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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16544/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Laura Cantore, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 16544/2018 proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Cirillo giusta mandato in Parte_1 atti
- attrice- contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni LO giusta mandato in atti CP_1
-convenuta- nonché contro
, , , rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dall'avv. Nicola Mitaritonna giusta mandato in atti
-terzi chiamati-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
1. Con atto di citazione del 28/09/2018 notificato il 16/11/2018 ha convenuto Parte_1 in giudizio la madre, deducendo che il defunto padre (marito della convenuta), CP_1
, è deceduto ab intestato in data 07/12/2014; che la madre, era Persona_1 CP_1 cointestataria con il marito del libretto di deposito a risparmio n. 30568105 presso Poste Italiane ove esisteva un saldo contabile pari a € 5.573,73 oltre che un deposito titoli pari a € 21.983,54; somme che sarebbero state arbitrariamente prelevate dalla convenuta, con conseguente chiusura dei summenzionati rapporti. N.R.G. 16544/2018
Ha allegato il proprio diritto, in qualità di erede, alla restituzione di quanto indebitamente prelevato da dal libretto postale nella misura di € 2.296,45, ossia della quota CP_1 legittima allo stesso pro quota spettante.
Ha concluso chiedendo: l'accertamento della natura indebita del prelievo effettuato dalla convenuta con conseguente restituzione della somma di euro € 2.296,45 oltre interessi maturati.
I.
2. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_1
01/04/2019, in rito deducendo il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti degli altri fratelli di parte attrice, coeredi, e, sempre in via preliminare deduceva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito ha contestato le avverse prospettazioni deducendo che l'attore non è titolare di alcun diritto di credito restitutorio rappresentando, per contro, pur senza formulare apposita domanda, che, a conti fatti, il figlio sarebbe in realtà in debito verso di lei.
Sul punto ha allegato e documentato che a seguito della morte del marito effettivamente ella ha attinto dall'attivo ereditario ma al solo fine di far fronte a una serie di spese e debitorie, quali,
a titolo esemplificativo:
- € 1.000,00 per il pagamento delle spese funerarie,
- € 1.600,00 per l'acquisto di un loculo,
- € 11.597,60 per il pagamento di n. 76 rate mensili residue rinvenienti da un prestito personale contratto dal de cuius in data 31/03/2011 da rimborsare in n. 120 rate mensili
(di cui n. 44 rate pagate dal in vita) da € 152,60 con scadenza 01/04/2021. Pt_1
Su tali premesse ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
I.
3. All' udienza del 04/04/2019, il tribunale, a seguito delle deduzioni delle parti, si riservava e, con ordinanza emessa fuori udienza in data 20/04/2019, disponeva a cura dell'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi tutti rinviando la causa alla udienza del 14/11/2019.
I.
4. Disposta l'integrazione del contraddittorio, con comparsa del 12/11/2019, si costituivano in giudizio i germani , e , i quali, preliminarmente, Controparte_2 Controparte_3 CP_4 eccepivano la carenza di legittimazione passiva assumendo di non avere mai accettato l'eredità paterna né esplicitamente né implicitamente. Nel merito, comunque, evidenziavano, che <non hanno mai percepito alcunché dall'attivo ereditario, né tantomeno si sono mai preoccupati di rivendicare somme, poiché hanno preferito che fosse la loro madre a gestire l'attivo e il passivo ereditario. Non avrebbe avuto senso, infatti, per gli odierni convenuti, partecipare da N.R.G. 16544/2018
un lato alla distribuzione dell'attivo ereditario per poi, subito dopo occuparsi di far fronte alle passività che, a dire della signora sono addirittura superiori all'attivo>>. CP_1
Hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre la propria estromissione dal presente giudizio.
I.
5. Su ordine del Giudice veniva disposta la mediazione, la quale aveva esito negativo, come da verbale depositato telematicamente e, alla udienza di ammissione dei mezzi istruttori del
21/01/2021, considerato che la causa non necessitasse di alcuna istruttoria, il tribunale ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione da questo giudicante ex art. 127 ter c.p.c. previo deposito di note conclusive.
II. Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III. La domanda principale di restituzione delle somme spiegata da parte attrice non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
III.1 Preliminarmente occorre precisare che il presente giudizio è sussumibile in un'azione restitutoria delle somme indebitamente percepite dalla parte convenuta, ragione per la quale reputa questo giudicante che pur nella scarsa chiarezza della domanda introduttiva non si sia in presenza di una ipotesi di litis consortio necessario ex art 102 c.p.c. giacché non si verte in materia di azione divisionale ferme restando le considerazioni a seguire.
Le doglianze di parte attrice riguardano le movimentazioni dell'attivo ereditario da parte della madre, cointestataria con il defunto marito, dei libretti di cui sopra e, dunque, titolare esclusiva al 50% e contitolare al 50% con il defunto marito con la conseguenza che in successione ab intestato è caduto il 50% nella misura di 1/3 alla madre e 2/3 ai figli (quattro) da dividere, dunque, per quattro ex art 571 c.c.
III.2 Parte attrice si duole del fatto che, dopo il decesso del padre (avvenuto il 07/12/2014), la bbia arbitrariamente prelevato le somme residue ammontanti a complessivi € 27.557,27, CP_1 circostanza quest'ultima non espressamente contestata dalla convenuta che, anzi, ha confermato di aver utilizzato dette somme per far fronte a una serie di spese e, non ultimo, per pagare i debiti ereditari. Circostanza, peraltro, avvalorata anche dai germani chiamati in causa.
Ora, il 50% del superiore importo è pari ad euro 13.778,635 di cui 1/3 (pari ad euro 4592,87) spettante alla madre e 2/3 (euro 9185,75) ai figli (diviso quattro: euro 2296,43 ciascuno).
La debitoria, del tutto incontestata oltreché documentata, è pari quantomeno ad euro 14.197,00 di cui euro 4732,00 a carico della madre ed euro 9464,00 a carico dei figli (ove fossero tutti
<>) e, precisamente, euro 2.366,00 ciascuno. N.R.G. 16544/2018
Rilevato, peraltro, che in questa sede non è neppure emerso se il de cuius fosse titolare di altri beni, mobili e/o immobili, con conseguente accrescimento in favore del chiamato che abbia accettato l'eredità è certo che, allo stato, comunque a carico dell'attore grava quantomeno una quota debitoria pari ad euro 2.366,00 che già solo in linea capitale – ossia senza considerare gli interessi legali dal dì del pagamento da parte della madre – è superiore alla domanda restitutoria, chiaramente emergendo che l'odierna convenuta per pagare i debiti ereditari e le spese di cui sopra ha impiegato parte della propria quota e che, per contro, avrebbe diritto alla restituzione della differenza in linea capitale oltre interessi
(che, invero, non ha chiesto).
È pur vero che ella ha disposto di quota parte di beni ereditari <> la quota di cui era titolare e di cui poteva legittimamente disporre ma è altrettanto vero che appare verosimile inferire che, se avesse ripartito le somme pro quota con l'attore, stanti i rapporti esistenti, questi non avrebbe mai corrisposto gli importi pro quota dovuti per il pagamento dei debiti ereditari.
In disparte la considerazione che ove si accogliesse la domanda attorea parte convenuta avrebbe titolo per agire a sua volta per la restituzione (con i relativi interessi), con la conseguenza non solo di non tener conto di un principio di giustizia sostanziale ma vieppiù con la conseguenza di determinare una irragionevole proliferazione di giudizi.
IV. Per quel che attiene alla domanda di difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal presente giudizio spiegata dai terzi chiamati, germani dell'attore, la stessa deve essere accolta non ricadendo in un caso di litisconsortio necessario stante la qualificazione della domanda come meramente restitutoria.
V. Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice che è tenuta alla rifusione. I compensi devono essere liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai valori previsti per le cause innanzi al tribunale ordinario del valore da € 1.101,00 a € 5.200,00 (così determinato in base al valore del presunto indebito).
A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. sono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella che si rendono necessarie in ragione della effettività di quanto svolto nelle singole fasi di giudizio e in particolare una riduzione del 50% per quel che attiene alla fase istruttoria non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria;
spese compensate per i terzi chiamati atteso che l'integrazione del contraddittorio è stata disposta, seppur sollecitata da parte convenuta, sulla base di un provvedimento giudiziario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 16544/2018 introdotto da con atto di Parte_1 N.R.G. 16544/2018
citazione notificato in data 16/11/2018 nei confronti di e dei terzi chiamati CP_1 CP_2
, , , ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...] Controparte_3 CP_4
1) RIGETTA la domanda attorea e, per l'effetto,
2) CONDANNA al pagamento, in favore di alla rifusione Parte_1 CP_1 delle spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 2.126,00, oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Giovanni
LO dichiaratosi antistatario.
3) Spese compensate per i terzi chiamati.
Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis
Così deciso in Bari, 1.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Laura Cantore, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 16544/2018 proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Cirillo giusta mandato in Parte_1 atti
- attrice- contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni LO giusta mandato in atti CP_1
-convenuta- nonché contro
, , , rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dall'avv. Nicola Mitaritonna giusta mandato in atti
-terzi chiamati-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
1. Con atto di citazione del 28/09/2018 notificato il 16/11/2018 ha convenuto Parte_1 in giudizio la madre, deducendo che il defunto padre (marito della convenuta), CP_1
, è deceduto ab intestato in data 07/12/2014; che la madre, era Persona_1 CP_1 cointestataria con il marito del libretto di deposito a risparmio n. 30568105 presso Poste Italiane ove esisteva un saldo contabile pari a € 5.573,73 oltre che un deposito titoli pari a € 21.983,54; somme che sarebbero state arbitrariamente prelevate dalla convenuta, con conseguente chiusura dei summenzionati rapporti. N.R.G. 16544/2018
Ha allegato il proprio diritto, in qualità di erede, alla restituzione di quanto indebitamente prelevato da dal libretto postale nella misura di € 2.296,45, ossia della quota CP_1 legittima allo stesso pro quota spettante.
Ha concluso chiedendo: l'accertamento della natura indebita del prelievo effettuato dalla convenuta con conseguente restituzione della somma di euro € 2.296,45 oltre interessi maturati.
I.
2. si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_1
01/04/2019, in rito deducendo il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti degli altri fratelli di parte attrice, coeredi, e, sempre in via preliminare deduceva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione. Nel merito ha contestato le avverse prospettazioni deducendo che l'attore non è titolare di alcun diritto di credito restitutorio rappresentando, per contro, pur senza formulare apposita domanda, che, a conti fatti, il figlio sarebbe in realtà in debito verso di lei.
Sul punto ha allegato e documentato che a seguito della morte del marito effettivamente ella ha attinto dall'attivo ereditario ma al solo fine di far fronte a una serie di spese e debitorie, quali,
a titolo esemplificativo:
- € 1.000,00 per il pagamento delle spese funerarie,
- € 1.600,00 per l'acquisto di un loculo,
- € 11.597,60 per il pagamento di n. 76 rate mensili residue rinvenienti da un prestito personale contratto dal de cuius in data 31/03/2011 da rimborsare in n. 120 rate mensili
(di cui n. 44 rate pagate dal in vita) da € 152,60 con scadenza 01/04/2021. Pt_1
Su tali premesse ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
I.
3. All' udienza del 04/04/2019, il tribunale, a seguito delle deduzioni delle parti, si riservava e, con ordinanza emessa fuori udienza in data 20/04/2019, disponeva a cura dell'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi tutti rinviando la causa alla udienza del 14/11/2019.
I.
4. Disposta l'integrazione del contraddittorio, con comparsa del 12/11/2019, si costituivano in giudizio i germani , e , i quali, preliminarmente, Controparte_2 Controparte_3 CP_4 eccepivano la carenza di legittimazione passiva assumendo di non avere mai accettato l'eredità paterna né esplicitamente né implicitamente. Nel merito, comunque, evidenziavano, che <non hanno mai percepito alcunché dall'attivo ereditario, né tantomeno si sono mai preoccupati di rivendicare somme, poiché hanno preferito che fosse la loro madre a gestire l'attivo e il passivo ereditario. Non avrebbe avuto senso, infatti, per gli odierni convenuti, partecipare da N.R.G. 16544/2018
un lato alla distribuzione dell'attivo ereditario per poi, subito dopo occuparsi di far fronte alle passività che, a dire della signora sono addirittura superiori all'attivo>>. CP_1
Hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre la propria estromissione dal presente giudizio.
I.
5. Su ordine del Giudice veniva disposta la mediazione, la quale aveva esito negativo, come da verbale depositato telematicamente e, alla udienza di ammissione dei mezzi istruttori del
21/01/2021, considerato che la causa non necessitasse di alcuna istruttoria, il tribunale ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata assunta in decisione da questo giudicante ex art. 127 ter c.p.c. previo deposito di note conclusive.
II. Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III. La domanda principale di restituzione delle somme spiegata da parte attrice non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
III.1 Preliminarmente occorre precisare che il presente giudizio è sussumibile in un'azione restitutoria delle somme indebitamente percepite dalla parte convenuta, ragione per la quale reputa questo giudicante che pur nella scarsa chiarezza della domanda introduttiva non si sia in presenza di una ipotesi di litis consortio necessario ex art 102 c.p.c. giacché non si verte in materia di azione divisionale ferme restando le considerazioni a seguire.
Le doglianze di parte attrice riguardano le movimentazioni dell'attivo ereditario da parte della madre, cointestataria con il defunto marito, dei libretti di cui sopra e, dunque, titolare esclusiva al 50% e contitolare al 50% con il defunto marito con la conseguenza che in successione ab intestato è caduto il 50% nella misura di 1/3 alla madre e 2/3 ai figli (quattro) da dividere, dunque, per quattro ex art 571 c.c.
III.2 Parte attrice si duole del fatto che, dopo il decesso del padre (avvenuto il 07/12/2014), la bbia arbitrariamente prelevato le somme residue ammontanti a complessivi € 27.557,27, CP_1 circostanza quest'ultima non espressamente contestata dalla convenuta che, anzi, ha confermato di aver utilizzato dette somme per far fronte a una serie di spese e, non ultimo, per pagare i debiti ereditari. Circostanza, peraltro, avvalorata anche dai germani chiamati in causa.
Ora, il 50% del superiore importo è pari ad euro 13.778,635 di cui 1/3 (pari ad euro 4592,87) spettante alla madre e 2/3 (euro 9185,75) ai figli (diviso quattro: euro 2296,43 ciascuno).
La debitoria, del tutto incontestata oltreché documentata, è pari quantomeno ad euro 14.197,00 di cui euro 4732,00 a carico della madre ed euro 9464,00 a carico dei figli (ove fossero tutti
<>) e, precisamente, euro 2.366,00 ciascuno. N.R.G. 16544/2018
Rilevato, peraltro, che in questa sede non è neppure emerso se il de cuius fosse titolare di altri beni, mobili e/o immobili, con conseguente accrescimento in favore del chiamato che abbia accettato l'eredità è certo che, allo stato, comunque a carico dell'attore grava quantomeno una quota debitoria pari ad euro 2.366,00 che già solo in linea capitale – ossia senza considerare gli interessi legali dal dì del pagamento da parte della madre – è superiore alla domanda restitutoria, chiaramente emergendo che l'odierna convenuta per pagare i debiti ereditari e le spese di cui sopra ha impiegato parte della propria quota e che, per contro, avrebbe diritto alla restituzione della differenza in linea capitale oltre interessi
(che, invero, non ha chiesto).
È pur vero che ella ha disposto di quota parte di beni ereditari <> la quota di cui era titolare e di cui poteva legittimamente disporre ma è altrettanto vero che appare verosimile inferire che, se avesse ripartito le somme pro quota con l'attore, stanti i rapporti esistenti, questi non avrebbe mai corrisposto gli importi pro quota dovuti per il pagamento dei debiti ereditari.
In disparte la considerazione che ove si accogliesse la domanda attorea parte convenuta avrebbe titolo per agire a sua volta per la restituzione (con i relativi interessi), con la conseguenza non solo di non tener conto di un principio di giustizia sostanziale ma vieppiù con la conseguenza di determinare una irragionevole proliferazione di giudizi.
IV. Per quel che attiene alla domanda di difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal presente giudizio spiegata dai terzi chiamati, germani dell'attore, la stessa deve essere accolta non ricadendo in un caso di litisconsortio necessario stante la qualificazione della domanda come meramente restitutoria.
V. Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice che è tenuta alla rifusione. I compensi devono essere liquidati sulla base delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai valori previsti per le cause innanzi al tribunale ordinario del valore da € 1.101,00 a € 5.200,00 (così determinato in base al valore del presunto indebito).
A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. sono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella che si rendono necessarie in ragione della effettività di quanto svolto nelle singole fasi di giudizio e in particolare una riduzione del 50% per quel che attiene alla fase istruttoria non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria;
spese compensate per i terzi chiamati atteso che l'integrazione del contraddittorio è stata disposta, seppur sollecitata da parte convenuta, sulla base di un provvedimento giudiziario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 16544/2018 introdotto da con atto di Parte_1 N.R.G. 16544/2018
citazione notificato in data 16/11/2018 nei confronti di e dei terzi chiamati CP_1 CP_2
, , , ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...] Controparte_3 CP_4
1) RIGETTA la domanda attorea e, per l'effetto,
2) CONDANNA al pagamento, in favore di alla rifusione Parte_1 CP_1 delle spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 2.126,00, oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Giovanni
LO dichiaratosi antistatario.
3) Spese compensate per i terzi chiamati.
Assorbito ogni altro profilo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis
Così deciso in Bari, 1.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Laura Cantore