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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4594/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008750390000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n.
100 2025 90087503 90/000, in materia di IRPEF 2003, intimazione emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione Ufficio di Salerno e notificata in data 31 Luglio 2025 per un totale tributi di € 7.737,97 (maggiorati di interessi, aggio di riscossione e sanzioni fino ad € 19.766,24).
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1_avvenuta prescrizione del tributo – prescrizione maturata per decorso dei termini dalla notifica della presupposta cartella esattoriale - violazione di legge (d.p.r. n. 602/1973 - art. 97 cost. 3) - eccesso di potere
(violazione del giusto procedimento - carenza dei requisiti legittimanti).
2_intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni pecuniarie e degli interessi violazione di legge (d.p.r. n. 602/1973- art. 97 cost.3). eccesso di potere (violazione del giusto procedimento-carenza dei requisiti legittimanti), chiedendo alla Corte di accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento in epigrafe con vittoria di spese e compensi da attribuirsi agli avvocati costituiti, quali procuratori antistatari
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, Riscossione, eccependo:
- l'inammissibilità dell'odierna opposizione in quanto il credito riportato nella intimazione di pagamento n.
100 2025 90087503 90/000 è relativo alla cartella n. 10020070013860777000 che è stata regolarmente notificata in data 11.04.2007;
- . Sospensione del decorso dei termini di decadenza e prescrizione in virtù della disciplina emergenziale
(art. 68, commi 1, 2, 2 – bis e 4-bis del DL 18/2020), chiedendo alla Corte di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia perché infondata e non provata;
di rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile nonché infondata per le casuali di cui in premessa;
e nell'ipotesi di accoglimento, di dichiarare l'ente impositore unico responsabile della vicenda per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente ed esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa, con condanna della parte opponente o dell'ente impositore, alla rifusione delle spese ed onorari di lite in favore della convenuta Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Con il deposito di Memorie di replica la ricorrente contro eccepisce - acclarata prescrizione dei crediti vantati
- prescrizione maturata già prima dell'intervento dell'agente della riscossione;
- che le altre intimazioni di pagamento citate nelle controdeduzioni dell'ader non risultano documentate in atti e quindi sono inesistenti.
- inconferenza del richiamo alla normativa emergenziale covid-19 e illegittimo richiamo all'estratto di ruolo;
- rispetto del principio di soccombenza sulla condanna alle spese.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di primo grado di Salerno preliminarmente rileva che l'intimazione di pagamento deriva da un debito relativo ad Irpef oltre sanzioni ed interessi relativo all'anno 2003, ruolo notificato con cartella n.10020070013860777000 assunta come notificata in data 11.04.2007, e pertanto nei termini vigenti all'epoca. Ulteriore atto utile per interrompere la prescrizione decennale del recupero delle somme risulta essere l'intimazione di pagamento oggi impugnata, non potendo assurgere a rango di atto interruttivo le comunicazioni di compensazione ex art. 28 e comunque non versate in atti dalla resistente, al pari di ulteriori atti indicati come intimazioni di pagamento precedenti dichiarate notificate rispettivamente la n.
10020169001430247000 in data 04.02.2016 e la n. 10020169006876613000 in data 16.02.2016. La resistente ADER ha versato in atti solo copie di racc.te attinenti ad atti riferibili a n. 10028201800001001000 consegnata il 04.09.2018 e n. 10028201900000593000 consegnata il 29.07.2019, che non possono giustificare l'intervenuta interruzione di prescrizione.
Considerato che
i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA,..) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente, e non risultando notifiche tempestive di interruzione della prescrizione, il ricorso viene accolto con refusione delle spese liquidate come da provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Salerno accoglie il ricorso e per effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90087503 90/000. Spese liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri accessori se dovuti da liquidarsi a favore degli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari a carico dell'ADER.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4594/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008750390000 IRPEF-ALTRO 2003
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n.
100 2025 90087503 90/000, in materia di IRPEF 2003, intimazione emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione Ufficio di Salerno e notificata in data 31 Luglio 2025 per un totale tributi di € 7.737,97 (maggiorati di interessi, aggio di riscossione e sanzioni fino ad € 19.766,24).
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1_avvenuta prescrizione del tributo – prescrizione maturata per decorso dei termini dalla notifica della presupposta cartella esattoriale - violazione di legge (d.p.r. n. 602/1973 - art. 97 cost. 3) - eccesso di potere
(violazione del giusto procedimento - carenza dei requisiti legittimanti).
2_intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni pecuniarie e degli interessi violazione di legge (d.p.r. n. 602/1973- art. 97 cost.3). eccesso di potere (violazione del giusto procedimento-carenza dei requisiti legittimanti), chiedendo alla Corte di accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento in epigrafe con vittoria di spese e compensi da attribuirsi agli avvocati costituiti, quali procuratori antistatari
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, Riscossione, eccependo:
- l'inammissibilità dell'odierna opposizione in quanto il credito riportato nella intimazione di pagamento n.
100 2025 90087503 90/000 è relativo alla cartella n. 10020070013860777000 che è stata regolarmente notificata in data 11.04.2007;
- . Sospensione del decorso dei termini di decadenza e prescrizione in virtù della disciplina emergenziale
(art. 68, commi 1, 2, 2 – bis e 4-bis del DL 18/2020), chiedendo alla Corte di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia perché infondata e non provata;
di rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile nonché infondata per le casuali di cui in premessa;
e nell'ipotesi di accoglimento, di dichiarare l'ente impositore unico responsabile della vicenda per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente ed esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa, con condanna della parte opponente o dell'ente impositore, alla rifusione delle spese ed onorari di lite in favore della convenuta Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Con il deposito di Memorie di replica la ricorrente contro eccepisce - acclarata prescrizione dei crediti vantati
- prescrizione maturata già prima dell'intervento dell'agente della riscossione;
- che le altre intimazioni di pagamento citate nelle controdeduzioni dell'ader non risultano documentate in atti e quindi sono inesistenti.
- inconferenza del richiamo alla normativa emergenziale covid-19 e illegittimo richiamo all'estratto di ruolo;
- rispetto del principio di soccombenza sulla condanna alle spese.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di primo grado di Salerno preliminarmente rileva che l'intimazione di pagamento deriva da un debito relativo ad Irpef oltre sanzioni ed interessi relativo all'anno 2003, ruolo notificato con cartella n.10020070013860777000 assunta come notificata in data 11.04.2007, e pertanto nei termini vigenti all'epoca. Ulteriore atto utile per interrompere la prescrizione decennale del recupero delle somme risulta essere l'intimazione di pagamento oggi impugnata, non potendo assurgere a rango di atto interruttivo le comunicazioni di compensazione ex art. 28 e comunque non versate in atti dalla resistente, al pari di ulteriori atti indicati come intimazioni di pagamento precedenti dichiarate notificate rispettivamente la n.
10020169001430247000 in data 04.02.2016 e la n. 10020169006876613000 in data 16.02.2016. La resistente ADER ha versato in atti solo copie di racc.te attinenti ad atti riferibili a n. 10028201800001001000 consegnata il 04.09.2018 e n. 10028201900000593000 consegnata il 29.07.2019, che non possono giustificare l'intervenuta interruzione di prescrizione.
Considerato che
i tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA,..) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente, e non risultando notifiche tempestive di interruzione della prescrizione, il ricorso viene accolto con refusione delle spese liquidate come da provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Salerno accoglie il ricorso e per effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 100 2025 90087503 90/000. Spese liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri accessori se dovuti da liquidarsi a favore degli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari a carico dell'ADER.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026
Il Relatore Il Presidente