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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/11/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 665/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Ivana Acacia Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 665/2020 R.G. e vertente tra
C.F.-R.I. ), quale procuratrice di Parte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
(C.F.-R.I. ), in persona dei loro l.r.p.t. e qui di seguito Parte_2 P.IVA_3 anche solo ” e ”, con l'avv. FRANCESCO NAPOLI Parte_3 Parte_2
(C.F.: e domiciliata presso lo CodiceFiscale_1 Email_1
studio dell'avv. Daniela Grillo
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO SOFIA Controparte_1 C.F._2
(C.F. e domiciliato presso lo CodiceFiscale_3 Email_2 studio dell'avv. G. Carlo Grillo
-appellata-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 677/2020, pubblicata in data 10.11.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1099/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Controparte_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 1099/2018 R.G.), al fine di proporre opposizione avverso il d.i. n. 253/2018 (proc. n. 289/2019) dell'11.04.2018, emesso da Giudice del Tribunale di Palmi e ingiungente al predetto , quale Controparte_1
garante in via fideiussoria della società AGAPE S.R.L. (dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Palmi del 29.11.2010), il pagamento alla Controparte_2
Contr
(qui di seguito anche solo “ ), non in proprio ma quale procuratrice di
[...] Pt_2 dell'importo di complessivi € 196.096,83 [di cui: (a) € 88.181,45 a titolo di esposizione
[...] del c/c n. 15478,68; (b) € 15.184,66 a titolo di residuo insoluto per il finanziamento n.
654065633 dell'11.01.2007; (c) € 92.730,72 a titolo di residuo insoluto per il finanziamento n.
654070054 del 9.10.2007], oltre interessi e oltre spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito la nullità e l'illegittimità del d.i. e ne ha chiesto la revoca, in particolare, per:
Contr (1) difetto di legittimazione attiva della
(2) nullità della fideiussione e risarcimento del danno;
(3) insussistenza dei crediti ingiunti per difetto di prova e prescrizione degli interessi;
(4) illegittimità dell'avversa pretesa con riguardo alle modalità di determinazione del credito.
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Sulla scorta di ciò tale parte ha chiesto al Tribunale di voler: dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la non debenza di alcun importo o, in subordine, del solo credito effettivamente dovuto;
in via riconvenzionale, previo differimento
Contr dell'udienza di prima comparizione al fine di convenire la in proprio, condannarla al risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza.
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 19.10.2018 si è poi costituita la , Parte_1
quale procuratrice di , contestando le altrui prospettazioni e in particolare Parte_2
eccependo:
(A) l'improcedibilità dell'opposizione per difetto di mediazione obbligatoria (ex D.lgs.
28/2010 o, in alternativa, art. 128 bis T.U.B.);
(B) la carenza di legittimazione passiva della (cessionaria del credito) rispetto a Parte_2
ogni pretesa risarcitoria;
(C) l'infondatezza di tutti gli avversi motivi di opposizione.
In ragione di quanto precede tale parte ha concluso chiedendo al Tribunale di voler: in via preliminare, assumere i provvedimenti conseguenti al mancato avveramento della condizione di procedibilità dell'azione esperita ex adverso e in ogni caso dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in relazione a qualsiasi richiesta risarcitoria e/o Parte_2
restitutoria formulata dalla controparte;
nel merito, rigettare l'opposizione in ogni sua parte e confermare integralmente il d.i. opposto o, in subordine, condannare l'opponente al pagamento della medesima somma oggetto di monizione ovvero di altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
I.1.3.- All'esito, poi, di tale giudizio, nel corso del quale è stata esperita la mediazione (cfr. provvedimento del 15.11.2018 e documentazione allegata alla nota di deposito del
31.01.2019) e istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la pronuncia qui gravata (n. 677/2020 del 10.11.2020), nella quale il Tribunale di 1° grado ha accolto l'opposizione e per l'effetto:
(A) revocato il d.i. opposto;
(B) condannato l'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
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I.2.1.- Avverso tale sentenza la parte , procuratrice di , ha poi Parte_1 Parte_2
proposto l'odierno appello (proc. n. 665/2020), lamentando l'accoglimento dell'eccezione avversaria riguardo alla propria titolarità e in particolare eccependo:
(1) il difetto di specifica contestazione ex adverso;
(2) la natura meramente modificativo-evolutiva della fusione per incorporazione;
(3) l'emergere di quest'ultima, in ogni caso, in virtù del cambio di intestazione sugli e/c, nonché della visura camerale qui prodotta.
I.2.2.- Con comparsa del 2.02.2023 si è poi costituito l'appellato , Controparte_1
contestando le prospettazioni dell'appellante e ivi in particolare:
(A) eccepito l'integrale infondatezza dell'avverso appello;
(B) riproposto, in ogni caso, le ulteriori eccezioni fatte valere in 1° grado e ivi rimaste assorbite, afferenti in particolare: (i) alla non inclusione del credito fra quelli oggetto della
Contr Parte cessione del 20.12.2017 fra e (ii) alla nullità della fideiussione;
(iii) all'insussistenza dei crediti ingiunti per difetto di prova e prescrizione degli interessi.
I.2.3.- Con provvedimento del 23.-26.02.2024, preso atto della richiesta in tal senso delle parti, il giudizio di gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- All'esito, infine, dell'udienza cartolare del 3.07.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento del
4.07.2025, comunicato il 7.07.2025.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue in ordine sia al nuovo documento prodotto dalla parte appellante in questa sede [v. infra, sub III.1.-III.1.2.], sia al perimetro dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.2.].
III.1.- Quanto al predetto nuovo documento (i.e. la visura camerale storica di
[...]
– qui di seguito anche solo “ ” - prodotta sub all. 4 Controparte_4 Controparte_4 all'atto di appello), esso è pacificamente inammissibile, atteso che in sede d'appello “non possono essere prodotti nuovi documenti” (cfr. art. 345, comma III, c.p.c. - in virtù della formulazione oggi vigente e qui già ratione temporis applicabile, risultando la sentenza di 1° grado pubblicata il 10.11.2020 e dunque trovando ovviamente applicazione il D.L. n.
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83/2012: cfr. Cass. civ., 28/07/2021, n. 21606; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26522; Cass. civ.,
14/03/2017, n. 6590).
III.1.1.- Tale norma, giova poi rammentare, “pone un divieto … di produzione di documenti nuovi” di carattere “assoluto” [“senza che assuma rilevanza” neanche l'eventuale “indispensabilità” “degli stessi”: v., ex multis, Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289;
Cass. civ., 24/10/2023, n. 29506; Cass. n. 26522/2017, cit.], cui è consentito derogare solo in presenza di impedimento oggettivo e assoluto [essendo pacifico “che la norma in questione”
“replic[a]”, “in relazione al particolare incombente da essa regolato”, “l'istituto della rimessione in termini”, occorrendo pertanto dimostrare che la produzione non tempestiva risulti “cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” e “che presenti i caratteri dell'assolutezza”] e non già nel caso in cui si tratti di semplice produzione tardiva,
“ancorché” correlata al “comportamento della controparte”, alle argomentazioni della pronuncia impugnata o “alla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta” [cfr. Cass. n.
29506/2023, cit., e Cass. civ., 1/07/2022, n. 21041, nonché Cass. civ., 7/07/2023, n. 19384;
Cass. civ., 3/12/2020, n. 27726; Cass. civ., Sez. un., 18/12/2018, n. 32725; Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135; Cass. civ., 6/07/2018, n. 17729; Cass. civ., 27/10/2015, n. 21794;
Cass. civ., 16/10/2015, n. 20992; Cass. civ., 4/04/2013, n. 8216; Cass. civ., 28/09/2011, n.
19836].
III.1.2.- A fronte di ciò, non risultando dimostrata la previa non producibilità oggettiva e assoluta [vertendo invero il documento su un'asserita vicenda societaria antecedente addirittura all'azione monitoria (riguardando, in specie, la fusione per incorporazione dell'originaria titolare del rapporto in altra società, a sua volta asserita dante causa della parte istante per l'ingiunzione di pagamento) e dunque pacificamente già documentabile in prime cure] ed essendo chiaramente insufficiente la mera necessità di replicare alle argomentazioni svolte ex adverso o sviluppate in sentenza [trattandosi nel caso di specie, peraltro, di questione pcificamente non già “emersa” solo in sede decisionale (come pur dedotto a pag. 7 della comparsa conclusionale del 6.10.2025 dell'appellante), ma fin dall'instaurazione del giudizio ex art. 645 c.p.c. (v. pag. 3, pen. cpv., dell'atto di citazione in opposizione a d.i., nonché infra, sub VI.1., punto (2))], è evidente che, in ossequio al “divieto assoluto” di cui
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all'art. 345, comma III, c.p.c., si tratti di documento senz'altro inammissibile e in alcun modo utilizzabile ai fini del decidere.
III.2.- Venendo, infine, all'odierno thema decidendum, è pacifico che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”
(v., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un.,
21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr.
Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa o riproposizione, risultando invece ogni ulteriore questione [affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata ovvero ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c (su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n. 7940/2019, cit.)], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Esso verte, come detto [v. supra, sub I.2.1.], sul profilo della titolarità del credito, avendo il Tribunale di 1° grado in particolare accolto l'eccezione dell'opponente in ordine alla mancanza di prova del passaggio della posizione creditoria dalla Controparte_4
Contr originaria titolare, alla a sua volta asseritamente dante causa di [cfr. pagg. Parte_2
2-3, paragrafo 3., della sentenza impugnata].
V.1.- Tale statuizione è stata in questa sede censurata, come pure già osservato, sulla scorta di diverse ragioni di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punti (1), (2) e (3)], tutte meritevoli, tuttavia e per le ragioni qui di seguito esposte, di integrale reiezione.
VI.- Muovendo, in particolare, dall'asserita mancanza di contestazione [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], giova qui rammentare che:
(A) “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla”, trattandosi di “un fatto” “che della domanda costituisce il
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fondamento” e rispetto al quale non basta “il semplice difetto di contestazione”, “in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/02/2016, n. 2951, nonché Cass. civ.,
22/06/2025, n. 16666; Cass. civ., 22/04/2025, n. 10435; Cass. civ., 27/09/2024, n. 25860;
Cass. civ., 19/08/2019, n. 21460; Cass. civ., 28/09/2016, n. 19181 e Cass. civ., Sez. un.,
3/06/2015, n. 11377];
(B) “l'onere della prova” della “titolarità”, infatti, chiaramente grava sull'istante, mentre
“può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa”, atteso che, se è “la parte che promuove un giudizio” che “deve … provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva”, è allora evidente che il “convenuto”, “qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto”, “può limitarsi a negarla” [cfr. Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit.; Cass. n. 25860/2024, cit.; Cass. n.
10435/2025, cit.; Cass. n. 16666/2025, cit.];
(C) al fine di “rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto” non è pertanto qui sufficiente, come di consueto, “il semplice difetto di contestazione”, ma occorre un vero e proprio univoco “riconoscimento” “da parte del convenuto” (“riconoscimento espresso” o tramite “una difesa che” necessariamente “suppone il riconoscimento … della titolarità”, non bastando in ogni caso né l'asserito difetto di specificità – trattandosi di allegazione che “può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa” -, né persino la totale mancanza di contestazione - atteso che “il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento”) [cfr. ancora Cass.,
Sez. un., n. 2951/2016, cit.; Cass. n. 25860/2024, cit.; Cass. n. 10435/2025, cit.; Cass. n.
16666/2025, cit.];
(D) un tale univoco “riconoscimento” è poi da ritenersi senz'altro insussistente ogniqualvolta si tratti di fatto estraneo al convenuto [essendo “l'onere di contestazione” sotteso al riconoscimento di per sé “prospettabile solo in relazione a fatti noti al convenuto, e non anche a fatti ignoti” e a sé non riferibili (cfr. Cass. civ., 4/01/2019, n. 87; Cass. civ.,
18/07/2016, n. 14652; Cass. civ.,13/02/2013, n. 3576)], occorrendo in ogni caso evidenziare che qualsivoglia “atteggiamento” non contestativo o persino “acquiescente” comunque “non determina di per sé la decisione della controversia” e “non impone un vincolo di meccanica
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conformazione”, poiché, come detto, “non” preclude al “giudice” di “rilevare l'inesistenza della circostanza allegata”, persino se “non contestata”, essendo “la valutazione della mancata contestazione” rimessa al “suo prudente apprezzamento”, vertendosi del resto su questione (la carenza di titolarità) che “può essere proposta in ogni fase” e che “il giudice può rilevare dagli atti” “anche d'ufficio” [cfr. Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit., e Cass. n.
10435/2025, cit., nonché, ex aliis, Cass. civ., 13/03/2012, n. 3951 e Cass. civ., 30/09/2019, n.
24360].
VI.1.- Applicando tali coordinate al caso di specie è evidente che tale 1° ragione di doglianza sia da disattendere, atteso che:
(1) l'onere di provare la titolarità del credito chiaramente gravava sulla convenuta opposta, poiché ricorrente in via monitoria e attrice sostanziale [essendo pacifico che “il soggetto che si è avvalso dello strumento monitorio, ottenendolo, nel giudizio ordinario di cognizione riveste poi processualmente il ruolo di convenuto, ma, sostanzialmente, il ruolo di attore”, costituendo “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. … un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727 e Cass. civ., Sez. un., 13/01/2022, n. 927)];
(2) tale onere non poteva poi ritenersi qui affatto superato, non essendo invero intervenuto alcun “riconoscimento” da parte dell'opponente e avendo quest'ultimo provveduto, al contrario, a puntualmente prendere posizione ed espressamente negare l'assunto attoreo rispetto alla titolarità del diritto [cfr. pagg. 2-4, punto 1), dell'atto di citazione in opposizione Contr a d.i.], contestando tanto il passaggio da a , quanto dall'originaria titolare Parte_2
Contr ( a [“Nemmeno è stato dimostrato che il rapporto, sorto tra AGAPE Controparte_4
e e non tra la prima e la Banca Monte dei Paschi di Siena Controparte_5
S.p.a., appartenesse a quelli trasferiti per qualunque causa a quest'ultima” (cfr. pag. 3, pen. cpv., dell'atto di citazione in opposizione a d.i.)] – con chiara e inequivoca negazione, quest'ultima, ribadita anche negli scritti conclusivi [ivi nuovamente evidenziandosi il “difetto di prova del trasferimento dei crediti dalla alla Banca Monte dei Paschi Controparte_4 di Siena S.p.a.” (cfr. pag. 5, ult. cpv., della comparsa conclusionale del 10.09.2020)] e senz'altro sufficiente a escludere ogni forma di “riconoscimento” ex adverso e qualsivoglia esonero dell'istante dall'onus probandi su di sé esclusivamente gravante [trattandosi di fatto
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costitutivo della sua domanda, del tutto estraneo al debitore ed essendo a quest'ultimo sufficiente, a fronte di questione sempre rilevabile anche ex officio, anche una mera “presa di posizione negativa” (v. supra, sub VI.), qui senz'altro intervenuta (cfr. ancora pag. 3, pen. cpv., dell'atto di citazione in opposizione a d.i. e pag. 5, ult. cpv., della comparsa conclusionale del 10.09.2020)].
VII.- Onere dimostrativo, quest'ultimo, chiaramente poi non superabile neanche sulla scorta della dedotta natura meramente “modificativo-evolutiva” della fusione per incorporazione [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.1.- E ciò considerando, come noto e pacifico, che:
(A) con “la fusione di società mediante incorporazione” “non si prospetta una mera vicenda modificativa”, bensì un vero e proprio “fenomeno successorio”, che “non può essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad una vicenda modificativa senza successione”, in quanto, al contrario, “la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/07/2021, n. 21970, con dictum poi costantemente confermato – v., da ultimo, Cass. civ., 3/07/2024, n. 18261 e Cass. civ.,
23/01/2025, n. 1672];
(B) a fronte di ciò non v'è dubbio che sia “onere della incorporante” “provare” rigorosamente “tale sua qualità”, essendo tale società, “successore” “a titolo universale” della precedente, ovviamente “tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione” - con onere a cui chiaramente “non fa eccezione” “il caso dell'incorporazione di società” e di successiva o precedente “cession[e] di crediti bancari in blocco”, occorrendo in tal caso invero “dimostrare” non solo “che tra i crediti ceduti in blocco … fosse compreso proprio … quello correlabile ai rapporti bancari oggetto della … causa”, ma altresì che “vi fosse stata l'incorporazione” [cfr. Cass., Sez. un., n. 21970/2021, cit., e Cass. civ., 2/03/2016,
n. 4116].
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VIII.- “Prova documentale” dell'incorporazione qui invece chiaramente non fornita, né raggiungibile sulla scorta degli elementi (e/c e visura camerale) qui invocati [v. supra, sub
I.2.1., punto (3)].
VIII.1.- Quanto alla visura, in particolare, si è già evidenziato che si tratta di documento prodotto solo in questa sede e dunque di cui non può ovviamente tenersi conto in alcun modo
[attesa la sua radicale inammissibilità in base al “divieto assoluto” ex art. 345, comma III,
c.p.c. (v. supra, sub III.1.-III.1.2.)].
VIII.2.- Quanto, poi, alla prospettata possibilità di desumere la fusione (non dimostrata) dal mero cambio di intestazione sugli e/c, occorre osservare che:
(A) “la fusione deve risultare da atto pubblico” (art. 2504, comma I, c.c.), qui non prodotto
[non risultando il relativo rogito pacificamente esibito né in sede monitoria (cfr. gli allegati del fascicolo monitorio, riprodotti sub all. 4 alla comparsa del 19.10.2018), né nel corso del giudizio ex art. 645 c.p.c. (cfr. gli allegati del fascicolo di 1° grado della convenuta opposta)]
e non dimostrabile sulla base di semplici inferenze e presunzioni [pacificamente inammissibili, atteso il chiro divieto di legge, nel caso di contratti formali (ex artt. 2729, comma II, e 2725 c.c.), occorrendo in tal caso produrre il “documento costituente
l'estrinsecazione formale diretta e completa della conforme volontà contrattuale delle parti”
e “non essendo sufficiente un qualsiasi documento da cui possa indirettamente risultare la prova d[el] contratto” (cfr. già Cass. civ., 10/12/1984, n. 6480, nonché, ex multis e sul tema,
Cass. civ., 16/09/2014, n. 19488 e Cass. civ., 9/10/2014, n. 21352)];
(B) le indicazioni sugli e/c, in ogni caso, non possono chiaramente ritenersi idonee a dimostrare o a precludere la contestazione della titolarità del credito, riguardando il loro eventuale valore probatorio, nonché il meccanismo di “tacita approvazione” ex art. 1832 c.c.
(richiamato anche dall'art. 1857 c.c.), solo e soltanto le “operazioni in esso annotate”
[trattandosi del resto solo di “un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca” (cfr. Cass. civ., 16/11/2016, n. 23389 e Cass. civ., 15/06/2004, n. 11269) ed essendo invero pacifico, come già rammentato in prime cure (cfr. pag. 3 della sentenza appellata), che “la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle
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operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 20/11/2018, n.
30000; Cass. civ., 17/11/2016, n. 23421; Cass. civ., 26/05/2011, n. 11626), non precludendo affatto, quindi, la possibilità di contestare l'altrui allegazione di titolarità (qui poi senz'altro
Contr
“negata”, come sufficiente, anche con riguardo al passaggio da a – Controparte_4
v. supra, sub VI.1., punto (2), nonché spec. pag. 3, pen. cpv., dell'atto di citazione in opposizione a d.i. e pag. 5, ult. cpv., della comparsa conclusionale dell'opponente del
10.09.2020)].
VIII.3.- Alla luce di ciò è evidente che risulta meritevole di reiezione anche tale ultima ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
IX.- Non risultando pertanto le ragioni di gravame globalmente suscettibili di accoglimento
[v. supra, sub VI.-VIII.3.] e avendo il Tribunale di prime cure ravvisato il difetto di prova della titolarità del credito del tutto correttamente [non risultando dimostrato il primigenio
Contr subentro successorio fra e e ciò ovviamente riverberandosi, come Controparte_4
evidenziato anche in 1° grado (cfr. pag. 3, 2° cpv., della pronuncia appellata), su ogni dedotta cessione successiva da parte di quest'ultima (in quanto “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet”)], è evidente che occorra necessariamente provvedere, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, al rigetto dell'appello.
IX.1.- Tale statuizione reiettiva è poi evidentemente idonea ad esaurire l'intera materia del contendere, risultando integralmente assorbente anche rispetto alle questioni riproposte dall'appellato – poiché fatte valere in via gradata ed eventuale e per il solo “caso di accoglimento del gravame” (cfr. pag. 13, punto 2), 2° cpv., della comparsa di costituzione del
2.02.2023), e dunque per evenienza qui pacificamente non realizzatasi (v. supra, sub IV.-
IX.)].
X.- Venendo infine al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame con riguardo alla statuizione emessa in prime cure (non integrando ovviamente valida impugnativa la mera istanza dell'appellante di “porre le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico dell'appellato”, poiché chiaramente prospettata solo come eventuale conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'accoglimento del proprio gravame – eventualità
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qui non verificatasi - e comunque senza articolare specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.), ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ.,
19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui applicabile);
(2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e allo scaglione applicabile
(da € 52.000,01 a € 260.000,00) in base al valore della causa [non mutato in sede di gravame e coincidente all'importo del titolo monitorio (€ 196.096,83)];
(3) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857),
(4) alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale della procedura, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (involgenti, già in 1° grado e anche in questa sede, solo circoscritti e specifici profili), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
X.1.- Trattandosi, poi, di impugnazione avanzata dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi
18 e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G.
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 665/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 677/2020, pubblicata in data 10.11.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1099/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
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1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata, spese liquidate in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 28 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Ivana Acacia Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 665/2020 R.G. e vertente tra
C.F.-R.I. ), quale procuratrice di Parte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
(C.F.-R.I. ), in persona dei loro l.r.p.t. e qui di seguito Parte_2 P.IVA_3 anche solo ” e ”, con l'avv. FRANCESCO NAPOLI Parte_3 Parte_2
(C.F.: e domiciliata presso lo CodiceFiscale_1 Email_1
studio dell'avv. Daniela Grillo
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO SOFIA Controparte_1 C.F._2
(C.F. e domiciliato presso lo CodiceFiscale_3 Email_2 studio dell'avv. G. Carlo Grillo
-appellata-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 677/2020, pubblicata in data 10.11.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1099/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Controparte_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 1099/2018 R.G.), al fine di proporre opposizione avverso il d.i. n. 253/2018 (proc. n. 289/2019) dell'11.04.2018, emesso da Giudice del Tribunale di Palmi e ingiungente al predetto , quale Controparte_1
garante in via fideiussoria della società AGAPE S.R.L. (dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Palmi del 29.11.2010), il pagamento alla Controparte_2
Contr
(qui di seguito anche solo “ ), non in proprio ma quale procuratrice di
[...] Pt_2 dell'importo di complessivi € 196.096,83 [di cui: (a) € 88.181,45 a titolo di esposizione
[...] del c/c n. 15478,68; (b) € 15.184,66 a titolo di residuo insoluto per il finanziamento n.
654065633 dell'11.01.2007; (c) € 92.730,72 a titolo di residuo insoluto per il finanziamento n.
654070054 del 9.10.2007], oltre interessi e oltre spese della procedura monitoria.
L'opponente ha eccepito la nullità e l'illegittimità del d.i. e ne ha chiesto la revoca, in particolare, per:
Contr (1) difetto di legittimazione attiva della
(2) nullità della fideiussione e risarcimento del danno;
(3) insussistenza dei crediti ingiunti per difetto di prova e prescrizione degli interessi;
(4) illegittimità dell'avversa pretesa con riguardo alle modalità di determinazione del credito.
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Sulla scorta di ciò tale parte ha chiesto al Tribunale di voler: dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la non debenza di alcun importo o, in subordine, del solo credito effettivamente dovuto;
in via riconvenzionale, previo differimento
Contr dell'udienza di prima comparizione al fine di convenire la in proprio, condannarla al risarcimento del danno per illegittima segnalazione a sofferenza.
I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 19.10.2018 si è poi costituita la , Parte_1
quale procuratrice di , contestando le altrui prospettazioni e in particolare Parte_2
eccependo:
(A) l'improcedibilità dell'opposizione per difetto di mediazione obbligatoria (ex D.lgs.
28/2010 o, in alternativa, art. 128 bis T.U.B.);
(B) la carenza di legittimazione passiva della (cessionaria del credito) rispetto a Parte_2
ogni pretesa risarcitoria;
(C) l'infondatezza di tutti gli avversi motivi di opposizione.
In ragione di quanto precede tale parte ha concluso chiedendo al Tribunale di voler: in via preliminare, assumere i provvedimenti conseguenti al mancato avveramento della condizione di procedibilità dell'azione esperita ex adverso e in ogni caso dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in relazione a qualsiasi richiesta risarcitoria e/o Parte_2
restitutoria formulata dalla controparte;
nel merito, rigettare l'opposizione in ogni sua parte e confermare integralmente il d.i. opposto o, in subordine, condannare l'opponente al pagamento della medesima somma oggetto di monizione ovvero di altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
I.1.3.- All'esito, poi, di tale giudizio, nel corso del quale è stata esperita la mediazione (cfr. provvedimento del 15.11.2018 e documentazione allegata alla nota di deposito del
31.01.2019) e istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la pronuncia qui gravata (n. 677/2020 del 10.11.2020), nella quale il Tribunale di 1° grado ha accolto l'opposizione e per l'effetto:
(A) revocato il d.i. opposto;
(B) condannato l'opposta al pagamento delle spese di giudizio.
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I.2.1.- Avverso tale sentenza la parte , procuratrice di , ha poi Parte_1 Parte_2
proposto l'odierno appello (proc. n. 665/2020), lamentando l'accoglimento dell'eccezione avversaria riguardo alla propria titolarità e in particolare eccependo:
(1) il difetto di specifica contestazione ex adverso;
(2) la natura meramente modificativo-evolutiva della fusione per incorporazione;
(3) l'emergere di quest'ultima, in ogni caso, in virtù del cambio di intestazione sugli e/c, nonché della visura camerale qui prodotta.
I.2.2.- Con comparsa del 2.02.2023 si è poi costituito l'appellato , Controparte_1
contestando le prospettazioni dell'appellante e ivi in particolare:
(A) eccepito l'integrale infondatezza dell'avverso appello;
(B) riproposto, in ogni caso, le ulteriori eccezioni fatte valere in 1° grado e ivi rimaste assorbite, afferenti in particolare: (i) alla non inclusione del credito fra quelli oggetto della
Contr Parte cessione del 20.12.2017 fra e (ii) alla nullità della fideiussione;
(iii) all'insussistenza dei crediti ingiunti per difetto di prova e prescrizione degli interessi.
I.2.3.- Con provvedimento del 23.-26.02.2024, preso atto della richiesta in tal senso delle parti, il giudizio di gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- All'esito, infine, dell'udienza cartolare del 3.07.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento del
4.07.2025, comunicato il 7.07.2025.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue in ordine sia al nuovo documento prodotto dalla parte appellante in questa sede [v. infra, sub III.1.-III.1.2.], sia al perimetro dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.2.].
III.1.- Quanto al predetto nuovo documento (i.e. la visura camerale storica di
[...]
– qui di seguito anche solo “ ” - prodotta sub all. 4 Controparte_4 Controparte_4 all'atto di appello), esso è pacificamente inammissibile, atteso che in sede d'appello “non possono essere prodotti nuovi documenti” (cfr. art. 345, comma III, c.p.c. - in virtù della formulazione oggi vigente e qui già ratione temporis applicabile, risultando la sentenza di 1° grado pubblicata il 10.11.2020 e dunque trovando ovviamente applicazione il D.L. n.
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83/2012: cfr. Cass. civ., 28/07/2021, n. 21606; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26522; Cass. civ.,
14/03/2017, n. 6590).
III.1.1.- Tale norma, giova poi rammentare, “pone un divieto … di produzione di documenti nuovi” di carattere “assoluto” [“senza che assuma rilevanza” neanche l'eventuale “indispensabilità” “degli stessi”: v., ex multis, Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289;
Cass. civ., 24/10/2023, n. 29506; Cass. n. 26522/2017, cit.], cui è consentito derogare solo in presenza di impedimento oggettivo e assoluto [essendo pacifico “che la norma in questione”
“replic[a]”, “in relazione al particolare incombente da essa regolato”, “l'istituto della rimessione in termini”, occorrendo pertanto dimostrare che la produzione non tempestiva risulti “cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” e “che presenti i caratteri dell'assolutezza”] e non già nel caso in cui si tratti di semplice produzione tardiva,
“ancorché” correlata al “comportamento della controparte”, alle argomentazioni della pronuncia impugnata o “alla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta” [cfr. Cass. n.
29506/2023, cit., e Cass. civ., 1/07/2022, n. 21041, nonché Cass. civ., 7/07/2023, n. 19384;
Cass. civ., 3/12/2020, n. 27726; Cass. civ., Sez. un., 18/12/2018, n. 32725; Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135; Cass. civ., 6/07/2018, n. 17729; Cass. civ., 27/10/2015, n. 21794;
Cass. civ., 16/10/2015, n. 20992; Cass. civ., 4/04/2013, n. 8216; Cass. civ., 28/09/2011, n.
19836].
III.1.2.- A fronte di ciò, non risultando dimostrata la previa non producibilità oggettiva e assoluta [vertendo invero il documento su un'asserita vicenda societaria antecedente addirittura all'azione monitoria (riguardando, in specie, la fusione per incorporazione dell'originaria titolare del rapporto in altra società, a sua volta asserita dante causa della parte istante per l'ingiunzione di pagamento) e dunque pacificamente già documentabile in prime cure] ed essendo chiaramente insufficiente la mera necessità di replicare alle argomentazioni svolte ex adverso o sviluppate in sentenza [trattandosi nel caso di specie, peraltro, di questione pcificamente non già “emersa” solo in sede decisionale (come pur dedotto a pag. 7 della comparsa conclusionale del 6.10.2025 dell'appellante), ma fin dall'instaurazione del giudizio ex art. 645 c.p.c. (v. pag. 3, pen. cpv., dell'atto di citazione in opposizione a d.i., nonché infra, sub VI.1., punto (2))], è evidente che, in ossequio al “divieto assoluto” di cui
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all'art. 345, comma III, c.p.c., si tratti di documento senz'altro inammissibile e in alcun modo utilizzabile ai fini del decidere.
III.2.- Venendo, infine, all'odierno thema decidendum, è pacifico che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”
(v., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un.,
21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr.
Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa o riproposizione, risultando invece ogni ulteriore questione [affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata ovvero ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c (su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n. 7940/2019, cit.)], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Esso verte, come detto [v. supra, sub I.2.1.], sul profilo della titolarità del credito, avendo il Tribunale di 1° grado in particolare accolto l'eccezione dell'opponente in ordine alla mancanza di prova del passaggio della posizione creditoria dalla Controparte_4
Contr originaria titolare, alla a sua volta asseritamente dante causa di [cfr. pagg. Parte_2
2-3, paragrafo 3., della sentenza impugnata].
V.1.- Tale statuizione è stata in questa sede censurata, come pure già osservato, sulla scorta di diverse ragioni di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punti (1), (2) e (3)], tutte meritevoli, tuttavia e per le ragioni qui di seguito esposte, di integrale reiezione.
VI.- Muovendo, in particolare, dall'asserita mancanza di contestazione [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], giova qui rammentare che:
(A) “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla”, trattandosi di “un fatto” “che della domanda costituisce il
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fondamento” e rispetto al quale non basta “il semplice difetto di contestazione”, “in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/02/2016, n. 2951, nonché Cass. civ.,
22/06/2025, n. 16666; Cass. civ., 22/04/2025, n. 10435; Cass. civ., 27/09/2024, n. 25860;
Cass. civ., 19/08/2019, n. 21460; Cass. civ., 28/09/2016, n. 19181 e Cass. civ., Sez. un.,
3/06/2015, n. 11377];
(B) “l'onere della prova” della “titolarità”, infatti, chiaramente grava sull'istante, mentre
“può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa”, atteso che, se è “la parte che promuove un giudizio” che “deve … provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva”, è allora evidente che il “convenuto”, “qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto”, “può limitarsi a negarla” [cfr. Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit.; Cass. n. 25860/2024, cit.; Cass. n.
10435/2025, cit.; Cass. n. 16666/2025, cit.];
(C) al fine di “rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto” non è pertanto qui sufficiente, come di consueto, “il semplice difetto di contestazione”, ma occorre un vero e proprio univoco “riconoscimento” “da parte del convenuto” (“riconoscimento espresso” o tramite “una difesa che” necessariamente “suppone il riconoscimento … della titolarità”, non bastando in ogni caso né l'asserito difetto di specificità – trattandosi di allegazione che “può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa” -, né persino la totale mancanza di contestazione - atteso che “il silenzio è cosa diversa dal riconoscimento”) [cfr. ancora Cass.,
Sez. un., n. 2951/2016, cit.; Cass. n. 25860/2024, cit.; Cass. n. 10435/2025, cit.; Cass. n.
16666/2025, cit.];
(D) un tale univoco “riconoscimento” è poi da ritenersi senz'altro insussistente ogniqualvolta si tratti di fatto estraneo al convenuto [essendo “l'onere di contestazione” sotteso al riconoscimento di per sé “prospettabile solo in relazione a fatti noti al convenuto, e non anche a fatti ignoti” e a sé non riferibili (cfr. Cass. civ., 4/01/2019, n. 87; Cass. civ.,
18/07/2016, n. 14652; Cass. civ.,13/02/2013, n. 3576)], occorrendo in ogni caso evidenziare che qualsivoglia “atteggiamento” non contestativo o persino “acquiescente” comunque “non determina di per sé la decisione della controversia” e “non impone un vincolo di meccanica
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conformazione”, poiché, come detto, “non” preclude al “giudice” di “rilevare l'inesistenza della circostanza allegata”, persino se “non contestata”, essendo “la valutazione della mancata contestazione” rimessa al “suo prudente apprezzamento”, vertendosi del resto su questione (la carenza di titolarità) che “può essere proposta in ogni fase” e che “il giudice può rilevare dagli atti” “anche d'ufficio” [cfr. Cass., Sez. un., n. 2951/2016, cit., e Cass. n.
10435/2025, cit., nonché, ex aliis, Cass. civ., 13/03/2012, n. 3951 e Cass. civ., 30/09/2019, n.
24360].
VI.1.- Applicando tali coordinate al caso di specie è evidente che tale 1° ragione di doglianza sia da disattendere, atteso che:
(1) l'onere di provare la titolarità del credito chiaramente gravava sulla convenuta opposta, poiché ricorrente in via monitoria e attrice sostanziale [essendo pacifico che “il soggetto che si è avvalso dello strumento monitorio, ottenendolo, nel giudizio ordinario di cognizione riveste poi processualmente il ruolo di convenuto, ma, sostanzialmente, il ruolo di attore”, costituendo “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. … un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 15/10/2024, n. 26727 e Cass. civ., Sez. un., 13/01/2022, n. 927)];
(2) tale onere non poteva poi ritenersi qui affatto superato, non essendo invero intervenuto alcun “riconoscimento” da parte dell'opponente e avendo quest'ultimo provveduto, al contrario, a puntualmente prendere posizione ed espressamente negare l'assunto attoreo rispetto alla titolarità del diritto [cfr. pagg. 2-4, punto 1), dell'atto di citazione in opposizione Contr a d.i.], contestando tanto il passaggio da a , quanto dall'originaria titolare Parte_2
Contr ( a [“Nemmeno è stato dimostrato che il rapporto, sorto tra AGAPE Controparte_4
e e non tra la prima e la Banca Monte dei Paschi di Siena Controparte_5
S.p.a., appartenesse a quelli trasferiti per qualunque causa a quest'ultima” (cfr. pag. 3, pen. cpv., dell'atto di citazione in opposizione a d.i.)] – con chiara e inequivoca negazione, quest'ultima, ribadita anche negli scritti conclusivi [ivi nuovamente evidenziandosi il “difetto di prova del trasferimento dei crediti dalla alla Banca Monte dei Paschi Controparte_4 di Siena S.p.a.” (cfr. pag. 5, ult. cpv., della comparsa conclusionale del 10.09.2020)] e senz'altro sufficiente a escludere ogni forma di “riconoscimento” ex adverso e qualsivoglia esonero dell'istante dall'onus probandi su di sé esclusivamente gravante [trattandosi di fatto
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costitutivo della sua domanda, del tutto estraneo al debitore ed essendo a quest'ultimo sufficiente, a fronte di questione sempre rilevabile anche ex officio, anche una mera “presa di posizione negativa” (v. supra, sub VI.), qui senz'altro intervenuta (cfr. ancora pag. 3, pen. cpv., dell'atto di citazione in opposizione a d.i. e pag. 5, ult. cpv., della comparsa conclusionale del 10.09.2020)].
VII.- Onere dimostrativo, quest'ultimo, chiaramente poi non superabile neanche sulla scorta della dedotta natura meramente “modificativo-evolutiva” della fusione per incorporazione [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.1.- E ciò considerando, come noto e pacifico, che:
(A) con “la fusione di società mediante incorporazione” “non si prospetta una mera vicenda modificativa”, bensì un vero e proprio “fenomeno successorio”, che “non può essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad una vicenda modificativa senza successione”, in quanto, al contrario, “la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/07/2021, n. 21970, con dictum poi costantemente confermato – v., da ultimo, Cass. civ., 3/07/2024, n. 18261 e Cass. civ.,
23/01/2025, n. 1672];
(B) a fronte di ciò non v'è dubbio che sia “onere della incorporante” “provare” rigorosamente “tale sua qualità”, essendo tale società, “successore” “a titolo universale” della precedente, ovviamente “tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione” - con onere a cui chiaramente “non fa eccezione” “il caso dell'incorporazione di società” e di successiva o precedente “cession[e] di crediti bancari in blocco”, occorrendo in tal caso invero “dimostrare” non solo “che tra i crediti ceduti in blocco … fosse compreso proprio … quello correlabile ai rapporti bancari oggetto della … causa”, ma altresì che “vi fosse stata l'incorporazione” [cfr. Cass., Sez. un., n. 21970/2021, cit., e Cass. civ., 2/03/2016,
n. 4116].
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VIII.- “Prova documentale” dell'incorporazione qui invece chiaramente non fornita, né raggiungibile sulla scorta degli elementi (e/c e visura camerale) qui invocati [v. supra, sub
I.2.1., punto (3)].
VIII.1.- Quanto alla visura, in particolare, si è già evidenziato che si tratta di documento prodotto solo in questa sede e dunque di cui non può ovviamente tenersi conto in alcun modo
[attesa la sua radicale inammissibilità in base al “divieto assoluto” ex art. 345, comma III,
c.p.c. (v. supra, sub III.1.-III.1.2.)].
VIII.2.- Quanto, poi, alla prospettata possibilità di desumere la fusione (non dimostrata) dal mero cambio di intestazione sugli e/c, occorre osservare che:
(A) “la fusione deve risultare da atto pubblico” (art. 2504, comma I, c.c.), qui non prodotto
[non risultando il relativo rogito pacificamente esibito né in sede monitoria (cfr. gli allegati del fascicolo monitorio, riprodotti sub all. 4 alla comparsa del 19.10.2018), né nel corso del giudizio ex art. 645 c.p.c. (cfr. gli allegati del fascicolo di 1° grado della convenuta opposta)]
e non dimostrabile sulla base di semplici inferenze e presunzioni [pacificamente inammissibili, atteso il chiro divieto di legge, nel caso di contratti formali (ex artt. 2729, comma II, e 2725 c.c.), occorrendo in tal caso produrre il “documento costituente
l'estrinsecazione formale diretta e completa della conforme volontà contrattuale delle parti”
e “non essendo sufficiente un qualsiasi documento da cui possa indirettamente risultare la prova d[el] contratto” (cfr. già Cass. civ., 10/12/1984, n. 6480, nonché, ex multis e sul tema,
Cass. civ., 16/09/2014, n. 19488 e Cass. civ., 9/10/2014, n. 21352)];
(B) le indicazioni sugli e/c, in ogni caso, non possono chiaramente ritenersi idonee a dimostrare o a precludere la contestazione della titolarità del credito, riguardando il loro eventuale valore probatorio, nonché il meccanismo di “tacita approvazione” ex art. 1832 c.c.
(richiamato anche dall'art. 1857 c.c.), solo e soltanto le “operazioni in esso annotate”
[trattandosi del resto solo di “un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca” (cfr. Cass. civ., 16/11/2016, n. 23389 e Cass. civ., 15/06/2004, n. 11269) ed essendo invero pacifico, come già rammentato in prime cure (cfr. pag. 3 della sentenza appellata), che “la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle
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operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 20/11/2018, n.
30000; Cass. civ., 17/11/2016, n. 23421; Cass. civ., 26/05/2011, n. 11626), non precludendo affatto, quindi, la possibilità di contestare l'altrui allegazione di titolarità (qui poi senz'altro
Contr
“negata”, come sufficiente, anche con riguardo al passaggio da a – Controparte_4
v. supra, sub VI.1., punto (2), nonché spec. pag. 3, pen. cpv., dell'atto di citazione in opposizione a d.i. e pag. 5, ult. cpv., della comparsa conclusionale dell'opponente del
10.09.2020)].
VIII.3.- Alla luce di ciò è evidente che risulta meritevole di reiezione anche tale ultima ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
IX.- Non risultando pertanto le ragioni di gravame globalmente suscettibili di accoglimento
[v. supra, sub VI.-VIII.3.] e avendo il Tribunale di prime cure ravvisato il difetto di prova della titolarità del credito del tutto correttamente [non risultando dimostrato il primigenio
Contr subentro successorio fra e e ciò ovviamente riverberandosi, come Controparte_4
evidenziato anche in 1° grado (cfr. pag. 3, 2° cpv., della pronuncia appellata), su ogni dedotta cessione successiva da parte di quest'ultima (in quanto “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet”)], è evidente che occorra necessariamente provvedere, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, al rigetto dell'appello.
IX.1.- Tale statuizione reiettiva è poi evidentemente idonea ad esaurire l'intera materia del contendere, risultando integralmente assorbente anche rispetto alle questioni riproposte dall'appellato – poiché fatte valere in via gradata ed eventuale e per il solo “caso di accoglimento del gravame” (cfr. pag. 13, punto 2), 2° cpv., della comparsa di costituzione del
2.02.2023), e dunque per evenienza qui pacificamente non realizzatasi (v. supra, sub IV.-
IX.)].
X.- Venendo infine al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame con riguardo alla statuizione emessa in prime cure (non integrando ovviamente valida impugnativa la mera istanza dell'appellante di “porre le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico dell'appellato”, poiché chiaramente prospettata solo come eventuale conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'accoglimento del proprio gravame – eventualità
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qui non verificatasi - e comunque senza articolare specifica ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure - chiaramente difettando, per l'effetto e al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.), ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ.,
19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto e qui applicabile);
(2) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e allo scaglione applicabile
(da € 52.000,01 a € 260.000,00) in base al valore della causa [non mutato in sede di gravame e coincidente all'importo del titolo monitorio (€ 196.096,83)];
(3) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857),
(4) alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere strettamente documentale della procedura, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (involgenti, già in 1° grado e anche in questa sede, solo circoscritti e specifici profili), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
X.1.- Trattandosi, poi, di impugnazione avanzata dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi
18 e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G.
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 665/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 677/2020, pubblicata in data 10.11.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 1099/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
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1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata, spese liquidate in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 28 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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