Rigetto
Sentenza breve 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 16/04/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03337/2025REG.PROV.COLL.
N. 02448/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2448 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Questura di Firenze e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 245/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Firenze e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 73, co. 3, e 74 del cod. proc. amm.;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025, il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come in atti;
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, entrato in Italia -OMISSIS-, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia nel frattempo scaduto, ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo -OMISSIS-.
1.1. La Questura di Firenze, con decreto -OMISSIS-, respingeva l’istanza in ragione dei plurimi precedenti penali ivi meglio indicati. L’Amministrazione intimata evidenziava, inoltre, che la condotta dello straniero « offende e mette in pericolo la sicurezza pubblica e il quieto vivere; […] nella commissione dei reati compiuti, è insito un comportamento di una persona dedita ad attività illecite perpetrate lungo un arco di tempo che dura da più di un decennio, da cui ovviamente si evidenzia la mancanza di un positivo inserimento sociale; […] lo straniero [è] da ritenersi […] dedito ad attività criminose da cui trae mezzi di sussistenza e […] si accompagna a pregiudicati e persone sottoposte a misure ristrettive per reati connessi alla cessione illecita di sostanze stupefacenti», e precisava che «il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati […] quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato ».
1.2. Il ricorrente ha impugnato detto decreto dinanzi al TAR Toscana, adducendo, tra l’altro, l’illegittimità del diniego perché sarebbe stata carente la valutazione concreta ed attuale della propria pericolosità sociale - considerata anche l’intervenuta estinzione di alcune delle condanne riportate, e l’epoca risalente di altre - e in quanto l’ultima condanna, relativa ai fatti -OMISSIS-, non avrebbe riguardato la fattispecie ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990, ma l’ipotesi del piccolo spaccio (comma 5), meno grave e non automaticamente ostativa al rinnovo del permesso.
1.3. Con sentenza n. 245, emessa nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025, il Tribunale ha respinto il ricorso sull’assorbente presupposto che la condanna per il reato previsto e punito dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è automaticamente ostativa, anche se non definitiva, al rinnovo e al rilascio del permesso di soggiorno, in virtù del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998. Né, ha aggiunto il primo giudice, su tale fattispecie incide la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 che si riferisce (quanto ai reati concernenti gli stupefacenti) alla sola ipotesi di minore gravità prevista dall’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990 (cd. “piccolo spaccio”), lasciando pienamente operativa la disciplina preesistente con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo. Di qui conclude il Tribunale, la legittimità e il carattere vincolato del diniego di rinnovo del titolo di soggiorno, adottato dalla Questura di Firenze, che risulta, altresì, sufficientemente motivato mediante l’indicazione della condanna ostativa riportata dallo straniero, come affermato da costante giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, III, 17 maggio 2024 n. 485).
1.4. Il ricorrente propone ora appello e deduce: 1) violazione degli articoli 4, co. 3, e 5, co. 5, d.lgs. n. 286/1998; 2) vizio di motivazione; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà tra atti successivi della stessa Amministrazione e manifesta ingiustizia.
1.5. Si è costituito il Ministero dell’Interno per chiedere la reiezione dell’appello.
1.6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 15 aprile 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, previa dichiarazione resa a verbale in assenza dei difensori delle parti, per essere definita nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a. .
2. L’appello è infondato.
2.1. La prospettazione dell’appellante riposa tutta sul fondamentale assunto che vi sarebbe eccesso di potere sotto distinti profili perché la richiamata condanna di primo grado non si riferisce al reato di cui al comma 1 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (automaticamente ostativo), come affermato dal T.A.R., ma alla diversa e autonoma fattispecie lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 cit. (non più astrattamente ostativa a seguito della sentenza n. 88/2023 della Corte costituzionale).
2.2. Va qui osservato però che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non è stato motivato - o, almeno, non soltanto – con il richiamo a una sentenza ritenuta automaticamente ostativa, bensì sulla base di un giudizio complessivo ricavato dalle plurime sentenze penali di condanna riportate dall’istante, quasi tutte per reati inerenti agli stupefacenti, dal che l’Amministrazione ha ricavato la non manifestamente irragionevole conclusione che il richiedente fosse proclive alla commissione di reati, e anzi vivesse dei proventi di attività illecite: donde l’irrilevanza dell’errore su cui l’appellante insiste nell’appello, che avrebbe indotto a qualificare come automaticamente ostativa una condanna che invece non lo era.
2.3. In altri termini, il decreto del Questore di Firenze non si basa, come ritenuto dall’appellante, su un mero automatismo; dovendosi confermare la sussistenza dei fatti controindicati su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale di cui l’Autorità intimata ha dato atto.
3. In conclusione l’appello deve essere respinto.
4. Nondimeno sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, per compensare tra le parti in causa le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.