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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, TO
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3880/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Comune di Luogo_1 - Via Tito Livio 4 80078 Luogo_1 NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5058/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 20/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5490 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7895/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso sollecito di pagamento nr. 202400012752, emesso dal
Comune di Luogo_1, Uff. Unico delle Entrate, per euro 3.048,39, e dell'atto presupposto, ossia l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2018 nr. 5490 del 06.06.2023
3. L'istante ha sostenuto la mancata notificazione dell'atto presupposto.
4. Si è costituita parte resistente, producendo documentazione.
5. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 5058/2025, depositata in data
20 marzo 2025, ha accolto il ricorso, limitatamente all'atto di sollecito impugnato, con compensazione delle spese, sulla base della seguente motivazione: «La domanda si reputa debba trovare accoglimento per quanto di ragione, posto che dalla produzione offerta, effettivamente, la notifica per irreperibilità assoluta appare priva degli elementi essenziali.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la notificazione per irreperibilità assoluta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (Cass. civ., Sez. V, Ord., 12/01/2025, n. 781).
Nella specie, dalla relazione non si evince in maniera univoca tutta la descritta attività (le diciture utilizzate, assolutamente scarne, non sono neppure perfettamente comprensibili).
Il ricorso va dunque accolto ma limitatamente al sollecito, posto che l'avviso presupposto potrà essere notificato nuovamente e contro lo stesso potranno essere fatti valere, eventualmente, autonomi vizi.
Le spese vanno quindi compensate stante l'accoglimento parziale».
6. Ha interposto appello l'ente impositore, sostenendo che la Corte sia incorsa in un evidente equivoco in sede di applicazione della disposizione sulla irreperibilità della notifica, essendo indubbio che la notifica effettuata è avvenuta per irreperibilità assoluta. Inoltre, a suo giudizio, ininfluenti risultano le doglianze avanzate dal contribuente in primo grado in merito all'errata applicazione di tale procedura in luogo dell'altra per irreperibilità privilegiata;
quindi, c.p.c., se intendeva contestare quanto accertato ed attestato dal Messo notificatore avrebbe dovuto avvalersi dello strumento della querela di falso in quanto, costituendo la relata di notifica un “atto pubblico” proveniente da un Pubblico Ufficiale, le relative attestazioni sono assistite da pubblica fede privilegiata, quindi, la sua attestazione costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. ed ha validità di prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. (Corte di Cassazione n.17807/2016).
7. Si è costituita la parte privata che si è opposto all'avverso dedotto nonché ha interposto appello incidentale, anche condizionato, contestando la decisione del giudice di primo grado di perimetrare la pronuncia al solo all'atto di sollecito impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale è fondato.
2. La documentazione prodotta dall'ente impositore non incontra i limiti di cui all'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in quanto viene in rilievo una documentazione indispensabile alla decisione della controversia, non rientrante nel divieto inderogabile fissato da tale previsione. Non è stata depositata copia della notifica, bensì di documentazione attestante la legittimità della notifica già prodotta in primo grado.
3. Ciò posto, il Comune ha dato prova che il Messo notificatore:
· in data 06.07.2023 si è recato in Luogo_1 al Indirizzo_1 ovvero presso il luogo indicato quale residenza del contribuente ed ha attestato che, in quella sede, lo stesso era sconosciuto al civico indicato, non vi era citofono e campanello, impossibile reperire ulteriori informazioni;
· successivamente ha proceduto alla ricerca anagrafica del Resistente_1 e verificato effettivamente che lo stesso risultava ancora solo anagraficamente risiedere in Luogo_1 al Indirizzo_1 a decorrere dal 3 agosto 2001;
· in data 10.07.2023 ha perfezionato la notificazione depositando l'atto ed affiggendo all'albo l'avviso di deposito, solo dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario.
In tal senso non vi è dubbio della legittimità della notifica dell'avviso di accertamento Imu 2018. Va dato altresì atto che, in caso di notifica perfezionata a norma dell'art. 26, comma 4, D.P.R. 29/09/1973 n. 602 ed art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 non vi sono prescrizioni in merito alle modalità e alle espressioni da utilizzare per descrivere l'attività investigativa esperita, purché emerga che le ricerche sono state effettuate e che esse sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica (cfr. Cass. civ. Sez.
5 n. 20425 del 2007). Quindi, tenuto conto che vi è una sostanziale libertà delle forme, è indubbio che a tali direttive si è conformato l'operato dell'Ente.
4. L'appello incidentale resta assorbito dall'accoglimento di quello principale.
5. Le spese vanno compensate in ragione della particolare complessità e particolarità della questione.
P.Q.M.
o Accoglie l'appello principale dell'ente impositore;
o Compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, TO
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3880/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Comune di Luogo_1 - Via Tito Livio 4 80078 Luogo_1 NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5058/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 20/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5490 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7895/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso sollecito di pagamento nr. 202400012752, emesso dal
Comune di Luogo_1, Uff. Unico delle Entrate, per euro 3.048,39, e dell'atto presupposto, ossia l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2018 nr. 5490 del 06.06.2023
3. L'istante ha sostenuto la mancata notificazione dell'atto presupposto.
4. Si è costituita parte resistente, producendo documentazione.
5. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 5058/2025, depositata in data
20 marzo 2025, ha accolto il ricorso, limitatamente all'atto di sollecito impugnato, con compensazione delle spese, sulla base della seguente motivazione: «La domanda si reputa debba trovare accoglimento per quanto di ragione, posto che dalla produzione offerta, effettivamente, la notifica per irreperibilità assoluta appare priva degli elementi essenziali.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la notificazione per irreperibilità assoluta richiede che il notificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (Cass. civ., Sez. V, Ord., 12/01/2025, n. 781).
Nella specie, dalla relazione non si evince in maniera univoca tutta la descritta attività (le diciture utilizzate, assolutamente scarne, non sono neppure perfettamente comprensibili).
Il ricorso va dunque accolto ma limitatamente al sollecito, posto che l'avviso presupposto potrà essere notificato nuovamente e contro lo stesso potranno essere fatti valere, eventualmente, autonomi vizi.
Le spese vanno quindi compensate stante l'accoglimento parziale».
6. Ha interposto appello l'ente impositore, sostenendo che la Corte sia incorsa in un evidente equivoco in sede di applicazione della disposizione sulla irreperibilità della notifica, essendo indubbio che la notifica effettuata è avvenuta per irreperibilità assoluta. Inoltre, a suo giudizio, ininfluenti risultano le doglianze avanzate dal contribuente in primo grado in merito all'errata applicazione di tale procedura in luogo dell'altra per irreperibilità privilegiata;
quindi, c.p.c., se intendeva contestare quanto accertato ed attestato dal Messo notificatore avrebbe dovuto avvalersi dello strumento della querela di falso in quanto, costituendo la relata di notifica un “atto pubblico” proveniente da un Pubblico Ufficiale, le relative attestazioni sono assistite da pubblica fede privilegiata, quindi, la sua attestazione costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. ed ha validità di prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. (Corte di Cassazione n.17807/2016).
7. Si è costituita la parte privata che si è opposto all'avverso dedotto nonché ha interposto appello incidentale, anche condizionato, contestando la decisione del giudice di primo grado di perimetrare la pronuncia al solo all'atto di sollecito impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale è fondato.
2. La documentazione prodotta dall'ente impositore non incontra i limiti di cui all'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in quanto viene in rilievo una documentazione indispensabile alla decisione della controversia, non rientrante nel divieto inderogabile fissato da tale previsione. Non è stata depositata copia della notifica, bensì di documentazione attestante la legittimità della notifica già prodotta in primo grado.
3. Ciò posto, il Comune ha dato prova che il Messo notificatore:
· in data 06.07.2023 si è recato in Luogo_1 al Indirizzo_1 ovvero presso il luogo indicato quale residenza del contribuente ed ha attestato che, in quella sede, lo stesso era sconosciuto al civico indicato, non vi era citofono e campanello, impossibile reperire ulteriori informazioni;
· successivamente ha proceduto alla ricerca anagrafica del Resistente_1 e verificato effettivamente che lo stesso risultava ancora solo anagraficamente risiedere in Luogo_1 al Indirizzo_1 a decorrere dal 3 agosto 2001;
· in data 10.07.2023 ha perfezionato la notificazione depositando l'atto ed affiggendo all'albo l'avviso di deposito, solo dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario.
In tal senso non vi è dubbio della legittimità della notifica dell'avviso di accertamento Imu 2018. Va dato altresì atto che, in caso di notifica perfezionata a norma dell'art. 26, comma 4, D.P.R. 29/09/1973 n. 602 ed art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 non vi sono prescrizioni in merito alle modalità e alle espressioni da utilizzare per descrivere l'attività investigativa esperita, purché emerga che le ricerche sono state effettuate e che esse sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica (cfr. Cass. civ. Sez.
5 n. 20425 del 2007). Quindi, tenuto conto che vi è una sostanziale libertà delle forme, è indubbio che a tali direttive si è conformato l'operato dell'Ente.
4. L'appello incidentale resta assorbito dall'accoglimento di quello principale.
5. Le spese vanno compensate in ragione della particolare complessità e particolarità della questione.
P.Q.M.
o Accoglie l'appello principale dell'ente impositore;
o Compensa le spese.