atto di donazione non avrebbe potuto Pt_1
prevedere né la futura instaurazione di un'azione giudiziaria, né la conseguente insorgenza di un debito risarcitorio, non può essere condiviso alla luce dell'effettivo quadro fattuale accertato in primo grado, e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria ordinaria.
Ed invero, ai fini dell'accoglimento dell'azione de qua, l'art. 2901 c.c. richiede la prova circa la sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo del debitore che pone in essere l'atto dispositivo, consistente nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, prova che può essere raggiunta anche mediante l'utilizzo di presunzioni semplici.
Orbene, si deve innanzitutto evidenziare – con riferimento all'elemento soggettivo della scientia fraudis – che, nel caso in cui l'azione revocatoria sia diretta ad atti di disposizione patrimoniale compiuti successivamente al sorgere del credito, è necessaria la prova, anche in via presuntiva, della sussistenza del mero dolo generico in capo al debitore.
Come noto, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “in tema di
azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito,
unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle
ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo
al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa
prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed
è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass. n. 16221/2019; Cass. n.
6702/2018).
A tal proposito, giova richiamare il consolidato principio secondo cui “in tema di azione revocatoria
ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va
riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello
del suo accertamento giudiziale” (cfr. ex multis Cass. n. 22161/2019); conseguentemente, per stabilire se il credito sia sorto anteriormente all'atto dispositivo occorre avere riguardo alla data del contratto, ove si tratti di credito contrattuale, ovvero – come nel caso di specie – alla data del compimento dell'illecito quando si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito o da reato (Cass. n.
11121/2020).
Deve, ancora, precisarsi che, in caso di atto a titolo gratuito, quando l'atto di disposizione patrimoniale è successivo al sorgere del credito, l'unica condizione soggettiva richiesta per l'accoglimento dell'azione revocatoria è la consapevolezza, in capo al debitore, del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, avuto riguardo alla riduzione della consistenza quantitativa o qualitativa del proprio patrimonio.
Ciò posto, alla luce della documentazione in atti, e considerata la natura di atto di disposizione a titolo meramente gratuito, non vi è dubbio che , al momento della stipula della donazione Parte_1
avente ad oggetto una pluralità di immobili, fosse pienamente consapevole della concreta possibilità
di essere chiamato a rispondere, sia in sede penale sia civile, dell'infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente . CP_1
Ed invero, risulta documentalmente provato che, già nel giugno 2013, avesse ricevuto Pt_1
l'esposto-denuncia del , dal quale emergevano la gravità dell'infortunio, la dinamica dei fatti e CP_1
l'esplicita intenzione del danneggiato di rivolgersi alle Autorità competenti in difetto di risarcimento.
A ciò si aggiunge la successiva diffida dell'avvocato ST, cui il difensore del replicò il Pt_1
9 luglio 2013, contestando la ricostruzione avversaria e tentando di qualificare l'accaduto come sinistro stradale, con ciò dimostrando non solo piena conoscenza dell'evento lesivo ma anche un evidente tentativo di sottrarsi alle responsabilità risarcitorie derivanti da un infortunio sul lavoro non regolarizzato.
Tali elementi, precisi e concordanti, corroborano l'esistenza – già in epoca antecedente all'atto di donazione – di una piena consapevolezza, da parte del sia della gravità dell'evento illecito Pt_1
occorso, sia delle prevedibili conseguenze civilistiche ed economiche che ne sarebbero derivate.
Alla luce di tali circostanze, deve ritenersi infondata la tesi difensiva per cui l'appellante avrebbe appreso dell'esistenza di iniziative giudiziarie solo nel 2015, all'atto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. La giurisprudenza ritiene infatti irrilevante l'ignoranza formale circa la proposizione di una querela o l'instaurazione di un procedimento penale, qualora – come nel caso di specie – il debitore sia stato reso edotto, tramite diffide, esposti e incontri diretti, della volontà del danneggiato di tutelare le proprie ragioni.
Né può assumere valore dirimente la circostanza, evidenziata dagli appellanti, secondo cui tra la diffida del giugno 2013 e la donazione dell'aprile 2014 non sarebbero intervenute ulteriori iniziative da parte del . La previsione del danno potenziale ex art. 2901 c.c. non richiede la pendenza di CP_1
un giudizio o l'attualità della pretesa, essendo sufficiente che il debitore sia consapevole della probabile insorgenza di un'obbligazione. Ed è manifesto che, in presenza di un infortunio sul lavoro di eccezionale gravità, avvenuto in assenza di regolare assunzione e di dispositivi di protezione, già
oggetto di diffida e preavviso di denuncia, la futura pretesa risarcitoria fosse assolutamente probabile nonché, come tale, percepita dal Pt_1
Del resto, quand'anche si volesse accedere alla prospettazione degli appellanti, secondo cui l'effettiva contezza del credito risarcitorio sarebbe sorto solo in epoca successiva alla donazione, ciò non muterebbe l'esito del giudizio.
In tale ipotesi, infatti, dovrebbe applicarsi il più rigoroso parametro soggettivo richiesto dall'art. 2901,
comma 1, n. 1, c.c. per gli atti anteriori al sorgere del credito, ossia il dolo specifico di pregiudicare le ragioni creditorie.
Le Sezioni Unite, con un recente arresto, hanno chiarito al riguardo che “quando l'atto di disposizione
è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901, comma 1,
n. 1, c.c., non è sufficiente il dolo generico, ma è necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a
dire la consapevole volontà di stipulare l'atto al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie”
(Cass., S.U., n. 1898/2025).
Ebbene, anche accedendo a tale diversa impostazione temporale, gli stessi elementi innanzi valorizzati - l'immediatezza dell'esposto, la diffida, la replica difensiva del e la piena Pt_1
percezione della gravità dell'infortunio - risultano univocamente convergenti nel dimostrare una preordinazione dolosa allo spossessamento, funzionale a sottrarre il patrimonio alle prevedibili pretese risarcitorie del;
sicché il motivo risulta in ogni caso infondato. CP_1
In conclusione, alla luce delle emergenze probatorie acquisite in primo grado, e già correttamente valorizzate dal primo giudice, deve ritenersi integrata la scientia damni in capo al già al Pt_1
momento della donazione dell'8 aprile 2014, con conseguente rigetto della presente doglianza.
4. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte il
Tribunale in cui ha ritenuto integrato l'eventus damni.
Sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la garanzia generica del preteso creditore non sarebbe stata in alcun modo compromessa. Segnatamente evidenziano che l'atto, per cui è revocatoria, ha avuto ad oggetto la sola nuda proprietà, essendo stato mantenuto in capo ai donanti l'usufrutto, diritto pienamente aggredibile in via esecutiva e dotato, tenuto conto della giovane età dei coniugi, di un valore economico significativo secondo i criteri indicati dalla normativa ministeriale vigente.
Deducono di avere la disponibilità di ulteriori beni immobili, indicati nell'atto introduttivo,
circostanza che escluderebbe qualsiasi depauperamento idoneo a compromettere la futura soddisfazione del credito.
Sottolineano infine che la pretesa risarcitoria del non era stata oggetto di alcuna quantificazione CP_1
giudiziale, sicché non vi era alcun elemento per ritenere che il patrimonio residuo non fosse sufficiente a far fronte all'eventuale obbligazione.
Concludono quindi che il Tribunale avrebbe ingiustificatamente ravvisato sia la consapevolezza del pregiudizio sia l'effettiva lesione della garanzia patrimoniale, in presenza di un credito meramente eventuale e non ancora venuto ad esistenza.
5. Il motivo non è fondato.
Giova premettere che, ai fini dell'integrazione dell'eventus damni, non è affatto necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la soddisfazione coattiva del creditore, essendo invece sufficiente che esso determini una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito. In proposito, è principio consolidato che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria
(cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la
consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione
quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o
difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di
dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere
del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia
tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (ex multis Cass. n. 16221/2019).
Nel medesimo solco interpretativo si pone l'ulteriore indirizzo, parimenti pacifico, secondo cui gli atti di alienazione a titolo gratuito, privi di contropartita economica, determinano ex se un depauperamento apprezzabile del patrimonio del debitore, poiché non vi è alcun corrispettivo idoneo a compensare l'uscita dei beni e a preservare la garanzia patrimoniale del creditore;
sicché l'eventus damni deve considerarsi in linea generale insito in tale tipologia negoziale, a meno che il debitore non dimostri che il patrimonio residuo sia tale da garantire agevolmente il soddisfacimento del credito.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'atto dispositivo ha riguardato una pluralità di beni immobili costituenti la componente di maggior valore del patrimonio del sicché non può revocarsi in Pt_1
dubbio che l'operazione abbia inciso in maniera significativa e immediata sulla consistenza patrimoniale del debitore.
Ed invero, pur avendo gli appellanti richiamato - del tutto genericamente - l'esistenza di un ulteriore bene immobile residuato nella loro sfera giuridica, non hanno in alcun modo provato che tale patrimonio sia sufficiente, nella sua effettiva disponibilità e capienza, a fronteggiare le pretese creditorie del e dell' CP_1 CP_2
È stato, invece, documentato - e non specificamente contestato - che si tratta di un diritto di comproprietà su un appezzamento di natura agricola, di esigue dimensioni e pressoché privo di valore economico, certamente inidoneo, anche solo astrattamente, a soddisfare una pretesa risarcitoria di verosimile entità rilevante, connessa a un infortunio sul lavoro dalle gravissime conseguenze e peraltro già fonte di condanne civili esecutive in sede penale.
Né può revocarsi in dubbio la incisiva diminuzione della garanzia generica derivante dal fatto che i coniugi e abbiano trattenuto su detti beni il solo diritto di usufrutto. Pt_1 Pt_2
Ed invero, l'usufrutto costituisce un diritto reale di contenuto ben più limitato rispetto alla piena proprietà, connotato da intrinseca temporaneità e da assai più ridotte possibilità di monetizzazione,
non costituendo una risorsa seriamente aggredibile in via esecutiva in modo effettivo e confrontabile con il valore del bene in sé.
Esso non rappresenta una garanzia equivalente né comparabile alla proprietà del bene, e ciò
soprattutto quando, come nel caso di specie, il valore dell'usufrutto risulta, sulla base dei criteri legali di computo, di netta minor consistenza economica rispetto alla piena proprietà.
In altri termini, la conservazione dell'usufrutto non elide, né riduce significativamente, la portata depauperativa dell'alienazione della piena proprietà.
Parimenti irrilevante è il rilievo secondo cui il credito del non sarebbe stato ancora quantificato CP_1
giudizialmente. La censura si pone in contrasto con il pacifico insegnamento della Suprema Corte
secondo cui l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità,
sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (Cass. n.
5619/2016).
Nel caso di specie, peraltro, l'esistenza del credito risarcitorio risulta non più meramente eventuale,
essendo stata già pronunciata in sede penale condanna al pagamento di provvisionali e somme accessorie in favore del danneggiato, confermata in grado di appello e passata in giudicato;
oltre a ciò, risulta pendente l'azione civile per la quantificazione integrale del danno, oltre alla sussistenza delle pretese di rivalsa dell' , anch'esse economicamente significative. CP_2
Dette circostanze rendono evidente come la donazione del nucleo essenziale del proprio patrimonio immobiliare operata dal ne abbia seriamente compromesso la garanzia patrimoniale, rendendo Pt_1
ben più incerta e difficoltosa la soddisfazione coattiva delle ragioni del creditore.
In conclusione, gli appellanti non hanno fornito prova alcuna della capienza del patrimonio residuo,
mentre risulta documentalmente provato che la donazione della piena proprietà di tutti gli immobili di effettivo valore economico, ha determinato un depauperamento qualificato e pregiudizievole,
pienamente sussumibile nell'eventus damni richiesto dalla norma.
Il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
6. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del presente gravame in favore degli appellati, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello proposto da
[...]
e con atto notificato in data 29/06/2023, nei confronti di Pt_1 Parte_2 CP_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1094/2023 del 12/04/2023, così provvede: CP_2
1) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge. 3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. T.U. 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca