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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2017/2023
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex artt. 429 e 127 ter ult. co. c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: contratto di locazione, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Diaz n. 91, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Generoso di Biase, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
Pag. 1 di 7 , elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Stella n. 19, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Annunziata, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
resistente
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.2.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
ha diritto di ottenere la ripetizione dei canoni di locazione versati in misura Parte_1 maggiore rispetto al contratto di locazione validamente registrato e condannare la signora
al pagamento di € 52.000,00 ; 2) Accertare e dichiarare che il Sig. Controparte_1 Pt_1 ha diritto di ottenere l'indennità ex art. 1592 c.c. per i miglioramenti apportati
[...] all'immobile locato, di cui in premessa, e condannare la Sig.ra al Controparte_1 pagamento della somma che sarà determinata in corso di causa;
3) condannare, altresì, la resistente, al pagamento dei compensi spettanti per l'attività prestata nella presente fase di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha addotto: che, in qualità di titolare dell'azienda
“R.P. Renato Pagano”, ha stipulato con la Sig.ra un contratto di locazione Controparte_1 ad uso commerciale, avente ad oggetto un terraneo ubicato in San Marcellino, al Corso Europa n.
240, nel maggio del 1998; che il canone di locazione previsto mensilmente era di L.
1.000.000 per i primi tre anni, L. 1.100,00 dal quarto anno, come previsto dalla controdichiarazione, mentre, contestualmente, veniva regolarmente registrato in Aversa, al nr. 6991 serie III, un contratto di locazione per un canone minore pari a L. 300.000; che, con ulteriore scrittura privata, datata
01/02/01, la resistente l'ha autorizzato a realizzare, nello spazio antistante il terraneo concesso in locazione, una copertura chiusa con lastre coibentate e con accesso dalla strada principale, prevedendo un aumento del canone di locazione in L. 3.600.000.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ha contestato nel merito gli assunti di controparte e ha così concluso: “- in via preliminare ed in rito, dichiari l'improcedibilità della domanda per il mancato preliminare esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs. 28/2010; - nel merito, rigetti le
Pag. 2 di 7 avverse domande per i motivi innanzi esposti. Con vittoria di spese, diritti e onorari, maggiorazione del 15% per spese generali, Iva e Cpa.”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, con provvedimento del 26.6.2023, il Giudice ha assegnato termine alle parti per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio per poi, con provvedimento del 15.1.2024, rinviare la causa per discussione.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, la causa ha subito ulteriori rinvii;
quindi, la causa è stata da ultimo rinviata per la discussione e la decisione ai sensi del combinato disposto di cui artt. 429 e 127 ter c.p.c.
2. Ciò posto, va in primo luogo affrontata la questione relativa alla procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Il convenuto, infatti, a seguito dell'esperimento del tentativo di conciliazione in sede di mediazione, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, rilevando che parte convenuta non ha preso parte alla procedura personalmente o tramite procuratore speciale validamente investito del relativo potere (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 11.1.2024).
Sul punto, ha dedotto l'attore con le note di trattazione scritta del 12.1.2024, rappresentando l'idoneità della procura sostanziale versata in atti e rilasciata dal ricorrente all'avv. Assunta Conte
a garantire la sua partecipazione al procedimento di mediazione (cfr. documento depositata dal ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta del 12.1.2024).
Al riguardo, va osservato che l'art. 8 D. Lgs. 28/2010, nel testo applicabile alla fattispecie, prevede al comma 4: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Il Legislatore non ha chiarito quale sia la forma della delega per la mediazione, ma sulla necessità della partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, sulla possibilità di delegare e sulle forme della delega si sono susseguiti nel tempo diversi orientamenti della giurisprudenza di merito, già sotto la vigenza del precedente testo della disposizione, che richiedeva – come oggi – la partecipazione personale della parte. Sul punto è intervenuta inoltre
Pag. 3 di 7 la Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 8473 emessa in data 27.03.2019 (in senso conforme cfr. Cass. 13029/2022), offrendo dei chiarimenti a riguardo.
Nella motivazione della suddetta pronuncia si legge: «il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizioni di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente. (…) Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione
Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro
Pag. 4 di 7 per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista».
La Corte quindi ha chiarito che:
a. è necessaria la partecipazione personale delle parti dinanzi al mediatore;
b. la partecipazione alla mediazione può comunque essere delegata ad altri, tra cui anche al difensore;
c. la parte che intende ricorrere alla delega, affinché possa garantire una valida partecipazione alla mediazione, deve conferire il relativo potere al terzo delegato mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
d. è necessaria, dunque, una procura speciale sostanziale con l'autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale o di un notaio, come desumibile a contrario dall'argomentazione svolta dalla S.C. in ordine all'assenza di tale potere di autenticazione in capo all'avvocato.
La condivisibilità di tali argomentazioni, d'altro canto, discende anche dall'ovvia considerazione che tale potere di autenticazione non può predicarsi con riferimento alla procura sostanziale relativa, in modo specifico, all'attività di mediazione, sia in quanto non espressamente previsto dalla citata normativa processuale sia in quanto difetta un potere di autenticazione in via generale in capo agli avvocati, analogo a quello stabilito ex art. 1 e ss. L. n.
89/1913, ovverosia dalla Legge sull'“Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”.
Pag. 5 di 7 L'insegnamento della Cassazione è stato recepito da parte della prevalente giurisprudenza di merito. In particolare, è stato sottolineato che «il potere di partecipare alle attività della mediazione deve essere attribuito con una procura (che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato stesso), avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto: in altre parole, trattasi di quella che la Corte Suprema definisce e qualifica come procura speciale sostanziale.» (cfr. Trib. Pavia sez. III, 26/10/2022; Trib. Napoli Nord
14.11.2024; Corte d'Appello Napoli sez. VII, 19/09/2022; Trib. Salerno 15.01.2020; Trib. Fermo,
04.11.2019, n.621).
Tale orientamento, al quale il Tribunale ha già dato seguito più volte in passato, è meritevole di adesione e di conferma, anzitutto in ragione del rilievo che l'ordinamento attribuisce alla procedura di mediazione e alla necessità che la stessa, almeno in via preferibile, risulti partecipata dalle parti personalmente, costituendo la partecipazione personale un presupposto fondamentale ai fini dell'instaurazione del dialogo tra le parti stesse e il mediatore;
coerentemente, il potere di delegare la partecipazione del primo incontro ad altro soggetto, sia pure ammissibile, deve essere circoscritto ad ipotesi particolari e comunque caratterizzate da particolare rigore formale in punto di accertamento della identità del sottoscrittore e apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
Né può essere invocata nella fattispecie la normativa intervenuta in epoca successiva all'esperimento della mediazione per la presente controversia, in applicazione del principio di irretroattività della legge e del principio tempus regit actum.
Ne consegue che le domande attoree vanno dichiarate improcedibili per nullità della procedura di mediazione, atteso che dalla lettura del verbale conclusivo (cfr. allegato n. 3 alle note di trattazione scritta depositate in data 11.1.2024 da parte resistente) si evince che nell'interesse del ricorrente abbia preso parte alla procedura l'Avv. Assunta Conte, sulla base di una procura non autenticata da pubblico ufficiale, circostanza d'altro canto pacificamente ammessa dal ricorrente.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
3. Quanto alle spese di lite, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti ex art. 92 c.p.c., trattandosi di pronuncia in rito e atteso che in materia di partecipazione alla mediazione obbligatoria si sono susseguiti orientamenti contrastanti in giurisprudenza.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande attoree;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 26.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 7 di 7
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex artt. 429 e 127 ter ult. co. c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: contratto di locazione, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Diaz n. 91, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Generoso di Biase, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente contro
Pag. 1 di 7 , elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via Stella n. 19, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Annunziata, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
resistente
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.2.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
ha diritto di ottenere la ripetizione dei canoni di locazione versati in misura Parte_1 maggiore rispetto al contratto di locazione validamente registrato e condannare la signora
al pagamento di € 52.000,00 ; 2) Accertare e dichiarare che il Sig. Controparte_1 Pt_1 ha diritto di ottenere l'indennità ex art. 1592 c.c. per i miglioramenti apportati
[...] all'immobile locato, di cui in premessa, e condannare la Sig.ra al Controparte_1 pagamento della somma che sarà determinata in corso di causa;
3) condannare, altresì, la resistente, al pagamento dei compensi spettanti per l'attività prestata nella presente fase di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha addotto: che, in qualità di titolare dell'azienda
“R.P. Renato Pagano”, ha stipulato con la Sig.ra un contratto di locazione Controparte_1 ad uso commerciale, avente ad oggetto un terraneo ubicato in San Marcellino, al Corso Europa n.
240, nel maggio del 1998; che il canone di locazione previsto mensilmente era di L.
1.000.000 per i primi tre anni, L. 1.100,00 dal quarto anno, come previsto dalla controdichiarazione, mentre, contestualmente, veniva regolarmente registrato in Aversa, al nr. 6991 serie III, un contratto di locazione per un canone minore pari a L. 300.000; che, con ulteriore scrittura privata, datata
01/02/01, la resistente l'ha autorizzato a realizzare, nello spazio antistante il terraneo concesso in locazione, una copertura chiusa con lastre coibentate e con accesso dalla strada principale, prevedendo un aumento del canone di locazione in L. 3.600.000.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ha contestato nel merito gli assunti di controparte e ha così concluso: “- in via preliminare ed in rito, dichiari l'improcedibilità della domanda per il mancato preliminare esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs. 28/2010; - nel merito, rigetti le
Pag. 2 di 7 avverse domande per i motivi innanzi esposti. Con vittoria di spese, diritti e onorari, maggiorazione del 15% per spese generali, Iva e Cpa.”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, con provvedimento del 26.6.2023, il Giudice ha assegnato termine alle parti per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio per poi, con provvedimento del 15.1.2024, rinviare la causa per discussione.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, la causa ha subito ulteriori rinvii;
quindi, la causa è stata da ultimo rinviata per la discussione e la decisione ai sensi del combinato disposto di cui artt. 429 e 127 ter c.p.c.
2. Ciò posto, va in primo luogo affrontata la questione relativa alla procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Il convenuto, infatti, a seguito dell'esperimento del tentativo di conciliazione in sede di mediazione, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, rilevando che parte convenuta non ha preso parte alla procedura personalmente o tramite procuratore speciale validamente investito del relativo potere (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 11.1.2024).
Sul punto, ha dedotto l'attore con le note di trattazione scritta del 12.1.2024, rappresentando l'idoneità della procura sostanziale versata in atti e rilasciata dal ricorrente all'avv. Assunta Conte
a garantire la sua partecipazione al procedimento di mediazione (cfr. documento depositata dal ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta del 12.1.2024).
Al riguardo, va osservato che l'art. 8 D. Lgs. 28/2010, nel testo applicabile alla fattispecie, prevede al comma 4: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.
Il Legislatore non ha chiarito quale sia la forma della delega per la mediazione, ma sulla necessità della partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, sulla possibilità di delegare e sulle forme della delega si sono susseguiti nel tempo diversi orientamenti della giurisprudenza di merito, già sotto la vigenza del precedente testo della disposizione, che richiedeva – come oggi – la partecipazione personale della parte. Sul punto è intervenuta inoltre
Pag. 3 di 7 la Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 8473 emessa in data 27.03.2019 (in senso conforme cfr. Cass. 13029/2022), offrendo dei chiarimenti a riguardo.
Nella motivazione della suddetta pronuncia si legge: «il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizioni di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente. (…) Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche - ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione
Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro
Pag. 4 di 7 per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.
Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista».
La Corte quindi ha chiarito che:
a. è necessaria la partecipazione personale delle parti dinanzi al mediatore;
b. la partecipazione alla mediazione può comunque essere delegata ad altri, tra cui anche al difensore;
c. la parte che intende ricorrere alla delega, affinché possa garantire una valida partecipazione alla mediazione, deve conferire il relativo potere al terzo delegato mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
d. è necessaria, dunque, una procura speciale sostanziale con l'autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale o di un notaio, come desumibile a contrario dall'argomentazione svolta dalla S.C. in ordine all'assenza di tale potere di autenticazione in capo all'avvocato.
La condivisibilità di tali argomentazioni, d'altro canto, discende anche dall'ovvia considerazione che tale potere di autenticazione non può predicarsi con riferimento alla procura sostanziale relativa, in modo specifico, all'attività di mediazione, sia in quanto non espressamente previsto dalla citata normativa processuale sia in quanto difetta un potere di autenticazione in via generale in capo agli avvocati, analogo a quello stabilito ex art. 1 e ss. L. n.
89/1913, ovverosia dalla Legge sull'“Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”.
Pag. 5 di 7 L'insegnamento della Cassazione è stato recepito da parte della prevalente giurisprudenza di merito. In particolare, è stato sottolineato che «il potere di partecipare alle attività della mediazione deve essere attribuito con una procura (che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato stesso), avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto: in altre parole, trattasi di quella che la Corte Suprema definisce e qualifica come procura speciale sostanziale.» (cfr. Trib. Pavia sez. III, 26/10/2022; Trib. Napoli Nord
14.11.2024; Corte d'Appello Napoli sez. VII, 19/09/2022; Trib. Salerno 15.01.2020; Trib. Fermo,
04.11.2019, n.621).
Tale orientamento, al quale il Tribunale ha già dato seguito più volte in passato, è meritevole di adesione e di conferma, anzitutto in ragione del rilievo che l'ordinamento attribuisce alla procedura di mediazione e alla necessità che la stessa, almeno in via preferibile, risulti partecipata dalle parti personalmente, costituendo la partecipazione personale un presupposto fondamentale ai fini dell'instaurazione del dialogo tra le parti stesse e il mediatore;
coerentemente, il potere di delegare la partecipazione del primo incontro ad altro soggetto, sia pure ammissibile, deve essere circoscritto ad ipotesi particolari e comunque caratterizzate da particolare rigore formale in punto di accertamento della identità del sottoscrittore e apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
Né può essere invocata nella fattispecie la normativa intervenuta in epoca successiva all'esperimento della mediazione per la presente controversia, in applicazione del principio di irretroattività della legge e del principio tempus regit actum.
Ne consegue che le domande attoree vanno dichiarate improcedibili per nullità della procedura di mediazione, atteso che dalla lettura del verbale conclusivo (cfr. allegato n. 3 alle note di trattazione scritta depositate in data 11.1.2024 da parte resistente) si evince che nell'interesse del ricorrente abbia preso parte alla procedura l'Avv. Assunta Conte, sulla base di una procura non autenticata da pubblico ufficiale, circostanza d'altro canto pacificamente ammessa dal ricorrente.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
3. Quanto alle spese di lite, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti ex art. 92 c.p.c., trattandosi di pronuncia in rito e atteso che in materia di partecipazione alla mediazione obbligatoria si sono susseguiti orientamenti contrastanti in giurisprudenza.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande attoree;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 26.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 7 di 7