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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2655/2019 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Giorgio Muccio Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: “indennità Naspi”
premesso che
- deduce: di avere presentato, in data 4.12.2018, Parte_2
domanda di indennità di disoccupazione Naspi;
che l , con CP_1
provvedimento del 29.1.2019, ha negato la prestazione per non avere l'interessato tempestivamente offerto la documentazione integrativa
1 richiesta (ossia la dichiarazione di reddito autonomo presuntivamente percepito quale socio unico della Royal Rent s.r.l.s.); che egli ha diritto alla indennità in questione, non avendo prodotto reddito alcuno per assoluta inattività di detta società, circostanza, questa, di pronta verifica da parte dello stesso;
che la sola mancata trasmissione CP_2
della dichiarazione reddituale richiesta non può inficiare il diritto alla prestazione, ricorrendone comunque tutti i requisiti di legge;
- ciò posto, il ricorrente insta per la condanna dell' al pagamento CP_1
della Naspi dalla data di proposizione della domanda alla nuova assunzione lavorativa (dicembre 2018-maggio 2019), oltre interessi e rivalutazione come per legge, e dell'ulteriore somma di € 5.000,00 a titolo di equo indennizzo per il danno sofferto;
CP_
- l chiede rigettarsi il ricorso, rilevando come l'istante, omettendo di produrre la documentazione integrativa entro 30 giorni dalla domanda,
sia incorso nella decadenza automatica prevista dal D.lgs. 22/2015;
rilevato che
- l'art. 10 del D.lgs 22/2015 stabilisce che: “Il lavoratore che durante il
periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che
corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti
ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
deve informare l entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando CP_1
il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo
pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il
2 periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al
momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il
lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi è tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione CP_1
concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di
mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a
restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale”;
- il successivo art. 11, al comma 1, lett. c), prevede che il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nel caso di inizio di attività
lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 cit.;
- la normativa richiamata, dunque, ammette la compatibilità tra reddito da lavoro autonomo e indennità NASPI, a condizione che il beneficiario presenti un'autodichiarazione attestante il reddito percepito entro trenta giorni dall'inizio dell'attività;
- sull'interpretazione delle disposizioni in commento si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, statuendo che: “in tema di indennità di
disoccupazione, spetta al lavoratore collocato in cassa integrazione
dare comunicazione preventiva all' dello svolgimento di una CP_1
nuova attività lavorativa, per cui sono a carico dello stesso le
conseguenze sanzionatorie in caso di mancata comunicazione. In
proposito, il corretto significato delle parole "entro un mese dall'inizio
dell'attività" deve essere riferito alla data dello svolgimento dell'attività
di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia dall'inizio della
3 concomitanza dell'indennità Naspi e dell'attività di lavoro autonomo,
cioè, dal momento della presentazione della domanda amministrativa,
nel caso in cui lo svolgimento di attività di lavoro autonomo sia stata
intrapresa prima della data della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato che ha dato corso al periodo di disoccupazione, senza
quindi alcuna distinzione tra omessa e tardiva comunicazione oltre i
trenta giorni, né differenziazione tra chi già abbia in corso, al momento
della domanda di Naspi, un'attività di lavoro autonomo e chi la inizi
dopo aver cominciato ad usufruire della Naspi” (cfr. Cass. civ., sez. L.
n. 1053/2024);
- “In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego
(NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c),
del D.Lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in
forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla
comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del
medesimo D.Lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in
cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione
della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto
della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione
e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per
effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa” (Cass. n. 846/2024; n. 22800/2024);
- pertanto, l'onere dichiarativo in discorso sussiste anche in ipotesi di attività lavorativa autonoma preesistente alla domanda di Naspi, con la differenza che il dies a quo del termine di trenta giorni va ancorato alla presentazione della domanda di indennità;
4 - venendo al caso di specie, il ricorrente, quale socio unico della Royal
Rent s.r.l.s. già da prima della domanda Naspi, era tenuto a comunicare il reddito presunto, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda amministrativa del 4.12.2018 o,
quantomeno, dalla richiesta di integrazione documentale avanzata
CP_ dall' in data 14.12.2018 (all. 1 memoria di costituzione);
- il ricorrente, invece, ha fatto pervenire la dovuta autodichiarazione reddituale in data 22.1.2019 (all. 2), dunque tardivamente;
- come puntualizzato dalla S.C., “alcun rilievo può avere la
comunicazione data in ritardo. L'art. 11 lett. c) correla la decadenza
alla mancata comunicazione di cui all'art. 10, co. 1, primo periodo, e
tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un
mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 10, co. 1, primo
periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual
volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese” (cfr.
Cass. civ., sez. L., n. 22800/2024);
- né può rilevare l'assenza di reddito per inattività della società, atteso che l'onere dichiarativo permane anche se la previsione è negativa
(cfr., sul punto, Corte d'Appello Catania sent. n. 864/2024);
- neppure risulta in atti che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese ancor prima della presentazione della domanda Naspi;
invero, contrariamente a quanto adombrato da parte ricorrente, la
CP_ missiva dell' datata 5.10.2018 (all. 3 ricorso), con cui si comunica che l'impresa “è stata cancellata con effetto dal 30.6.2018”, si riferisce alla cancellazione dalla Gestione previdenziale Commercianti, e non certo dal registro delle imprese;
tanto che dalla visura camerale della società (all. 8), aggiornata alla data del 18.3.2019, non risulta alcuna
5 cancellazione (l'ultima variazione protocollata risale al 26.9.2018 ed inerisce all'indirizzo PEC);
- per quanto precede, deve constatarsi il maturare del termine di decadenza opposto dall' e rigettarsi il ricorso;
CP_1
- in considerazione della dichiarazione reddituale allegata al ricorso,
vanno dichiarate irripetibili le spese di lite;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Ragusa 7.2.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Cristina Carrara
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2655/2019 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Giorgio Muccio Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: “indennità Naspi”
premesso che
- deduce: di avere presentato, in data 4.12.2018, Parte_2
domanda di indennità di disoccupazione Naspi;
che l , con CP_1
provvedimento del 29.1.2019, ha negato la prestazione per non avere l'interessato tempestivamente offerto la documentazione integrativa
1 richiesta (ossia la dichiarazione di reddito autonomo presuntivamente percepito quale socio unico della Royal Rent s.r.l.s.); che egli ha diritto alla indennità in questione, non avendo prodotto reddito alcuno per assoluta inattività di detta società, circostanza, questa, di pronta verifica da parte dello stesso;
che la sola mancata trasmissione CP_2
della dichiarazione reddituale richiesta non può inficiare il diritto alla prestazione, ricorrendone comunque tutti i requisiti di legge;
- ciò posto, il ricorrente insta per la condanna dell' al pagamento CP_1
della Naspi dalla data di proposizione della domanda alla nuova assunzione lavorativa (dicembre 2018-maggio 2019), oltre interessi e rivalutazione come per legge, e dell'ulteriore somma di € 5.000,00 a titolo di equo indennizzo per il danno sofferto;
CP_
- l chiede rigettarsi il ricorso, rilevando come l'istante, omettendo di produrre la documentazione integrativa entro 30 giorni dalla domanda,
sia incorso nella decadenza automatica prevista dal D.lgs. 22/2015;
rilevato che
- l'art. 10 del D.lgs 22/2015 stabilisce che: “Il lavoratore che durante il
periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che
corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti
ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
deve informare l entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando CP_1
il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo
pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il
2 periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al
momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il
lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi è tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione CP_1
concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di
mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a
restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale”;
- il successivo art. 11, al comma 1, lett. c), prevede che il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nel caso di inizio di attività
lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 cit.;
- la normativa richiamata, dunque, ammette la compatibilità tra reddito da lavoro autonomo e indennità NASPI, a condizione che il beneficiario presenti un'autodichiarazione attestante il reddito percepito entro trenta giorni dall'inizio dell'attività;
- sull'interpretazione delle disposizioni in commento si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, statuendo che: “in tema di indennità di
disoccupazione, spetta al lavoratore collocato in cassa integrazione
dare comunicazione preventiva all' dello svolgimento di una CP_1
nuova attività lavorativa, per cui sono a carico dello stesso le
conseguenze sanzionatorie in caso di mancata comunicazione. In
proposito, il corretto significato delle parole "entro un mese dall'inizio
dell'attività" deve essere riferito alla data dello svolgimento dell'attività
di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia dall'inizio della
3 concomitanza dell'indennità Naspi e dell'attività di lavoro autonomo,
cioè, dal momento della presentazione della domanda amministrativa,
nel caso in cui lo svolgimento di attività di lavoro autonomo sia stata
intrapresa prima della data della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato che ha dato corso al periodo di disoccupazione, senza
quindi alcuna distinzione tra omessa e tardiva comunicazione oltre i
trenta giorni, né differenziazione tra chi già abbia in corso, al momento
della domanda di Naspi, un'attività di lavoro autonomo e chi la inizi
dopo aver cominciato ad usufruire della Naspi” (cfr. Cass. civ., sez. L.
n. 1053/2024);
- “In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego
(NASpI), la decadenza dalla sua fruizione, prevista dall'art. 11, lett. c),
del D.Lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in
forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla
comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del
medesimo D.Lgs. nel termine ivi stabilito, si applica anche nel caso in
cui tale attività lavorativa sia cominciata prima della presentazione
della domanda amministrativa per la prestazione, rilevando il solo fatto
della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione
e svolgimento dell'attività lavorativa, e decorrendo il termine per
effettuare la comunicazione dalla presentazione di detta domanda amministrativa” (Cass. n. 846/2024; n. 22800/2024);
- pertanto, l'onere dichiarativo in discorso sussiste anche in ipotesi di attività lavorativa autonoma preesistente alla domanda di Naspi, con la differenza che il dies a quo del termine di trenta giorni va ancorato alla presentazione della domanda di indennità;
4 - venendo al caso di specie, il ricorrente, quale socio unico della Royal
Rent s.r.l.s. già da prima della domanda Naspi, era tenuto a comunicare il reddito presunto, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda amministrativa del 4.12.2018 o,
quantomeno, dalla richiesta di integrazione documentale avanzata
CP_ dall' in data 14.12.2018 (all. 1 memoria di costituzione);
- il ricorrente, invece, ha fatto pervenire la dovuta autodichiarazione reddituale in data 22.1.2019 (all. 2), dunque tardivamente;
- come puntualizzato dalla S.C., “alcun rilievo può avere la
comunicazione data in ritardo. L'art. 11 lett. c) correla la decadenza
alla mancata comunicazione di cui all'art. 10, co. 1, primo periodo, e
tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un
mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 10, co. 1, primo
periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual
volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese” (cfr.
Cass. civ., sez. L., n. 22800/2024);
- né può rilevare l'assenza di reddito per inattività della società, atteso che l'onere dichiarativo permane anche se la previsione è negativa
(cfr., sul punto, Corte d'Appello Catania sent. n. 864/2024);
- neppure risulta in atti che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese ancor prima della presentazione della domanda Naspi;
invero, contrariamente a quanto adombrato da parte ricorrente, la
CP_ missiva dell' datata 5.10.2018 (all. 3 ricorso), con cui si comunica che l'impresa “è stata cancellata con effetto dal 30.6.2018”, si riferisce alla cancellazione dalla Gestione previdenziale Commercianti, e non certo dal registro delle imprese;
tanto che dalla visura camerale della società (all. 8), aggiornata alla data del 18.3.2019, non risulta alcuna
5 cancellazione (l'ultima variazione protocollata risale al 26.9.2018 ed inerisce all'indirizzo PEC);
- per quanto precede, deve constatarsi il maturare del termine di decadenza opposto dall' e rigettarsi il ricorso;
CP_1
- in considerazione della dichiarazione reddituale allegata al ricorso,
vanno dichiarate irripetibili le spese di lite;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Ragusa 7.2.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Cristina Carrara
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