TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/08/2025, n. 7607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7607 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 18686/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 18686/2022
r.g.a.c.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (p. iva Parte_1
), con sede in Napoli, alla via Dei Mille, 47, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Vincenzo Riccardi (c.f.: ) nonché C.F._1
dall'avv. stabilito Roberta Riccardi (c.f.: , con i quali C.F._2
elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli, al Corso
Arnaldo Lucci, 137, giusta procura in atti
- OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
in persona degli amministratori p.t., con sede legale Controparte_1
in Carinaro (CE) al Parco Siné, Zona industriale Aversa Nord snc, (p. iva
) e (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla P.IVA_2 P.IVA_2
Via M.R. Imbriani, 123/A presso lo studio dell'Avv. Concetta Aprea, (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118
disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto,
devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con decreto ingiuntivo n. 4442/2022, emesso in data 16 giugno 2022 dal Tribunale di Napoli, Sezione
XII, Dott. Impresa, su ricorso della si ingiungeva alla Controparte_1 Pt_1
il pagamento dell'importo di Euro 18.300,00, oltre interessi e rivalutazione,
[...]
quale saldo dovuto da quest'ultima per la realizzazione e fornitura di componenti
- 2 -
scenografiche e complementi d'arredo, forniti dalla ricorrente società per l'allestimento di un locale della sito in Pompei. Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente contestuale domanda riconvenzionale, la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “In revoca del decreto ingiuntivo n. 4442/2022 voglia l'adito
Giudicante accertare e dichiarare l'omesso e/o inesatto adempimento della
prestazione commissionata dalla alla e per l'effetto 2) Parte_1 Controparte_1
Accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta formulata dalla CP_2
[... e/o la sua inesatta quantificazione;
3) In via riconvenzionale, accertare e
dichiarare il diritto della al risarcimento del danno per il ritardo e/o Parte_1
per l'inesatta esecuzione della prestazione commissionata e per l'effetto 4)
Condannare la al pagamento di € 20.000,00 e/o a quella Controparte_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi moratori al
soddisfo; 5) In via gradata, ove dovesse accertarsi un credito della CP_1
[... nei confronti della procedere alla compensazione tra il credito Parte_1
accertato e il risarcimento del danno riconosciuto alla società opponente;
6) Con
vittoria di spese, diritti e onorari ai procuratori costituiti per anticipazione
fattane”.
A sostegno della spiegata opposizione la deduceva preliminarmente Parte_1
l'omessa e/o inesatta esecuzione della prestazione commissionata alla
[...]
e, nello spiegare domanda riconvenzionale, chiedeva accertarsi e CP_1
quantificarsi il danno subito a seguito del ritardo nella fornitura degli allestimenti
- 3 -
per l'esterno, che avevano provocato l'inutilizzabilità del dehors del ristorante nel periodo estivo.
Si costituiva quindi ritualmente nei termini di legge nel presente giudizio la rassegnando le conclusioni che di seguito si trascrivono: “in via Controparte_1
preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
ex art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
2. nel
merito rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che
meramente dilatoria, e confermare il decreto ingiuntivo n. 442/2022 essendo il
credito certo, liquido ed eSIibile oltre che fondato;
3. accertare e dichiarare la
decadenza della dalla denuncia dei vizi e la prescrizione dall'azione. Parte_1
4. rigettare la domanda riconvenzionale in quanto l'azione è prescritta e
comunque infondata in fatto e in diritto e non provata;
5. condannare
l'opponente alle spese e ai compensi di causa oltre iva e cpa, come per legge,
con attribuzione a questo procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
A sostegno della spiegata opposizione, la parte faceva preliminarmente rilevare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, nonché la decadenza dall'azione promossa dalla non avendo infatti quest'ultima Parte_1
provveduto a formulare alcuna contestazione circa le lavorazioni effettuate e le forniture ricevute, prima della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito deduceva poi la assoluta conformità dell'attività espletata dalla CP_1
all'incarico conferito, con conseguente assoluta infondatezza della domanda
[...]
riconvenzionale spiegata da controparte.
- 4 -
Il pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione sarebbe quindi dovuto alla opposta società, resasi perfettamente adempiente in relazione alle obbligazioni assunte.
Per ciò che attiene lo svolgimento del giudizio, la prima udienza di comparizione si teneva in data 23 gennaio 2023 ed all'esito il G.I., esaminati gli atti e le eccezioni sollevate dalle parti, riteneva opportuno accogliere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
assegnando contestualmente i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 13 novembre 2023, per l'adozione degli ulteriori provvedimenti istruttori.
All'esito della suindicata udienza, il G.I. ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti, seppur con le specifiche limitazioni indicate, rinviando per l'espletamento all'udienza del 22 febbraio 2024.
Esaurita l'istruttoria orale il G.I. dapprima disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 26 settembre 2024 per poi rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni al 7 aprile 2025.
Successivamente, in data 10 aprile 2025, la causa veniva assegnata in decisione,
con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente sia infondata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo vada
- 5 -
confermato alla luce delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente va rilevato, per ciò che attiene l'an del diritto controverso che,
dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria complessivamente considerata è emerso che, tra le parti in causa, veniva stipulato un contratto d'opera per l'allestimento del locale sito in Pompei, al Viale Giuseppe Mazzini n.
114/116, condotto in locazione dalla Parte_1
Nello specifico l'oggetto del contratto era rappresentato dalla fornitura di banchi di somministrazione, tavoli, sedie e pannelli di arredo sia per le sale interne sia per lo spazio esterno, nonché la sostituzione delle fodere per le imbottiture delle sedute dei divani.
La committente conferiva alla il suddetto incarico Parte_1 Controparte_1
nel mese di aprile dell'anno 2019, impegnandosi a corrispondere la somma complessiva di € 23.414,24 di cui, € 5.114,24 versati in acconto, residuando un saldo di € 18.300,00, giusta fattura n. 72/E del 02/08/2019.
Nessuna data veniva invece stabilita per la consegna dell'opera commissionata.
Secondo la tesi sostenuta da parte opposta, la fornitura degli allestimenti sarebbe stata completata e consegnata in data 9 agosto 2019, risultando la stessa perfettamente conforme alle aspettative della committente mentre, secondo quanto dedotto da parte opponente, la suddetta fornitura, caratterizzata peraltro dalla presenza di vizi e/o difetti tali da renderla inidonea all'uso destinato,
sarebbe stata ultimata nel mese di settembre, con conseguente impossibilità per la di poter utilizzare il dehors del locale durante la stagione estiva. Parte_1
Da qui la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, volta ad
- 6 -
ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato utilizzo degli spazi esterni del locale e quindi del mancato incasso stagionale, a fronte del pagamento del fitto mensile corrisposto alla locatrice società, pari ad € 4.000,00.
Nell'analisi delle vicende sottese alla presente controversia e delle deduzioni ed eccezioni sollevate dalle parti, non può evidentemente prescindersi dall'esame delle obbligazioni contrattuali gravanti sulle parti al fine di comprendere se,
effettivamente, sia ravvisabile un inadempimento in capo alla società fornitrice legittimante, il successivo inadempimento della committente in relazione al pagamento del quantum debeatur.
Preliminarmente, per quanto attiene l'eccezione sollevata da parte opponente circa l'esistenza di una serie di vizi e/o difetti della fornitura richiesta, soprattutto in relazione alla qualità dei materiali dei tavolini e banconi consegnati occorre rilevare che, dalle testimonianze acquisite in corso di causa, emergerebbe una rappresentazione completamente divergente delle vicende sottese al presente procedimento, circa i reciproci inadempimenti delle parti contraenti.
Per quanto concerne infatti la testimonianza resa dal SI. ES
, ex socio della questi, interrogato sulle circostanze
[...] Parte_1
articolate nelle memorie ex art. 183 comma 6, depositate da parte opponente, sul capo 2) delle stesse, testualmente dichiarava: “Preciso che i segni di usura erano
presenti sugli arredi esterni del locale”.
Sul capo 4) relativo alle presunte contestazioni sollevate, dichiarava: “E' vero
sono stato presente allorquando sono state effettuate le contestazioni ciò se
ricordo bene è avvenuto nel mese di maggio 2019”. Avrebbe poi precisato il teste
- 7 -
che: “…l'arredo esterno non fu montato entro il periodo indicato, cioè il mese di
maggio 2019. Preciso altresì che l'arredo esterno arrivò solo in parte nel mese
di maggio 2019 ma lo stesso, risultando usurato, fu rispedito al mittente per la
sostituzione per poi arrivare nella sua completezza nel mese di settembre 2019”.
In conformità delle predetta dichiarazione rea dal teste Testimone_1
vi quella del SI. socio amministratore della One s.r.l., Testimone_2
socia della il quale, interrogato sulle circostanze così come articolate Parte_1
nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., depositate da parte opponente, sul capo n. 2) rispondeva: “E' vero. La circostanza è stata da me personalmente
constatata in quanto frequentavo il locale di cui non ricordo la denominazione.
Ricordo che i tavolini che erano ubicati sia all'interno che all'esterno del locale
presentavano anomalie. Preciso che il locale è stato aperto per un breve periodo
tra maggio e giugno 2019 per poi essere chiuso e successivamente riaperto a fine
settembre inizio ottobre 2019”.
Rispetto alle modalità di contestazione di riscontrati vizi, il teste ha dichiarato:
“Preciso che la segnalazione avvenne verbalmente al SI. Comune”.
Di diverso tenore invece sono le dichiarazioni rese dal SI. , ex Testimone_3
dipendente della il quale, interrogato sulle circostanze articolate CP_1 CP_1
nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2, depositate da parte opposta, sul capo d) espressamente dichiarava: “E' vero. Preciso che a luglio finimmo di
allestire la parte interna e ad agosto iniziammo con la parte esterna. Non ricordo
precisamente quando finirono gli allestimenti della parte esterna”.
Ed ancora sul capo f): “Confermo che l'allestimento della parte interna terminò
- 8 -
nel mese di luglio 2019 mentre quella esterna fu montata e completata all'inizio
di agosto 2019 per poi essere smontata a seguito di intervento dei Vigili Urbani
di Pompei. Successivamente l'allestimento della parte esterna è stato rimontato
ma non ricordo il periodo”.
Anche la SI.ra , dipendente della dopo aver Testimone_4 Controparte_1
precisato: “di non essere a conoscenza della circostanza in quanto il mio
compito è quello di decorare gli arredi”, interrogata sul capo d) delle memorie
183 comma 6 c.p.c. depositate da parte opposta, testualmente dichiarava: “E'
vero. Preciso che i lavori sono stati effettuati in due momenti diversi in quanto,
per quanto riguarda la parte esterna per un problema con i vigili urbani fu
necessaria la rimozione degli arredi che poi furono rimontati a fine agosto/inizio
settembre. Nell'occasione dovetti procedere a decorare nuovamente dei pannelli
che in precedenza erano stati smontati, i quali per effetto dello smontaggio in
parte vennero rifatti. Preciso che trattavasi di molti pannelli sui quali effettuai
decorazioni”.
Orbene, dall'istruttoria orale è emersa una ricostruzione dei fatti di causa, così
come prospettata dalle parti, totalmente divergente, in quanto i testi indicati da parte opponente hanno confermato la presenza di una serie di vizi negli arredi forniti, tali da determinare un ritardo nella apertura del locale esterno,
tempestivamente segnalati a voce al SI. socio della Testimone_5 CP_1
mentre i testi indicati da parte opposta, hanno invece evidenziato il
[...]
completamento della fornitura degli arredi interni ed esterni nel mese di agosto
2019, rilevando entrambi una problematica legata ad un intervento dei vigili
- 9 -
urbani di Pompei, comportante lo smontaggio degli arredi allestiti,
successivamente ripristinati a fine agosto/inizio settembre. Alcun riferimento, i testi indicati da parte opposta, avrebbero fatto a presunti vizi o difformità nella fornitura richiesta, rilevando esclusivamente la sopraggiunta necessità di provvedere allo smontaggio e rimontaggio degli arredi esterni per un intervento dei vigili urbani non meglio dettagliato.
Orbene di fronte a dichiarazioni così tanto difformi circa la tempistica nella fornitura e la qualità della stessa, questo giudice non potrà che rifarsi alla documentazione prodotta in atti dalle parti che, unitamente alle dichiarazioni rese dai testimoni, contribuisce a fornire un quadro più completo della vicenda per cui
è causa.
Non potrà quindi non evidenziarsi la circostanza per cui agli atti di causa alcuna contestazione formale risulta essere stata mossa alla in relazione alla CP_1
obbligazione dedotta in contratto dalla committente sia per quanto Parte_1
riguarda la qualità della fornitura richiesta, sia per quanto attiene la tempistica di consegna della stessa. In tal senso alcun termine essenziale è stato indicato dalle parti a corredo del contratto ai fini della consegna, sicché alcun ritardo potrà
essere imputato alla fornitrice rispetto ad un arco temporale non meglio specificato dalle stesse.
Per quanto concerne invece i vizi lamentati dall'opponente, come detto, in atti non vi è alcuna traccia di contestazione formale o doglianza da parte quest'ultima, rappresentando l'opposizione a decreto ingiuntivo la prima ed unica sede in cui i rilevati addebiti sono stati mossi alla ciò per cui andrà CP_1
- 10 -
considerato decorso del termine di prescrizione e decadenza di cui all'art. 2226
c.c. ai fini della attivazione della garanzia di cui all'art. 1668 c.c.
Dall'istruttoria complessivamente considerata è infatti emerso, in assenza di prova contraria sul punto che, la committente abbia tacitamente accettato la fornitura richiesta, non avendo sollevato riserve tempestive sui vizi riscontrati.
Giova in tal senso ribadire la differenza che intercorre tra la “consegna” e l'“accettazione” dell'opera. Mentre infatti la consegna è un atto materiale,
l'accettazione implica un'esplicita manifestazione di gradimento, anche per fatti concludenti.
Nel caso di specie si ritiene che, pur avendo la committente segnalato la mancanza di qualità e/o presunti vizi di alcune finiture di arredo, secondo la ricostruzione di parte opposta, tali doglianze non possano essere equiparate ad una contestazione dei vizi della fornitura complessivamente considerata.
Si desume, pertanto, che la ultimate le fasi di allestimenti del Parte_1
locale, ha proceduto all'apertura dello stesso, dapprima nel mese di luglio e,
successivamente, ultimato l'allestimento ad agosto 2019, nel mese di settembre,
utilizzando i complementi di arredo forniti dalla e delle finiture Controparte_1
decorative all'uopo realizzate.
Inoltre, la documentazione prodotta dalla committente andrà ritenuta insufficiente a provare l'esistenza dei vizi, in quanto priva di adeguato corredo fotografico e di riferimenti spaziali e temporali certi.
Per quanto invece concerne la contestazione della circa il ritardo Parte_1
nella consegna, circostanza questa oggetto della spiegata domanda
- 11 -
riconvenzionale, va rilevato che alcun termine per la consegna è stato indicato nel contratto stipulato tra le parti, né tantomeno è stato qualificato alla stregua di termine essenziale. Inoltre, seppur sussistente un ritardo nella consegna, lo stesso,
così com'è emerso dall'espletata istruttoria, sarebbe imputabile a problematiche autorizzative da parte del riconducibili a parte committente. Tes_5
La domanda la domanda riconvenzionale appare pertanto infondata così come la richiesta di risarcimento danni così come avanzata.
In definitiva l'opposizione così come proposta dall'opponente andrà
integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo, ivi compresa la sue esecutorietà,
deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della domanda nonché
dell'attività processuale espletata e delle questioni giuridiche affrontate, di esse andrà
disposta l'attribuzione dell'avv. Concetta Aprea
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 18686/2022 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante p.t. contro in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da parte opponente e la contestuale domanda riconvenzionale ivi spiegata per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4442/2022, R.G.
- 12 -
14199/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, Sez. 12^ Dr. Impresa, in data 17
giugno 2022 e la sua esecutorietà, concessa in data 23 gennaio 2023;
2) condanna l'opponente società, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opposta, delle spese e compensi del giudizio che si liquidano in € 5.077,00 per compenso e per spese, oltre spese generali (15%
sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Concetta Aprea, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli il 31 Luglio 2025
Il Giudice Onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 18686/2022
r.g.a.c.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. (p. iva Parte_1
), con sede in Napoli, alla via Dei Mille, 47, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Vincenzo Riccardi (c.f.: ) nonché C.F._1
dall'avv. stabilito Roberta Riccardi (c.f.: , con i quali C.F._2
elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Napoli, al Corso
Arnaldo Lucci, 137, giusta procura in atti
- OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
in persona degli amministratori p.t., con sede legale Controparte_1
in Carinaro (CE) al Parco Siné, Zona industriale Aversa Nord snc, (p. iva
) e (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla P.IVA_2 P.IVA_2
Via M.R. Imbriani, 123/A presso lo studio dell'Avv. Concetta Aprea, (c.f.
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118
disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto,
devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con decreto ingiuntivo n. 4442/2022, emesso in data 16 giugno 2022 dal Tribunale di Napoli, Sezione
XII, Dott. Impresa, su ricorso della si ingiungeva alla Controparte_1 Pt_1
il pagamento dell'importo di Euro 18.300,00, oltre interessi e rivalutazione,
[...]
quale saldo dovuto da quest'ultima per la realizzazione e fornitura di componenti
- 2 -
scenografiche e complementi d'arredo, forniti dalla ricorrente società per l'allestimento di un locale della sito in Pompei. Parte_1
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente contestuale domanda riconvenzionale, la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “In revoca del decreto ingiuntivo n. 4442/2022 voglia l'adito
Giudicante accertare e dichiarare l'omesso e/o inesatto adempimento della
prestazione commissionata dalla alla e per l'effetto 2) Parte_1 Controparte_1
Accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta formulata dalla CP_2
[... e/o la sua inesatta quantificazione;
3) In via riconvenzionale, accertare e
dichiarare il diritto della al risarcimento del danno per il ritardo e/o Parte_1
per l'inesatta esecuzione della prestazione commissionata e per l'effetto 4)
Condannare la al pagamento di € 20.000,00 e/o a quella Controparte_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi moratori al
soddisfo; 5) In via gradata, ove dovesse accertarsi un credito della CP_1
[... nei confronti della procedere alla compensazione tra il credito Parte_1
accertato e il risarcimento del danno riconosciuto alla società opponente;
6) Con
vittoria di spese, diritti e onorari ai procuratori costituiti per anticipazione
fattane”.
A sostegno della spiegata opposizione la deduceva preliminarmente Parte_1
l'omessa e/o inesatta esecuzione della prestazione commissionata alla
[...]
e, nello spiegare domanda riconvenzionale, chiedeva accertarsi e CP_1
quantificarsi il danno subito a seguito del ritardo nella fornitura degli allestimenti
- 3 -
per l'esterno, che avevano provocato l'inutilizzabilità del dehors del ristorante nel periodo estivo.
Si costituiva quindi ritualmente nei termini di legge nel presente giudizio la rassegnando le conclusioni che di seguito si trascrivono: “in via Controparte_1
preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
ex art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
2. nel
merito rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che
meramente dilatoria, e confermare il decreto ingiuntivo n. 442/2022 essendo il
credito certo, liquido ed eSIibile oltre che fondato;
3. accertare e dichiarare la
decadenza della dalla denuncia dei vizi e la prescrizione dall'azione. Parte_1
4. rigettare la domanda riconvenzionale in quanto l'azione è prescritta e
comunque infondata in fatto e in diritto e non provata;
5. condannare
l'opponente alle spese e ai compensi di causa oltre iva e cpa, come per legge,
con attribuzione a questo procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
A sostegno della spiegata opposizione, la parte faceva preliminarmente rilevare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, nonché la decadenza dall'azione promossa dalla non avendo infatti quest'ultima Parte_1
provveduto a formulare alcuna contestazione circa le lavorazioni effettuate e le forniture ricevute, prima della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito deduceva poi la assoluta conformità dell'attività espletata dalla CP_1
all'incarico conferito, con conseguente assoluta infondatezza della domanda
[...]
riconvenzionale spiegata da controparte.
- 4 -
Il pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione sarebbe quindi dovuto alla opposta società, resasi perfettamente adempiente in relazione alle obbligazioni assunte.
Per ciò che attiene lo svolgimento del giudizio, la prima udienza di comparizione si teneva in data 23 gennaio 2023 ed all'esito il G.I., esaminati gli atti e le eccezioni sollevate dalle parti, riteneva opportuno accogliere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
assegnando contestualmente i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa al 13 novembre 2023, per l'adozione degli ulteriori provvedimenti istruttori.
All'esito della suindicata udienza, il G.I. ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti, seppur con le specifiche limitazioni indicate, rinviando per l'espletamento all'udienza del 22 febbraio 2024.
Esaurita l'istruttoria orale il G.I. dapprima disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 26 settembre 2024 per poi rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni al 7 aprile 2025.
Successivamente, in data 10 aprile 2025, la causa veniva assegnata in decisione,
con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente sia infondata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo vada
- 5 -
confermato alla luce delle seguenti motivazioni.
Preliminarmente va rilevato, per ciò che attiene l'an del diritto controverso che,
dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria complessivamente considerata è emerso che, tra le parti in causa, veniva stipulato un contratto d'opera per l'allestimento del locale sito in Pompei, al Viale Giuseppe Mazzini n.
114/116, condotto in locazione dalla Parte_1
Nello specifico l'oggetto del contratto era rappresentato dalla fornitura di banchi di somministrazione, tavoli, sedie e pannelli di arredo sia per le sale interne sia per lo spazio esterno, nonché la sostituzione delle fodere per le imbottiture delle sedute dei divani.
La committente conferiva alla il suddetto incarico Parte_1 Controparte_1
nel mese di aprile dell'anno 2019, impegnandosi a corrispondere la somma complessiva di € 23.414,24 di cui, € 5.114,24 versati in acconto, residuando un saldo di € 18.300,00, giusta fattura n. 72/E del 02/08/2019.
Nessuna data veniva invece stabilita per la consegna dell'opera commissionata.
Secondo la tesi sostenuta da parte opposta, la fornitura degli allestimenti sarebbe stata completata e consegnata in data 9 agosto 2019, risultando la stessa perfettamente conforme alle aspettative della committente mentre, secondo quanto dedotto da parte opponente, la suddetta fornitura, caratterizzata peraltro dalla presenza di vizi e/o difetti tali da renderla inidonea all'uso destinato,
sarebbe stata ultimata nel mese di settembre, con conseguente impossibilità per la di poter utilizzare il dehors del locale durante la stagione estiva. Parte_1
Da qui la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, volta ad
- 6 -
ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del mancato utilizzo degli spazi esterni del locale e quindi del mancato incasso stagionale, a fronte del pagamento del fitto mensile corrisposto alla locatrice società, pari ad € 4.000,00.
Nell'analisi delle vicende sottese alla presente controversia e delle deduzioni ed eccezioni sollevate dalle parti, non può evidentemente prescindersi dall'esame delle obbligazioni contrattuali gravanti sulle parti al fine di comprendere se,
effettivamente, sia ravvisabile un inadempimento in capo alla società fornitrice legittimante, il successivo inadempimento della committente in relazione al pagamento del quantum debeatur.
Preliminarmente, per quanto attiene l'eccezione sollevata da parte opponente circa l'esistenza di una serie di vizi e/o difetti della fornitura richiesta, soprattutto in relazione alla qualità dei materiali dei tavolini e banconi consegnati occorre rilevare che, dalle testimonianze acquisite in corso di causa, emergerebbe una rappresentazione completamente divergente delle vicende sottese al presente procedimento, circa i reciproci inadempimenti delle parti contraenti.
Per quanto concerne infatti la testimonianza resa dal SI. ES
, ex socio della questi, interrogato sulle circostanze
[...] Parte_1
articolate nelle memorie ex art. 183 comma 6, depositate da parte opponente, sul capo 2) delle stesse, testualmente dichiarava: “Preciso che i segni di usura erano
presenti sugli arredi esterni del locale”.
Sul capo 4) relativo alle presunte contestazioni sollevate, dichiarava: “E' vero
sono stato presente allorquando sono state effettuate le contestazioni ciò se
ricordo bene è avvenuto nel mese di maggio 2019”. Avrebbe poi precisato il teste
- 7 -
che: “…l'arredo esterno non fu montato entro il periodo indicato, cioè il mese di
maggio 2019. Preciso altresì che l'arredo esterno arrivò solo in parte nel mese
di maggio 2019 ma lo stesso, risultando usurato, fu rispedito al mittente per la
sostituzione per poi arrivare nella sua completezza nel mese di settembre 2019”.
In conformità delle predetta dichiarazione rea dal teste Testimone_1
vi quella del SI. socio amministratore della One s.r.l., Testimone_2
socia della il quale, interrogato sulle circostanze così come articolate Parte_1
nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., depositate da parte opponente, sul capo n. 2) rispondeva: “E' vero. La circostanza è stata da me personalmente
constatata in quanto frequentavo il locale di cui non ricordo la denominazione.
Ricordo che i tavolini che erano ubicati sia all'interno che all'esterno del locale
presentavano anomalie. Preciso che il locale è stato aperto per un breve periodo
tra maggio e giugno 2019 per poi essere chiuso e successivamente riaperto a fine
settembre inizio ottobre 2019”.
Rispetto alle modalità di contestazione di riscontrati vizi, il teste ha dichiarato:
“Preciso che la segnalazione avvenne verbalmente al SI. Comune”.
Di diverso tenore invece sono le dichiarazioni rese dal SI. , ex Testimone_3
dipendente della il quale, interrogato sulle circostanze articolate CP_1 CP_1
nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2, depositate da parte opposta, sul capo d) espressamente dichiarava: “E' vero. Preciso che a luglio finimmo di
allestire la parte interna e ad agosto iniziammo con la parte esterna. Non ricordo
precisamente quando finirono gli allestimenti della parte esterna”.
Ed ancora sul capo f): “Confermo che l'allestimento della parte interna terminò
- 8 -
nel mese di luglio 2019 mentre quella esterna fu montata e completata all'inizio
di agosto 2019 per poi essere smontata a seguito di intervento dei Vigili Urbani
di Pompei. Successivamente l'allestimento della parte esterna è stato rimontato
ma non ricordo il periodo”.
Anche la SI.ra , dipendente della dopo aver Testimone_4 Controparte_1
precisato: “di non essere a conoscenza della circostanza in quanto il mio
compito è quello di decorare gli arredi”, interrogata sul capo d) delle memorie
183 comma 6 c.p.c. depositate da parte opposta, testualmente dichiarava: “E'
vero. Preciso che i lavori sono stati effettuati in due momenti diversi in quanto,
per quanto riguarda la parte esterna per un problema con i vigili urbani fu
necessaria la rimozione degli arredi che poi furono rimontati a fine agosto/inizio
settembre. Nell'occasione dovetti procedere a decorare nuovamente dei pannelli
che in precedenza erano stati smontati, i quali per effetto dello smontaggio in
parte vennero rifatti. Preciso che trattavasi di molti pannelli sui quali effettuai
decorazioni”.
Orbene, dall'istruttoria orale è emersa una ricostruzione dei fatti di causa, così
come prospettata dalle parti, totalmente divergente, in quanto i testi indicati da parte opponente hanno confermato la presenza di una serie di vizi negli arredi forniti, tali da determinare un ritardo nella apertura del locale esterno,
tempestivamente segnalati a voce al SI. socio della Testimone_5 CP_1
mentre i testi indicati da parte opposta, hanno invece evidenziato il
[...]
completamento della fornitura degli arredi interni ed esterni nel mese di agosto
2019, rilevando entrambi una problematica legata ad un intervento dei vigili
- 9 -
urbani di Pompei, comportante lo smontaggio degli arredi allestiti,
successivamente ripristinati a fine agosto/inizio settembre. Alcun riferimento, i testi indicati da parte opposta, avrebbero fatto a presunti vizi o difformità nella fornitura richiesta, rilevando esclusivamente la sopraggiunta necessità di provvedere allo smontaggio e rimontaggio degli arredi esterni per un intervento dei vigili urbani non meglio dettagliato.
Orbene di fronte a dichiarazioni così tanto difformi circa la tempistica nella fornitura e la qualità della stessa, questo giudice non potrà che rifarsi alla documentazione prodotta in atti dalle parti che, unitamente alle dichiarazioni rese dai testimoni, contribuisce a fornire un quadro più completo della vicenda per cui
è causa.
Non potrà quindi non evidenziarsi la circostanza per cui agli atti di causa alcuna contestazione formale risulta essere stata mossa alla in relazione alla CP_1
obbligazione dedotta in contratto dalla committente sia per quanto Parte_1
riguarda la qualità della fornitura richiesta, sia per quanto attiene la tempistica di consegna della stessa. In tal senso alcun termine essenziale è stato indicato dalle parti a corredo del contratto ai fini della consegna, sicché alcun ritardo potrà
essere imputato alla fornitrice rispetto ad un arco temporale non meglio specificato dalle stesse.
Per quanto concerne invece i vizi lamentati dall'opponente, come detto, in atti non vi è alcuna traccia di contestazione formale o doglianza da parte quest'ultima, rappresentando l'opposizione a decreto ingiuntivo la prima ed unica sede in cui i rilevati addebiti sono stati mossi alla ciò per cui andrà CP_1
- 10 -
considerato decorso del termine di prescrizione e decadenza di cui all'art. 2226
c.c. ai fini della attivazione della garanzia di cui all'art. 1668 c.c.
Dall'istruttoria complessivamente considerata è infatti emerso, in assenza di prova contraria sul punto che, la committente abbia tacitamente accettato la fornitura richiesta, non avendo sollevato riserve tempestive sui vizi riscontrati.
Giova in tal senso ribadire la differenza che intercorre tra la “consegna” e l'“accettazione” dell'opera. Mentre infatti la consegna è un atto materiale,
l'accettazione implica un'esplicita manifestazione di gradimento, anche per fatti concludenti.
Nel caso di specie si ritiene che, pur avendo la committente segnalato la mancanza di qualità e/o presunti vizi di alcune finiture di arredo, secondo la ricostruzione di parte opposta, tali doglianze non possano essere equiparate ad una contestazione dei vizi della fornitura complessivamente considerata.
Si desume, pertanto, che la ultimate le fasi di allestimenti del Parte_1
locale, ha proceduto all'apertura dello stesso, dapprima nel mese di luglio e,
successivamente, ultimato l'allestimento ad agosto 2019, nel mese di settembre,
utilizzando i complementi di arredo forniti dalla e delle finiture Controparte_1
decorative all'uopo realizzate.
Inoltre, la documentazione prodotta dalla committente andrà ritenuta insufficiente a provare l'esistenza dei vizi, in quanto priva di adeguato corredo fotografico e di riferimenti spaziali e temporali certi.
Per quanto invece concerne la contestazione della circa il ritardo Parte_1
nella consegna, circostanza questa oggetto della spiegata domanda
- 11 -
riconvenzionale, va rilevato che alcun termine per la consegna è stato indicato nel contratto stipulato tra le parti, né tantomeno è stato qualificato alla stregua di termine essenziale. Inoltre, seppur sussistente un ritardo nella consegna, lo stesso,
così com'è emerso dall'espletata istruttoria, sarebbe imputabile a problematiche autorizzative da parte del riconducibili a parte committente. Tes_5
La domanda la domanda riconvenzionale appare pertanto infondata così come la richiesta di risarcimento danni così come avanzata.
In definitiva l'opposizione così come proposta dall'opponente andrà
integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo, ivi compresa la sue esecutorietà,
deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore della domanda nonché
dell'attività processuale espletata e delle questioni giuridiche affrontate, di esse andrà
disposta l'attribuzione dell'avv. Concetta Aprea
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 18686/2022 R.G., promossa da in persona del legale rappresentante p.t. contro in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da parte opponente e la contestuale domanda riconvenzionale ivi spiegata per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4442/2022, R.G.
- 12 -
14199/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, Sez. 12^ Dr. Impresa, in data 17
giugno 2022 e la sua esecutorietà, concessa in data 23 gennaio 2023;
2) condanna l'opponente società, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opposta, delle spese e compensi del giudizio che si liquidano in € 5.077,00 per compenso e per spese, oltre spese generali (15%
sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Concetta Aprea, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Napoli il 31 Luglio 2025
Il Giudice Onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
- 13 -